Concetti Chiave
- I procedimenti monarchici iniziano con il potere costituente del re, evolvendo verso una condivisione della sovranità tra re e assemblea rappresentativa.
- La concessione giuridica unilaterale da parte del sovrano consente di stabilire garanzie costituzionali per ceti emergenti, mentre il patto implica una negoziazione bilaterale con il popolo.
- I procedimenti democratici trasferiscono la sovranità al popolo, che può esercitarla direttamente tramite referendum o indirettamente attraverso assemblee elettive.
- Le consultazioni referendarie possono essere precostituenti o costituenti, riguardando varie opzioni come la formazione di assemblee costituenti o l'approvazione di testi costituzionali.
- Il "Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa" del 2004 non ha mai avuto effetto a causa della mancanza di ratifiche e non avrebbe creato una nuova Costituzione per la permanenza della sovranità degli Stati membri.
Procedimenti monarchici
La formazione di un nuovo testo costituzionale può essere il risultato di diversi procedimenti:
- procedimenti monarchici. Il titolare del potere costituente è in origine solo il re, poi si passa allo sdoppiamento della sovranità fra re e assemblea rappresentativa. La “concessione” (octroi) giuridicamente unilaterale, ma politicamente conseguente a pressioni esterne e negoziazioni, presuppone la rinuncia o la limitazione da parte di un sovrano assoluto del suo potere e consente di fissare in Costituzione garanzie e tutele a favore di ceti o classi emergenti. Il “patto” comporta una negoziazione bilaterale fra sovrano e popolo. Questo procedimento ha ormai esclusiva rilevanza storica;
- procedimenti democratici.
Procedimenti democratici
Passaggio della sovranità al popolo che può manifestarla in sede costituente o in modo indiretto (tramite assemblee elettive) o in maniera diretta (tramite referendum). L’assemblea costituente ha tradizionalmente struttura monocamerale (USA 1787 e Costituzioni successive a seconda Guerra mondiale) ad eccezione di rari casi quale quello delle Cortes costituenti spagnole del 1978.
Consultazioni referendarie
E’ possibile il ricorso a consultazioni referendarie: precostituenti (relative alla opzione costituzionale –es. Italia ’46 monarchia o repubblica- ; dirette allo smembramento di stati federali preesistenti –es. referendum per secessione di Croazia e Slovenia da Jugoslavia-; relative all’approvazione della formazione di un’assemblea costituente o alla indizione di una riforma costituzionale affidata al parlamento trasformato in organo costituente –Spagna ’76-) o costituenti (connesse alla approvazione di un testo predisposto e deliberato come definitivo da un’assemblea rappresentativa incaricata o dal Governo.
Patto fra Stati
Nell’ambito dei procedimenti democratici si iscrive anche il patto fra Stati per costituire uno stato federale, basato sulla accettazione di limitazioni e sulla rinuncia alla sovranità e formalizzato nella Costituzione federale.
Un caso di mancato potere costituente si ritrova nelle vicende che interessano l’UE nel 2004, quando si elabora un “Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa”. Tale Trattato non è mai entrato in vigore per mancanza di ratifiche, ma comunque non avrebbe determinato la nascita di una nuova Costituzione dal momento che gli Stati membri avrebbero continuato a mantenere sovranità e diritto di recesso dall’UE.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del re nei procedimenti monarchici per la formazione di un nuovo testo costituzionale?
- Come si manifesta la sovranità del popolo nei procedimenti democratici?
- Qual è la situazione del "Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa" del 2004?
In origine, il re è l'unico titolare del potere costituente, ma successivamente si verifica uno sdoppiamento della sovranità fra re e assemblea rappresentativa, con la concessione che implica una limitazione del potere sovrano (come descritto nel testo).
La sovranità del popolo può manifestarsi in sede costituente tramite assemblee elettive o direttamente attraverso referendum, con l'assemblea costituente che ha tradizionalmente una struttura monocamerale (come indicato nel testo).
Questo trattato non è mai entrato in vigore a causa della mancanza di ratifiche e non avrebbe creato una nuova Costituzione, poiché gli Stati membri avrebbero mantenuto la loro sovranità e il diritto di recesso dall'UE (come evidenziato nel testo).