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LEZIONE 1 - DIRITTO CIVILE

SOGGETTI, POSIZIONI GIURIDICHE E

DIRITTI DI PERSONALITA’

INTRODUZIONE: SOGGETTI, CAPACITÀ E SITUAZIONI

GIURIDICHE

Il diritto ha al centro la persona e regola le relazioni di convivenza civile. L’art. 2

della Costituzione esprime il principio personalistico: la persona è il

fondamento dell’ordinamento, che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo.

Con il termine “persona" non si intende soltanto l’essere umano in senso fisico:

rientrano anche le persone giuridiche e altri enti dotati di personalità. In termini

tecnici, la persona è il centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive,

potendo essere titolare di diritti e di obblighi. La capacità giuridica – ossia

l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri – si acquista, per le persone fisiche,

con la nascita; per le persone giuridiche, con l’atto di costituzione.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E RAPPORTO GIURIDICO

La situazione giuridica soggettiva è la posizione che un soggetto assume in

relazione a un interesse giuridicamente rilevante, cioè considerato e tutelato

dall’ordinamento perché meritevole di protezione. L’interesse è tensione verso un

bene della vita o un’utilità (ad esempio, il proprietario mira a disporre del proprio

bene). Il "bene" non coincide necessariamente con una cosa ai sensi dell’art. 810

c.c.: può essere una cosa, ma anche un fare o altro ed è un’utilità necessaria a

soddisfare un bisogno.

Le situazioni giuridiche si distinguono in attive (pretesa al bene della vita o

supremazia) e passive (subordinazione o assoggettamento rispetto all’interesse

altrui). Esse sono tra loro correlate: la relazione tra i titolari delle posizioni attive e

passive costituisce il rapporto giuridico, che è dunque l’insieme di situazioni

coordinate tra soggetti determinati. In alcuni rapporti – specie nel diritto pubblico

– possono convivere più posizioni attive (ad esempio, il potere della P.A. e il

correlato interesse legittimo del privato). In ogni caso, l’attribuzione delle

situazioni giuridiche avviene per mezzo di norme.

Diritto soggettivo (diritti reali, di credito, potestativi e diritti della

personalità)

Il diritto soggettivo consiste nella pretesa a un bene della vita che il titolare può

soddisfare direttamente, senza necessità di mediazione del potere pubblico. Ciò

significa che il titolare può soddisfare il proprio interesse senza che sia necessario

un provvedimento costitutivo della pubblica autorità, anche se l’ordinamento

assicura comunque la tutela giurisdizionale nel caso in cui il diritto venga violato.

La soddisfazione può realizzarsi tramite l’utilizzo di un bene (diritti reali),

l’esercizio di una facoltà che incide unilateralmente (diritto potestativo), la

valorizzazione di caratteri della persona (diritti della personalità) oppure la

cooperazione di un debitore (diritti di credito). In ogni caso, la soddisfazione è

diretta.

I diritti reali, facenti parte della categoria dei diritti soggettivi, sono diretti,

immediati e assoluti: il titolare non necessita della collaborazione altrui per fruire

del bene (come il proprietario) e l’opponibilità è erga omnes, sicché tutti sono

gravati da un dovere di astensione. Diversamente, i diritti di credito implicano la

pretesa verso un soggetto determinato all’adempimento di una prestazione:

difettano dell’immediatezza e della assolutezza.

Il diritto potestativo, anch’esso facenti parte della categoria dei diritti

soggettivi, è la possibilità di produrre unilateralmente effetti nella sfera giuridica

altrui: è immediato perché non richiede la cooperazione dell’altra parte, ma opera

verso soggetti determinati. Ne è esempio il diritto di opzione: la manifestazione

unilaterale di volontà conclude il contratto e incide sulla sfera dell’obbligato; la

posizione correlata è la soggezione. Anche la risoluzione per inadempimento e il

recesso costituiscono diritti potestativi: l’eventuale intervento del giudice non

elide l’immediatezza, poiché non si esige la cooperazione dell’altra parte. I diritti

della personalità (immagine, nome, riservatezza, ecc.) sono connessi ai caratteri

essenziali della persona: sono immediati e, tendenzialmente, assoluti. La lesione

dei diritti della personalità comporta normalmente una responsabilità civile

risarcitoria.

La tutela si fonda in via generale sull’art. 2043 c.c. e si traduce prevalentemente

nel risarcimento del danno non patrimoniale, poiché i diritti della personalità

attengono a valori non economici della persona. La giurisprudenza riconosce che

la violazione di diritti fondamentali della persona integra di per sé un danno non

patrimoniale risarcibile, anche in assenza di un pregiudizio economicamente

valutabile.

Interessi legittimi, potestà, onere, aspettativa, status, obbligo,

soggezione e dovere

L’interesse legittimo è la pretesa a un’utilità che costituisce oggetto del potere

amministrativo: per ottenere o conservare il bene della vita occorre l’intervento

della P.A. conformemente a legge (ad esempio, l’autorizzazione edilizia, o la

concessione demaniale). In taluni casi, si configurano interessi legittimi anche in

ambito privatistico, quando l’utilità dipende dall’esercizio, entro limiti legali, di

una posizione di supremazia discrezionale di altri (si pensi all’interesse del minore

all’autorizzazione dei genitori per un atto di straordinaria amministrazione).

L’interesse legittimo può assumere due configurazioni principali: interesse

legittimo pretensivo, quando il privato mira a ottenere dall’amministrazione un

provvedimento favorevole che attribuisca un bene della vita (ad esempio il r

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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