Concetti Chiave
- La figura dell'imprenditore agricolo è emersa quando i prodotti agricoli hanno iniziato a essere venduti al di fuori del fondo agricolo, riconoscendo nel 1942 l'agricoltura come attività imprenditoriale.
- Secondo l'articolo 2135, l'imprenditore agricolo si occupa di coltivazione, silvicoltura e allevamento di bestiame, sfruttando le risorse della terra.
- L'allevamento del bestiame è considerato attività agricola anche se non legato a un fondo specifico, purché gli animali siano alimentati con prodotti del suolo.
- Le attività connesse all'agricoltura comprendono operazioni destinate a estendere o rendere più redditizie le attività agricole, purché siano collegate all'attività principale dell'imprenditore.
- La trasformazione e vendita dei prodotti agricoli sono attività connesse all'agricoltura, a patto che rientrino nell'esercizio normale dell'attività agricola, secondo l'articolo 2125.
Origini dell'imprenditore agricolo
La figura dell’imprenditore agricolo possiamo dire che nacque nel momento in cui una parte dei prodotti coltivati fossero destinati a varcare i confini del fondo agricolo per essere ceduti e venduti a terzi.
Soltanto nel 1942 si prese atto che anche l’agricoltura poteva essere organizzata ad impresa, infatti oggi l’agricoltura è considerata a tutti gli effetti attività d’impresa
Qual è la definizione di imprenditore agricolo?
Secondo l’articolo 2135, l’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse.
La coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame costituiscono le attività agricole fondamentali. Esse hanno in comune lo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, diversificando fra loro il modo in cui lo sfruttamento si attua, a seconda se si utilizza la terra coltivabile, oppure i boschi o infine altri prodotti naturali del suolo mediante l’allevamento del bestiame.
Non rientra nella coltivazione del fondo lo sfruttamento delle risorse minerarie ed idriche del suolo.
Allevamento del bestiame
L’allevamento del bestiame riguarda specificamente l’allevamento di animali da carne, da lavoro, da latte, da lana (bovini, ovini, equini, suini).
L’allevamento del bestiame è da ritenere attività agricola, anche se non collegato ad un determinato fondo, come avviene per la pastorizia, purché si utilizzano i prodotti del suolo per l’alimentazione. Si esce dall’attività agricola, quando l’allevamento non si propone per la riproduzione e la crescita degli animali, ma è in funzione di una diversa finalità.
Attività connesse all'agricoltura
Sono altresì agricole le attività connesse alle precedenti, sia se sono destinate ad estenderle o renderle più redditizie (bonifica del suolo, sistemazione dei terreni), sia se sono destinate alla più completa utilizzazione dei prodotti del suolo. Queste attività in sé per sé non sono agricole ma lo diventano quando sono esercitate dallo stesso imprenditore agricolo e si collegano alla sua attività agricola. Un semplice rapporto di occasionalità non è sufficiente, e neppure è sufficiente che l’esercizio dell’attività agricola in parola sia agevolato dal contestuale esercizio dell’attività agricola. La connessione suppone un vincolo economico più intenso: che l’esercizio di queste attività si coordini all’esercizio dell’attività agricola, in quando dipenda direttamente da essa.
Quando il collegamento non esiste l’attività è autonoma e quindi siamo fuori dall’agricoltura.
La legge contempla a parte alcune attività, che non riguardano direttamente la produzione, ma si svolgono in un momento successivo ad essa.
Trasformazione e vendita dei prodotti
Ogni agricoltore di solito sottopone ad un processo di trasformazione i prodotti della terra, dei boschi, e dell’allevamento: l’uva viene trasformata in vino, le olive in olio, la legna in carbone e il latte in burro o formaggio.
L’attività di trasformazione si intende dipendente dall’attività agricola, perché porta alla migliore conservazione e alla maggiore commerciabilità dei prodotti. Lo stesso avviene per la vendita dei prodotti: L’agricoltore può venderli in blocco, ma può anche venderli al dettaglio o ricorrere addirittura ad una organizzazione commerciale per la vendita, con installazione di botteghe in città. L’imprenditore agricolo può anche avvalersi di una struttura turistica, ovvero l’agriturismo, per far consumare direttamente i suoi prodotti.
In questi ultimi casi il collegamento con l’agricoltura diventa debole. Allora sorge il problema per capire fino a che punto queste attività manifatturiere possono considerarsi connesse all’attività agricola e quindi essere agricole. Questo dubbio è stato risolto dall’articolo 2125, che è così formulato: Si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione od all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Normalità delle attività connesse
Per giudicare la normalità occorre avere riguardo al modo come l’attività è svolta, all’attrezzatura di cui è dotata ed ai capitali investiti per esercitarla.
Della normalità si giudica con riferimento ad una concreta azienda agricola, caso per caso, in relazione alle dimensioni ed ai mezzi di cui si avvale l’azienda e non con riferimento ad un tipo astratto di agricoltura.
Si tratta di un criterio essenzialmente relativo; perciò una stessa attività economica esercitata con identico impieghi di capitali può con riferimento ad un’impresa agricola considerarsi come connessa, con riferimento ad un'altra no.
Lo stesso vale per l’alienazione di prodotti agricoli. Si intende perciò che uno spaccio in città per la vendita dei prodotti con organizzazione perfettamente commerciale (ditta, insegna, ecc.)eccede dalla normalità e quindi non può più essere considerata come un’attività connessa all’agricoltura. In questo caso il soggetto oltre che imprenditore agricolo è anche imprenditore commerciale per l’attività collaterale svolta, e quindi soggetto alle norme relative.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine della figura dell'imprenditore agricolo?
- Cosa definisce l'imprenditore agricolo secondo la legge?
- Quali sono le attività connesse all'agricoltura?
- In che modo la trasformazione dei prodotti agricoli è legata all'attività agricola?
- Come si valuta la normalità delle attività connesse all'agricoltura?
L'imprenditore agricolo è nato quando i prodotti coltivati hanno iniziato a essere venduti a terzi, riconoscendo nel 1942 che l'agricoltura poteva essere organizzata come un'impresa.
Secondo l'articolo 2135, l'imprenditore agricolo è colui che esercita attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse, sfruttando le risorse della terra.
Le attività connesse includono quelle che estendono o rendono più redditizie l'agricoltura, come la bonifica del suolo, e devono essere esercitate dallo stesso imprenditore agricolo per essere considerate agricole.
La trasformazione dei prodotti, come l'uva in vino o il latte in formaggio, è considerata parte dell'attività agricola poiché migliora la conservazione e la commerciabilità dei prodotti.
La normalità si giudica in base al modo in cui l'attività è svolta, all'attrezzatura e ai capitali investiti, considerando ogni azienda agricola caso per caso, piuttosto che un tipo astratto di agricoltura.