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Fonti del diritto

Vengono definite fonti del diritto tutti quegli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre nuove norme giuridiche volte a rinnovare l’ordinamento giuridico stesso. Negli ordinamenti moderni le norme giuridiche sono organizzate secondo ordinamenti gerarchici, i cui gradi regolano quelli inferiori. Negli stati caratterizzati da costituzioni è la carta costituzionale a definire quali norme e come sono abilitate a rinnovare l’ordinamento giuridico.

Livello costituzionale e fonti primarie

Il livello costituzionale, insieme agli statuti delle regioni speciali, secondo la piramide Kelseniana, è il livello più alto delle fonti e regola direttamente le fonti primarie attraverso le norme di riconoscimento, ossia quelle norme che abilitano organi specifici a produrre fonti-atto. Le fonti primarie nel sistema italiano sono il decreto-legge, la legge ordinaria, ossia quella prodotta dal procedimento legislativo classico, il referendum abrogativo, la legge regionale, il regolamento parlamentare e il decreto legislativo delegato. Le fonti primarie regolano le fonti secondarie, come i regolamenti del governo, che compongono il livello secondario nella piramide di Kelsen, definito anche livello residuale.

Fonti di produzione

Le fonti di produzione possono essere fonti-atto o fonti-fatto. Le fonti-atto sono l’espressione della volontà normativa di un soggetto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche e sono in sostanza le leggi prodotte dagli organi costituzionali e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le fonti-fatto, invece, sono tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e ne consente l’applicazione.

Fonti-fatto nei sistemi di Common Law e Civil Law

Le fonti-fatto sono comunemente accostate alla consuetudine, soprattutto negli ordinamenti caratterizzati da Common Law. Negli ordinamenti moderni caratterizzati da sistemi giudici di Civil Law, le fonti-fatto sono tutte le norme prodotte da altri ordinamenti e che vengono applicate nel nostro ordinamento anche se non prodotte dai nostri organi nazionali, come è il diritto europeo, le fonti-atto prodotte dall’Unione Europea e le norme di diritto internazionale privato.

Alle fonti-fatto si ha una limitazione che definisce la sovranità dello stato, ossia il principio di esclusività che riconosce allo stato il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti-atto e le proprie fonti-fatto. Per consentire alle fonti-fatto di assumere valore normativo si ha lo strumento del rinvio, che può essere mobile o fisso. Il rinvio fisso è lo strumento attraverso cui una disposizione di un ordinamento statale richiama un atto in vigore in un altro ordinamento, come possono essere gli atti dei Patti Lateranensi. Il rinvio mobile, invece, è lo strumento attraverso cui una disposizione di un ordinamento statale richiama non un atto ma una fonte dell’atto stesso, come con le norme prodotte dall’Unione Europea.

Interpretazione e divisione dei poteri

Una caratteristica fondamentale delle fonti è che non sono applicabili come scritte ma vanno interpretate e questo aspetta ai giudici. I casi sono sempre specifici e le norme vanno interpretate in base ai casi specifici e il legislatore non può sostituirsi ai giudici nell’interpretazione totale della norma indicando criteri fissi di applicazione ed è in questo che si concentra il nucleo rigido della divisione dei poteri, distinguendo legis-latio e legis-executio.

Antinomie e risoluzione

Le antinomie sono i contrasti tra le norme e si hanno quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili. I criteri per risolvere le antinomie sono per criterio: cronologico, gerarchico, della specialità e della competenza.

  • Criterio cronologico: definisce che in un contrasto tra norme dello stesso livello giuridico bisogna preferire quella più recente a quella più datata. La nuova norma si esprime attraverso l’abrogazione della vecchia, ossia facendo perdere l’efficacia alla norma precedente. Come per le altre norme, anche le norme nuove godono del principio di irretroattività e quindi non sono valide per fatti o casi commessi precedentemente all’abrogazione di quella vecchia, viceversa, i casi accaduti precedentemente all’entrata in vigore dell’atto restano da giudicare attraverso la norma abrogata. L’abrogazione opera quindi ex nunc (da ora) e produce effetti erga omnes (per tutti) se espressa, sennò inter partes (ossia riferito a un solo individuo) se è il giudice a dover dichiarare una norma o una serie di norme abrogate.
  • Criterio gerarchico: definisce la superiorità di un atto in base al posto che occupa nella gerarchia delle fonti. Il criterio gerarchico è insito nella Costituzione all’articolo 134 in cui viene definito che la Corte costituzionale si occupa della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. La prevalenza di una norma rispetto ad un’altra si esprime con l’annullamento della legge inferiore rispetto alla gerarchia delle fonti. L’annullamento avviene dopo una dichiarazione d’illegittimità dell’atto espressa da un giudice che ne annulla la validità. Gli atti dichiarati illegittimi sono definiti viziati e possono essere vizi formali o sostanziali. I vizi formali si presentano quando una norma viene annullata perché emanata da un organo non competente o il procedimento eseguito non è corretto mentre vengono definiti vizi sostanziali quando è il contenuto della norma a entrare in contrasto con una norma gerarchicamente superiore. L’effetto dell’annullamento opera per tutti ed è quindi erga omnes. L’annullamento opera anche nel passato, dichiarando illegittimo un atto si opera, quindi, ex tunc. Il criterio gerarchico si può esprimere anche su leggi apparentemente dello stesso livello gerarchico attraverso parametro interposto, come la legge ordinaria e il decreto legislativo delegato, ma in realtà la possibilità di delegare la funzione legislativa al governo è descritta dall'articolo 76 della Costituzione quindi viola indirettamente la Costituzione, che ricopre un livello gerarchico superiore.
  • Criterio di specialità: definisce che alla norma generale bisogna preferire la norma speciale, anche se questa è successiva. L’effetto del criterio di specialità si esprime con la deroga della legge generale e viene applicato inter partes, ossia attraverso l’interpretazione del giudice in quel caso particolare. Il criterio di specialità, ovviamente, si applica solo a leggi dello stesso livello gerarchico e mantiene valide ed efficaci entrambe le disposizioni. Il criterio di specialità riflette la complessità dell’ordinamento e un esempio del criterio di specialità è l’antinomia tra il diritto al voto e la segretezza del voto nel caso di un individuo cieco.
  • Criterio di competenza: delimita la competenza di determinati organi a organizzare, regolare e legiferare su determinate materie e sono espresse attraverso la riserva di legge che può essere formale, ossia che sulla materia può intervenire il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare, come per il decreto legislativo delegato descritto all’art 76, od ordinaria, ossia la materia può essere disciplinata dalle leggi o con atti aventi forza di legge e si distingue in relativa, ossia che è la legge ordinaria a indicare i principi ma in cui ha discrezionalità l’esecutivo attraverso i regolamenti; assoluta, ossia che deve essere regolata da atti aventi forza di legge; o rinforzata, ossia che la Costituzione indica limiti alla discrezionalità del legislatore. Il criterio di competenza si applica inter partes attraverso l’interpretazione del giudice ma spesso viene utilizzato il criterio gerarchico o di specialità. Sentenza Granital o sentenza della Corte costituzionale 170/1984 con cui la Corte costituzionale definisce il criterio di competenza come il criterio per risolvere le antinomie tra norme europee e norme nazionali.

Fonti primarie oltre al procedimento legislativo ordinario

La legge di delega o decreto legislativo delegato fa parte delle fonti primarie nell’ordine gerarchico delle fonti dell’ordinamento italiano. Il decreto legislativo delegato è l’atto con forza di legge emanato dal governo previa delega del Parlamento. Il decreto legislativo viene utilizzato soprattutto per affrontare argomenti complessi e tecnici o che necessitano di una scrittura unitaria. La delega delle funzioni legislative è un’eccezione all’articolo 70 e la legge di delega è disciplinato dall’articolo 76 della Costituzione, che pone dei limiti e dei vincoli ben precisi che se non rispettati portano a una dichiarazione d’illegittimità per vizi sostanziali.

La legge di delega deve essere approvata attraverso il procedimento legislativo ordinario e gode di riserva di legge formale, inoltre deve determinare i principi, i criteri direttivi e gli oggetti definiti per l’esercizio della funzione legislativa del governo e determinare anche un tempo limitato attraverso cui il governo deve portare a compimento l’obiettivo per cui è stato delegato l’esercizio legislativo.

La legge di delega infatti deve limitare la materia e l’ambito tematico in cui deve legiferare il governo su delega del Parlamento e NON può essere generale sennò svuoterebbe di significato l’articolo 70 che identifica la titolarità della funzione legislativa alle Camere. La delega non può essere permanente e deve restringere la discrezionalità del governo attraverso i principi e i criteri direttivi ed è il legislatore a definire i limiti alla discrezionalità del governo. I limiti definiti dall’articolo 76 sono limiti minimi, infatti possono essere inseriti limiti ulteriori, come la presentazione dello schema del decreto alle Camere con parere obbligatorio o vincolante. La Corte costituzionale ha definito illegittimi tutti i decreti legislativi che non rispettano anche i limiti ulteriori, se imposti. Il procedimento avviene attraverso la proposta del ministro o dei ministri competenti e prosegue con l’eventuale modifica del testo di legge per poi essere deliberata dal Consiglio dei Ministri e infine emanata dal Presidente della Repubblica. La delega avviene tra Organi dello Stato e quindi non è vincolata all’obbligatorietà politica, per questo la delega rimane tale anche in caso di crisi di governo o cambi di governo.

Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Entra in vigore appena viene emanato in gazzetta.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessandro_Maria_Brenci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Piccirilli Giovanni.
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