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Cap. 10 – Le società

“Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di attività produttiva d’impresa”. L’ordinamento prevede otto tipi di società: semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa e le mutue assicuratrici. Inoltre, la società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice sono dette società di persone. La società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono dette società di capitali.

Art. 2247: Il contratto di società

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il codice del 1942 non consentiva la costituzione per atti unilaterali ma solo con atti contrattuali. Oggi questa possibilità è prevista per le società a responsabilità limitata e per azioni. Dall’art. 2247 si deducono tre elementi essenziali: i conferimenti dei soci, l’esercizio in comune di un’attività economica (scopo-mezzo), divisione degli utili (scopo-fine).

I conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni o i contributi dei soci per la formazione del capitale iniziale di rischio. Infatti, ogni socio che vincola stabilmente il proprio capitale personale è consapevole che non ci potrebbe essere una remunerazione se la società non consegue utili o, addirittura, ci potrebbero essere delle perdite. L’oggetto dei conferimenti può essere sia beni che servizi trasferiti in proprietà o in semplice godimento, o attività lavorativa sia manuale che intellettuale, basta che sia suscettibile di valutazione economica. Tuttavia, bisogna comunque tener conto della disciplina dettata per ogni tipo di società (es. per le società di capitali e la società cooperativa non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d’opera o servizi).

Patrimonio sociale e capitale sociale

  • Patrimonio sociale: è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società ed inizialmente è costituito solo dai conferimenti per poi variare quantitativamente e qualitativamente durante tutta la vita dell’impresa. Il patrimonio sociale (attività e passività) è accertato periodicamente con la redazione annuale del bilancio d’esercizio. Assolve nei confronti dei creditori la funzione di garanzia principale se a rispondere delle obbligazioni sociali sono anche i soci col loro patrimonio; garanzia esclusiva se i soci hanno responsabilità limitata.
  • Capitale sociale: è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta nell’atto costitutivo della società, rimane immutato nel corso della vita dell’impresa ma può essere oggetto di rivalutazione con modifica dell’atto costitutivo (aumento o riduzione). È quindi considerato un valore storico. Ha due funzioni; una funzione vincolistica perché indica il valore delle attività patrimoniali che i soci hanno immobilizzato per la durata della società, ed indica quindi la quota ideale del patrimonio netto non distribuibile tra i soci e perciò assoggettata ad un vincolo di destinazione dell’attività sociale (capitale reale). La cifra è inscritta nelle passività. Ha anche funzione organizzativa perché è il termine di riferimento che accerta tramite il bilancio gli utili o le perdite (utile: A > P + CS). Nelle società di capitali funge anche da base di misurazione per alcune situazioni soggettive dei soci come il diritto di voto, il diritto agli utili ed alla quota di liquidazione. Infatti, tali diritti spettano ai soci in maniera proporzionale alla parte del capitale sottoscritto.

Esercizio in comune di attività economica

L’esercizio in comune di attività economica è il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società e l’oggetto sociale è la specifica attività che i soci svolgono, inscritta nell’atto costitutivo, e deve essere un’attività produttiva (condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione e lo scambio di servizi, quindi attività d’impresa). Sono vietate le società di mero godimento, cioè quelle costituite al solo scopo di consentire il godimento collettivo dei beni fra i soci, in questo caso la disciplina applicabile è quella della comunione dei beni. Non avendo autonomia patrimoniale nel caso di comunione i creditori personali dei soci possono aggredire la cosa comune. Sono quindi certamente illegali le società immobiliari di comodo dove i soci conferiscono immobili esclusivamente per darli in locazione collettivamente (di solito a fini di evasione fiscale), mentre nel caso vengano erogati anche dei servizi (B&B o alberghi con gli immobili conferiti) non può essere considerata una società di mero godimento.

Società fra professionisti

Di per sé non è considerata attività di impresa quindi per lungo tempo è stata un concetto controverso fino alla legge 183/2011. Possono essere considerate società tra professionisti quelle che hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge, tuttavia questo concetto entrava in contrasto anche con l’art. 2232 che sanciva il carattere rigorosamente personale dell’attività professionale, opposto al carattere di ente impersonale quale la società. Tuttavia, con la legge 183 il legislatore ha risolto il problema consentendo la costituzione delle società per l’esercizio di attività professionali consentito agli iscritti agli albi. (denomin. STP) È ammesso che possano partecipare oltre ai soci professionisti anche soci non professionisti, per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, tuttavia i soci professionisti devono essere almeno i 2/3 e se viene meno questa condizione la prevalenza deve essere ristabilita entro sei mesi altrimenti la società si scioglie. Nelle società multiprofessionali ci possono essere anche soci che svolgono più attività professionali diverse, tuttavia la partecipazione ad una società è incompatibile alla partecipazione ad un’altra società (principio di esclusività della partecipazione). L’atto costitutivo deve prevedere determinati criteri per cui si assicura che l’esecuzione della prestazione professionale sia eseguita solo dai soci in possesso dei requisiti, il cliente ha diritto a chiedere ad un particolare socio l’esecuzione personale della prestazione ed in mancanza l’assegnazione viene effettuata dalla società secondo i criteri dell’atto costitutivo e colui che è stato scelto deve essere preventivamente comunicato al cliente (principio di individuazione del professionista incaricato della prestazione). La società deve essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia.

Società tra avvocati

Per quanto riguarda le società tra avvocati possono essere costituite in forma di società di persone, capitali o cooperative; possono diventare soci anche iscritti ad altri albi o soci capitalisti purché i soci professionisti mantengano i 2/3 del capitale e di diritti di voto. La società è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra avvocati (s.t.a.). Inoltre, non è soggetta a liquidazione giudiziale perché non svolge attività di impresa. Bisogna inoltre fare la differenza con le società di mezzi fra professionisti, costituita per l’acquisto e gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni dei soci, ed essendo considerate come attività di impresa (produzione di servizi) sono considerate al pari di un’impresa commerciale.

Società di servizi imprenditoriali

Le società di servizi imprenditoriali sono società che offrono sul mercato un servizio complesso per cui sono anche necessarie le prestazioni professionali dei soci. Tuttavia, le prestazioni dei soci professionisti hanno carattere strumentale e non esclusivo rispetto al servizio complesso offerto dalla società, quindi non sono considerabili società fra professionisti.

Scopo-fine delle società

L’art. 2247 enuncia che lo scopo principale delle società è la divisione degli utili, ma non è l’unico. Questo infatti è lo scopo tipico delle società lucrative (società di persone e capitali) che svolgono attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo) per poi essere divisi fra i soci (lucro soggettivo). Tuttavia, non è l’unico scopo. Le società cooperative per esempio hanno uno scopo mutualistico ossia di fornire ai soci beni, servizi o condizioni lavorative più vantaggiose di quelle che i soci otterrebbero da soli sul mercato. Si traducono quindi in un vantaggio patrimoniale che si riflette o in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro. Non è perciò una società orientata allo scopo di lucro soggettivo ma questo non vieta che non si possano svolgere attività con terzi e conseguirne utili, lucro oggettivo. Tutti i tipi di società, tranne le società semplici, possono essere utilizzati per conseguire uno scopo consortile, infatti una società consortile opera secondo metodo economico per la realizzazione scopo economico dei soci che si realizza con l’ottenimento di un vantaggio patrimoniale nei confronti degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o realizzazione di maggiori guadagni delle rispettive imprese. Per quanto riguarda lo scopo quindi le società si dividono in: società lucrative, mutualistiche e consortili. In generale quindi le società operano con metodo economico per raggiungere un risultato economico a favore esclusivamente dei soci (autodestinazione dei risultati). Ci possono essere anche società senza scopo di lucro (imprese sociali) o seppur con scopo di lucro ci possono essere società che operano per un particolare bene comune (specificato nell’oggetto sociale) che sono le società benefit. Ogni anno queste società pubblicano una redazione (bilancio sociale) che attesta gli obiettivi programmati precedentemente. L’uso abusivo della denominazione di società benefit è considerato pubblicità ingannevole e perseguito secondo la stessa disciplina.

Classificazioni

Gli otto tipi di società previsti dall’ordinamento possono essere raggruppati in diversi modi:

  • La prima distinzione avviene per le società cooperative e le mutue assicuratrici che sono considerate società mutualistiche rispetto alle società lucrative.
  • Nell’ambito delle società lucrative si fanno distinzioni in base all’attività della società, infatti la società semplice può essere utilizzata solo per attività non commerciale, le altre società sia per attività commerciale che non commerciale ma sono soggette ad iscrizione al registro delle imprese con effetti di pubblicità legale e quindi sono classificabili come società commerciali.
  • Altra distinzione si ha se la società ha o meno personalità giuridica (come le società di capitali e cooperative, senza sono le società di persone):

Società di capitali

  • Nelle società di capitali è prevista ed inderogabile un’organizzazione di tipo corporativo (assemblea, organo di gestione e controllo) dove ognuno ha specifiche funzioni; esiste il principio maggioritario per cui l’assemblea delibera le modifiche all’atto costitutivo secondo maggioranza in base alle partecipazioni al capitale sociale, e non per teste; il singolo socio non ha poteri amministrativi o di controllo ma ha solo diritto al voto per la designazione degli organi in base al capitale sottoscritto.
  • La partecipazione sociale nelle società di capitali è facilmente trasferibile.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.
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