Concetti Chiave
- La retribuzione lavorativa in Italia è regolata dall'articolo 2099 del Codice civile, che affida il calcolo a norme corporative e contratti collettivi.
- Accordi interconfederali stabiliscono regole comuni per la retribuzione, spesso con la mediazione del Governo per i rinnovi dei contratti collettivi di categoria.
- I contratti collettivi nazionali di categoria definiscono i trattamenti minimi e possono prevedere aumenti retributivi legati all'IPCA e scatti di anzianità.
- I contratti collettivi di secondo livello offrono integrazioni retributive a livello territoriale, ma non sono sempre presenti, specialmente nelle piccole imprese.
- I contratti individuali nel lavoro privato possono introdurre trattamenti integrativi, mentre nel settore pubblico sono soggetti a regole più rigide e contratti collettivi.
Determinazione della retribuzione
La retribuzione lavorativa è disciplinata dall’articolo 2099 del Codice civile, il quale demanda il calcolo della retribuzione alle norme corporative, quindi ai contratti collettivi, in alternativa all’accordo fra le parti e, in sua assenza, al giudice secondo equità.
In sostanza, la determinazione della retribuzione è demandata a diverse fonti:
- accordi interconfederali, che dettano le regole comuni sulle modalità di retribuzione. Di solito essi sono stipulati con la partecipazione o la mediazione del Governo al fine di stabilire i criteri generali per i rinnovi dei contratti collettivi di categoria;
Contratti collettivi nazionali
- contratti collettivi nazionali di categoria, che ogni tre anni determinano i trattamenti minimi rivolti ai lavoratori di ciascun settore produttivo. Essi possono prevedere degli aumenti retributivi, che però devono tener conto del cosiddetto «IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo)», calcolato senza considerare l’aumento del valore di beni energetici quali petrolio e gas. I CCNL del settore privato possono inoltre prevedere l’aumento automatico della retribuzione in base all’anzianità di servizio del lavoratore (scatti di anzianità). Infine, i CCNL devono calcolare i contributi obbligatori dovuti agli enti previdenziali, in particolare all’INPS;
Contratti di secondo livello
- contratti collettivi di secondo livello, che prevedono varie tipologie di integrazioni retributive sul piano territoriale, regionale, provinciale e di distretto. In particolare, l’accordo quadro del 2009 ha introdotto nella contrattazione aziendale una voce retributiva aggiuntiva definita «elemento economico di garanzia». La contrattazione di secondo livello, però, non è presente in tutte le aree e realtà imprenditoriali, ed è rara, soprattutto, in quelle medie e piccole imprese che rappresentano la maggioranza delle imprese italiane;
Contratti individuali e lavoro pubblico
- contratti individuali, che nel lavoro privato possono introdurre trattamenti retributivi integrativi (detti «superminimi») rispettando il divieto di derogabilità in peius, mentre in quello pubblico sono considerati nulli per via della parità di trattamento dei lavoratori imposta ex art. 97 Cost. Nel lavoro pubblico, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti per la determinazione della retribuzione lavorativa?
- Come influisce l'IPCA sulla retribuzione nei contratti collettivi nazionali?
- Qual è la differenza tra contratti collettivi di primo e secondo livello?
La retribuzione è determinata da diverse fonti, tra cui accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali di categoria, contratti collettivi di secondo livello e contratti individuali, come stabilito dall’articolo 2099 del Codice civile.
Gli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali devono tener conto dell'IPCA, che esclude l'aumento del valore di beni energetici come petrolio e gas, garantendo così una misura più equa dell'inflazione.
I contratti collettivi di primo livello stabiliscono i trattamenti minimi a livello nazionale, mentre quelli di secondo livello possono introdurre integrazioni retributive a livello territoriale o aziendale, come l'«elemento economico di garanzia», ma non sono sempre presenti in tutte le realtà imprenditoriali.