Estratto del documento

Storia del diritto europeo

La tradizione del diritto romano

Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto instaura a Roma il principato ereditario, che presto si trasforma in Impero. Le guerre si svolgono in zone di confine, lontane da Roma e dal bacino del Mediterraneo dove sono garantiti secoli di pace e di benessere. Questa situazione rende favorevole lo sviluppo del diritto. L'editto di Caracalla riconosce la cittadinanza romana a tutti i provinciali liberi.

Alla fine del III secolo, l'imperatore Diocleziano riorganizza l'impero per migliorare l'amministrazione e per evitare che i generali dell'esercito potessero diventare imperatori. Obiettivo disatteso però dalla salita ad imperatore di Costantino. Egli nel 313 emana un editto di tolleranza dei Cristiani, dopodiché si sposta da Roma per fondare una nuova capitale, Costantinopoli (ex Bisanzio). Si accentua così la suddivisione dell'impero in due parti: una occidentale con capitale a Roma e una orientale con capitale a Costantinopoli.

Nel 380, l'imperatore Teodosio vieta i culti diversi dal cristianesimo che quindi diventa religione di Stato. Alla sua morte i due figli si spartiscono l'impero, accentuandone d'ora in poi la bipartizione: ad Onorio l'occidente e ad Arcadio l'oriente.

Nel frattempo, la Chiesa cristiana è venuta organizzandosi secondo una propria impostazione. In ogni città viene eletto un capo spirituale, il vescovo, che sovrintende la vita religiosa della città e dintorni. Prendono risalto alcuni vescovi, come quelli di Roma (chiamato pontefice o papa) e i vari patriarchi (come quelli di Aquileia, Alessandria e Costantinopoli). I vescovi poi si riuniscono in riunioni collegiali dette concili, in cui vengono prese decisioni di rilievo per la fede cristiana.

Il V secolo assiste a una serie di spedizioni armate e a immigrazioni di popoli in occidente, ed è caratterizzato dall'affermazione di nuovi regni germanici, come i Visigoti (Gallia meridionale poi Spagna), i Vandali (Spagna e poi in Africa), i Franchi (Gallia), i Burgundi (fra la Gallia e il Reno), gli Ostrogoti (in Italia). L'Impero Romano d'occidente durerà fino al 476 mentre quello d'oriente fino al quindicesimo secolo.

Tuttavia, un imperatore Bizantino, Giustiniano, nel sesto secolo tentò di ripristinare l'Impero, cercando di conquistare quello orientale e facendo raccogliere i testi giuridici del diritto romano. È grazie a lui e a questa ricerca che oggi conosciamo questi testi: senza le sue raccolte gran parte dei testi giuridici romani sarebbe andata persa. Poi il buio. Nel 568 scendono in Italia i Longobardi e la dominazione bizantina nella nostra penisola si riduce molto. La civiltà romana si esaurisce e subentra in pieno il periodo germanico.

L'ultimo impero romano

La plurisecolare durata del dominio romano è stata favorita da un’efficace organizzazione basata sulle regole giuridiche; possiamo anzi dire che è proprio grazie a questa organizzazione che l’impero è durato così a lungo. La grande riorganizzazione dell’impero attuata da Diocleziano, terminata poi da Costantino, vedeva all’apice dell’ordinamento un imperatore, considerato fonte di ogni potere, con intorno una corte di funzionari con compiti precisi, tra cui i giuristi.

Ogni funzionario doveva attenersi alle funzioni del suo ufficio. Le cariche militari sono separate da quelle civili e da quelle finanziarie.

Struttura dell’Impero

I due imperi sono coadiuvati da due Cesari e dai propri funzionari centrali (quaestor sacri palatii, magister officiorum, etc.). L’impero è suddiviso in 4 grandi prefetture, ciascuna affidata a un prefetto del pretorio: Oriente, Illirico, Italia (e Africa) e Gallie. Ogni prefettura è divisa in diocesi (6 in oriente e 6 in occidente), ciascuna delle quali governata da un vicario. Ogni diocesi è suddivisa in province (114 in tutto), ciascuna delle quali governata da un rector o praeses (preside). Ogni provincia è poi composta da diverse città, i municipia, rette dalla curia dei cittadini notabili locali (decuriones).

Struttura dell’esercito

Le funzioni civili sono separate da quelle militari. L’esercito è composto da fanteria e cavalleria: a capo dei fanti c’è un magister peditum, e dei cavalieri un magister militum. Se il comando è unificato, è affidato a un magister militum utriusque militiae. L’organizzazione dell’esercito è basata sul rispetto di determinate regole e sull’addestramento. Dato lo scarso interesse dei cittadini a farne parte, col tempo vennero ammessi a farne parte anche uomini estranei all’impero. Nell’esercito esistono anche delle truppe stanziate lungo i confini (prevalentemente del Danubio e del Reno), e tali sono i milites limitanei o ripenses; nelle retrovie invece sono collocati altri militari pronti a intervenire in caso di necessità.

Apparato tributario

Esiste un apparato tributario incaricato di riscuotere i tributi e di retribuire i dipendenti imperiali, sia civili che militari. La progressiva inefficienza di questo settore ha causato gravi disfunzioni nell’amministrazione, con la conseguenza che i dipendenti trovavano i soldi direttamente attraverso la corruzione, le appropriazioni violente etc.

Normativa giuridica

La normativa che regge l’impero è abbastanza apprezzabile e dimostra la capacità che i romani avevano di munirsi di regole giuridiche per far funzionare il complesso ordinamento imperiale. Essa però negli ultimi secoli era diventata macchinosa e disattesa, portando a una cattiva amministrazione della giustizia in cui i cittadini preferivano evitarla e rivolgersi al vescovo per risolvere le controversie. Questo mal funzionamento dell’apparato pubblico ha portato alla progressiva decadenza dell’ordine pubblico, specie quello occidentale.

Il cristianesimo

L’influenza del Cristianesimo, che ha portato a numerose modificazioni del diritto romano, è iniziata a partire del quarto secolo (dall’editto di tolleranza del 313) e si è accentuata col tempo. La legislazione, infatti, è stata spesso ispirata a valori cristiani e anzi la stessa riproduzione di testi dei giuristi classici è stata più volte modificata per inserirvi modificazioni di matrice cristiana.

L’organizzazione che il Cristianesimo si diede era ispirata a quella imperiale. Quando infatti quest’ultima entrò in crisi, essa fu in grado di presentarsi come sostegno alla società civile, diventando un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie. Si trattava infatti di una struttura gerarchica in cui a capo di ogni città c’era un capo religioso, il vescovo; il più importante divenne quello di Roma, il papa, che aveva assunto la superiorità spirituale su tutti. Questo primato spirituale del papa venne poi rafforzato da papa Leone Magno (440-461).

Già in questi secoli la chiesa ebbe un suo ordinamento e un suo diritto, con norme che venivano fissate anche nei concili, ossia nelle riunioni dei vescovi sia provinciali che generali (ecumenici), svolti su convocazione e sotto la sorveglianza delle autorità pubbliche, compreso l’imperatore. Spesso l’imperatore si intromise nei lavori conciliari, portando al cesaropapismo, cioè a forti ingerenze nei confronti della Chiesa. A queste intromissioni si oppose papa Gelasio I, alle cui enunciazioni di autonomia della Chiesa si ispirarono per secoli.

La religione cristiana, sulla base della precedente esperienza ebraica, riconosce un valore centrale al “Libro della Legge”, manifestazione della parola di Dio. Questa particolare prospettiva ha influenzato il diritto romano portando infatti a considerare il giudice e il giurista non più come interpreti del diritto romana ma come coloro che devono applicare la legge scritta, cioè l’unica fonte del diritto, senza interpretazioni.

La giurisprudenza e le fonti giuridiche

Il periodo più significativo della giurisprudenza romana è stato quello tra il 200 a.C. e 200 d.C., secoli in cui si è consolidata la fama degli esperti del diritto (iurisperiti) e delle loro scuole, a cui i cittadini romani e i politici chiedevano consulenze per la risoluzione delle controversie. A tali esperti la società del tempo riconosceva la capacità e la competenza di dedurre tramite il proprio ragionamento giuridico (interpretatio) le regole desumibili da una serie di principi e comportamenti, che costituivano lo ius.

Accanto alla ius si trovava però un certo numero di leges (votate prima dall’assemblea popolare e poi dal senato), nonché di editti delle autorità pubbliche. Era però sui principi dello ius che si sviluppava l’interpretatio dei iurisperiti.

Con il progressivo affermarsi del potere imperiale, si assiste a un rapido dilatarsi della legislazione, monopolizzata dall’imperatore: le leges portano alla riduzione della portata dello ius e della interpretatio. Il diritto tende a divenire sempre più espressione della volontà del legislatore (imperiale) e viene richiesto sempre meno l’intervento dei giuristi, i quali anzi sono indotti a diventare funzionari imperiali con funzioni sia legislative che giudiziarie: in tal modo la tradizione giurisprudenziale viene ricompresa entro l’apparato amministrativo pubblico.

L’ampiezza della legislazione imperiale indusse, sin dal quarto secolo, alcuni privati a redigerne delle raccolte: sono note quelle del codice Gregoriano e del codice Ermogeniano, che riunivano i testi giuridici sino all’età di Diocleziano, di cui però si ha solo notizia e si è perso il testo: sono ricordate perché furono le prime ad essere redatte a forma di libro e non di papiro.

A tali iniziative private si è rifatto poi Teodosio II, che nel 438 ha promulgato per la sua zona di competenza un’ampia raccolta di leggi imperiali emanate da Costantino in poi, suddivisa per argomenti in 16 libri, seguendo un ordine cronologico della costituzione. Anche il codice teodosiano, seppur tramandato per anni, non è stato conservato nella sua interezza. Un secolo dopo, un altro imperatore bizantino, Giustiniano, fece redigere una serie di raccolte di fonti giuridiche romane, opera imponente portata a termine in solo 5 anni, grazie all’impegno del ministro Triboniano, esperto giurista.

Inizialmente lo scopo era solo quello di aggiornare l’opera di Teodosio e si redasse il Codex Iustinianum; in realtà in corso d’opera il programma si ampliò: si riunirono anche gli iura, ossia l’insieme delle regole dello ius enunciate nel corso dei secoli dai giuristi più significativi. E, nell’arco di tre anni, si arrivò all’emanazione del Digesto (o Pandette), cioè gli iura digesta riuniti in 50 libri. Durante l’elaborazione del Digesto apparve importante redigere un manuale di concetti e di principi generali di tutto il diritto romani, utili soprattutto per gli studenti. Tuttavia, esisteva già un’opera di questo tipo: le Institutiones di Gaio. Su tale modello vennero redatte le Institutiones di Giustiniano (in 4 libri), per gli studenti.

Tuttavia, nel 534 il Codice di Giustiniano venne rivisto e si arrivò all’emanazione del Codex Iustinianus repetitae praelectionis, detto brevemente Codex, suddiviso in 12 libri all’interno dei quali venivano riportate le leges applicabili ai tempi di Giustiniano. La quarta raccolta di Giustiniano è le Novellae constitutiones (o Novelle), comprendente le 168 costituzioni (leggi), da lui emanate nel trentennio posteriore. Con essa la sua opera può dirsi conclusa. Nel suo complesso l’opera di Giustiniano è passata alla storia con il nome di “corpus iuris civilis” comprendente appunto il Digesto, le Institutiones, il Codex e le Novelle.

Quando, verso la fine della sua vita, Giustiniano riuscì a riconquistare l’Italia, estese queste raccolte con la Pragmatica Sanctio del 554, in sostituzione del diritto teodosiano. La conquista longobarda poi fece abbandonare la portata del diritto giustinianeo che tuttavia continuò ad essere applicato ancora per un po’ nell’Italia meridionale. Delle raccolte di Giustiniano si perse traccia nell’alto Medioevo, soprattutto del Digesto, l’opera più raffinata e più significativa. Solo nell’undicesimo secolo le migliorate condizioni culturali fecero riemergere dall’oblio i libri legales di Giustiniano, che ripresero ad essere studiati grazie al recupero fattone da Irnerio e dalla Scuola di Bologna. Grazie al corpus iuris civilis non è stata persa la tradizione giuridica romana.

Il periodo germanico

L’Impero Romano d’oriente nel quinto secolo è riuscito in qualche modo a reggere la crisi economico-finanziaria, quello d’Occidente invece no. La debolezza dell’impero ha fatto sì che si stanziassero i popoli germanici in tutto il territorio:

  • I Visigoti: che entrarono dapprima in Italia, saccheggiando anche Roma nel 410, per poi stanziarsi fra la Gallia meridionale e la Spagna; da qui hanno cacciato i Vandali che sono passati in Africa.
  • I Franchi si erano stanziati in Gallia.
  • I Burgundi tra la Gallia e l’attuale Svizzera;
  • Gli Unni provenivano dalla Pannonia (attuale Ungheria) per spargersi in tutto l’impero.

Nel 476 termina formalmente l’Impero Romano d’Occidente, in quanto in quell’anno il capo degli eruli Odoacre sconfigge l’esercito di Oreste, padre dell’ultimo imperatore, e invia le insegne imperiali a Costantinopoli, per regnare sul suo popolo in Italia, come in quegli anni avveniva già altrove in Occidente. Dopo un quindicennio Odoacre viene sconfitto dagli ostrogoti capeggiati da Teodorico, il quale era pure inviato dell’imperatore orientale come capo di un esercito federato con il ruolo di “magister militum utriusque militie”.

La dominazione gota, che durerà in Italia per mezzo secolo, si avviò con auspici incoraggianti in quanto Teodorico aveva l’intenzione di riuscire a far convivere il suo popolo armato con l’élite romana rimasta che era civile. Ma poiché i goti erano ariani il tentativo di convivenza con i romani cattolici non si realizza. Dopo circa mezzo secolo, a seguito di una lunga guerra, i goti vengono sostituiti dai Bizantini. Si tratta però di una dominazione greco-bizantina in quanto la riconquista dell’imperatore d’oriente Giustiniano e la divulgazione del “corpus iuris” grazie alla “pragmatica sanctio pro petitione Vigilii” (provvedimento voluto da papa Virgilio), riporta la romanità nell’impero.

Quindici anni dopo e cioè nel 568, entrano dal Friuli i Longobardi i quali in poco tempo invadono l’Italia settentrionale. Quindi l’Italia è divisa in due, tra Longobardi e i Bizantini. Per molti secoli la penisola rimarrà spaccata, fino all’unificazione del 1861.

Nel 622, con la nascita della nuova religione fondata da Maometto, inizia il progetto di espansione del suo popolo, il quale si rivela inarrestabile in Asia, Africa e Europa; qui si insedia in Spagna e dopo dieci anni dilaga in Francia fino quasi alle porte di Parigi, dove nel 732 verrà sconfitto a Poitiers dai Franchi capeggiati da Carlo Martello e rimandato verso la Spagna. Il regno franco della nuova dinastia di Carlo Martello, retto da suo figlio Pipino, è molto forte militarmente; il figlio di Pipino, Carlo, riuscì infatti a sconfiggere i longobardi e a dominare quasi tutta l’Europa occidentale. Carlo il Magno viene poi nominato imperatore del Sacro Romano Impero da Papa Leone III, un’istituzione non certo paragonabile al vecchio Impero d’Occidente, e che resterà fino al 1806.

Tuttavia, però, il SRI è un gigante dai piedi d’argilla, in quanto già Carlo Magno faticava a tenerlo territorialmente unito a causa delle tendenze feudali che iniziavano a maturare. Alla sua morte il regno passò al figlio Lodovico e da questo ai suoi tre figli, i quali si spartiscono il regno: a Lotario il titolo imperiale, a Lodovico la Germania e a Carlo la Francia. La crisi continua poi con i successori di Lotario e cioè Lodovico II, Carlo il Calvo e Carlo il Grosso.

Diritto germanico

Con l'espressione diritto germanico si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico dei vari popoli germanici. Quando nel quinto secolo si insediarono nei territori imperiali, i popoli germanici non possedevano leggi scritte. Essi, infatti, si basavano sull'antico diritto consuetudinario (comportamento moralmente obbligatorio), tramandato oralmente di padre in figlio. Ogni norma giuridica veniva convenuta tra il potere pubblico e il popolo che, riunito in assemblea, batteva le lance sugli scudi (cd. percussio armorum) in segno di approvazione.

I Germani

I popoli germanici sono molto lontani dalla tradizione romana per diversi motivi. Prima di tutto i germani sono popolazioni nomadi mentre i romani stanziali. Poi alla base dell’ordinamento romano c’è il diritto, alla base di quello germanico c’è la forza, il sangue, non la pace e quindi le regole. Inoltre, mentre i romani erano propensi ad un tipo di coltivazione intensiva, i germani lo erano per la guerra, la razzia e per sfruttare la terra in modo estensivo per allevare bestiame. La loro filosofia non era quella di seminare per poi raccogliere, ma raccogliere quello che la natura offre o far seminare ad altri per poi rubare. Ne consegue un rapporto diverso con la terra, meno marcato verso la proprietà e più verso l’utilizzazione, il possesso. Il singolo nel popolo germanico può essere proprietario semmai di attrezzi, cavalli e simili.

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 99
Storia del diritto Pag. 1 Storia del diritto Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto Pag. 91
1 su 99
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebbb17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rosboch Michele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community