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Fondamenti del diritto europeo

Il diritto romano costituisce le basi del diritto Europeo.

Una caratteristica di Roma era quella di lasciare intatte le magistrature, gli usi e costumi, la lingua dei territori conquistati. Roma, quindi, sottomette ma mantiene inalterate le tradizioni perché facendo in questa maniera evita, con l’andare del tempo, le ribellioni. Il popolo in questo modo non si ritiene dominato.

L’ultimo imperatore di Roma, Giustiniano I, dirà che la tradizione romana si fonda su due elementi:

  • Iura: plurale di Ius, dal latino, significa diritto. Quindi ‘’iura’’ significa ‘’tutte le cose che riguardano il diritto.
  • Arma: armi.

I romani sono quindi un popolo di guerrieri (arma) che ha creato il diritto (iura).

La civiltà romana nasce nell’ottavo secolo a.C., il 754 a.C. Si hanno le prime fondamenta della civiltà romana in una valle fertile, attraversata dal Tevere e circondata da 7 colli. Il primo insediamento probabilmente fu sull’isola tiberina. Era una città di terra e ‘’mare’’.

In realtà Roma è stata fondata ‘’tardi’’ rispetto alle altre città, è una delle comunità più recenti che noi abbiamo. Quando nasce la civiltà romana, loro utilizzano come esempio le altre città, prende le loro tradizioni, le riadattano e le rielaborano (esempio la Grecia). Loro partono con un livello di civiltà piuttosto avanzato, pensano a darsi un’organizzazione e a vivere civilmente → si danno delle regole.

Che cos’è il diritto?

Non esiste una risposta specifica, è un concetto che cambia nel corso dei secoli. È un insieme di norme che vivono in un certo momento storico, in un certo territorio.

Il diritto serve per regolamentare la vita. Rousseau infatti dice che l’uomo non può vivere senza sapere ciò che è ‘’mio’’ e ciò che è ‘’tuo’’, ci vuole una linea, un confine. Se non ci fosse questa linea vivremo in una condizione di ‘’bestie’’.

La civiltà romana si postula che ci sia una misura che cambia a seconda del territorio, a seconda dei momenti storici. → leggenda Romolo e Remo sulla nascita di Roma in cui Romolo uccide il fratello Remo perché ha violato la proprietà privata di Romolo. Quest’ultimo è il giusto re di Roma perché ha applicato correttamente il diritto, lui ha ‘’fatto giustizia’’.

La società si regge sul diritto, perché se non fosse così, finirebbe nella violenza. La base su cui si costituisce giuridicamente la società romana è proprio la proprietà privata mentre la proprietà pubblica appartiene allo stato e quest’ultimo, nel periodo attuale, può prendersi la proprietà privata di qualcuno per pubblica utilità → espropriazione, atto di lesione di una proprietà privata.

Mentre oggi la proprietà privata non è intoccabile, nel mondo romano invece assume la massima pienezza. Per questo motivo si ha una distinzione geografico-territoriale: i romani dividevano i territori in linee che andavano da est a ovest e da nord a sud → decumani e cardi.

Se una persona, ad esempio, invadeva la proprietà privata di un’altra persona e commetteva un furto, uno dei reati più terribili dell’epoca, il proprietario era legittimato a commettere un omicidio (ricorda Romolo e Remo) quindi il derubato poteva anche uccidere il ladro.

La proprietà privata, quindi, è il cardine sul quale nasce la storia di Roma.

Relazione normale, giuridica e tipi di rapporti giuridici

Una relazione normale è una relazione tra due o più persone, come ad esempio un rapporto di amicizia. Quando il comportamento di una persona integra un fatto che implica un comportamento giuridico, questa relazione diventa una relazione giuridica, quindi il diritto interviene a disciplinarlo → ogni relazione giuridica è ogni relazione umana che però sia interessante per il diritto.

Si possono trovare tre tipi di rapporti giuridici:

  1. Rapporto giuridico assoluto: è quella relazione intercorrente tra due o più soggetti attivi determinati e soggetti passivi indeterminati. Abbiamo quindi, una parte attiva ossia colui che gode di un diritto, e una parte passiva che indica il soggetto o i soggetti che sono tenuti a rispettare il diritto. Un esempio può essere la proprietà, dove il proprietario è un soggetto attivo determinato mentre tutti gli altri sono soggetti passivi indeterminati e sono tenuti a rispettare il mio diritto di proprietà.
  2. Rapporto giuridico relativo: è quella relazione che intercorre tra due o più soggetti attivi determinati e due o più soggetti passivi parimenti determinati. Tipico esempio è il diritto di credito dove io vanto un diritto di credito ma lo vanto solo nei confronti di uno, non di tutti. Il creditore è il soggetto attivo determinato mentre l’altro è un soggetto passivo determinato (nel mondo romano sorgono in un secondo momento).
  3. Rapporto giuridico assoluto in senso improprio: relazione giuridica intercorrente tra due o più soggetti attivi determinati e due o più soggetti passivi parimenti determinati, tuttavia il soggetto attivo gode di una tutela di carattere assoluto. Un tipico esempio è quello di usufrutto dove la posizione del soggetto attivo assomiglia a quella del titolare del diritto di proprietà. Il soggetto attivo è l’usufruttuario mentre il soggetto passivo è il proprietario del bene (usufruttuario e mutuo proprietario). Il diritto di usufrutto si estingue alla morte di una persona. L’usufruttuario gode di una tutela assoluta nei confronti di tutti, l’usufrutto ha un’azione uguale a quella che ha il proprietario.

Diritto pubblico e diritto privato

  • Diritto pubblico: è quell’insieme di norme che riguardano la collettività il cui interesse da tutelare è collettivo e non privato (esempio pullman regione Lazio con regione Marche). Le norme sono di diritto pubblico.
  • Diritto privato: è quella relazione che riguarda l’insieme dei singoli cittadini (esempio la compravendita, vendita di una casa). Il rapporto giuridico è l’insieme di norme del diritto privato (o civile, dal latino ‘’civis’’, ossia singolo cittadino).

Il diritto romano non conosce il diritto pubblico perché in una comunità primitiva le regole si davano tra privati e perché ancora non esisteva una struttura pubblica, quindi si parla di diritto dei privati (proprietà, rapporto di credito, rapporti familiari, successioni per causa di morte).

Il diritto romano ha una caratteristica in più, ossia il processo privato: liti giudiziarie tra privati, come ad esempio il furto.

La storia di Roma è lunga 14 secoli quindi, rispetto alla fase delle origini, cambia. Si passa da pochi uomini a un impero che va dal Portogallo alla Cina.

Criteri costituzionali per distinguere i periodi

  • Monarchia: fase che va dall’ottavo secolo al quarto a.C., coincide con la fase iniziale della fondazione di Roma, caratterizzata dalla presenza dei Monarchi. Il primo re fu Romolo e l’ultimo fu Tarquinio il Superbo. Quest’ultimo non aveva un governo particolarmente pacifico, assumeva dei comportamenti che al popolo romano non piacevano così loro crearono una congiura e cacciarono Tarquinio il Superbo. Inoltre, gli ultimi re di Roma furono di origine etrusca.
  • Repubblica: viene dal latino ‘’res’’ (assume molteplici significati come ad esempio cosa o affare; in questo caso significa ‘’tutto quello che è una questione politica’’) + ‘’publica’’ (=‘’populica’’ ovvero appartenente al popolo). Quindi Repubblica vuol dire tutto ciò che riguarda i cittadini appartiene al popolo, non è un governo di pochi. Il significato di Repubblica era diverso da quello di oggi, a quel tempo c’erano le diseguaglianze sociali (patrizi/plebei) quindi si trovavano persone che avevano di più e persone che avevano di meno. Inoltre nel mondo romano non tutti partecipavano alla vita politica. In questo periodo viene sradicata la monarchia e ha una durata di tre anni, chiudendosi così nel primo secolo a.C. per via di una serie di guerre civili ed esterne. Roma in quel periodo è ridotta sul lastrico e in questi casi per un uomo solo sono condizioni ottimali perché un uomo forte approfitta della situazione, fa presa sul popolo e prende il potere. Il popolo in quel periodo aveva bisogno di un certo tipo di ‘’favola’’ (esempio Hitler con la Germania).
  • Principato: Ottaviano Augusto approfitta di questo periodo di guerre, epidemie, fenomeni naturali (esempio le eruzioni) e al popolo romano dice che non è il nuovo re perché sapeva che i romani, dopo il periodo monarchico, odiavano la figura del re. Si presenta ai romani come il loro principe, ossia è il primo dei cittadini → è come loro ma li porta alla salvezza. Inoltre si crearono una sorta di leggende intorno ad Ottaviano Augusto, erano convinti che l’arrivo delle comete era un segnale degli dei che avvisavano un nuovo inizio con un salvatore. All’inizio era un princeps modesto ma diventa un vero e proprio imperatore svuotando tutti i vecchi organi del loro potere.
  • Dominato: è caratterizzato da una serie di imperatori fino all’ultimo che fu Giustiniano I (sesto secolo a.C.).

Per distinguere i periodi c’è un altro criterio, legato al ruolo della giurisprudenza romana.

Giurisprudenza romana

  1. G. arcaica → coincide con la Monarchia.
  2. G. preclassica → periodo della repubblica.
  3. G. classica → in cui si è raggiunta la perfezione.
  4. G. postclassica → periodo dominato e la giurisprudenza tende a esaurire il suo ruolo.

Primo periodo è il periodo arcaico, coincide con il momento della fondazione in cui la comunità è una comunità primitiva e comincia a darsi delle regole di vita e si costituisce a gruppi di famiglie.

Quando parliamo di giurisprudenza noi parliamo di quegli uomini che lavoravano a Roma per la creazione del diritto (privato). Sono uomini che si occupavano dello studio del diritto, delle regole e delle discipline. Questi uomini erano aristocratici che non avevano bisogno di lavorare per vivere. Il lavoro infatti all’epoca non era ben visto, se lavoravi eri uno schiavo.

Gli schiavi però erano diversi dai plebei perché quest’ultimi erano un popolo libero mentre gli schiavi erano appartenenti a quei popoli che Roma aveva sconfitto. Quindi Roma si appropriava del territorio e anche della popolazione. Uno schiavo a Roma non aveva alcun diritto, lo schiavo viene definito ‘’attrezzo parlante’’, lo schiavo è un oggetto (res).

Il sistema schiavistico non scompare così facilmente, continua nel corso dei secoli, le prime leggi sulla schiavitù ci furono con Carlo Magno.

I Cristiani erano contrari allo schiavismo e per questo ci furono delle persecuzioni; ma anche nella chiesa erano presenti degli schiavi.

La famiglia

  1. Padre: possiede la capacità giuridica e capacità di agire → capacità giuridica è un’attitudine ad esser titolare di diritti e si ottiene dal momento della nascita. Con la capacità di agire, la persona può muoversi all’interno del diritto (18 anni) e coincide con la capacità di intendere e di volere ma alcune volte queste non coincidono (esempio da ubriaco) quindi c’è uno stato di temporanea incapacità di intendere e di volere.
  2. Figli maschi: il primo figlio maschio prenderà il posto del padre alla sua morte e ha una condizione migliore rispetto gli altri componenti della famiglia.
  3. Nipoti maschi.
  4. Moglie: non ha i diritti, è in una condizione di subordinazione prima al padre e poi al marito → potestà filiale e poi maritale.
  5. Figlie femmine.
  6. Domus (casa).
  7. Terreno intorno alla casa.
  8. Attrezzi e animali: solo animali che servono per la vita familiare, si parla di economia di sussistenza.
  9. Schiavi.

Il padre assume un potere che prende il nome di Mancipium (‘’man’’ + ‘’cipium’’ = potere del padre di ‘’tenere nelle sue mani’’). Il Mancipium è la prima forma di diritto di proprietà. Gli altri componenti della famiglia sono i ‘’res mancipi’’. Il padre però ha il mancipium solo su questi beni che non sono visti come soggetti ma come oggetti.

Tutti i beni che non sono res mancipi si chiamano ‘’res nec mancipi’’ (nec = non). In questo caso non si ha una relazione giuridica ma una relazione di fatto, non si ha la proprietà ma il possesso.

Mancipium = realtà giuridica; Possesso = realtà di fatto.

Ci sono diversi atti di alienazione per vendere un mancipi:

Si chiama mancipatio quell’atto che serve a trasferire l’oggetto da un soggetto all’altro (solo padri di famiglia). L’alienante (colui che vende) e l'acquirente (colui che compra) sono padri di famiglia. Il mancipatio è un atto solenne con una serie di formalità:

  • Presenza del padre alienante/acquirente.
  • Cinque testimoni maschi, cittadini romani e puberi (14 anni).
  • Pesatore di bilancia, ossia colui che ha il compito di vedere se l’oggetto ha il giusto prezzo. In realtà, questa era una funzione simbolica più che effettiva perché lui era chiamato a valutare la regolarità dell’atto (come mai lo vende?). Questa figura può essere associata all’attuale notaio. Per concludere, si assicura che il padre sia in pieno possesso delle sue capacità.

Per vendere un res nec mancipi si parlava di traditio, ossia si scambiava la cosa con del denaro (azione attraverso la manualità). Si trasferisce il possesso (situazione di fatto) a chiunque, quindi non solo al padre. Questa è una procedura completamente informale.

I res mancipi non potevano ampliarsi perché le nuove cose importanti erano res nec mancipi perché i romani erano molto tradizionalisti.

Vita giuridica

Oltre al re, erano presenti anche dei pontefici (‘’Pont’’+ ‘’fecit’’= colui che costruisce il ponte). Il pontefice fu il primo architetto dell’epoca, aveva il compito di decidere se costruire un ponte dalla riva del Tevere che collegasse Roma per allacciare o richiamare guerra all’altro popolo.

Per decidere se dichiarare guerra o pace ai popoli vicini, dovevano capire prima la volontà degli dei e i pontefici erano gli unici in grado di capirlo. Il potere reale, infatti, era proprio nelle mani dei pontefici i quali, per comunicare con gli dei, compivano dei sacrifici (esempio viscere degli animali o stormo di uccelli).

Nel mondo di oggi il pontefice invece è il Papa perché è ‘’colui che è espressione di Dio’’.

Oltre a comunicare con gli dei per decidere se attaccare o meno un popolo, i romani distinguevano delle giornate lecite, in cui si poteva fare tutto, e delle giornate illecite, in cui tutto era fermo e si onoravano gli dei.

I pontefici avevano anche un altro compito, presidiavano all’interno dei processi (giudice con un compito che impersona lo stato).

Processo

Nei processi moderni, il processo nasce da un atto di citazione chiamato citazione in giudizio, in cui una persona si rivolge al magistrato e chiede di convocare per una certa ora, data un’altra persona per discutere; e finisce con una sentenza, l’atto conclusivo di un processo. La sentenza può essere di assoluzione o di condanna.

Il processo è una specie di ‘’recita’’, infatti colui che agisce viene chiamato ‘’attore’’, mentre colui dall’altra parte viene chiamato convenuto (‘’cum’’+’’venio’’= colui chiamato a venire). La sentenza viene sempre emanata nei confronti del convenuto, se l’attore ha ragione il giudice emette una sentenza di condanna nei confronti del convenuto, se invece ha torto si ha l’assoluzione.

Nel caso di una sentenza di condanna si può passare ad un secondo tipo di processo, quello esecutivo (=adesso si deve eseguire quella condanna), la sentenza è quel titolo che mi permette di avviare questo tipo di processo. Quindi prima si ha un processo di accertamento e successivamente può esserci un processo esecutivo.

A Roma invece il processo civile viene regolato dalla presenza di pontefici, però la legge non era uguale per tutti perché i pontefici avevano un atteggiamento di favoreggiamento verso gli aristocratici, quindi era un non processo razionale.

Mentre ora abbiamo l’obbligo di motivazione della sentenza e proprio sulla base di questa motivazione posso proporre il cosiddetto ‘’appello’’ dove ci si rivolge ai giudici di rango superiore. L’obbligo di motivazione rappresenta una delle conquiste più avanzate nel processo, proprio per questo il giudice è soggetto alla legge.

Nel mondo romano non era così, i pontefici non avevano l’obbligo di motivazione della sentenza, non c’era un diritto scritto (quando viene scritto, difficilmente si emettono sentenze non razionali).

A Roma tutto spetta al pontefice e per questo si otteneva un processo iniquo perché c’era una preferenza verso le parti aristocratiche.

I plebei, non d’accordo con questo tipo di processi, avevano reazioni di intolleranza nei confronti dei patrizi. Per questo motivo si ritirarono sull&rs

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia_Cerullo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Frunzio Marina.
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