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SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA CRIMINALITA’

L'illuminismo è un movimento culturale che si diffonde nell'Europa del '700, che sostiene la

centralità dell'uomo e della ragione di cui ogni essere umano è dotato, per combattere l'ignoranza e

la superstizione, dando una nuova direzione filosofica fondata sul rispetto dei Diritti Civili ed

Universali, sostenendo con una visione laica che ogni essere umano è uguale a tutti gli altri ed è

cittadino del mondo. Si basa sui valori di: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza e Tolleranza.

L' illuminismo giuridico penale afferma il primato dei diritti naturali della persona umana, con

l'esigenza di tutela e garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, proponendo una

norma di condotta, detta Legge di Natura, per realizzare una società migliore. Questo è un processo

di modernizzazione del diritto penale, che si distacca dalla visione dell’Ancien regime in cui il

diritto penale era influenzato dalla morale religiosa distinguendo reato da peccato e sostiene

l'abolizione della pena di morte e della tortura e la previsione di garanzie per gli indagati o imputati

tra cui un’effettiva difesa giudiziaria del cittadino. C'è la ricerca di razionalizzare il diritto penale

attraverso la certezza del diritto e l'equità delle pene, per prevenire i reati e combattere l'arbitrio

giudiziario e mitigare le pene.

Tra i principali intellettuali illuministi abbiamo Bentham, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Cesare

Beccaria (Milano, 1738-1794). Sarà quest’ultimo, in particolare, nei “Delitti e delle pene”, a

stabilire i principi cardine dell'illuminismo giuridico penale, perché ritiene sia necessario tutelare la

dignità umana. L'illuminismo rivoluziona il concetto di “peccato” e lo trasforma in “reato” sotto il

profilo Utilitaristico, devono essere punite solo quelle azioni che la Società ritiene utile e di esempio

sanzionare. Sotto il profilo Umanitario, non è necessario infliggere pene più gravi di quanto sia

necessario. Si affronta poi il Proporzionalismo, il principio per cui la pena deve essere

proporzionata alla gravità del reato.

L’Illuminismo giuridico penale è la prosecuzione del giusnaturalismo, in una visione statualistica e

laica. La richiesta dell'illuminismo è quella di una riforma che renda la società coerente con il

perfetto ordine concepito dalla ragione. Si riafferma il primato del Diritto Naturale della persona

umana, proponendo l’esistenza di una norma di condotta, detta Legge di Natura, o diritto Naturale,

la quale è in grado di realizzare il miglior ordinamento possibile della società umana, per decidere

sulle controversie fra Stati, fra il governo e il popolo. La Legge di Natura rappresenta le esigenze di

tutela, garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo ed è incentrata sul ruolo della

ragione umana a tutela della garanzia della libertà e della persona umana, che si pone in contrasto

con la potestà punitiva statuale. L’illuminismo giuridico penale vuole liberare l’uomo da forme

processuali inquisitorie che violano i diritti essenziali in nome della ragion di Stato.

Con l’illuminismo, le norme sociali e giuridiche sono stabilite dall’individuo, e non dal re, posto al

centro dell’universo con l’aiuto del suo intelletto e della ragione, nella piena autonomia morale e

politica, che manifesterà una repulsione umana verso gli aberranti fenomeni che sono oggetto di

repressione penale.

Con Cesare Beccaria la scienza penalistica Europea trova la sua massima espressione; poiché nel

suo Dei delitti e delle pene espone in modo chiaro i principi cardine dell'illuminismo giuridico

penale, dove il crimine ha una concezione Statalista e laica. Il crimine è un attentato allo Stato e alla

sovranità, non è un peccato, ma è un’aggressione allo Stato, per cui la difesa sociale si avvarrà delle

pene come deterrente, le pene hanno funzione di difesa sociale a prevenire il turbamento della pace

sociale e a prevenire altre aggressioni alla società. Le pene non sono finalizzate a ricostruire

l'armonia turbata.

La giustizia deve essere legata esclusivamente allo Stato che si difende con l'applicazione della

Legge, dove alla base di qualunque pena inflitta doveva esserci la certezza morale del giudizio,

illuminata dalla ragione comune. Le Pene devono essere mezzi di prevenzione e di Sicurezza

Sociale. Non devono più essere crudeli punizioni espiatorie o pubblici spettacoli da utilizzare come

deterrenti per i cittadini. Le Leggi devono essere chiare, poche e scritte nella lingua del popolo e

raccolte in un codice di facile applicazione. Non è un caso che Beccaria verrà apprezzato anche dal

filosofo e giurista Jeremy Bentham (1748-1832) fondatore dell’Utilitarismo, dottrina filosofica di

natura etica, secondo la quale il bene si identifica con l'utile, producendo felicità per il maggior

numero di persone, in questo modo si guarda più al pericolo che gli atti puniti possono arrecare alla

società che all'ordine morale. Allo stesso modo il valore esemplare della pena è primario rispetto

alla sua proporzionalità.

Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, “Dei delitti e delle pene” (1764), non soltanto fissò una

serie di principi che costituiranno la base dei moderni sistemi giuridici, ma sviluppò importanti

riflessioni intorno al tema delle sanzioni con riguardo alle finalità, misura ed efficacia. Secondo il

filosofo e giurista milanese, la sanzione deve perseguire l’obiettivo di “impedire al reo dal far nuovi

danni ai suoi cittadini, e dal rimuovere gli altri dal farne uguali”; deve, pertanto, essere tale da fare

“una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini” sia nella sua determinazione

che nella sua applicazione.

le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e, stanchi di vivere sempre in

guerra e nell’incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura rinunciando ciascuno a un po’

della propria libertà per amore della stabilità; ma poiché ci sono sempre uomini che vogliono più di

ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno

di prevenire questo fatto imponendo delle punizioni ai trasgressori delle regole allo scopo di

difendere il bene universale. ogni pena deve derivare da una assoluta necessità di difendere il bene

generale e il sovrano ha il diritto dovere di punire chi minaccia la libertà altrui; ma agli altri sudditi

deve mantenere la libertà e ogni punizione che non derivi dalla necessità è ingiusta.

Il sovrano che rappresenta la società non può giudicare chi ha violato le leggi vi deve perciò essere

un terzo imparziale, il magistrato, che vaglia i fatti e giudica chi ha ragione

Il fine delle pene deve essere quello di convincere il reo a non ricommettere il crimine e dissuadere

gli altri da compiere le stesse azioni illecite, perciò le pene non dovranno far soffrire il reo che tanto

dalla sofferenza non potrà azzerare il crimine, ma dovranno servire da esempio durevole ed efficace

per gli altri uomini.

La tortura è una crudeltà: essa costringe a confessare la propria colpevolezza, a confessare il nome

dei propri complici o a confessare altri delitti, ma non sempre porta a confessare la verità o il vero

colpevole; spesso un innocente sottoposto a tortura confessa di essere colpevole per por fine alla

tortura, perciò è più facile che un reo forte e coraggioso si salvi con la tortura e che un innocente

debole sia ingiustamente dichiarato reo.

Lo stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità, ma la morte non è né utile né necessaria

se non per difendere la libertà dello Stato. Non vi è alcuna necessità invece di uccidere un cittadino,

perché la sua morte non distoglie gli altri dal commettere reati, perchè non è l’intensità della pena a

far effetto sull’animo del cittadino quanto piuttosto l’estensione di essa; non è il terribile spettacolo

di un uomo che viene ucciso, ma il lungo e stentato esempio di un uomo chiuso in una gabbia, privo

di libertà. infatti molti vedono la morte come la fine delle miserie e invece la schiavitù è vista come

l’inizio di una miseria peggiore di quella da cui si vuol fuggire. Inoltre la schiavitù perpetua

spaventa più chi la vede che chi la soffre, perché chi la vede la giudica nella sua somma delle pene

mentre chi la vive considera momento per momento la sua sofferenza.

I supplizi più crudeli fanno incallire gli animi, mentre perché una pena sia efficace basta che il male

che viene dalla sua punizione sia appena maggiore del bene che può venire dal delitto stesso e la

certezza che la pena sia infallibile e produca sicuramente la perdita del bene prodotto dal delitto; La

crudeltà delle pene, quindi, non serve a prevenire i delitti.

Da un lato, infatti, pare ovvio che la pena serva a riabilitare il condannato, a scoraggiare altri

potenziali criminali e a difendere la società dagli individui pericolosi: queste sono giustificazioni

della pena di tipo utilitaristico, perché guardano all’utilità della pena rispetto alla società nel suo

complesso.

Dall’altra parte, però, pare anche ragionevole pensare che la pena serva a ristabilire l’equilibrio

della giustizia, quando questo è stato infranto da chi è responsabile di un crimine; e che dunque

costui meriti di essere punito. Questa concezione ha carattere retributivistico, nel senso che

presuppone che il fondamento della pena sia il fatto che il condannato la meriti e che per questo sia

giusto infliggergli la pena senza considerare quali effetti sociali tale inflizione possa avere. Le

concezioni utilitaristiche guardano al futuro (ossia alle conseguenze della pena), le concezioni

retributivistiche guardano al passato (ossia alla colpa che il reo devo espiare). L’utilitarismo è

dunque una forma di consequenzialismo in cui si considera la pena come uno strumento per evitare

che lo stesso reato o un altro reato possa essere compiuto dallo stesso criminale o da altri. Il

retributivismo, invece, è una forma di deontologismo, in quanto fa discendere la moralità delle pene

dalla loro capacità di ristabilire, con la punizione di quanti meritano di essere puniti, l’equilibrio

della giustizia che questi hanno infranto.

In Dei delitti e delle pene sono presenti molti dei temi tipici della successiva tradizione utilitaristica,

a cominciare dall’insistenza sull’utilità sociale della pena e sull’antropologia edonistica che fa da

sfondo all’intera concezione. Nell’introduzione al suo capolavoro, per esempio, Beccaria scrive che

le leggi dovrebbero essere considerate dal punto di vista della «massima felicità divisa nel maggior

numero». Secondo Beccaria, piuttosto, il fine che la giustizia deve porsi è quello, pienamente laico,

di incrementare il benessere dei cittadini, proteggendoli dagli individui pericolosi (funzione speciale

della pena) e scoraggiando, in funzione di deterrenza, altri potenziali criminali (funzione generale

della pena). Si distacca da Kant che si schiera a favore della tesi retributivistica.

Già un illuminista come Beccaria ha lasciato quella vecchia e vetusta idea che la pena sia un

castigo, e asserisce che la stessa deve essere intesa come un monito, volto a far sì che il reo non

compia più il reato e induca gli altri a non commetterne (effetto deterrente) e, conseguentemente,

anche la collettività sia preservata da ulteriori conseguenze. Proprio il principio della funzione

rieducativa ha ispirato l’introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla

detenzione, le quali, abituando il condannato alla vita di relazione, dovrebbero rendere più efficace

l’opera di risocializzazione.

Qualche decennio prima di Bentham, Beccaria aveva già escluso decisamente, nel paragrafo

dodicesimo dei Delitti e delle pene, ogni forma di retributivismo, sviluppando prima di Bentham

una teoria penale puramente utilitaristica, pure perché la funzione retributivistica della pena serviva

anche a legittimare la pena di morte. Nella prospettiva del retributivismo, la pena, come si è visto,

ha lo scopo di far soffrire, deve far soffrire chi ha fatto soffrire. Infatti, sostiene Beccaria, il dolore

personale del reo è inutile, purtroppo non cancella l'accaduto, purtroppo non rimargina le ferite,

purtroppo non fa risorgere i morti. Quello che serve, magari, è lo spettacolo del suo dolore, la

pubblicazione della sua sofferenza, ma non il suo dolore in sé.

Inoltre, aggiunge Beccaria, bisogna considerare con più attenzione il desiderio spontaneo di far

soffrire il cattivo e il malvagio. Si tratta senz'altro di una reazione umana, del tutto normale. È

normale ed è forse inevitabile che il lutto, l'indignazione, lo spavento alimentino un desiderio di

vendetta o di rappresaglia. Ma questo desiderio scaturisce dalle emozioni, dalle passioni, non dalla

ragione, e il compito dello stato, qual è? Non è quello di attizzare o di assecondare le emozioni, in

particolare quando sono violenti. Tutt'altro è il compito dello stato, che è invece quello di placarle,

di mitigarle. Lo stato ha la funzione di moderare le passioni.

Cesare Beccaria nel suo “Dei delitti e delle pene” insegna che, molto semplicemente, la pena è

conseguenza legittima ed essenziale alla violazione del diritto e, soprattutto, essa deve essere certa.

Solo la punizione, senza alcuna riabilitazione, non ha parvenza alcuna di giustizia. La pena è

legittima, ma chi ha sbagliato, deve avere la possibilità di reintegrarsi nella società. Questo può

avvenire solo con una corretta riabilitazione del condannato che può, alla fine della sua pena,

reinserirsi nella società.

Il positivismo è una corrente di pensiero che nasce come critica rivolta all’astrattezza illuminista. Di

questo orientamento si fecero portatrici le scienze sociali a partire dal XIX secolo.

Le scienze sociali si sviluppano nella seconda metà dell’Ottocento in ragione della volontà di

sfuggire alla dicotomia individuo-Stato, che sino ad allora era stata al centro del contratto sociale e

si pongono in netta contrapposizione rispetto a quelle visioni che avevano tralasciato l’influenza

della società sull’individuo. L’ambiente sociale viene infatti considerato fondamentale nello studio

della criminalità e della devianza. Il “fatto collettivo” costituisce l’oggetto d’indagine delle scienze

sociali e rappresenta il contesto in cui gli esseri umani vivono, una realtà autonoma che si riproduce

grazie al continuo contributo degli individui. Il Positivismo può essere così inteso come tentativo di

applicare i metodi e il paradigma delle scienze naturali allo studio della società, nel tentativo di

portare i principi delle scienze naturali nell’ambito delle scienze sociali, a cui cominciano ad essere

applicati metodi quantitativi (statistica, osservazioni cliniche, ecc.). Il positivismo criminologico in

Italia, come vedremo più avanti, viene ricondotto agli studi di Lombroso, Ferri e Garofalo, sotto la

corrente del Positivismo Biologico.

La Scuola positiva affonda le sue radici filosofico-scientifiche nel positivismo metodologico del

XIX secolo, nato in opposizione al razionalismo illuministico. Il presupposto fondamentale di

questa corrente di pensiero è che solo sui fenomeni e sull’esperienza può elaborarsi un sapere

scientifico. Questo movimento, che afferma la supremazia dell’indagine sperimentale, pone al

centro il principio di CAUSALITÀ, in grado di spiegare ogni fatto della vita fisica e psichica degli

individui, compresa la devianza e la criminalità. In questa prospettiva, il delitto appare come

manifestazione obbligata di determinate cause; tale concezione si oppone radicalmente all’idea del

crimine come espressione di una libera scelta forgiata dalla Scuola classica.

Il delitto, dunque, dev’essere disancorato da ogni premessa metafisica e da ogni contenuto etico di

riprovevolezza e viene del tutto sganciato dal postulato del libero arbitrio: quest’ultimo, infatti, non

ha più alcun senso poiché il soggetto è spinto a delinquere da date cause personali o sociali. La

pericolosità sociale dell’individuo viene allora posta alla base del diritto penale: non vi è più una

responsabilità etico-morale del soggetto ma è intesa come probabilità che il soggetto per certe cause

sia spinto a commettere fatti criminosi.

Ciò che interessa alla Scuola positiva non è il reato come entità giuridica staccata da colui che la

compie (Scuola classica), ma come fatto umano individuale che trova la sua causa nella struttura

bio-psicologica del delinquente, la quale spinge quest’ultimo a delinquere. I delinquenti sono visti

come persone che non sono in grado di controllare i loro impulsi devianti a causa delle proprie

caratteristiche biologiche.

Uno dei principali autori della Scuola positiva italiana, che sposa la tesi dei fattori bio antropologici

come fondamenta del problema criminale, è Cesare Lombroso (1835-1909). Lombroso fu un

medico dell’Ottocento che, occupandosi della questione criminale, risentì molto dell’influenza di

Darwin ed in particolare della sua Teoria evoluzionistica. Infatti, il contributo più importante di

Lombroso consiste nella formulazione della Teoria dell’atavismo, secondo cui lo sviluppo di ogni

individuo di una specie ripercorre le tappe percorse dalla specie cui appartiene. L’atavismo è un

tratto distintivo dell’antenato di un indi

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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovyyf2004 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia della devianza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Alpa Guido.
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