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Tecniche investigative applicate

21 Settembre 2020

  • → Frequentanti esame + lavoro di gruppi (3 punti max)
  • Due date per esame: una per presenza e una per remoto.
  • Codice procedura penale (comprarlo).
  • → Non frequentanti appello Gennaio/Febbraio → 31 domande con risposta multipla su tutto il programma (riferendosi alle lezioni e ai libri).
  • → Frequentanti esercitazione finale ultimo giorno di lezione 15 domande a risposta multipla materiale delle lezioni e slide.

L’indagine e la verità processuale

L'indagine è un'attività tipicamente posta in essere da persone che con un lavoro di squadra e utilizzando strumenti, tecniche e competenze, interagiscono per raggiungere il medesimo risultato.

F. Donato, appartenente alla criminalistica forense, dice che l'investigazione è un processo finalizzato alla ricerca della verità. È un processo disgiunto dal concetto di verità assoluta e definitiva.

In ambito di investigazione cerchiamo la “verità processuale”, ovvero quella verità che sfocia nel verdetto giuridico e viene acquisita attraverso una serie di attività svolte nel corso delle indagini. La “verità processuale” o “verdetto giuridico”, quindi, è l'insieme dei giudici formulati seguendo le regole del diritto processuale. Tale verità è resa pubblica attraverso la sentenza e tale verità è una verità “limitata”, quindi non necessariamente corrisponde alla verità in senso assoluto corrispondendo, infatti, a quello che può essere accertato. La “verità storica”, invece, consiste nell'insieme delle vicende viste o raccontate senza guardare alle prove e alle analisi processuali.

La verità processuale è assunta attraverso una serie di informazioni parziali. In un procedimento è sempre presente un margine d'incertezza legato alle modalità delle acquisizioni probatorie e agli esiti delle acquisizioni probatorie (dipende anche da come sono state raccolte determinate tracce o prove) che rendono possibile l'illazione, ovvero la deduzione, di eventi del passato a partire dalla situazione presente.

La decisione del giudice si basa solo ed esclusivamente su quelle informazioni che risultano disponibili e reperibili: la verità dunque è approssimativa, probabile, plausibile ed è relativo allo stato delle conoscenze ed esperienze compiute in ordine alle cose di cui si parla.

Nel processo il giudice svolge un'attività conoscitiva:

  • Diretta a ricostruire una situazione concreta verificatasi in precedenza;
  • Della quale egli non ha (e non può avere) esperienza diretta;
  • Partendo da accadimenti noti ed esclusivamente con le informazioni raccolte;
  • (Prove).

L'evento si presenta sempre nella sua:

  • Temporalità;
  • Novità;
  • Singolarità;
  • Non ripetibilità;
  • Contingenza.

Come evento storico, la cui comprensione può essere esclusivamente una ricostruzione.

  • → Prova generica (de delicto) individuazione dell'esistenza, delle specificità o caratteristiche e delle conseguenze del fatto reato.
  • → Prova specifica (de reo) identificazione dell'autore o degli autori del fatto reato. Questo rappresenta lo scopo principale dell'attività investigativa;

Siamo di fronte ad un reato e bisogna capire quale tipologia di fatto reato dobbiamo indagare, quindi trovare una prova generica, per poi andare avanti con ulteriori azioni indicate nel Codice di Procedura Penale.

Polizia giudiziaria

Dal punto di vista istituzionale le attività di indagine sono solitamente (anche se non in maniera esclusiva) svolte da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e hanno lo scopo di accertare la tipicità dell'evento criminoso e le sue conseguenze al fine di identificare l'autore o gli autori del fatto reato.

Ma che cos'è la Polizia Giudiziaria? È lo strumento attraverso il quale lo Stato tutela l'ordine e la legalità. Le sue funzioni sono determinate dagli artt. 55 e ss. Del c.p.p. È esercitata da soggetti appartenenti alle forze di polizia ma anche da alcuni funzionari della P.A (solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge).

Polizia di sicurezza vs polizia giudiziaria

Polizia di sicurezza attività/funzione di polizia volta a garantire la preservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza persona dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità, nonché l'integrità dei diritti patrimoniali.

Essa si differenzia dalla Polizia Giudiziaria in quanto, mentre la seconda attende ad una funzione repressiva, intervenendo solo dopo la commissione del fatto reato allo scopo di individuare l'autore e di impedirne l'aggravamento, la prima esercita una funzione preventiva, estrinsecantesi in un'attività di vigilanza, diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi.

Esempio: la volante della Polizia che gira per svolgere vigilanza svolgono attività di PS. Dal momento in cui vengono chiamati per sventrare una rapina assumono il ruolo di PG.

28 Settembre 2020

A seconda delle finalità e delle diverse condizioni temporali le investigazioni possono essere suddivise in: investigazioni di Polizia Giudiziaria (fanno riferimento all'identificazione di un soggetto e infatti intervengono successivamente alla commissione del fatto reato ricostruendo il fatto al fine di istruire un procedimento penale per l'accertamento della verità) e investigazione di tipo preventivo (fanno riferimento ad una fase antecedente la commissione di un fatto reato).

Si esprimono in acquisizione e gestione di dati e informazioni per una successiva analisi. Le investigazioni preventive hanno un mero ambito di tipo informativo, ovvero il loro scopo è quello di acquisire una serie di informazioni che servono per svolgere un'analisi del fenomeno. Hanno lo scopo quindi di analizzare e studiare un determinato fenomeno anche in assenza di un fatto reato. Sono attività che possono essere finalizzate alla prevenzione di un evento criminoso.

Queste investigazioni hanno la loro manifestazione più importante in quel contesto chiamato “intelligence” → è la raccolta di ogni tipo di informazione che interessano non solo la formulazione e l'esecuzione della politica militare, ma anche della politica estera, della politica economica e della politica finanziaria del Paese, nonché la difesa da pericoli esterni di aggressioni contro la sicurezza dello Stato. Queste informazioni saranno soggetto di un'analisi dettagliata.

Gli obbiettivi di un sistema informativa sono:

  • Prevenire conflitti attraverso l'identificazione e il monitoraggio di aree di crisi;
  • Produrre analisi accurate per informare i vertici decisionali in modo tale da supportare ed indirizzare le decisioni;
  • Lavorare con un sistema di allerta delle minacce;
  • Studiare l'avversario per conoscerne capacità ed intenzioni e identificare le sue vulnerabilità;

Ciclo dell’intelligence

Ciclo dell'intelligence tutte quelle attività svolte alla ricerca e acquisizione delle informazioni e trasmissioni di queste al police-maker:

  • → Planning (pianificazione) si definiscono gli obiettivi pianificando cosa fare e come farlo. Si coordinano le attività e si verifica come e dove acquisire le informazioni necessarie e come gestirle.
  • → Collection (raccolta) ricerca e acquisizione informativa. Vengono raccolti i dati e le informazioni disponibili dalle fonti ritenute maggiormente attendibili. Ci sono diverse attività di raccolta: la Humint (Human Intelligence), ovvero l'acquisizione informativa attraverso persone fisiche (informatori e/o persone più o meno ignare di essere una fonte informativa). Un'altra attività è la Sigint (Signal Intelligence), ovvero acquisizione (captazione) di segnali ed emissioni elettromagnetiche. Un'altra è la Masint (Measurement and signature intelligence) e si tratta di sensori che sono stati posti sul globo che ricevono informazioni ad esempio di tipo sonoro (per captare sottomarini) o terrestri. La Imint (Imagery Intelligence), ovvero tutte quelle attività che fanno riferimento alle analisi delle immagini (ad esempio immagini satellitari, aree, ecc...) e questa è stata utilizzata in maniera significativa durante la Guerra Fredda. La Osint (Open Source Intelligence), si tratta di raccolta di informazioni mediante l'analisi di fonti aperte (ad esempio i media, le manifestazioni, dati pubblici, rete internet, osservazioni dirette ad esempio di conferenze, seminari, ecc..).
  • → Analysis (analisi) analisi degli elementi raccolti. Analisi ragionata degli elementi raccolti con conseguente produzione di specifici report. Strutturazione dei dati raccolti per confrontarli e correlarli a dati pregresso e al task (a quanto pianificato) iniziale.
  • → Dissemination (diffusione) le analisi e i report saranno trasmessi al Policy Maker che le utilizzerà per definire determinate strategie.
  • → Evaluation (valutazione) valutazione dell'attività, delle risultanze ottenute e delle scelte strategiche effettuate anche al fine di rimodulare il ciclo.

Cenni di diritto processuale penale

Il Diritto penale è composto da quel complesso di norme che definisce i tipi di fatto che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. Alla base abbiamo l'art.25 co.2 Cost. che recita “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. All'interno di questo articolo ci sono diversi principi: principio di legalità, riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività.

A differenza. Il Diritto di Procedura Penale regola il procedimento mediante il quale si accerta:

  • Se è stato commesso un fatto di reato (de delicto);
  • Se l'imputato è l'autore di tale fatto (de reo);
  • Quale pena debba essere applicata per quel fatto reato;

La norma di riferimento riguardo a questo è l'art.111 co.1 Cost che recita “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.

Modelli di procedimento penale

Sistema inquisitorio

→ Sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, ovvero la verità è tanto meglio accertata quanto più potere viene attribuito al soggetto inquirente (a chi svolge le indagini). In questo modello, il soggetto inquirente assume le funzioni di giudice, accusatore e difensore dell'imputato. I caratteri distintivi di questo modello sono:

  • → Preminenza dell'accusa sulla difesa l'organo che porta davanti al giudice l'imputato ha tutta una serie di poteri che non ha la difesa.
  • → Vi è iniziativa dell'azione penale d'ufficio la pubblica accusa determina se inquisire una persona o meno.
  • → Iniziativa probatoria d'ufficio le prove acquisite contro un soggetto imputato vengono acquisite dal soggetto pubblico;
  • → Segreto tutta l'attività investigativa è sottoposta a segreto d'ufficio;
  • → Scrittura il procedimento è scritto. In qualsiasi momento del procedimento la pubblica accusa può acquisire e presentare e ammettere delle prove.
  • → Carcerazione preventiva ampiamente ammessa si carcera prima di avere una sentenza.
  • → Presunzione di colpevolezza dell'imputato l'imputato è colpevole fino a prova contraria;

Sistema accusatorio

Il Sistema accusatorio, invece, si basa sul principio opposto, ovvero il principio dialettico: le funzioni processuali vengono esercitate da soggetti diversi. I caratteri distintivi:

  • → Parità tra accusa e difesa lavorano sullo stesso piano;
  • → Iniziativa di parte sia accusa che difesa possono proporre un'accusa di tipo penale;
  • → Iniziativa probatoria di parte entrambe le parti possono portare elementi di prova;
  • Contraddittorio;
  • Oralità;
  • → Limite all'ammissibilità delle prove ammesse sono in determinati momenti e determinate metodologie;
  • Eccezionalità della custodia cautelare;
  • → Presunzione d'innocenza l'imputato è considerato innocente fino a prova contraria;

Sistema misto

Il Sistema misto viene adottato dalla maggior parte degli ordinamenti. Esso viene adottato anche nel nostro sistema penale, anche se tendenzialmente accusatorio (dal 1989 dove prima, nel regime fascista, era di impronta marcatamente inquisitoria.

In Italia, il sistema è caratterizzato dalla separazione dei ruoli processuali: al p.m è affidato il potere di dare impulso al processo attraverso l'esercizio [SLIDE 2].

Cosa caratterizza il nostro sistema?

Abbiamo due fasi: la prima fase è quella istruttoria di tipo inquisitoria (indagini preliminari) dove abbiamo il predominio dell'accusa sulla difesa in cui l'istruttoria è scritta e segreta e c'è distinzione tra giudice e P.M. In questa fase il p.m svolge azioni di dominus e quindi coordinatore e titolare dell'attività investigativa, anche se abbiamo un soggetto terzo che è garante ed è il GIP, il soggetto a cui il p.m fa determinate richieste per determinate attività investigative.

La seconda fase è quella dibattimentale di tipo accusatorio: nel momento in cui sono finite le indagini preliminare e in cui il p.m fa richiesta di rinvio a giudizio, si entra in questa fase. Abbiamo parità tra accusa e difesa. Il giudice è un soggetto terzo e imparziale al quale la legge fornisce il potere di giudicare a seguito di una serie di udienze che sono pubbliche.

Principio del giusto processo

I principi che connotano il nostro sistema penale di stampo misto/accusatorio sono concentrati nell'art 111 Cost. così come modificato dalla legge costituzionale del 23 Novembre 1999 n.2, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il cosiddetto “principio del giusto processo” di matrice comunitaria. L'art 111 Cost dice infatti che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si volge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile:

  • Informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (avviso di garanzia → lettera nella quale viene indicato al soggetto i motivi di accusa);
  • Disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
  • Abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
  • Di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
  • Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

L'articolo dice anche che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge, inoltre, regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

L'espressione “giusto processo” rinvia “ad un concetto ideale di giustizia che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. Cost., si impegna a riconoscere.

Soltanto in tre casi eccezioni è possibile assumere una prova non formata in contraddittorio tra le parti:

  • Ove vi sia il consenso dell'imputato (ciò avviene nel rito abbreviato e nel patteggiamento, nei quali l'imputato rinuncia alla fase del dibattimento);
  • Per accertata impossibilità di natura oggettiva (es. è consentita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminare da un soggetto defunto al momento del dibattimento);
  • Per provata condotta illecita (si pensi al caso del testimone che sia stato pagato per far dichiarare il falso);

Prova e indagine giudiziaria

La funzione del giudice, quindi, è quella di giudicare sulla base di norme che collegano determinate fattispecie a conseguenze giuridiche. Il giudizio, pertanto, presuppone l'accertamento dei fatti al fine di appurare se la fattispecie è stata o no integrata.

L'indagine giudiziaria è tesa ad individuare gli elementi che consentono di decidere quali tra gli eventi incerti presi in considerazione, siano da considerare come “veri”.

→ Arriviamo, allora, a capire cosa è la “prova” insieme degli elementi, delle procedure e dei ragionamenti per mezzo dei quali la ricostruzione dei fatti viene elaborata, verificata e confermata come “vera”. Di fatto, essa è uno strumento utile per trovare un nesso strumentale con la verità.

Il termine “prova” fa riferimento: ai mezzi attraverso i quali si deducono prove a favore di una determinata decisione; alle attività consistenti nella deduzione di elementi probatori a favore di una determinata decisione; al risultato dell'assunzione delle prove quanto alla conferma o alla smentita di una determinata ipotesi relativa ai fatti.

La disciplina giuridica della prova, a sua volta, può essere distinta in tre sottoinsiemi:

  • Dalle regole sull'attività probatoria: regole che stabiliscono
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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dalia.zin.eddin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche investigative applicate e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tonellotto Maurizio.
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