Il Parlamento
È l’unico organo direttamente rappresentativo del popolo: è eletto dal popolo mediante periodiche elezioni.
È, tra gli organi statali, il solo titolare della funzione legislativa: solo il Parlamento emana gli atti chiamati leggi, leggi ordinarie.
È l’organo che detiene il potere/dovere di controllo e indirizzo politico sul Governo: il Governo acquista e conserva la capacità di perseguire il suo indirizzo politico a condizione di avere e mantenere la “fiducia” del Parlamento, il voto favorevole della maggioranza dei parlamentari.
Funzioni fondamentali del Parlamento
Le funzioni fondamentali del Parlamento sono:
- La funzione legislativa ordinaria e costituzionale.
- La funzione di indirizzo e controllo sul Governo.
Elezioni, leggi elettorali e sistemi elettorali
La formazione delle Camere del Parlamento avviene mediante le elezioni politiche.
Le elezioni politiche sono regolate dalla legge elettorale, una per la Camera dei Deputati, una per la Camera dei Senatori, le quali compongono insieme il Parlamento.
Rappresentanza e governabilità
I principi cui possono rispondere le leggi elettorali sono la rappresentanza e la governabilità.
I sistemi elettorali proporzionali privilegiano la rappresentatività: i partiti ottengono un numero di seggi in Parlamento proporzionale ai voti ottenuti, perciò gli orientamenti politici del corpo elettorale sono fedelmente rappresentati, ma può essere più difficile formare un governo. Metodo: liste di candidati e ampie circoscrizioni.
“Il sistema elettorale è congegnato in modo tale che le forze politiche siano rappresentate in Parlamento in maniera proporzionale alla forza numerica che hanno nel corpo elettorale.”
I sistemi elettorali maggioritari privilegiano la governabilità: il partito che ottiene più voti degli altri ottiene in Parlamento un numero di seggi più che proporzionale ai voti ottenuti, questo agevola la possibilità che in Parlamento si formi una maggioranza che esprime e sostiene il governo, ma rende il Parlamento meno rappresentativo degli orientamenti politici del corpo elettorale. Metodo: piccoli collegi generalmente uninominali.
“Il sistema elettorale è congegnato in modo tale che la forza politica preponderante nell’intero paese sia rappresentata in Parlamento in misura più che proporzionale alla sua effettiva consistenza.”
(Capitolo XIII par. 3)
Accorgimenti tecnici per il metodo proporzionale
Accorgimenti tecnici che costituiscono possibili rimedi agli svantaggi del metodo proporzionale:
- Clausole di sbarramento, percentuale minima per partecipare alla ripartizione seggi.
- Premio di maggioranza, numero in più di seggi a chi ha maggioranza ass/rel.
- Suddivisione del corpo elettorale in collegi plurinominali di piccole dimensioni che assegnano pochi seggi.
- Modalità di espressione del voto, es. se sono consentite o non le preferenze.
- Modalità di calcolo e ripartizione dei voti e calcolo dei resti, non importa conoscerle nel dettaglio ai fini dell’esame.
Accorgimenti tecnici per il metodo maggioritario
Accorgimenti tecnici che costituiscono possibili rimedi agli svantaggi del metodo maggioritario:
- Quota proporzionale, una percentuale dei seggi è attribuita con sistema proporzion.
- Diritto di tribuna, riservare seggi alla minoranza.
- Sistema misto, es. Germania proporz. + seggi uninominali maggioritari.
- Plurality, consegue il seggio chi, in una data circoscrizione, ha più voti, o Majority, consegue il seggio chi ottiene la maggioranza assoluta, metà più uno dei voti validi espressi nel collegio.
- Ballottaggio sì o no.
Sistemi elettorali in Italia
In Italia, fino al 1993 il sistema elettorale è stato un proporzionale puro.
La legge proporzionale è stata abrogata con referendum nel 1993.
Dopo di allora, abbiamo avuto leggi elettorali di tipo misto, elementi proporzionai e maggioritari, fino al 2005.
Nel 2005 legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza.
Questa legge è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, premio di maggioranza eccessivo/divieto di preferenze limita la libertà di voto.
Nuova legge, cd. Italicum, approvata nel 2015, dichiarata incostituzionale prima di essere applicata, sent. 35/2917.
Legge attuale, n. 165/2017: sistema misto per due terzi proporzionale.
I principi di organizzazione e struttura e i principi di funzionamento delle Camere
Principi di funzionamento e guarentigie costituzionali
- Autonomia regolamentare.
- Programmazione dei lavori.
- Verifica dei poteri; Autodichia e giurisdizione domestica.
- Autonomia finanziaria e contabile.
- Principio di continuità.
- Principio di pubblicità.
- Immunità della sede.
- Tutela penale.
Principi di organizzazione e struttura
- Struttura bicamerale, bicameralismo “perfetto”.
- Maggioranze e sistemi di voto.
- Organi e articolazioni interne di ciascuna camera: a) singoli parlamentari b) presidente d’assemblea, c) gruppi parlamentari; c) commissioni permanenti, commissioni bicamerali, altre commissioni d) giunte.
Parlamento: organizzazione e struttura
Struttura bicamerale, bicameralismo paritario e perfetto
Parlamento = Camera dei Deputati + Camera dei Senatori, Senato della Repubblica.
Le due Camere sono diverse per:
- Numerosità: 630 deputati, 315 senatori; dalla prossima legislatura, per effetto della legge cost. 21.10.2020, 400 deputati e 200 senatori elettivi.
- Elettorato attivo e passivo, 18 e 25 anni per la Camera, 25 e 40 anni per il Senato.
- Senatori a vita, non elettivi: ex presidenti della repubblica e 5 nominati dal Capo dello Stato.
- Principio per cui “la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”, art. 56 Cost., mentre “il Senato è eletto a base regionale”, art. 57.
Le due Camere sono uguali per:
- Durata, legislatura = 5 anni, salvo scioglimento “anticipato”.
- Funzioni, hanno entrambe in modo pieno la funzione legislativa e la funzione di indirizzo e controllo sul Governo.
Si parla perciò di bicameralismo “paritario e perfetto”, vi è la sostanziale omogeneità dei loro poteri.
Riepilogo
- Perché si parla di bicameralismo paritario e perfetto per definire il modello parlamentare adottato in Italia?
- Che cosa significa la parola “legislatura”?
Maggioranze e sistemi di voto
La formazione di volontà delle Camere
Il Parlamento, ciascuna Camera, è un organo collegiale e come tale vota a maggioranza.
Il voto è valido se è presente un certo numero di aventi diritto, numero legale/quorum di partecipazione.
Numero legale, presunto: metà più uno degli aventi diritto.
Maggioranze di voto, o quorum di deliberazione:
- Maggioranza semplice = metà più uno dei partecipanti, presenti.
- Maggioranza assoluta = metà più uno degli aventi diritto.
- Maggioranza qualificata = ogni maggioranza superiore alla assoluta.
Le maggioranze di voto sono definite in Costituzione o nel regolamento parlamentare per i diversi tipi di atti.
Sistemi di voto, o metodi di votazione. Il voto può essere:
- Palese / segreto.
- Se palese, può essere: per alzata di mano / per appello nominale.
N.B.: il voto palese e per appello nominale è costituzionalmente obbligatorio nel voto di sfiducia/fiducia al Governo. Altrimenti a stabilire il modo di votazione è il regolamento parlamentare.
Art. 64 Cost. comma 2
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza diversa.
Leggiamo il par. 6 del cap. XIV, p.179, e mettiamoci in condizione di rispondere a domande di questo tenore:
- Che cosa si intende per numero legale?
- La Costituzione prevede una maggioranza speciale per l’approvazione delle leggi costituzionali e dei regolamenti parlamentari V F.
- Chiamiamo maggioranza speciale:
- 1) La maggioranza assoluta.
- 2) Ogni maggioranza superiore a quella semplice.
- La Costituzione richiede il voto palese in un solo caso, quale?
- I regolamenti parlamentari prevedono in generale il voto:
- A) Segreto.
- B) Palese.
- Gli astenuti sono computati tra i presenti V F.
Parlamento: principi di funzionamento e guarentigie costituzionali
- Autonomia regolamentare.
- Programmazione dei lavori.
- Verifica dei poteri; Autodichia e giurisdizione domestica.
- Autonomia finanziaria e contabile.
- Principio di continuità.
- Principio di pubblicità.
- Immunità della sede.
- Tutela penale.
Autonomia regolamentare
Art. 64 Cost.: ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti contengono norme sul procedimento legislativo; ordine delle discussioni e delle votazioni; sugli organi e le articolazioni interne delle Camere; eccetera.
Sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo in caso di conflitto interna corporis, rinvio.
Sono preparati dalla Giunta per il regolamento e votati in Assemblea.
Le Camere hanno il potere di darsi un proprio regolamento.
Questo potere si chiama potestà regolamentare ed è la principale manifestazione della autonomia del Parlamento.
Programmazione dei lavori
Art. 23 Reg. Camera
«La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
«Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi (…)
«Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.»
Le Camere lavorano secondo un programma dei lavori stabilito periodicamente.
Verifica dei poteri
È la funzione di accertare se i membri di ciascuna Camera non siano in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità, Giunta delle elezioni + assemblea.
Autonomia finanziaria e organizzativa. Autodichia
Ciascuna Camera delibera autonomamente il proprio bilancio, assume il personale e regola le controversie con esso, la funzione di regolare le controversie col personale è la Autodichia.
Principio di continuità
Le Camere sciolte continuano a funzionare fino alla convocazione delle nuove, limitatamente all’ordinaria amministrazione e alla conversione dei decreti-legge del Governo, cd. Prorogatio delle Camere. La proroga delle Camere oltre il termine della legislatura senza elezioni è possibile solo in caso di guerra, cd. Proroga dei poteri.
Principio di pubblicità dei lavori
Principio di pubblicità dei lavori, salva la deliberazione della seduta segreta.
Immunità della sede
La forza pubblica può entrare solo a sedute sospese e se chiamata dal Presidente; all’ordine interno presiedono i deputati e senatori Questori, con l’ausilio del personale parlamentare.
Tutela penale
Compromettere o vilipendere le funzioni delle Camere è reato.
Domande di verifica
L’autonomia delle Camere trova una sua fondamentale manifestazione:
- A) Nella potestà regolamentare.
- B) Nel bicameralismo perfetto.
- C) Nel divieto di scioglimento anticipato.
Dal momento che vale il principio di pubblicità dei lavori, nessuna seduta delle Camere può essere segreta V F.
Normalmente, le Camere sciolte continuano a funzionare sino alla convocazione delle nuove Camere dopo le elezioni. Questa si chiama:
- A) Prorogatio.
- B) Proroga dei poteri.
Il regolamento parlamentare:
- A. È unico per tutte e due le Camere.
- B. Ciascuna Camera ha il proprio.
Gli organi e le articolazioni interne di ciascuna Camera
I singoli parlamentari, il Presidente, i Gruppi, le Commissioni, le Giunte.
Singoli deputati e senatori
Hanno importanti guarentigie costituzionali:
- Funzione di rappresentanza della Nazione e divieto di mandato imperativo, Art. 67 Cost.
- Garanzia della immunità, art. 68 comma 1 Cost.
- Garanzia della inviolabilità, art. 68 comma 2 Cost.
- Diritto all’indennità, stabilità dalla legge, Art. 69.
Sono sottoposti a condizioni di:
- Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità.
Ineleggibilità: situazione che esclude l’elezione, es. minore età.
Incompatibilità: titolarità di funzioni inconciliabili con quella di parlamentare, es. un senatore non può essere anche deputato; un parlamentare non può essere consigliere regionale.
Incandidabilità: condizione che consegue all’aver subito condanne per particolari reati; è temporanea; se sopraggiunge durante il mandato elettivo determina la decadenza.
Le garanzie dei parlamentari in dettaglio
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue fun
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