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Il rapporto obbligatorio - IV libro c.c. - Art. 1173-2059 c.c.

Composto di 9 Titoli (parti):

  • Titolo I: Art. 1173-1320 c.c.: “Dell’obbligazione in generale”: norme generali sul diritto dell’obbligazione.
  • Titolo II: Art. 1321-1469 c.c: “Del contratto in generale”: (es. annullabilità, scioglimento…).
  • Titolo III: Art. 1470-1986 c.c.: “Dei singoli contratti”: (es. contratto di compravendita, locazione, mandato…).
  • Titolo IV-VIII: Art. 1987-2042 c.c.: “Atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”.
  • Titolo IX: Art. 2043-2059 c.c.: “Fatti illeciti extracontrattuali”.

Ci riferiamo ai diritti relativi: diritti che legano creditore a uno o più debitori.

Fonti dell’obbligazione

Fonti (Art. 1173 c.c.): Le fonti dei diritti di obbligazione sono:

  • Contratto (Art. 1321 c.c.): “Il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
  • Fatto illecito extracontrattuale (Art. 2043 c.c.): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
  • Ogni altro atto/fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico (Art. 1987 c.c.): “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”.

Promessa al pubblico

  • Promessa al pubblico (≠ offerta al pubblico) (Art. 1987-1991 c.c.): es. prometto che chi ritrova il mio gatto avrà 1000€, se qualcuno lo trova sono obbligato a darglieli.
  • Art. 1989 c.c.: “Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa”.
  • Art. 1990 c.c.: “La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’art. 1989 solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta”.
  • Art. 1991 c.c.: “Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente”.

Gestione di affari altrui

  • Gestione di affari altrui (Art. 2028-2032 c.c.): es. dall’appartamento sopra il mio mi entra acqua in casa ma il proprietario della casa sopra non c’è per un periodo di tempo: nonostante il diritto di proprietà, posso incaricare un idraulico per sistemare le sue tubature. Io ho pagato i lavoratori, ma al ritorno del proprietario di casa ho diritto ad essere rimborsato sebbene lui non ne fosse al corrente. Se invece la perdita d’acqua non reca danno ad altri, se lui non vuole che siano svolti dei lavori non potremo agire.
  • Art. 2028 c.c.: “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente”.
  • Art. 2030 c.c.: “Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato. Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa”.
  • Art. 2031 c.c.: “Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato (=proprietario immobile) deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie/utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. (in questo caso non potrebbe opporsi perché mi entra acqua in casa).

Pagamento dell’indebito

  • Pagamento dell’indebito (Art. 2033-2040 c.c.): la prestazione eseguita non è dovuta. es: pago per errore a Giovanni 200€ che però non aveva diritto di ricevere: avrò il diritto di averli indietro. Es 2: ordino farmaci ma vengono ritirati dal mercato prima di spedirmeli, allora ho diritto ad avere il rimborso (entro 10 anni dal pagamento).
  • Indebito può essere oggettivo o soggettivo: indebito oggettivo si verifica ogni volta che eseguo una prestazione a favore di un soggetto, ma questo non è legittimato a riceverla, e quindi deve restituire ciò che ha ricevuto; indebito soggettivo si verifica quando chi riceve la prestazione è legittimato a riceverla, ed è quindi creditore, ma crede erroneamente di essere debitore.
  • Art. 2033 c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. (collega con Art. 1189 c.c.)
  • Art. 2036 c.c.: “Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede”.
  • Collegamento art. 1180 e 2036: se il soggetto terzo che vuole eseguire la prestazione al posto dell’altro, si reca dal creditore consapevole della sua estraneità rispetto al rapporto obbligatorio, il suo adempimento può sciogliere il rapporto obbligatorio (art. 1180); se invece paga erroneamente il creditore, credendosi debitore, ha diritto al rimborso (art. 2036), e il vero debitore deve ancora la sua prestazione al creditore.
  • Indebito ricevuto da un incapace: Art. 2039 c.c.: “L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio”.
  • Arricchimento senza causa (Art. 2041-2042 c.c.):

Adempimento

  • L’adempimento è l’esatta esecuzione di ciò che è dovuto in forza del rapporto obbligatorio.
  • Art. 1174 c.c.: “La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.
  • Art. 1175 c.c.: “Debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.
  • Art. 2740 c.c.: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Esattezza qualitativa

  • Art. 1176 c.c.: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
  • Art. 1178 c.c.: “Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media”.

Esattezza quantitativa

  • Adempimento parziale: Art. 1181 c.c.: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. es. se devo consegnare 100 merci entro un gg, il creditore può decidere di volerle tutte quel gg piuttosto che 50 un gg e 50 un altro gg.

Esattezza di luogo

  • Art. 1182 c.c.: “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. Questa norma quindi si applica solo se non è indicato il lu
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.
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