Estratto del documento

Le impugnazioni

Significato di “impugnazione”

È opinione corrente che quando si parla di impugnazione ci si riferisce a una “contestazione”; se si analizza il termine e se ne ricorda l’origine latina in-pugnare, si coglie non solo il momento iniziale dell’attacco, ma anche quello conseguente ed essenziale del verbo “combattere”.

Quindi è proprio in considerazione della fallibilità dell’attività di giudizio, in quanto attività umana, che l’ordinamento prevede che tra la pronuncia della sentenza ed il suo passaggio in giudicato vi sia la possibilità di uno o più ulteriori giudizi, tradizionalmente esperibili da soggetti diversi rispetto al giudice, ossia dalle parti e/o dal pm, che prendono il nome di impugnazioni.

Dal punto di vista oggettivo, impugnazione rappresenta uno strumento di perfezionamento dell’accertamento giudiziale; mentre dal punto di vista soggettivo, l’impugnazione rappresenta una garanzia offerta alle parti che intendano contestare la legittimità del procedimento giurisdizionale o della regola di diritto sostanziale affermata nella sentenza.

Tradizionalmente si ritiene che i vizi che possono affliggere la sentenza siano di due generi:

  • Error in procedendo – Potendo derivare dalla violazione di norme processuali, disciplinanti l’attività delle parti e del giudice.
  • Error in judicando – Derivanti dalla violazione di norme sostanziali (statiche) e dei criteri di giudizio, che si verifica nella fase di individuazione e applicazione di tali norme alle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio.

L’analisi che verrà fatta tiene conto dell’“oggetto” dell’impugnazione e dei “mezzi” con cui l’impugnazione si esercita.

Distinzione delle impugnazioni quoad obiectum

Per l’analisi quoad obiectum, si prendono le mosse da 3 postulati fondamentali:

  • Anzitutto che l’impugnazione può avere ad oggetto non solo un atto processuale, ma anche atti di natura diversa, come quelli sostanziali.
  • È che l’impugnazione di atti di natura sostanziale può essere effettuata con forme processuali.
  • Che per gli atti di diritto sostanziale, il risultato dell’eliminazione dei loro effetti sfavorevoli può essere conseguito anche senza l’instaurazione di un processo.

Regime degli atti di natura sostanziale

Qui ci si riferisce al terzo postulato, concernente la non necessarietà del processo per l’eliminazione di effetti sfavorevoli di atti di diritto sostanziale; a dimostrazione è sufficiente richiamare l’art. 2113 c.c. (su rinunzie e transazioni), che dopo aver proclamato il principio che rinunzie e transazioni, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro non sono valide e aver previsto che l’impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinunzia, se queste sono intervenute dopo la cessazione della medesima, ammette che tale impugnazione può essere effettuata “con qualsiasi atto anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà”.

Impugnazione con forme processuali degli atti di natura sostanziale

Qui ci riferiamo al secondo postulato: una volta ammesso che l’impugnazione di atti di diritto sostanziale può essere effettuata con forme processuali, si deve precisare che a questo fine, se tale impugnazione viene proposta in via di azione è necessario instaurare un rapporto processuale ad hoc e solo se l’impugnazione si fa valere in via d’eccezione è possibile sollevare tale eccezione e proporre l’eventuale domanda riconvenzionale in un giudizio già in corso.

Mezzi di impugnazione degli atti processuali

Per gli atti processuali questa problematica si presenta con caratteri particolari e idonei ad effettuare una prima sistemazione dei vari “mezzi di impugnazione” e in genere di tutela contro provvedimenti del giudice.

Infatti alcuni di questi mezzi si inseriscono in un processo in corso e costituiscono fase successiva rispetto a quella che si è conclusa col provvedimento che si impugna.

Rientrano in questa categoria quei mezzi di impugnazione delle sentenze: appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi ai nn. 4, 5 del 395 c.p.c. nonché il regolamento di competenza, che presuppongono un processo non ancora definito con sentenza passata in giudicato.

Altri mezzi ancora, come l’opposizione del terzo e la revocazione per i motivi ai nn. 1, 2, 3, 4, del 395 c.p.c., presuppongono, viceversa, un processo già definito, sicché l’impugnazione deve necessariamente condurre alla costituzione di un nuovo rapporto processuale.

I mezzi di impugnazione delle sentenze

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono elencati all’art. 323 c.p.c. e sono: oltre al regolamento di competenza, l’appello (339), il ricorso per cassazione (360), la revocazione (395) e l’opposizione di terzo (404).

Vari sono stati i tentativi di classificazione di questi mezzi: distinzione tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari” di impugnazione.

Mezzi ordinari e mezzi straordinari di impugnazione

La dicotomia tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari” d’impugnazione, nonostante fosse stata molto discussa, non si è archiviata, ma è stata utilizzata ad uno specifico fine: si è fatto perno sull’art. 324 c.p.c. per qualificare come ordinari i mezzi di impugnazione qui elencati, la cui proponibilità impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, quindi l’appello, il ricorso per cassazione, il regolamento di competenza e la revocazione ai motivi nn. 4, 5 del 395.

Straordinari, la revocazione di cui ai nn. 1, 2, 3, 6 del 395; la revocazione di cui agli artt. 391 bis e ter c.p.c.; la revocazione del 404 commi 1 e 2, la cui proponibilità è disancorata dal passaggio in giudicato della sentenza, nel senso che, sussistendo le condizioni previste dalla legge, l’impugnazione può essere proposta anche contro le sentenze già passate in giudicato.

Mezzi “prosecutori” e mezzi “rescindenti”

Distinzione corollario di quella tra mezzi ordinari/straordinari è la distinzione tra:

  • Ordinari – Che realizzano la prosecuzione dell’unico processo nelle fasi ulteriori di impugnazione, prima del passaggio in giudicato della sentenza e per questo si definiscono prosecutori.
  • Straordinari – Ossia quei mezzi che, proponibili dopo la chiusura del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, devono dar luogo a un “processo che è nuovo” anche se collegato a quello chiuso e l’accoglimento dell’impugnazione straordinaria ha effetto rescindente, di qui si definiscono mezzi rescindenti.

La struttura dei mezzi di impugnazione

Occorre avvertire che i mezzi di impugnazione previsti dal nostro ordinamento non corrispondono del tutto ai modelli appena visti (simpaticone), ma sembrano presentare caratteristiche dell’uno e dell’altro modello.

Il concetto di sentenza

Due precisazioni in ordine al concetto di sentenza:

  • Anzitutto – Può accadere che il giudice emetta, per errore, un provvedimento diverso da quello previsto dalla legge per l’ipotesi considerata: ad es. accolga l’eccezione di prescrizione, con ordinanza anziché
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Impugnazioni, Procedura civile I Pag. 1 Impugnazioni, Procedura civile I Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impugnazioni, Procedura civile I Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Impugnazioni, Procedura civile I Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Punzi Carmine.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community