Gli stati e il ricorso alla forza armata
Abolizione della libertà di ricorso alla forza armata
Sul tema occorre riferirsi a tre tappe fondamentali:
- Patto (Convenant) della Società delle Nazioni
- Patto Kellogg – Briand
- Sentenza del Tribunale di Norimberga
Situazione precedente: prima del Patto della Società delle Nazioni gli Stati godevano di un'ampia libertà di ricorso alla guerra (ius ad bellum). La guerra costituiva il mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ed era disciplinata nelle modalità dal cd. ius in bello. Per ricorrere alla guerra lo Stato non doveva necessariamente essere assistito da un titolo giuridico, mentre per esercitare mezzi diversi dalla guerra (rappresaglia, blocco pacifico, intervento) occorreva la dimostrazione di un titolo giuridico.
Si aveva pertanto:
- Illimitato ricorso alla guerra
- Limitato ricorso a misure coercitive diverse
Patto (Convenant) della Società delle Nazioni
Al riguardo si rilevano i seguenti articoli:
Art. 10: in base al quale gli stati si obbligavano a rispettare e a proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica. Gli stati si impegnavano in dati casi a non ricorrere alle armi.
Art. 12: sanciva una moratoria e due divieti assoluti:
- Moratoria: gli Stati che potevano in una data situazione arrivare alla guerra erano tenuti a rispettare tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o dalla relazione del Consiglio della Società delle Nazioni.
- Divieti assoluti:
- (a) Divieto di muovere guerra allo Stato che si fosse conformato al lodo o alla sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale;
- (b) Divieto di muovere guerra allo Stato che si fosse conformato alla relazione del Consiglio della Società delle Nazioni presa all'unanimità.
Pertanto la guerra era possibile tutte le volte in cui lo stato non si fosse conformato alle decisioni (a) o (b). Inoltre, il Patto considerava solo la guerra tralasciando di disciplinare il ricorso a mezzi di autotutela diversi dalla guerra.
Patto Kellogg – Briand
Denominato anche Patto di Parigi, consta di due soli articoli in cui si stabilisce:
- La rinuncia e la condanna alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali
- Il proposito di risoluzione pacifica delle controversie
Il Patto tuttavia non prendeva posizione sulle cd. measures short of war.
Sentenza del Tribunale di Norimberga
Il tribunale venne istituito nel 1945 con il Patto di Londra. In esso:
- La guerra di aggressione è condannata come crimine internazionale
- La norma che la vieta ha carattere imperativo
Statuto delle Nazioni Unite
Il punto centrale è rappresentato dalla definizione di forza che vuole ricomprendere anche le misure di autotutela diverse dalla guerra.
Fonti rilevanti: sono costituite da:
- Disposizioni sull'uso della forza rivolte agli stati: in particolare gli artt. 2, par. 4 (divieto); 51 (eccezioni per legittima difesa individuale e collettiva); 107 (eccezioni per azioni contro gli stati ex nemici).
- Disposizioni sul sistema di sicurezza collettiva: in particolare ci si riferisce a quanto contenuto nel Capitolo VII.
- Disposizioni sull'uso della forza riferite alle Organizzazioni Regionali: in particolare ci si riferisce a quanto contenuto nel Capitolo VIII e che possono ricondursi all'ampio schema del sistema di sicurezza collettiva.
- Dichiarazioni di principi dell'Assemblea Generale ONU: tali sono espresso in forma di raccomandazioni (carattere non vincolante). Tra esse rilevano:
- (a) Risoluzione sulle relazioni amichevoli
- (b) Risoluzione sulla definizione di aggressione
- (c) Risoluzione sul rafforzamento dell'efficacia del principio del non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali
- Disposizioni dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa): costituite in particolare da (a) Atto Finale di Helsinki; (b) Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma; (c) Carta di Parigi per una Nuova Europa; (d) Documento di Budapest.
Divieto di ricorso alla forza (art. 2, par. 4)
Secondo la lettera di tale disposizione:
“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
Sulla definizione di forza
Oggetto del divieto: è costituito tanto dall’uso quanto dalla minaccia. In tale concetto secondo un’interpretazione sistematica sembra escludersi la cd. coercizione economica della Carta ONU. Si noti come il Brasile propose di qualificare il termine di forza comprensivo anche della nozione di coercizione economica.
Nella Risoluzione sulle Relazioni Amichevoli la coercizione economica non è considerata nell’ambito del divieto ex art. 2, par. 4, ma nell’ambito del principio di non intervento. Nella Risoluzione sul Rafforzamento dell’Efficacia del Principio del Non Ricorso alla Forza la coercizione economica è distinta dalla forza armata ancorché sia proibita.
Circa il concetto di minaccia di uso della forza occorre individuare l’estensione dello stesso: mentre l’ultimatum configura una minaccia, così un notevole armamento bellico è escluso dalla ICJ che possa costituirla salvo avere rilevanza sul piano patrizio. Discorso a parte meritano le armi nucleari in quanto occorre distinguere tra mero possesso che non costituisce minaccia e dissuasione nucleare che la costituisce. In particolare l’ICJ ha precisato che la dissuasione intanto è lecita nella misura dell’uso della forza programmata.
Si esclude possa costituire minaccia o uso della forza l’esercizio di un diritto: ad esempio l’attraversamento di una stretto internazionale da parte di navi da guerra.
Ambito
Non tutte le minacce o gli usi della forza sono illeciti, ma solo quelli che sono esercitati in ambito delle relazioni internazionali. Sarà così vietata la minaccia o l’uso della forza in territorio soggetto alla sovranità di altro stato e in territorio non soggetto ad alcuna sovranità (alto mare e spazio aereo sovrastante).
- Quid sulla minaccia o uso della forza su beni di uno stato estero in territorio proprio? Al riguardo occorre considerare la Risoluzione sulla Definizione di Aggressione che considera minaccia o uso della forza quando abbia ad oggetto corpi di truppa lecitamente stanziati nel proprio territorio. In caso di aggressione di diplomatici non si incorrerà nel divieto ex art. 2, par. 4, ma in altra violazione.
- Quid sulla minaccia o uso della forza per reprimere un’insurrezione? Al riguardo sebbene non costituisca illecito, occorre però considerare l’ipotesi in cui venga in rilievo il diritto all’autodeterminazione dei popoli che siano soggetti a dominazione coloniale o razzista. In tal caso però la violazione non andrà riferita all’art. 2, par. 4 ma ad una norma ad hoc. La ICJ nella controversia USA – Nicaragua ha ritenuto che la forza usata per privare un popolo del diritto all’autodeterminazione sia da ricollegarsi al principio del non uso della forza nelle relazioni internazionali.
Oggetto della forza
Occorre che la forza sia rivolta contro:
- L’integrità territoriale
- L’indipendenza politica
- Fini delle Nazioni Unite: tale precisazione consente di ampliare notevolmente l’oggetto anche quando la forza non interessi l’integrità territoriale o l’indipendenza politica.
A. Si è cercato di interpretare la cogenza dell’art. 2, par. 4 in senso restrittivo affermando la legittimità della forza quando non interessi l’integrità territoriale o l’indipendenza politica. Tuttavia nella Risoluzione sulla Definizione di Aggressione l’integrità territoriale e l’indipendenza politica costituiscono un’endiadi che significa sovranità territoriale. Anche a voler supporre una loro mancata violazione si avrebbe comunque contrasto con i fini delle Nazioni Unite.
B. Altra opinione ricollega la cogenza dell’art. 2, par. 4 alla funzione del sistema di sicurezza collettiva, nel senso che gli stati sarebbero liberi di ricorrere a forme di autotutela tutte le volte in cui manchi il sistema di sicurezza.
Il divieto al ricorso della forza risulta acquisito al diritto internazionale consuetudinario. Tuttavia solo una parte del suo contenuto risulta essere ius cogens: in particolare ci si riferisce al divieto di aggressione. La precisazione è importante in quanto per tale nucleo non operano le eccezioni al divieto (cd. cause di esclusione del fatto illecito).
Eccezioni al divieto ex art. 2, par. 4 dello Statuto ONU
1. Legittima difesa
È prevista dall’art. 51, tuttavia risulta essa è norma di diritto internazionale generale. Secondo tale articolo nessuna disposizione dello Statuto ONU pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Interpretazioni: occorre rilevare come sulla prima parte dell’articolo insistano due diverse interpretazioni:
- (a) Legittima difesa preventiva: si fonda sull’aggettivo naturale in quanto essendo tale diritto preesistente allo Statuto, quest’ultimo con la sua entrata in vigore l’ha lasciato impregiudicato.
- (b) Legittima difesa successiva: si fonda sull’esistenza di un attacco armato che rappresenterebbe la condizione per l’esercizio del diritto. L’aggettivo naturale sarebbe solo una formula enfatica per indicare che tale diritto è connaturato all’esistenza dello Stato.
Occorre osservare che il diritto di legittima difesa preventiva era ammesso prima dello Statuto ONU e il suo contenuto era illimitato, a tutt’oggi esso risulta ristretto alla sola ipotesi di attacco armato. Derivandosi così che non già tutte le ipotesi di violazione ex art. 2, par. 4 implicano l’applicazione dell’art. 51.
Nozione di attacco armato
Esso è individuabile in base ai beni che esso colpisce:
- Territorio
- Beni che sono manifestazione di sovranità: sono ad esempio i corpi di truppa all’estero, le navi e gli aeromobili militari
- Flotta mercantile o aerea civile: ciò in base a quanto è sancito dalla risoluzione sulla definizione di aggressione
Non costituiscono beni verso i quali la forza esercitata configuri attacco armato:
- Cittadini all’estero
- Organi dello Stato
- Agenti diplomatici
Carattere e modalità dell’attacco armato
L’attacco armato può essere condotto in forma diretta che indiretta. In quest’ultimo caso sarà condotto tramite gruppi armati che non rientrano nell’organizzazione politico-militare, ma che seguono le direttive dello Stato. La nozione di attacco armato indiretto è espressamente prevista nella risoluzione sulla definizione di aggressione. Non costituiscono tuttavia aggressione indiretta (a titolo esemplificativo):
- Gli incidenti di frontiera
- La fornitura d’armi
- L’assistenza logistica (NB che 2; 3 costituiscono sempre violazione dell’art. 2, par. 4)
Limiti della legittima difesa
Sono costituiti da:
- Necessità: sul punto si veda il caso Caroline per cui la forza è esercitabile quando sussista la necessità di legittima difesa urgente e irresistibile tale da non lasciare scelta sui mezzi e sul tempo per deliberare.
- Proporzionalità: da apprezzarsi in termini non quantitativi, ma qualitativi, ossia non si richiede la perfetta simmetria tra azione e reazione. Fondamentalmente lo Stato che agisce in legittima difesa può agire al fine di indurre l’aggressore a cessare l’offesa.
- Immediatezza: tale concetto va inteso in senso elastico. Così, se uno Stato che sia stato occupato attacchi l’aggressore che nel frattempo si è ritirato eserciterà una rappresaglia. Quid in caso di Stato che reagisca contro l’occupante dopo che sia trascorso un abbondante lasso di tempo dall’occupazione? In tal caso occorre tenere in considerazione l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Pertanto lo stato che abbia inutilmente tentato di risolvere pacificamente l’occupazione potrà agire in legittima difesa, e ciò anche per l’ovvia ragione che non si può premiare l’aggressore. Quando l’occupazione però si è consolidata nel tempo la reazione sarà carente dell’immediatezza. Al fine di stabilire il consolidamento si pensi al periodo in cui si è verificata l’occupazione (potendosi questa essersi verificata quando la forza era ammessa) e alla posizione della comunità internazionale.
Termine finale: la legittima difesa può esercitarsi fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, così come recita l’art. 51. Il semplice “cessate il fuoco” non integra però una misura per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Lo stato che agisce in legittima difesa, prosegue l’articolo, è tenuto a informare il Consiglio di Sicurezza al fine di permettere un controllo da parte di questo della legittimità dell’azione. Si vuole in sostanza evitare aggressioni mascherate o di cd. secret wars.
2. Misure contro gli stati ex nemici
È un’eccezione riservata in via individuale (art. 107) o collettiva (alle Organizzazioni Regionali art. 53). Quando è svolta dalle Organizzazioni Regionali non è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
Soggetti contro i quali tali misure possono essere intraprese sono gli stati che furono nemici durante la II Guerra Mondiale dei firmatari dello Statuto ONU al fine di tutelarsi contro il ritorno di una politica aggressiva delle Potenze del passato.
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