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I contratti d’impresa

Particolare rilievo nell’ambito del diritto è la distinzione fra la categoria di contratti commerciali, distinta da quella dei contratti cosiddetti comuni; dibattito per altro originato già nel Codice del Commercio del 1865 con la distinzione fra “atti civili” e “atti commerciali”, distinzione che è stata però soppressa dal codice civile vigente del 1942.

  • Senza entrare nel merito di tale dibattito, certo è che la materia dei contratti di imprese risente di talune specificità proprio in ragione del contesto in cui tali contratti sorgono e dei soggetti che vi prendono parte; c’è quindi da specificare che non è semplicemente la mera partecipazione dell’imprenditore al contratto a determinarne la sua qualificazione di “contratto d’impresa”, bensì il suo essere strumento dell’attività imprenditoriale, ovvero il suo essere un mezzo attraverso cui tale attività è posta in essere.

Ci sono contratti per così dire essenzialmente commerciali proprio perché dedicati all’esercizio dell’attività di impresa ed altri che possono esserlo, ad esempio il contratto di compravendita che è il contratto che può svilupparsi nell’ambito di un rapporto di impresa ma che può svilupparsi anche al di fuori di tale rapporto, e quindi a prescindere dal fatto che ad esso partecipi o meno un soggetto imprenditore.

All’opposto, ci sono contratti che non possono che essere stipulati dall’imprenditore; è il caso del diffuso contratto d’appalto, in cui l’appaltatore, che si impegna all’esecuzione di un’opera o alla prestazione di un servizio con un’organizzazione di mezzi e di persone, non può che essere un imprenditore.

  • Di seguito verranno elencati i più diffusi contratti Tipici di impresa:
    • Compravendita
    • Permuta
    • Contratto di somministrazione
    • Contratto estimatorio
    • Appalto
    • Mandato
  • Categorie che si completano con alcuni esempi di contratti Atipici molto diffusi come:
    • Leasing
    • Factoring
    • Negozi di garanzia atipici
    • Dichiarazioni di patronage
  • O ancora alcuni contratti la cui specificità è riferita al tipo di attività esercitata come nei casi dei contratti bancari o assicurativi.
  • Ed, in riferimento a questi, si tratterà:
    • Dei riferimenti normativi
    • Delle modalità di conclusione
    • Dei contenuti delle prestazioni a carico delle parti

Al di là di tali classificazioni occorre evidenziare che proprio perché strumenti utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa, questi contratti perdono nella gran parte dei casi la loro connotazione soggettiva restando cioè insensibili alle vicende personali dell’imprenditore che ne è parte.

Per tale motivo quindi, ad esempio nel caso di trasferimento dell’azienda, i contratti in cui è parte l’imprenditore cedente si trasferiscono automaticamente in capo all’imprenditore acquirente salvo i casi in cui essi abbiano natura personale, come nel caso del mandato.

La disciplina

L’imprenditore stipula contratti di impresa allo scopo di organizzare i mezzi di produzione strumentali all’attività che esercita, ad esempio, contratti con dipendenti, fornitori e clienti attraverso vendita di beni eccetera.

Questa nozione richiama l’art. 2082 dell’imprenditore richiamando il concetto di organizzazione “dell’attività economica”.

  • La sezione del c.c. dedicata ai contratti è costituita da una parte “generale” applicata a tutti i contratti indipendentemente dal loro carattere specifico; esempi di queste norme sono ad esempio quelle dedicate a proposta e accettazione, art. 1330, o per le condizioni generali di contratto, art. 1341; sono norme generali queste, che devono essere salvaguardate solo quando contrae l’imprenditore.

Questa parte generale prevede anche un insieme di norme sui singoli contratti dedicati all’imprenditore:

  • Contratti necessariamente di impresa = almeno una delle parti deve essere un imprenditore, es. contratti di appalto, consorzi ecc.
  • Contratti naturalmente di impresa = nella sostanza sono posti in essere dall’imprenditore, pensati per l’imprenditore pur essendo previsti dal diritto comune, es. contratto di trasporto.
  • Contratti atipici = leasing, franchising, factoring, catering ecc.; almeno uno dei contraenti deve essere imprenditore.

C’è da precisare che queste tre tipologie non rappresentano comunque delle vere e proprie categorie.

La dottrina sostiene che sembrerebbe individuabile, nel nostro ordinamento, un insieme di norme comuni a tutti i contratti di seguito in esame, il che ne giustifica la considerazione unitaria tanto nella fase precontrattuale che in quella della sua esecuzione e di interpretazione:

  • Formazione del contratto = norme di riferimento art. 1330, 1341, 1342; le condizioni generali sono efficaci a prescindere dall’accettazione della controparte, basta la conoscenza o il fatto che “poteva venirne a conoscenza”; per l’approvazione delle clausole vessatorie si richiede una specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente.
  • Incidenza sulle vicende personali dell’imprenditore = come già visto precedentemente i contratti perdono nella gran parte dei casi la loro connotazione soggettiva restando cioè insensibili alle vicende personali dell’imprenditore che ne è parte, art. 1330 - principio di conservazione.
  • Contenuto del contratto = in riferimento alle norme e la protezione sul contraente debole, consumatore; problema delle clausole vessatorie che causano squilibri di diritti e obblighi fra imprenditore e consumatore, disciplina e protezione del consumatore; divieto dei patti di abuso di stato di dipendenza economica.
  • Fase precontrattuale = [l. 74/1992 su pubblicità ingannevole; l. 50/1992 su contratti stipulati fuori dai locali commerciali; l. 185/199 sui contratti a distanza]; riguardano principalmente l’adeguata informazione a favore dell’altro contraente; “trasparenza” nella contrattazione.
  • Interpretazione del contratto = art. 1370, 1368; le clausole generali di contratto si interpretano in caso di dubbio a favore dell’altro.
  • Vicende del rapporto contrattuale = [artt. 72 – 83 l. fall.; art. 2558 c.c. sul subingresso automatico nel caso di cessione d’azienda].
  • Rappresentanza commerciale.

Il contratto di vendita (art. 1470 e seguenti)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo [art. 1470 c.c.].

È un contratto consensuale ad efficacia reale [art. 1376 c.c.].

È quindi questa una operazione economica di scambio tra l’alienazione di un diritto e il prezzo.

  • È un contratto a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive, contratto sinallagmatico; ovvero oggetto della vendita è la correlazione fra il trasferimento della proprietà, quindi del diritto, verso il compratore e il pagamento del corrispettivo verso l’alienante.

Il prezzo può essere determinato a giudizio di un terzo, arbitratore, oppure può essere commisurato al prezzo normalmente praticato dal venditore, cd. giusto prezzo, se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente o non è pattuito alcun prezzo [art. 1474 c.c.].

Articoli fondamentali di riferimento, richiamati anche dallo stesso 1470 sono ad esempio:

  • Principio del consenso traslativo ed efficacia reale, art. 1376 e 1465 = il trasferimento è effetto del consenso che è quindi sufficiente per la produzione degli effetti del trasferimento, da qui la definizione del contratto consensuale traslativo con effetti reali; l’effetto traslativo quindi è immediato e si produce con il perfezionamento del contratto, non sono ammesse prestazioni di dare.
  • Art. 1476 = obblighi del venditore.
  • Art. 1498 = pagamento del prezzo.

Casi di vendita obbligatoria

L’effetto traslativo della vendita può anche essere differito nel tempo, con obbligo per il venditore di far acquistare il diritto al compratore; in pratica nei casi di vendita obbligatoria l’effetto traslativo, trasferimento del diritto, è solo eventuale, ovvero avviene solo al verificarsi di determinati fatti od atti; ovvero nei casi cosiddetti di vendita obbligatoria elencati di seguito non potendosi verificare immediatamente l’effetto traslativo, sorge, a carico dell’imprenditore, l’obbligazione di far acquistare la cosa al compratore.

Fattispecie tipiche di vendita obbligatoria sono:

  • Trasferimento di cosa determinata solo nel genere [art. 1378 c.c.] = oggetto di questo contratto non è una cosa specifica, ma una cosa determinata solo nel suo genere; l’individuazione della cosa è fatta dall’accordo fra le parti nei modi da essi stabiliti. Una volta individuata, la proprietà della cosa si trasferisce al compratore.
  • Vendita di cosa futura: [art. 1472 c.c.] = il bene non è ancora venuto all’esistenza. Sorge in capo al venditore l’obbligazione di far in modo che il compratore l’acquisisca quando viene ad esistenza, obbligo di fare.
    • Emptio rei speratae: è un contratto con la conseguenza che se il bene non viene ad esistenza, il contratto è nullo ed il compratore non deve pagare nessuno prezzo, impugnazione per inadempimento.
    • Emptio spei: è un contratto aleatorio, ovvero il compratore si assume il rischio che la cosa futura possa non venire ad esistenza e quindi dovrà, in questo caso, pagare ugualmente il prezzo della cosa anche se non viene ad esistenza.
  • Vendita di cosa altrui: [art. 1478 c.c.] = il bene esiste già al momento del perfezionamento del contratto, ma non è di proprietà del venditore, ma di un terzo. Il compratore diviene proprietario quando il venditore acquista il bene dal terzo, obbligazione di fare imposta al venditore.

Questa obbligazione di fare del venditore può avvenire in modo:

  • Diretto: il venditore acquista la cosa dal terzo e la trasferisce al compratore.
  • Indiretto: il venditore fa in modo che il terzo venda la cosa al compratore.

Ci sono 2 fattispecie di vendita di cosa altrui:

  • Ipotesi fisiologica: il compratore è a conoscenza che il bene è di terzi e non del venditore.
  • Ipotesi patologica: il compratore ignora l’altruità della res; il venditore quindi si presenterà come proprietario anche se non lo è.

La distinzione di queste due ipotesi sta nel fatto che nella prima ipotesi ci può essere una risoluzione del contratto solo se il venditore abbia omesso di far conoscere l’altruità della res, nella seconda ipotesi invece si può agire immediatamente.

  • Vendita alternativa: [art. 1285 c.c.] = ha ad oggetto due cose specifiche, ma il venditore intende trasferire “o l’una o l’altra”, a sua scelta; a differenza della “vendita con facoltà alternativa”, quest’ultima ha ad oggetto un bene unico e determinato.
  • Vendita a rate con riserva della proprietà, art. 1523 = è una modalità molto diffusa perché consente di bilanciare gli interessi del venditore e del compratore consentendo al primo di collocare il bene sul mercato e mantenere comunque la proprietà della cosa e al compratore di poter pagare il prezzo a rate.

Si possono quindi riassumere 3 effetti di questo contratto:

  • La proprietà del bene resta del compratore; questa è trasferita solo al pagamento dell’ultima rata.
  • I rischi sul perimento della res sono a carico del compratore.
  • Il prezzo è rateizzato.

Risoluzione per inadempimento, art. 1525 —-> deroghe.

  • È previsto un limite minimo alla valutazione della gravità per inadempimento che generalmente è determinata dal legislatore; quando il compratore non paga 2 rate che non superino il 1/8 del prezzo, non è prevista risoluzione del contratto per inadempimento.
  • In caso di risoluzione del contratto, questa è retroattiva, ovvero bisognerà restituire le rate riscosse, ma si ha comunque diritto a richiedere un equo compenso per la parte di uso concesso.

Obbligazioni del venditore (art. 1476)

Il venditore è obbligato:

  1. A consegnare la cosa al compratore —> 1477.
  2. A fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto —-> 1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523.
  3. A garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa —-> 1483 ss. e 1490 ss.

Garanzia per vizi e mancanza di qualità (art. 1490)

Il venditore è tenuto a garantire, come visto poc’anzi, salvo patto contrario, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La garanzia di cui si tratta in questo articolo però, copre solo i vizi occulti.

  • I principali rimedi previsti, chiamati anche “azioni edilizie”, concessi al compratore sono alternativamente:
    • La risoluzione della vendita che comporta restituzione del prezzo e rimborso delle spese fatte per il contatto ———> Azione redibitoria [art. 1492-1493 c.c.].
    • La restituzione del prezzo in misura proporzionale al minor valore che la cosa ha a causa dei vizi ———> Azione estimatoria, o quantis minoris, [art. 1492 c.c.].
    • Entrambi questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, a differenza del risarcimento del danno [art. 1494 c.c.], che presuppone invece la conoscenza o la conoscibilità del vizio da parte del venditore, a carico del quale è però prevista la relativa prova liberatoria.

L’esercizio di uno di questi 3 rimedi è sottoposto a brevi termini sia di scadenza che di prescrizione. Il compratore infatti decade dalla garanzia se non denuncia i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e vede estinguersi i diritti sull’esercizio di questi rimedi con una prescrizione di 1 anno dalla consegna, art. 1496.

“Aliud pro alio”

Nei casi più gravi di radicale diversità della cosa trasferita rispetto al bene indicato nel contratto di vendita, si applicano le norme di diritto comune in materia di inadempimento [art. 1218 ss. e 1453 ss. c.c.].

Garanzia di buon funzionamento (art. 1512)

Riguarda la vendita mobiliare, commercio di macchine, apparecchiature e in generale prodotti industriali.

  • La norma, derogabile, prevede che quando in forza di un patto espresso il venditore garantisce il buon funzionamento della cosa per un tempo determinato, il giudice può assegnargli un termine per riparare o sostituire la cosa, salvo il risarcimento del danno [art. 1512 c.c.] a patto che il difetto di funzionamento sia, a pena di decadenza, denunziato entro trenta giorni dalla scoperta.
  • L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Garanzia comunitaria di buon funzionamento nella vendita di beni di consumo

Per il compratore-consumatore è prevista una tutela più forte di origine comunitaria, confluita nel Codice del Consumo [art. 128 ss., d. lgs. n. 206/2005]; la tutela comunitaria è rivolta solo a quelle vendite tra professionista e consumatore aventi per oggetto beni mobili.

Uno dei tratti caratterizzanti della nuova disciplina è costituito dall’obbligo del venditore di garantire che la cosa consegnata sia immune da vizi e conforme al contratto, così da consentire l’utilizzazione del bene e dunque l’accesso al consumo.

I beni di consumo sono ritenuti conformi al contratto ove siano:

  • Idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, o all’uso particolare voluto dal compratore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.
  • Conformi alla descrizione fatta dal venditore e alle qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
  • Conformi alle qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.
  • In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere il ripristino della conformità del bene senza spese, mediante riparazione o sostituzione. Se questi rimedi non sono possibili o sono troppo onerosi, oppure il venditore non vi provvede entro un congruo termine, il consumatore può chiedere la restituzione, totale o parziale, delle prestazioni, mediante riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
  • Non vi è difetto di conformità se il compratore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto.
  • Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro 2 anni dalla consegna del bene. Il compratore decade dal diritto se non denuncia al venditore il difetto del bene entro 2 mesi dalla scoperta.
  • La denuncia non è necessaria se il venditore aveva occultato o riconosciuto il difetto. L’azione si prescrive entro ventisei mesi dalla consegna del bene.

Obbligazioni del compratore

  • Il compratore è obbligato a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto.
  • Se nulla è pattuito e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento e nel luogo della consegna [art. 1498 c.c.].

Contratto estimatorio (art. 1556 e ss.)

Con il contratto estimatorio una parte, tradens, consegna una o più cose mobili all’altra, accipiens. Questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito dalle parti o in alternativa dal giudice [art. 1556].

Non è un contratto di scambio, ma il suo elemento essenziale è la facoltà

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.
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