Concetti Chiave

  • La normativa FOIA in Italia riconosce il diritto di accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni come un diritto fondamentale.
  • Il FOIA consente a cittadini, giornalisti e ONG di richiedere documenti, contribuendo alla trasparenza e al controllo delle attività pubbliche.
  • L'accesso civico generalizzato permette di richiedere qualsiasi dato in possesso delle pubbliche amministrazioni, senza necessità di motivazione.
  • Il decreto legislativo n. 97 del 2016 estende il diritto di accesso a enti pubblici, ordini professionali e altre organizzazioni con specifici requisiti finanziari.
  • Le richieste di accesso civico possono essere inviate a diversi uffici delle amministrazioni, seguendo le modalità indicate nei siti ufficiali.

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione.

Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale.

Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile.

Accesso civico generalizzato

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare una valida motivazione.

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

l decreto legislativo n. 97 del 2016 prevede che si possano inoltrare richiestedi accesso civico generalizzato a tutte le pubbliche amministrazioni nonché a:

-enti pubblici economici;

-ordini professionali;

-società in controllo pubblico (escluse le società quotate);

associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, a società in partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Seguendo le modalità di invio indicate nella pagina “Accesso civico” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente destinatario, l’istanza può essere alternativamente indirizzata a:

-l’ufficio che detiene i documenti;

-l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP);

-altro ufficio appositamente individuato.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo principale della normativa FOIA in Italia?
  2. L'obiettivo principale della normativa FOIA è riconoscere la libertà di accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, promuovendo una maggiore trasparenza nel rapporto tra istituzioni e società civile.

  3. Qual è la differenza tra accesso civico generalizzato e accesso civico semplice?
  4. A differenza dell'accesso civico semplice, che consente di accedere solo alle informazioni obbligatorie per legge, l'accesso civico generalizzato permette di richiedere tutti i dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni senza necessità di motivazione.

  5. Chi può inoltrare richieste di accesso civico generalizzato secondo il decreto legislativo n. 97 del 2016?
  6. Possono inoltrare richieste di accesso civico generalizzato giornalisti, ONG, imprese e cittadini, e si estende anche a enti pubblici economici, ordini professionali e associazioni con bilancio superiore a 500 mila euro, tra gli altri.

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