Il riparto delle diverse competenze, delle diverse potestà fra gli enti territoriali di Governo che compongono la Repubblica
Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali.
Il riparto della competenza legislativa
Riparto che avviene fra lo Stato e le Regioni (gli enti locali non sono titolari di potestà legislativa).
Art. 117 della C.C.: anche in questo caso vedremo quali sono le differenze fra la disciplina del riparto delle competenze legislative prima della Riforma del 2001 e in seguito alla Riforma del 2001, quindi in seguito alla modifica del testo di questo articolo.
Prima della Riforma
Come veniva ripartita la competenza legislativa fra Stato e Regioni? Qual era il criterio con cui presiedeva alla ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni? Era un criterio di tipo materiale. La competenza legislativa veniva ripartita a seconda delle materie. → Quindi un riparto di competenza per materia.
In particolare l’art. 117, nel vecchio testo, conteneva un elenco di materie. Elenco di materie che erano rimesse alla competenza legislativa regionale; che era una competenza legislativa di tipo concorrente. Quindi nel vecchio testo dell’art. 117 vi era un elenco di materie, che erano di competenza della potestà legislativa regionale che era di tipo concorrente.
Cosa vuol dire che la potestà regionale era di tipo concorrente? Vuol dire che su quelle materie intervenivano tanto la legge statale quanto la legge regionale. Ecco perché concorrente, cioè concorrevano alla disciplina della materia sia la legge statale sia la legge regionale.
Come si stabiliva il riparto della disciplina fra legge statale e legge regionale? Alla legge statale spettava la determinazione dei principi fondamentali della materia. Il legislatore statale emanava una legge che si chiamava legge quadro o legge cornice. Era una legge che conteneva i principi fondamentali della materia. Invece le leggi regionali contenevano le norme di dettaglio: che dovevano rispettare i principi fondamentali contenuti nella legge statale.
Il riparto della disciplina nelle materie di competenza concorrente avveniva in modo seguente: alla legge statale era riservata la determinazione dei principi fondamentali della materia e alle regioni le norme di dettaglio.
Tutte le materie che non erano contenute nell’elenco, quindi nelle materie di competenza concorrente, spettavano alla competenza legislativa esclusiva statale. In quelle materie era precluso l’intervento legislativo regionale.
Quindi nel testo dell’art. 117 ante-riforma si diceva che il criterio di residualità operava a favore dello Stato, cioè tutte le materie residue che si trovavano al di fuori dell’elenco di cui l’art. 117, spettavano allo Stato. Il criterio di residualità operava a favore dello Stato.
Elenco di materie di competenza concorrente: tutte le materie non incluse in quell’elenco erano di competenza legislativa esclusiva statale.
Le Regioni possedevano anche un altro tipo di competenza legislativa che era eventuale. Era una competenza di tipo integrativo attuativo.
Competenza legislativa integrativa attuativa
Che vuol dire? E perché era una competenza eventuale? Perché l’art. 117 prevedeva che nelle materie di competenza statale, la legge statale potesse attribuire/delegare questo tipo di competenza alle regioni. Quindi era la legge statale, nelle materie di propria competenza, che conferiva alle leggi regionali la possibilità di integrare ed attuare le leggi statali.
Mentre la competenza concorrente era prevista dalla Costituzione, la competenza integrativa attuativa era una competenza eventuale: spettava alla legge statale decidere se attribuirla o meno alle regioni. La legge statale poteva decidere di consentire alle regioni, di integrare ed attuare quella legge con proprie leggi, di attuare e integrare la legge statale con leggi regionali.
I limiti delle leggi regionali
Quali erano i limiti in cui erano soggette le leggi regionali? Erano due categorie di limiti:
- Limiti di legittimità
- Limiti di merito
Limiti di legittimità
- Limite della materia: era l’uso che le regioni non potevano legiferare in materie attribuite alla competenza esclusiva statale. (Il criterio posto a fondamento delle parti di potestà legislativa era il criterio materiale).
- Limite del territorio: la legge regionale non poteva pretendere di avere efficacia al di fuori del territorio regionale.
- Limite dei principi fondamentali della materia, contenuti nelle leggi quadro dello Stato: le leggi regionali dovevano necessariamente rispettare i pp. fondamentali della materia contenuti nella legge quadro/cornice della legge statale.
Perché questi 3 limiti erano limiti di legittimità? Perché ogni valutazione in ordine al loro rispetto o alla loro violazione era una valutazione di stampo giuridico. Sono limiti che consentono delle valutazioni di tipo giuridico, perché vi è un parametro giuridico di riferimento per comprendere se questi limiti sono stati superati o meno. Qual è il parametro giuridico? La materia. Bastava andare a vedere nell’art. 117 se la materia era compresa o meno fra quelle di competenza concorrente.
Quindi c’era un parametro giuridico di riferimento ed era possibile, rispetto a questi limiti, una valutazione di tipo giuridico.
Trattandosi di limiti di legittimità, qualora una legge regionale avesse violato uno di questi limiti → di fronte a chi si sarebbe impugnata questa legge regionale? Tutti questi limiti sono vizi di legittimità costituzionale. Quindi questi vizi (difetti) venivano fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale. I limiti di legittimità si facevano valere di fronte alla C.C.
Esempio: qualora il Governo si fosse reso conto di una legge regionale che andava ad invadere un ambito di competenza di esclusiva statale, o disponeva al di fuori del proprio territorio, o violava uno / più principi fondamentali
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