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Diritto tributario: nozioni

Indice

  • Alcune nozioni
  • Fonti del diritto tributario
    • Costituzione
    • Leggi tributarie
    • Leggi regionali e federalismo fiscale
    • Fonti internazionali
    • Fonti comunitarie
    • Fonti secondarie
    • Leggi interpretative
  • Struttura del tributo
  • Presupposto
  • Soggetti passivi
  • Sostituzione soggettiva e fattispecie connesse
  • Soggetti attivi
  • Base imponibile
  • Aliquota
  • Effetti economici dell'imposta
    • Traslazione dell'imposta
    • Ammortamento
    • Elusione fiscale + interpello
    • Evasione fiscale
    • Lecito risparmio d'imposta
  • Regimi contabili
    • Contabilità semplificata
    • Contabilità ordinaria
    • Regime forfettario
  • Dichiarazione dei redditi
  • Applicazione del tributo
    • Obbligazione tributaria
    • Fase istruttoria
    • Liquidazione della dichiarazione
    • Controllo formale
    • Controllo sostanziale
    • Fase di accertamento
    • Tipologie di accertamento
  • Strumenti deflattivi del contenzioso
  • Modi di estinzione dell'obbligazione tributaria
  • Riscossione
  • Rimborso
  • Sanzioni
  • Tutela del contribuente
  • Contenzioso tributario
  • IVA
  • IRPEF
    • Redditi fondiari
    • Redditi di capitale
    • Redditi di lavoro dipendente
    • Redditi di lavoro autonomo
    • Redditi d'impresa
    • Redditi diversi
  • IRES
  • IRAP
  • Tributi minori
  • Domande più frequenti

Alcune nozioni

Gettito fiscale = ammontare complessivo delle entrate tributarie relativo ad un determinato periodo di tempo.

Perequazione tributaria = distribuzione del carico fiscale tra i singoli contribuenti in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

Pressione fiscale = rapporto tra l'ammontare del prelievo operato dallo Stato sotto forma di imposte, tasse e tributi, per il finanziamento della spesa pubblica ed il reddito nazionale prodotto (PIL) nell'arco di un certo periodo.

Cuneo fiscale = è un indicatore degli effetti della tassazione sul reddito dei lavoratori, l'occupazione ed il mercato del lavoro.

Azienda = complesso di beni organizzati da un imprenditore per l'esercizio d'impresa. Collegata all'avviamento, cioè alla capacità dell'azienda di realizzare profitti:

  • Soggettivo: dipende dalle qualità personali dell'imprenditore;
  • Oggettivo: dipende dall'organizzazione e dalla qualità dei beni aziendali (si trasferisce automaticamente con il trasferimento dell'azienda).

Impresa = è l'attività organizzata professionalmente al fine della produzione o scambio di beni e servizi: si tratta di una serie di atti diretti ad uno scopo produttivo.

  • B2B = aziende che vendono beni ad altre aziende, e quest’ultime rivenderanno la merce al consumatore finale per le operazioni che intercorrono tra due operatori, entrambi soggetti passivi IVA. Ai fini della territorialità dell'imposta e per l'assolvimento dell'IVA, rileva il luogo del committente. In questo caso, quindi, la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito, ai fini IVA, il soggetto/cliente che ha richiesto il servizio.
  • B2C = vendita di beni al consumatore finale (indipendentemente che sia con Partita IVA o sia un privato) cioè quando chi cede il servizio è soggetto passivo IVA, mentre chi riceve la prestazione è un consumatore finale non soggetto IVA. Ai fini della territorialità dell'imposta e per l'assolvimento dell'IVA, rileva il luogo del prestatore. In questa ipotesi, la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito, ai fini IVA, il soggetto/fornitore che effettua la prestazione del servizio.
  • C2B = il consumatore finale interagisce con il business, ad esempio, privati vendono servizi alle aziende.
  • C2C = esempio, eBay = vendita tra consumatori finali.

Diritto tributario = insieme di regole che disciplinano il funzionamento della spesa pubblica. Il gruppo sociale ha necessità di soddisfare i propri bisogni e lo fa attraverso consumi privati ma, quando il consumo è pubblico, lo Stato interviene (quale mediatore) per soddisfare i bisogni della collettività. Lo Stato a tal fine deve equilibrare il rapporto tra spese (quali acquisto di risorse per garantire i servizi) ed entrate: in tale meccanismo lo Stato non può spendere più di quanto ha incassato, a meno che non si contragga debito pubblico.

Per distinguere le entrate tributarie dalle altre si rinvia all’art. 23 Cost, ai sensi del quale si sancisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge”.

Le entrate che lo Stato può acquisire possono distinguersi in:

  • Entrate pubbliche originarie tariffa = è il prezzo di beni e servizi, non suscettibile di variazione di mercato ma, fissato da pubbliche imprese in condizioni di monopolio (es. ferrovie, gas ecc).
  • Entrate pubbliche derivate tributi:
    • Tassa = tributo riscosso in collegamento con la fruizione di un servizio da parte del soggetto obbligato. Ha natura pubblicistica e coattiva. È riscossa in relazione al principio del beneficio. Riguarda i beni e servizi divisibili, cioè che vengono offerti a domanda: chi ne ha interesse chiede ad un soggetto pubblico di usufruirne (es. Università statale).
    • Imposta = è un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato per sostenere la spesa pubblica. Si fonda sul principio del sacrificio e riguarda beni e servizi indivisibili: tutta la collettività può usufruirne indistintamente (es. difesa del territorio, viabilità pubblica ecc).
    • Monopoli fiscali
    • Contributi

Se queste entrate non sono sufficienti a coprire le spese sostenute lo Stato può:

  • Emettere titoli di debito pubblico;
  • Applicare sanzioni amministrative;
  • Effettuare privatizzazioni di beni e servizi.

Fonti del diritto tributario

Costituzione

  • Art. 23 Cost: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge”. Si tratta di una riserva di legge relativa con cui si deroga alla legge ed agli atti aventi forza di legge la determinazione degli elementi essenziali del tributo:
    • Presupposto;
    • Soggetto passivo;
    • Base imponibile;
    • Aliquota.

Tale riserva di legge riguarda le norme tributarie sostanziali e le sanzioni amministrative (le sanzioni penali sono riservate assolutamente all’art. 25 Cost). A garanzie del privato le prestazioni devono essere previste dalla legge e non determinate a discrezionalità dell’ufficio pubblico preposto. L’unico interesse che l’amministrazione deve seguire è la corretta applicazione delle norme.

Le prestazioni si distinguono in:

  • Patrimoniali sono tutte le misure normative che comportano l’attribuzione di denaro o altri beni dal privato al soggetto pubblico. Sono prestazioni che devono essere imposte, cioè sono obbligatorie ed il privato non può sottrarsi.
  • Personali il contribuente deve tenere una contabilità ai fini fiscali e presentare una dichiarazione all’amministrazione finanziaria in cui sono contenuti tutti i documenti per determinare la base imponibile ed il contributo dovuto.

  • Art. 53 Cost. co. 1: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Si tratta di un principio rivolto:
    • al legislatore per sancire la funzione solidaristica del concorso alle spese pubbliche e la legittimità costituzionale all’imposizione e per esprimere la funzione garantistica della capacità contributiva e costituisce presupposto e parametro dell’imposizione.
    • al contribuente nell’espressione “tutti sono tenuti” si può rinvenirsi la doverosità del concorso necessario per la stessa sopravvivenza dello Stato, nell’ottica di un rapporto orizzontale tra contribuenti e non solo verticale.

Il termine “tutti” evidenzia il principio di universalità del tributo che deve colpire, al verificarsi dei presupposti, tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza. Ciò che rileva è che il singolo abbia un collegamento, che sia tale da giustificare il dovere di solidarietà (art. 2 Cost), con il territorio dello Stato di natura:

  • personale (residenza, domicilio);
  • reale (localizzazione del reddito).

La capacità contributiva inizialmente veniva considerata:

  • come una scatola vuota, inidonea a costituire un precetto giuridico, dovendo l’interprete prendere atto del presupposto così come descritto dal legislatore, senza indagare se quel presupposto fosse o meno indice di capacità contributiva.
  • in base alla teoria del beneficio, per cui si giustificava il concorso alle spese pubbliche in una sorta di rapporto di scambio tra Stato e cittadino.

Successivamente la Corte Costituzionale ha superato queste due tesi svalutative ed ha evidenziato l’irrilevanza tra norme precettive e norme programmatiche ai fini del giudizio di legittimità costituzionale; ed ha ritenuto che se l’art. 23 Cost riconosce al legislatore il potere di imporre prestazioni patrimoniali, tale potere non è generale, in quanto il legislatore deve riferirsi esclusivamente a situazioni espressive di forza economica. Da questa considerazione si evince come la capacità contributiva prevede dei limiti per il legislatore:

  • limite assoluto dato dal rapporto tra l’art. 53 Cost e l’art. 2 Cost sono espressivi di capacità contributiva fatti o situazioni che consentono di presumere la ricchezza del contribuente, rappresentata da reddito, patrimonio e consumi. Dalla lettura combinata di questi articoli si determina un dovere tributario in capo ai contribuenti di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; quindi, un dovere di concorso alle spese pubbliche; ma al tempo stesso vi è per il legislatore il limite all’imposizione tributaria nel rispetto dei diritti di proprietà.
  • limite relativo dato dal rapporto tra l’art. 53 Cost e l’art. 3 Cost sono espressivi di capacità contributiva quei fatti in grado di modificare la posizione del consociato all'interno dell'ordinamento e possono essere soggetti passivi coloro che esprimono una capacità economicamente valutabile. Il limite per il legislatore è rappresentato dalla ragionevolezza dell'imposizione e ciò impone di salvaguardare il principio di uguaglianza formale che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diseguale situazioni diverse, dovendosi prevedere trattamenti fiscali differenziati per ricchezze diverse e sostanziale in base al quale lo stato può utilizzare la leva fiscale per cercare di promuovere e migliorare la situazione dei propri consociati, correggendo gli squilibri sociali dovuti a situazioni sperequati di partenza: da ciò deriva l'obbligo dello Stato di tener conto delle diverse situazioni = giustizia redistributiva.

Dall’art. 53 Cost si evince che la ricchezza che viene commisurata al prelievo deve essere:

  • effettiva = il presupposto del prelievo tributario deve esprimere in modo certo la capacità di poter concorrere in concreto alla spesa pubblica. Infatti, non può essere considerata sufficiente una capacità meramente fittizia o apparente. Effettività significa verifica del reddito effettivo.
  • attuale = la capacità contributiva non deve essere passata o futura, essa deve sussistere nel momento in cui deve essere effettuato il prelievo. Lo statuto del contribuente sancisce che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, tuttavia la Corte costituzionale ha ammesso due eccezioni: i tributi retroattivi (si riferiscono a manifestazioni di ricchezza concretizzatesi prima del prelievo tributario; sono ammissibili a condizione che venga accertato che i fatti verificatesi nel passato comportino una capacità contributiva attuale) e il prelievo anticipato (si riferisce a manifestazioni di ricchezza concretizzatesi dopo il prelievo tributario; è ritenuto ammissibile purché vi sia un collegamento effettivo con il presupposto d'imposta, vi siano dei meccanismi di riequilibrio e stia data la possibilità al contribuente di sospendere il pagamento se viene meno il presupposto (es. acconto IRPEF, IRES)).

  • Art. 53 Cost. co. 2: “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il principio di progressività è il principio secondo il quale l'aliquota di imposizione deve crescere in modo più che proporzionale rispetto al reddito: cioè il sacrificio richiesto ai più ricchi deve essere più alto di quello dei poveri. Tale principio contribuisce ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana all'interno della comunità ed assicura una redistribuzione della ricchezza tra i vari contribuenti. Tale principio viene attuato con diverse modalità:
    • Progressività per detrazione o deduzione = colpisce la base imponibile con un'aliquota costante, dopo aver detratto un ammontare fisso direttamente dalla base imponibile;
    • Progressività per classi = ad ogni classe imponibile corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta;
    • Progressività per scaglioni = per ogni classe di imponibile è prevista un'aliquota che si applica solo allo scaglione di imponibile previsto in quella determinata classe;
    • Progressività continua = l'aliquota aumenta continuamente con l'aumentare della base imponibile, fino ad un tetto massimo, raggiunto il quale rimane invariata.

In presenza di aliquote progressive il prelievo può subire un aggravio in virtù della lievitazione dell'imponibile che conduce al suo inserimento nello scaglione superiore, ancorché l'aumento è solamente nominale a causa della svalutazione monetaria e dell'inflazione: questo si verifica quando si è in presenza del fiscal drag (= drenaggio fiscale).

  • Art. 75 Cost sottrae al referendum popolare abrogativo le leggi tributarie riferibili alla nozione di tributo, le disposizioni che hanno contenuto in positivo e le norme sull'attuazione del prelievo.
  • Art. 81 Cost vieta alla legge di approvazione del bilancio di stabilire nuovi tributi e di modificare gli elementi dei tributi già esistenti.

Leggi tributarie

La più importante legge tributaria è lo statuto del contribuente (l. 212/2000) che si apre con una norma che dichiara la sua principale funzione: interpretare e applicare gli articoli della costituzione in materia tributaria. Lo statuto del contribuente contiene norme rivolte agli uffici tributari, al contribuente ed al legislatore, tutte accomunate dal principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Le norme dello statuto che vincolano il legislatore sono:

  • Art. 2 co.1: “le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo” = principio di trasparenza. Co. 2 “le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario”.
  • Art. 3: “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.
  • Art. 4: “non si può disporre con decreto legge e l'istituzione di nuovi tributi, né estendere i tributi già esistenti o nuove categorie di contribuenti”.

Inoltre, dato che il legislatore si impegna a rispettare la costituzione, le norme successive e apparentemente non in linea con i principi dello statuto, impongono all'interprete:

  • di tentare di interpretare la norma in modo congruo;
  • se non è possibile, l'interprete deve interrogarsi se il contrasto determini un sospetto di illegittimità costituzionale.

Lo statuto del contribuente riconosce anche dei diritti e delle tutele al contribuente stesso (spiegati successivamente).

Leggi regionali

Con la l. Cost 3/2001 è stato riformato il titolo V della costituzione introducendo dei principi di federalismo fiscale; la riforma ha riguardato l’art. 117 Cost partizione delle competenze tra stato e regioni anche per il coordinamento del sistema tributario. A tal riguardo il:

  • Co. 2 lett. e riserva allo stato la materia del sistema tributario e contabile: per cui spetta allo stato dettare le leggi in materia di tributi erariali, il cui gettito è destinato alle casse statali.
  • Co. 3 il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è materia di legislazione concorrente fra stato e regioni.

Il federalismo fiscale è una dottrina elaborata da alcuni studiosi di scienza delle finanze per ripartire su più livelli di governo le entrate e le imposte. Nasce come reazione all'eccesso di localismo, all'eccesso di differenze tra enti locali e tra Stati ed afferma l'esigenza di uniformità e centralizzazione rispetto all'eccesso di differenziazione e decentramento in una società. Federalismo significa autonomia delle politiche di entrata degli enti territoriali, riconosciuta dalla costituzione per proporzionare le entrate fiscali del territorio di ciascun ente con quelle destinate allo stesso territorio, in modo da consentire l'attuazione di politiche autonome di spesa.

Non essendo l'Italia uno stato federale, non si può parlare di federalismo fiscale in senso proprio; tuttavia, la riforma tributaria del 1971 attribuì alle regioni tributi insignificanti e tolse ai comuni tributi di rilievo. Tale processo si è avviato all'interno di una costituzione che riconosce il principio di autonomia delle regioni, ma non la sovranità. Ciò impedisce alle regioni di trattenere quanto prodotto incassato nel proprio territorio.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lupi Raffaello.
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