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La società per azioni

La costituzione

La costituzione della società per azioni si articola in due fasi essenziali:

  • Stipulazione dell’atto costitutivo
  • Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

1. Stipulazione dell’atto costitutivo

Per quanto concerne l’atto costitutivo, “la S.p.a. può essere costituita per contratto o per atto unilaterale” nel caso in cui si abbia un unico socio fondatore.

In ogni caso l’atto costitutivo deve essere redatto, a pena di nullità, per atto pubblico e deve indicare:

  • Le generalità dei soci (nome, cognome, luogo e data di nascita) e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
  • La denominazione sociale, che può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione “S.p.a.” e non può essere uguale o simile a quella già adottata da una società concorrente quando ciò crea confusione.
  • La sede sociale e le eventuali sedi secondarie; presso la sede sociale risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi della società, ed in base ad essa viene individuato l’ufficio del registro delle imprese presso il quale deve essere iscritto l’atto costitutivo.

Sono sedi secondarie quelle dotate di una rappresentanza stabile.

  • L’oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società intende svolgere.

Solitamente nell’atto costitutivo sono previste più attività, oppure un’attività principale ed altre attività complementari o strumentali rispetto alla prima.

  • L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato.
  • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
  • Il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura, sempreché vi siano conferimenti di tale natura.
  • Le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili.
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori e/o ai soci fondatori.

Per tali soggetti l’unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili che non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di 5 anni.

  • Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale.
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti.
  • L’importo globale, anche approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (es. spese notarili ed iscrizione).
  • La durata della società, e se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale i soci possono recedere liberamente.

Inoltre il socio deve dare un preavviso di almeno 180 giorni, che lo statuto può allungare fino ad 1 anno.

Lo statuto, anche se forma oggetto di un atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo e contiene le norme relative al funzionamento della società; quindi anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.

Condizioni per la costituzione

Le società per azioni devono costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 50.000 euro, salvo i casi in cui leggi speciali impongano un capitale minimo più elevato. (es. società bancarie ed assicurative).

Per procedere alla costituzione della S.p.a. è necessario:

  • Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti, ed in particolare che sia versato presso la banca il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di società unipersonale, il loro intero ammontare.

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento del procedimento di costituzione.

Essi infatti successivamente possono essere svincolati e consegnati solo agli amministratori a condizione che questi dimostrino l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.

I sottoscrittori hanno tuttavia diritto alla restituzione delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese, entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. Decorso tale termine l’atto costitutivo perde efficacia.

  • Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto sociale.

2. Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese

Il notaio che ha stipulato l’atto costitutivo, deve depositarlo, entro 20 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.

Se il notaio non provvede, l’obbligo ricade sugli amministratori nominati nell’atto costitutivo.

Nell’inerzia di entrambi, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ogni socio può provvedervi a spese della società.

Con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società viene ad esistere ed acquista la personalità giuridica, nel senso che diviene soggetto di diritto distinto dai soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

A differenza di quanto avviene nelle società di persone, non è ipotizzabile una S.p.a. irregolare (priva di iscrizione).

Può succedere, tuttavia, che tra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro delle imprese vengano compiute delle operazioni in nome della costituente società, operazioni derivanti dallo stesso procedimento di costituzione (es. spese notarili e di registrazione).

Per tali operazioni, di regola poste in essere dai futuri amministratori, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

Inoltre, sono solidalmente responsabili anche il socio unico fondatore ed in caso di pluralità di soci fondatori, i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

È esclusa invece qualsiasi tipo di responsabilità della società non ancora venuta ad esistere.

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, è vietata l’emissione di azioni ed esse non possono formare oggetto di offerta al pubblico, a meno che la costituzione della società non avvenga per pubblica sottoscrizione.

La nullità delle società per azioni

Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata nulla solo in tre casi tassativamente elencati nell’art. 2332 c.c.

Essi sono:

  • La mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
  • L’illiceità dell’oggetto sociale;
  • La mancanza nell’atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina anche i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa che ha determinato la nullità stessa, è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l’iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati con la sentenza stessa, nel registro delle imprese.

Le società per azioni unipersonali e patrimonio destinato

Società per azioni unipersonali

Secondo il primo comma dell’art. 2328 c.c. “la società per azioni può essere costituita per contratto o con atto unilaterale” e quest’ultimo è il caso delle società per azioni con un unico socio fondatore.

Anche nelle società per azioni unipersonali, di regola, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio salvo alcuni casi eccezionali.

Con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società viene ad esistere ed acquista la personalità giuridica, nel senso che diviene soggetto di diritto distinto dai soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

Può succedere, tuttavia, che tra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro delle imprese vengano compiute delle operazioni in nome della costituente società, operazioni derivanti dallo stesso procedimento di costituzione (es. spese notarili e di registrazione).

Per tali operazioni l’unico socio fondatore è responsabile solidalmente

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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