LEZIONE 1 - DIRITTO CIVILE
SOGGETTI, POSIZIONI GIURIDICHE E
DIRITTI DI PERSONALITA’
INTRODUZIONE: SOGGETTI, CAPACITÀ E SITUAZIONI
GIURIDICHE
Il diritto ha al centro la persona e regola le relazioni di convivenza civile. L’art. 2
della Costituzione esprime il principio personalistico: la persona è il
fondamento dell’ordinamento, che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo.
Con il termine “persona" non si intende soltanto l’essere umano in senso fisico:
rientrano anche le persone giuridiche e altri enti dotati di personalità. In termini
tecnici, la persona è il centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive,
potendo essere titolare di diritti e di obblighi. La capacità giuridica – ossia
l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri – si acquista, per le persone fisiche,
con la nascita; per le persone giuridiche, con l’atto di costituzione.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E RAPPORTO GIURIDICO
La situazione giuridica soggettiva è la posizione che un soggetto assume in
relazione a un interesse giuridicamente rilevante, cioè considerato e tutelato
dall’ordinamento perché meritevole di protezione. L’interesse è tensione verso un
bene della vita o un’utilità (ad esempio, il proprietario mira a disporre del proprio
bene). Il "bene" non coincide necessariamente con una cosa ai sensi dell’art. 810
c.c.: può essere una cosa, ma anche un fare o altro ed è un’utilità necessaria a
soddisfare un bisogno.
Le situazioni giuridiche si distinguono in attive (pretesa al bene della vita o
supremazia) e passive (subordinazione o assoggettamento rispetto all’interesse
altrui). Esse sono tra loro correlate: la relazione tra i titolari delle posizioni attive e
passive costituisce il rapporto giuridico, che è dunque l’insieme di situazioni
coordinate tra soggetti determinati. In alcuni rapporti – specie nel diritto pubblico
– possono convivere più posizioni attive (ad esempio, il potere della P.A. e il
correlato interesse legittimo del privato). In ogni caso, l’attribuzione delle
situazioni giuridiche avviene per mezzo di norme.
Diritto soggettivo (diritti reali, di credito, potestativi e diritti della
personalità)
Il diritto soggettivo consiste nella pretesa a un bene della vita che il titolare può
soddisfare direttamente, senza necessità di mediazione del potere pubblico. Ciò
significa che il titolare può soddisfare il proprio interesse senza che sia necessario
un provvedimento costitutivo della pubblica autorità, anche se l’ordinamento
assicura comunque la tutela giurisdizionale nel caso in cui il diritto venga violato.
La soddisfazione può realizzarsi tramite l’utilizzo di un bene (diritti reali),
l’esercizio di una facoltà che incide unilateralmente (diritto potestativo), la
valorizzazione di caratteri della persona (diritti della personalità) oppure la
cooperazione di un debitore (diritti di credito). In ogni caso, la soddisfazione è
diretta.
I diritti reali, facenti parte della categoria dei diritti soggettivi, sono diretti,
immediati e assoluti: il titolare non necessita della collaborazione altrui per fruire
del bene (come il proprietario) e l’opponibilità è erga omnes, sicché tutti sono
gravati da un dovere di astensione. Diversamente, i diritti di credito implicano la
pretesa verso un soggetto determinato all’adempimento di una prestazione:
difettano dell’immediatezza e della assolutezza.
Il diritto potestativo, anch’esso facenti parte della categoria dei diritti
soggettivi, è la possibilità di produrre unilateralmente effetti nella sfera giuridica
altrui: è immediato perché non richiede la cooperazione dell’altra parte, ma opera
verso soggetti determinati. Ne è esempio il diritto di opzione: la manifestazione
unilaterale di volontà conclude il contratto e incide sulla sfera dell’obbligato; la
posizione correlata è la soggezione. Anche la risoluzione per inadempimento e il
recesso costituiscono diritti potestativi: l’eventuale intervento del giudice non
elide l’immediatezza, poiché non si esige la cooperazione dell’altra parte. I diritti
della personalità (immagine, nome, riservatezza, ecc.) sono connessi ai caratteri
essenziali della persona: sono immediati e, tendenzialmente, assoluti. La lesione
dei diritti della personalità comporta normalmente una responsabilità civile
risarcitoria.
La tutela si fonda in via generale sull’art. 2043 c.c. e si traduce prevalentemente
nel risarcimento del danno non patrimoniale, poiché i diritti della personalità
attengono a valori non economici della persona. La giurisprudenza riconosce che
la violazione di diritti fondamentali della persona integra di per sé un danno non
patrimoniale risarcibile, anche in assenza di un pregiudizio economicamente
valutabile.
Interessi legittimi, potestà, onere, aspettativa, status, obbligo,
soggezione e dovere
L’interesse legittimo è la pretesa a un’utilità che costituisce oggetto del potere
amministrativo: per ottenere o conservare il bene della vita occorre l’intervento
della P.A. conformemente a legge (ad esempio, l’autorizzazione edilizia, o la
concessione demaniale). In taluni casi, si configurano interessi legittimi anche in
ambito privatistico, quando l’utilità dipende dall’esercizio, entro limiti legali, di
una posizione di supremazia discrezionale di altri (si pensi all’interesse del minore
all’autorizzazione dei genitori per un atto di straordinaria amministrazione).
L’interesse legittimo può assumere due configurazioni principali: interesse
legittimo pretensivo, quando il privato mira a ottenere dall’amministrazione un
provvedimento favorevole che attribuisca un bene della vita (ad esempio il r