Tripartizione gaiana e diritto delle persone
Diritto delle persone
Tutto il diritto di cui ci serviamo appartiene alle persone, alle cose e poi...
Concetto di persona
La persona a Roma stava ad indicare una maschera di scena, poi il significato si è evoluto ad indicare homo: l'essere umano. Solo a partire dall'800 si fa riferimento ad un soggetto di diritto, che ha la capacità giuridica. Non tutte le persone erano dotate di soggettività/capacità giuridica, ad esempio gli schiavi, i peregrini e i figli di famiglia; questi erano soggetti potenziali, perché potevano acquistare la capacità di agire e giuridica.
Riflessioni sullo status giuridico
Bisogna far riferimento allo status libertatis, status civitatis, e status familiare. Ogni cittadino libero che godesse delle cittadinanza romana creava un nucleo familiare. Se mancava uno di questi fattori cambiava lo status e c'era la capitis deminutio. Caput: unità facente parte di gruppo.
Cambiamenti di status giuridico
La maxima: comportava la perdita della libertà; media: comportava la perdita della cittadinanza; minima: comportava il mutamento del nucleo familiare. (Anche quando la donna si sposava.)
Lo status perfetto del soggetto
Lo status perfetto del soggetto è quello che comprendeva lo status libertatis, status civitatis, status familiare. Gaio fa la differenza tra persone libere (con la completa capacità giuridica) e schiave. Si è soggetti liberi quando si hanno i pieni diritti. Qui si fa un'altra distinzione: chi nasce libero (ingenui) e chi diventa libero (liberti o libertini).
Schiavitù e libertà
Un cittadino libero gode di pieni diritti, può essere erede di un testamento, può contrarre matrimonio = status libertatis. Lo schiavo è un soggetto di diritti potenziale, non può conseguire gli oggetti di tali atti. Le cause che producevano la schiavitù: sono di cultura italica di solito, erano pochi, soggetti che quando Roma conquistava quel territorio venivano imprigionati. La prima causa è quella della captivitas (prigioni di guerra). Anche un cittadino romano poteva essere catturato in guerra e rimanere prigioniero del popolo vincitore.
Finché gli schiavi sono pochi non vivono in condizioni disagiate come quando sono in grandi quantità; viene quasi incluso nella famiglia. Gli schiavi lavoravano nei campi spesso anche con i figli di famiglia. Non è così svantaggiosa sul piano della convivenza. Quando Roma comincia la sua politica espansionistica su territori non più vicini (Sicilia, Africa), si verifica che il bottino di guerra veniva preso dai feziali, gli schiavi aumentano, c'è un cambiamento nello stile di vita degli schiavi, sempre più sfruttati e in condizioni disumane.
(I diritti umani sono quelli volti a tutelare i diritti dello schiavo e anche di sottoporre al padrone delle sanzioni.)
Poteva darsi che un cittadino romano catturato dal popolo vincitore riuscisse a tornare a Roma (post linimium) riacquistava le situazioni giuridiche di prima tranne il matrimonio e il possesso, che dovevano avere una captivitas...
Manomissione e libertà
Sul finire dell'età repubblica, una lex Cornelia, voluta da Lucio Cornelio Silla, intervenne a favore dei prigionieri che, impossibilitati a rientrare in Roma, fossero morti in prigionia e dunque in condizione servile: privi di diritti, incapaci di disporre per testamento (al punto che sarebbe stato nullo anche il testamento già fatto). La lex Cornelia introdusse una 'finzione' (fictio legis Corneliae), con cui si presumeva morto nell'atto della cattura colui che fosse in realtà deceduto nel corso della prigionia. Aprire una successione legittima sul patrimonio del prigioniero deceduto.
L'altra stato deriva da essere nato da una schiava; un soggetto non aveva estinto il suo debito, allora il creditore insoddisfatto poteva decidere di vendere al di là del Tevere, quel soggetto, che diventava sottoposto al creditore, che poteva fargli svolgere l'attività finché non ritenesse esaurito il suo debito. Poteva fare un addictio.
Leggi e regolamenti
In base al senato consulto claudianum del 52, una cittadina romana che abbia rapporto con un servo altrui (contubernium: i matrimoni tra schiavi non riconosciuti) con consenso del padrone poteva rimanere lei libera ma creare il figlio schiavo, Adriano ristabilì i diritti delle genti, il figlio segue la condizione libera della madre.
Un'altra causa era che i soggetti condannati a morte perdevano la libertà e tutti i loro diritti e diventavano schiavi (servus poenae). Tra i diritti che il pater familias c'era lo ius vendendi del figlio. Quando aumentano le guerre di conquista si crea un grosso problema sociale, gli schiavi cominciano a ribellarsi a queste condizioni.
Condizione dello schiavo
Privo di capacità giuridica, non può essere titolare di diritti, non può essere titolare di res mancipi. Mancipatio: modo di trasferimento della proprietà delle res mancipi. Il problema del partus ancillae, quando nasceva un figlio da una donna schiava, se la donna era inizialmente libera e nel corso della gravidanza diventa schiava, si cercava di tutelare i figli, considerati come frutti, il godimento di questi frutti andava al titolare della schiava.
Il dominus aveva la proprietà sullo schiavo che però aveva una minima capacità di agire. Il padrone gli dava una piccola quantità di denaro e cose materiali; lo schiavo poteva disporre di questo peculium. Tutto ciò che è accrescitivo della situazione del padrone va a suo favore, gli atti che compie il servo producono i loro effetti direttamente al padrone solo se sono positivi. Quando produce un atto illecito produce obbligazioni che ricadono nella sfera giuridica del padrone. Il dominus può decidere: di pagare lui la pena; o può stabilire di consegnare il servo al soggetto che ha subito illecito (noxae datio).
Actiones adiecticiae qualitatis
- Actio institoria: Il domus poteva incaricare il servo di esercitare attività commerciali e se il servo contraeva obbligazioni, in questo caso il creditore poteva direttamente agire nei confronti del dominus per l'intera somma.
- Actio exercitoria: quando il servo è incaricato a comandare una nave.
- Actio de peculio: Nel caso in cui il servus, dotato di peculium, avesse concluso un negozio senza il consenso del padrone, il padrone doveva restituire per intero il profitto ottenuto e se non aveva ricevuto profitto era responsabile limitatamente al peculium.
- Actio tributoria: Se il servus gestiva traffici commerciali aventi ad oggetto merci acquistate col proprio peculio, quando contraeva obbligazione, il capitale e i guadagni venivano ripartiti tra i creditori e il dominus. I creditori insoddisfatti potevano agire contro il domus mediante questa azione.
Diventa libero attraverso la manomissione
Affrancazione, se era una manumissiones conforme solenni, che concedeva allo schiavo la libertas è la città danza rimanda. Se era una manomissione informale, il padrone poteva sottoporre nuovamente lo schiavo in servitù.
Le tre forme di manomissione
- Vindicta: si realizza nella fase in iure, andavano lo schiavo, il padrone e un terzo, adsertor libertatis, il dichiaratore di libertà. Questo dichiaratore pronunciava la libertà dello schiavo, qui il proprietario taceva. Se fosse intervenuto opponendosi, la procedura era sospesa. In seguito al silenzio assenso, alla dichiarazione seguiva la addictio, un provvedimento con cui un magistrato rendeva il soggetto schiavo libero e seguiva un rituale gestuale. Lo schiavo veniva toccato in testa con una bacchetta, vindicta, e così acquistava la libertà.
- Censu: il dominus chiedeva ai censori di iscrivere lo schiavo come libero e cittadino nelle liste del censo.
- Per testamento: il dominus poteva disporre nel suo testamento che lo schiavo diventasse libero alla sua morte, salvo che il padrone non avesse apposto elementi accidentali, come il termine e la condizione.
A partire dall’età del principato, la modalità testamentaria si articolò in una forma indiretta: Fidecommissaria, in questo caso lo schiavo veniva liberato dall’erede del testatore. Tutte e tre producono l’acquisizione della cittadinanza.
I libertini sono stati affrancati da servitù legale. Colui che venga liberato con manomissione giusta e legittima diviene cittadino romano. Accanto a questi modi di affrancazione formali, si vengono a creare manomissioni informali, senza il rispetto delle manomissioni civili.
Manomissioni informali
- In ecclesia: il dominus pronunciava una dichiarazione liberatoria informalmente davanti all’assemblea dei fedeli in presenza di un’autorità ecclesiastica.
- Per epistulam: con una lettera.
- Inter amicos: davanti agli amici.
- Per mensam: nel corso di un banchetto.
Il pretore, per un atteggiamento di favor libertatis, pone dei limiti alla libertà del dominus al potere di rivendicare la schiavitù, e in qualche modo garantisce una libertà di fatto. Questa situazione viene modificata con la lex Iunia Norbana: gli schiavi manomessi in modo informale acquistano la libertà ma non la cittadinanza (latini iuliani). Poteva essere resiliberi quando il servo dichiarava al pretore un atto illecito compiuto dal suo padrone; oppure diventava libero il servo abbandonato dal proprietario in caso di malattia.
C’è un periodo in cui i padroni affrancano molto facilmente i propri schiavi e c’è un abuso. Per questo si pongono dei limiti, la legge Fufia Caninia: stabiliva una percentuale di schiavi che potevano essere manomessi per testamento. Il limite legale è che non si possono manomettere più di 100 schiavi.
Un’altra lex, Aelia Sentia (per atto inter vivo), stabilisce un limite di età che doveva avere il dominus: non poteva avere meno di 20 anni quando affrancava il suo schiavo, e lo schiavo manomessi non poteva avere più di 30 anni. Prevedeva anche che lo schiavo che si fosse reso colpevole di gravi colpe acquisisce la condizione di peregrino, che non godono dei diritti dei cittadini romani.
Latini e status civico
La condizione in cui versavano i servi era una condizione stabile, è subordinato al suo padrone ed è tenuto a compiere determinate attività. Quando viene affrancato è legato al padrone da un rapporto di osservanza, e può essere tenuto a svolgere determinati lavori domestici anche se è stato liberato, un vincolo. Poteva essere legata ad una promessa.
Status di civitatis
Il secondo status è quello di civitatis, il civis romano è la condizione ottima. Gode di tutti i diritti, di commercio, di contrarre matrimonio, di votare, può anche essere eletto magistrato, dove del ius honorum. Questo status di cittadino presuppone che il soggetto sia nato come cittadino romano.
Questo presuppone che l’unione sia avvenuta tra due cittadini romani e ci sia il ius connubium. Nel 90 a.C. viene esclusa, con la lex Minicia, se un cittadino romano ha preso in moglie una straniera, il figlio nasce straniero. Quando le unioni non erano riconosciute e quando uno dei due era peregrino, il figlio era straniero e non cittadino romano. In questo periodo gli italici vogliono acquisire la cittadinanza romana e questa lex pone un freno.
Un altro modo attraverso cui si poteva acquistare la cittadinanza è quando c’era una concessione, un provvedimento con cui riconosco a determinati soggetti la cittadinanza. Il caos lampante è con l’editto di Caracalla (Constitutio Antoniniana), che dispone la cittadinanza per tutti i sudditi dell’impero.
Si poteva perdere la cittadinanza con il capitis deminutio media, con lo ius migrandi quando il cittadino decide di migrare in una colonia non romana e quando si trasferiva in una colonia e acquistava la cittadinanza di quella colonia. Questo perché a Roma non era conseguita la doppia cittadinanza.
Latini e origini
Latini, comunità originaria dei romani. In origine era un gruppo etnico comprendente anche i romani. I latini avevano ius connubium con i romani, e ius commercii. Viene creato un feudo, Foedus Cassianum, che aveva uniti in una lega “Latina” tutte le comunità che si muovevano intorno al Lazio. Questo foedus era equo, garantiva pari diritti alle parti. Nel 338 a.C. si scioglie la lega e gli abitanti che ne facevano parte vengono detti latini veteres, in qualche modo larici di origini e si distinguono da quelli che diventano latini in modo artificiale.
Latini coloniali e latini iuniani
Latini coloniali: quei soggetti che abitavano le colonie fondate da Roma, hanno il ius commercii perché è importante per la colonia per crescere, hanno lo ius migrandi. Latini Iuniani: gli schiavi manomessi in forme non solenni acquistavano la libertà e diventano latini, avevano ius commercii solo per atti inter vivos, non avevano lo ius connubium, non potevano avere eredi e i loro beni andavano al patrono.
Peregrini e cittadini
L’altra categoria di soggetti che non gode di status civitatis sono i non cittadini, peregrini. Ci sono i peregrino alicuius civitatis: nei rapporti interni usavano il diritto proprio e con i romani applicavano il ius gentium. Il pretore peregrino introduce le formule. Peregrino dediticii: membri di comunità arrese ai romani. Dediticii aeliani: servi liberati che per aver commesso crimini durante la schiavitù non acquisivano né la cittadinanza romana né la latinità.
Status della donna
Un particolare status lo riveste la donna, perché sebbene cittadina romana, era fortemente limitata nel suo potere di agire: non poteva compiere atti commerciali, non poteva produrre testamento, non poteva eleggere o essere eletta, non le da una piena capacità giuridica sul piano del diritto romano. C’è una distinzione tra lo stato personale delle donne con quello degli uomini.
Status familiare
Il terzo status è connesso con l’appartenenza ad un nucleo familiare e abbiamo diverse condizioni giuridiche soggettive:
- Persona sui iuris: persone autonome, indipendenti.
- Persona alieni iuris: non hanno capacità giuridica perché sottoposti al pater familias.
Il pater familias esercita la patria potestas sulla familia proprio iure. Il pater familias gode della piena capacità giuridica, è libero, cittadino romano ed è soggetto sui iuris. La patria potestas è il pilastro della famiglia romana. Il pater la esercita sui figli legittimi o adottati, viene esercitata anche sulla moglie (magnum maritalis) e si estende fino agli schiavi.
Esercizio della patria potestas
- Ius vitae ac necis: diritto di vita e di morte, anche quando il figlio è stato indisciplinato militarmente.
- Ius exponendi: facoltà di esporre in luogo pubblico figli neonati.
- Ius noxae dandi: facoltà di abbandonare il filius che avesse commesso un illecito al soggetto offeso.
- Ius vendendi: facoltà di alienare il filius ad un altro pater familias.
Il ius vitae ac necis viene abolito, il pater familias poteva concedere al figlio un peculium, per dargli una limitata capacità di agire, può disporre del suo patrimonio per compiere singoli atti giuridici. La stessa cosa che si verifica per il servo si verifica per il figlio: quando è accrescitivo per il padre va bene, quando invece determina un’obbligazione nei confronti di un terzo soccorrono quelle azioni nossali, esercitate dal creditore sia nei confronti del servus che del figlio.
Effetti giuridici
Ci sono dei casi in cui si pensa che il figlio agisca quasi come rappresentante del pater, gli effetti giuridici ricadono nella sfera giuridica del pater. C’è una forma particolare di peculium castrense che può essere costituito, quando il figlio era coinvolto in attività belliche. Ne dispone però limitatamente agli effetti positivi, per tutto il resto ricade nella responsabilità del padre. Sempre il pater familias.
Estinzione della patria potestas
- Adoptio, adrogatio, morte o capitis deminutio del pater familias emancipazione, morte o capitis deminutio maxima o media del filius.
- Emancipazione: è un atto che nasce dall’attività interpretativa dei pontefici e dei giuristi. Perché prende le mosse da un atto giuridico che sistema, la mancipatio, che trasferiva la proprietà e abbiamo un adattamento funzionale.
- Il pater familias tra i poteri che aveva poteva vendere il proprio figlio (lo ius vendendi precetto dell XII tavole). La vendita, che doveva avvenire nella forma della mancipatio, avrebbe posto il figlio, che conservava la propria libertà e cittadinanza, nella condizione di persone in mancipio: un assoggettato di fatto, nei confronti di chi avesse ricevuto il figlio tramite mancipatio. Era anche possibile in forma fiduciaria e temporanea a scopo di garanzia.
Venne introdotta una sanzione: se padre vendeva più di tre volte il figlio, la terza volta il figlio si liberava dalla patria potestas. A ciascuna emancipazione veniva una sorta di manomissione, il fiduciario la terza volta lo liberava dalla patria potesta. Gli effetti della mancipatio, assumono rilevanza negoziale.
Diritti dei nascituri
L’ordinamento romano garantisce un trattamento di favore anche ai nascituri, viene creato un curatore che deve tutelare l’embrione nei suoi diritti.
Adrogatio
Un altro modo attraverso cui si estingue la patria potestas è l’adrogatio, riguarda soggetti sui iuris. Il pater si sottopone alla patria potestas di un altro pater familia. Se il pater ha una famiglia, questi vengono inseriti nella famiglia d’origine dell'arrogante, e perde tutti i diritti che aveva sulla famiglia d'origine.
Adrogatio perché la procedura si fa davanti ai comizi curiati, i pontefici interrogano il popolo. Entrambe le parti doveva essere sui iuris e d’accordo, l’arrogante doveva avere 60 anni e non doveva essere più fertile. Poi i comizi curiati vengono sostituiti dai littori. Nell’età del principato l'adrogatio poteva avvenire anche attraverso rescriptum, finché la procedura si svolse davanti i comizi curiati a cui le donne non potevano partecipare le donne non poteva essere sottoposte, questo cambia quando...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Storia del diritto romano
-
Storia del diritto romano
-
Storia e Istituzioni del diritto romano
-
Storia del diritto romano