Concetti Chiave

  • L'art. 2 del d.lgs. 165/2001 consente la derogabilità delle norme sul lavoro pubblico da parte della contrattazione collettiva, anche in peius.
  • La derogabilità è limitata alle materie affidate alla contrattazione e si applica solo ai contratti collettivi nazionali (CCNL).
  • I contratti collettivi devono rispettare i principi del d.lgs. 165/2001; in caso contrario, si verifica la nullità parziale.
  • La legge prevede che le disposizioni derogate non siano ulteriormente applicabili, salvo espressa previsione contraria.
  • Nel lavoro pubblico, la regola generale è la derogabilità della legge, diversamente da quanto avviene nel settore privato.

Derogabilità nel lavoro pubblico

L’art. 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che le fonti legislative in materia di lavoro pubblico possano essere derogate, anche in peius, dalla contrattazione collettiva. In sostanza, ciò che per il lavoro privato è un’eccezione, in quello pubblico diviene la regola.
La derogabilità, però, è limitata alle materie demandate alla contrattazione dal d.lgs.: tale facoltà è inoltre concessa esclusivamente ai contratti collettivi di livello nazionale (CCNL). Questi ultimi devono rispettare i principi stabiliti dal d.lgs. 165/2001; se li oltrepassano, subentra la nullità parziale.

Rapporto tra legge e contratto

Nel lavoro pubblico il rapporto tra legge e contratto collettivo è chiarito da un’apposita disposizione di legge, e cioè dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, da ultimo ritoccato (non stiamo qui a ricostruire le precedenti modifiche) con d.lgs. n. 75/2017. L’articolo, dopo aver ribadito che le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 165/2001 hanno carattere “imperativo”, prescrive che “eventuali disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali, e per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. In sostanza, nel settore pubblico, diversamente da quello che ci si potrebbe attendere, la regola è quella della derogabilità della legge, di massima anche in peius, da parte del contratto collettivo. Ciò, peraltro, ad alcune condizioni: la derogabilità è limitata alle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, c. 1, del d.lgs.; la facoltà di deroga è riservata ai contratti collettivi di livello nazionale (e non decentrato); le deroghe debbono rispettare, comunque, i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale della derogabilità nel lavoro pubblico?
  2. L’art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le fonti legislative in materia di lavoro pubblico possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, anche in peius, rendendo questa derogabilità la regola nel settore pubblico, a differenza del privato.

  3. Quali sono i limiti della derogabilità nel lavoro pubblico?
  4. La derogabilità è limitata alle materie affidate alla contrattazione collettiva e può essere esercitata solo dai contratti collettivi di livello nazionale, che devono rispettare i principi del d.lgs. 165/2001; in caso contrario, si verifica la nullità parziale.

  5. Come si relazionano legge e contratto collettivo nel lavoro pubblico?
  6. L’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 chiarisce che le disposizioni di legge possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali nelle materie affidate alla contrattazione, a condizione che rispettino i principi stabiliti dal decreto stesso.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community