Concetti Chiave

  • L'impresa familiare è definita come quella in cui lavorano continuativamente il coniuge, l'altra parte di unione civile, o parenti e affini entro determinati gradi.
  • I familiari che lavorano nell'impresa hanno diritti di partecipazione agli utili e un rapporto intermedio tra subordinazione e società con l'imprenditore.
  • In caso di insolvenza dell'impresa familiare, solo il titolare fallisce, mentre i familiari coinvolti negli utili non subiscono conseguenze legali.
  • I coniugi possono scegliere tra comunione e separazione dei beni, o regimi patrimoniali atipici, con possibilità di modifiche previa autorizzazione del giudice.
  • Sui beni in comunione grava un vincolo di destinazione per il mantenimento dei figli, tutelando i creditori dei coniugi.

Definizione di impresa famigliare

L’art. 230-bis definisce famigliare l’impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge dell’imprenditore o l’altra parte di unione civile o suoi parenti entro il terzo grado o suoi affini entro il secondo. Tra l’imprenditore e i suoi familiari si instaura un rapporto intermedio fra un rapporto di subordinazione e un rapporto di società. Al famigliare che lavora sono riconosciuti diversi diritti di partecipazione all’impresa famigliare, come quello economico (di mantenimento e di partecipazione ai diritti dell’impresa in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato e di godimento degli utili su una quota dei beni).

Diritti e obblighi dei familiari

Sebbene tutti i familiari che lavorano nell’impresa partecipino agli utili, solo il titolare della stessa (di cui è l’unico gestore) fallisce in caso di insolvenza.

In questo modo non è possibile che uno dei due coniugi alieni un bene senza la previa autorizzazione dell’altro. L’ipotesi di annullabilità è esclusa nel caso in cui l’alienazione riguardi un bene mobile non iscritto nei pubblici registri: in questo caso si tutela maggiormente la circolazione dei beni mobili in conformità al principio dell’economia liberale e al coniuge è imposto l’obbligo di ricostruire in natura o equivalente in denaro lo stato di comunione.

Vincoli sui beni in comunione

Sui beni in comunione è impresso un vincolo di destinazione: essi sono destinati al mantenimento dei figli. Tale vincolo ha un’efficacia esterna, nei confronti o dei creditori di entrambi i coniugi (che pertanto possono soddisfarsi sulla totalità dei beni comuni) o dei creditori di uno solo dei coniugi (che dunque possono agire solo sui beni personali del coniuge loro debitore).

Regime di separazione dei beni

Qualora lo stato di comunione si sciolga (per morte di uno dei due coniugi o per separazione), si dà luogo all’eguale divisione dei beni.

Se invece i coniugi optano per il regime di separazione dei beni, scelta loro spettante o al momento della celebrazione del matrimonio o in seguito mediante atto pubblico, ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio. Se il coniuge non riesce a provare che un bene è di sua proprietà esso si presume in regime di comunione.

Oltre ai due sistemi sopra indicati, i coniugi possono adottare regimi non direttamente previsti dalla legge (atipici) purché meritevoli di tutela giuridica. Essi possono inoltre restringere il regime di comunione solo ad alcune categorie di beni o estenderlo a categorie non previste dall’art. 177: l’arbitrarietà concessa ai coniugi non riguarda però i diritti e i doveri coniugali, che sono inderogabili.

Il Codice civile non prevede l’antico istituto della dote, oggi abbolito. Ai coniugi è invece concesso costituire un fondo patrimoniale, formato da un bene appartenente in comunione ai due coniugi.

Previa autorizzazione del giudice, le convenzioni matrimoniali possono essere mutate in ogni momento.

Convenzioni matrimoniali e contratti

Le convenzioni matrimoniali sono dei veri e propri contratti, per questo soggette alle norme sui contratti in generale. Per esse è richiesta, pena la nullità, la forma dell’atto pubblico. L’art. 164 consente a terzi la prova della simulazione matrimoniale.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di impresa familiare secondo l'art. 230-bis?
  2. L'impresa familiare è definita come quella in cui lavorano continuativamente il coniuge dell'imprenditore, l'altra parte di unione civile, o parenti e affini entro determinati gradi, instaurando un rapporto intermedio tra subordinazione e società.

  3. Quali diritti hanno i familiari che lavorano nell'impresa familiare?
  4. I familiari che lavorano nell'impresa hanno diritti di partecipazione economica, inclusi il mantenimento e la partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato, come indicato nel testo.

  5. Cosa accade in caso di insolvenza dell'impresa familiare?
  6. Solo il titolare dell'impresa fallisce in caso di insolvenza, mentre gli altri familiari che partecipano agli utili non subiscono le stesse conseguenze.

  7. Qual è il vincolo di destinazione sui beni in comunione?
  8. I beni in comunione sono destinati al mantenimento dei figli e i creditori possono soddisfarsi sulla totalità dei beni comuni o solo sui beni personali del coniuge debitore, a seconda della situazione.

  9. Come possono i coniugi gestire il regime patrimoniale durante il matrimonio?
  10. I coniugi possono scegliere tra comunione e separazione dei beni, e possono anche adottare regimi atipici, ma i diritti e doveri coniugali rimangono inderogabili, come stabilito nel testo.

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