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Concetti Chiave

  • Il Codice penale Rocco del 1930 considerava lo sciopero illecito, ma dagli anni '60 la Corte costituzionale ha iniziato a riconoscerne la legittimità in diverse forme, inclusi gli scioperi di solidarietà.
  • Nel 1974, la Corte ha dichiarato legittimo lo sciopero per finalità politiche, salvo nei casi in cui possa sovvertire l'ordinamento costituzionale o ostacolare le istituzioni democratiche.
  • Nel 1983, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 504 del Codice penale, che puniva lo sciopero finalizzato a influenzare la pubblicazione di provvedimenti dell'autorità.
  • I limiti esterni al diritto di sciopero sono fondamentali per bilanciare questo diritto con la tutela dei diritti altrui, riguardando le modalità di esercizio delle astensioni dal lavoro.
  • La sentenza di Cassazione 711/1980 ha stabilito la legittimità degli scioperi anomali o articolati, a condizione che non danneggino la produttività dell'impresa.

Evoluzione del diritto di sciopero

Il Codice penale Rocco del 1930 considerava lo sciopero illecito pressoché in ogni situazione (art. 502 e s.s.). A partire dagli anni ’60, però, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità di molte forme di sciopero, in primis quello di solidarietà, cioè effettuato da alcuni lavoratori in appoggio a rivendicazioni altrui. Nel 1974, poi, la Corte ha dichiarato legittimo anche lo sciopero per finalità politiche (sentenza 290), tranne nel caso in cui miri a sovvertire l’ordinamento costituzionale oppure a impedire il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche.

Ancora, nel 1983 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitmità dell’art. 504 del Codice penale (sciopero per ottenere o impedire la pubblicazione di un provvedimento dell’autorità).

Limiti esterni e sciopero anomalo

Dunque, in modo graduale ma costante sono stati eliminati molti limiti che ostacolavano l’esercizio pratico del diritto di sciopero. Però continuano ad avere grande importanza i cosiddetti «limiti esterni»: essi contemperano lo sciopero con la tutela dei diritti altrui.

I limiti esterni (o coessenziali) riguardano la liceità delle modalità di esercizio del diritto adottate dagli scioperanti. La giurisprudenza si è concentrata soprattutto sulle forme anomale di sciopero, ad esempio quelle a singhiozzo e a scacchiera, in cui l’astensione dal lavoro non è continuativa e non interessa contemporaneamente l’intera manodopera occupata in una fabbrica o in un ufficio. Queste tipologie di sciopero sono state inventate per ridurre al minimo la durata dell’astensione dal lavoro per ogni singolo scioperante, e dunque la perdita della retribuzione.

Lo sciopero anomalo o articolato è stato considerato a lungo illecito; la sentenza di Cassazione 711/1980 però ha modificato quest’orientamento: in particolare, ha stabilito che è legittima ogni astensione collettiva dal lavoro, totale o parziale, lunga o breve, continuativa o intermittente. L’unica condizione necessaria è il rispetto del limite più importante: non deve essere arrecato alcun danno alla produttività dell’impresa, cioè la sua capacità di stare nel mercato.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono stati i principali cambiamenti nella legislazione riguardante il diritto di sciopero in Italia?
  2. A partire dagli anni '60, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di diverse forme di sciopero, inclusi quelli di solidarietà e per finalità politiche, eliminando gradualmente i limiti imposti dal Codice penale Rocco del 1930 (art. 502 e s.s.).

  3. Cosa si intende per "limiti esterni" nel contesto del diritto di sciopero?
  4. I limiti esterni si riferiscono alle modalità di esercizio del diritto di sciopero, che devono rispettare la tutela dei diritti altrui. La giurisprudenza ha esaminato in particolare le forme anomale di sciopero, come quelle a singhiozzo, per garantire che non danneggino la produttività dell'impresa.

  5. Qual è la posizione della giurisprudenza riguardo allo sciopero anomalo?
  6. Inizialmente considerato illecito, lo sciopero anomalo è stato legittimato dalla sentenza di Cassazione 711/1980, che ha affermato che ogni astensione collettiva dal lavoro è legittima, a condizione che non comprometta la produttività dell'impresa.

Domande e risposte

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