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Concetti Chiave

  • Le fonti degli enti locali comprendono statuti e regolamenti locali, disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000).
  • La riforma costituzionale del titolo V ha modificato l'assetto degli enti locali, mantenendo inalterate le regole che disciplinano le fonti locali.
  • Secondo la legge costituzionale del 1948, le fonti degli enti locali erano considerate secondarie, con limiti stabiliti dalla legge statale.
  • La legge generale del 1990 ha concretizzato l'attuazione del dettato costituzionale, definendo l'attuale assetto delle fonti degli enti locali.
  • Comuni e province utilizzano le fonti secondarie per regolare la propria amministrazione secondo il modello stabilito dalla legge 142 del 1990.

Fonti degli enti locali

Sono fonti degli enti locali gli statuti e regolamenti locali disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000).
La riforma costituzionale del titolo V ha modificato l’assetto degli enti locali, senza che ciò incidesse però sulle fonti locali, cioè sulle regole che possono essere adottate da comuni e province.

Legge costituzionale del 1948

La legge costituzionale vigente a partire dal 1948 individuava tre distinti livelli governativi: repubblica; regioni; enti locali. I limiti entro cui province e comuni potevano adottare regole autonome erano definiti e circoscritti dalla legge statale. Essendo rimesse alla legge dello Stato, ovviamente, le fonti degli enti locali si configurano come fonti secondarie. L’articolo 128 della Costituzione vigente a partire dal 1948, infatti, sanciva che «le province e i comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni».

Nel disegno originario dei costituenti del 1948, dunque, le fonti degli enti locali si configuravano come fonti secondarie.

In seguito alla riforma costituzionale del titolo V, tale assetto non ha subito modificazioni.

Legge generale del 1990

Nel 1990, il legislatore ha approvato la legge generale della repubblica evocata dall’articolo 128 della Costituzione vigente nel 1948. Anche in questo caso, dunque, l’attuazione del dettato costituzionale ha dovuto aspettare diversi decenni di inattività.

Tramite la legge 142 del 1990, il legislatore ha configurato l’assetto vigente tutt’oggi, in seguito (nel 2001) codificato dalla riforma del titolo V.

Sulla base di tale modello, le fonti degli enti locali si configurano come fonti secondarie tramite cui comuni e province disciplinano la propria amministrazione.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fonti degli enti locali secondo il testo unico sull’ordinamento degli enti locali?
  2. Le fonti degli enti locali sono gli statuti e i regolamenti locali, come disciplinato dal decreto legislativo 267/2000.

  3. Come ha influito la riforma costituzionale del titolo V sulle fonti locali?
  4. La riforma costituzionale del titolo V ha modificato l'assetto degli enti locali, ma non ha inciso sulle fonti locali, che continuano a essere regole adottate da comuni e province.

  5. Qual è il significato dell'articolo 128 della Costituzione del 1948 riguardo agli enti locali?
  6. L'articolo 128 stabilisce che province e comuni sono enti autonomi, ma le loro fonti si configurano come fonti secondarie, limitate dai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Domande e risposte

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