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Cap. 13 – Le società per azioni

Le società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata formano le società di capitali, dove per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è formata da azioni. Tuttavia ciò che differenzia la società in accomandita per azioni è che ci sono soci che rispondono anche illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali (accomandatari), fermo restando che le partecipazioni sono azioni; inoltre, nella società a responsabilità limitata le partecipazioni non sono rappresentate da azioni fermo restando la responsabilità limitata dei soci.

La società per azioni al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese acquisisce personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, quindi solo la società è qualificabile come imprenditore. Nella società per azioni quindi nessun socio si assume alcuna responsabilità, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali di cui risponde solo la società con il suo patrimonio.

Organizzazione corporativa

La società per azioni inoltre ha un’organizzazione di tipo corporativo cioè basata sulla necessaria presenza di tre organi: Assemblea, Organo di Gestione, Organo di Controllo. Le delibere dell’assemblea sono dominate dal principio maggioritario e sono circoscritte solo alle decisioni di maggior rilievo mentre la gestione è riservata agli amministratori.

Azioni e partecipazione

Le Azioni sono partecipazioni di tipo standardizzato e omogeneo, di uguale valore che conferiscono ai possessori uguali diritti. Inoltre, sono liberamente trasferibili attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito. Le possibilità di smobilizzo si accentuano quando le azioni sono quotate su un mercato regolamentato (borsa).

Limitazione del rischio individuale dei soci e facile smobilizzo favoriscono la raccolta di ingenti capitali e la quotazione in borsa rende possibile la partecipazione di diversi tipi di azionisti: gli Azionisti Imprenditori, che assumono l’iniziativa economica e sono coinvolti nella gestione grazie al loro spirito imprenditoriale, e gli Azionisti Risparmiatori, che vogliono solo investire i propri risparmi.

Il limite di capitale minimo per costituire una società per azioni è di 50’000£, ed il principio base per l’operatività di quest’ultima è che chi ha più partecipazioni più è sensibile ai rischi, e quindi più ha potere perché userebbe quel potere in modo diligente.

Riforme legislative

La riforma della legislazione nazionale è arrivata nel 1974, nel ’98 in una disciplina per le società quotate e nel 2003 in una disciplina per le società non quotate; le principali linee di tendenza:

  • Nel 1942 il capitale sociale minimo per la costituzione era un milione di lire (516,46£), salito a 120K nel 2003 per poi, con il d.lgs. 91/2014, a 50’000£.
  • Nel 1998 si è introdotto il concetto di Investitori Istituzionali, operatori professionali (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) che raccolgono i risparmi pubblici e secondo un criterio di diversificazione, oltre che la loro competenza professionale rispetto ai piccoli risparmiatori, scelgono le migliori imprese in cui investire.
  • Obiettivo di fondo con la riforma del 2003 (d.lgs. n.6) è quello di semplificare la disciplina e favorire la crescita e la competitività delle imprese italiane. Viene introdotta la società per azioni unipersonale, la società a responsabilità limitata, disciplina più flessibile per i conferimenti ecc.

Costituzione della società per azioni

La prima fase del processo di costituzione è la stipulazione dell’atto costitutivo che può essere di due tipi:

  • Stipulazione simultanea: l’atto è stipulato immediatamente dai soci fondatori, e ad essi spetta l’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.
  • Stipulazione per pubblica sottoscrizione: l’atto viene stipulato dopo un procedimento che permette la raccolta del capitale sociale iniziale fra il pubblico in base all’iniziativa dei promotori. Nella pratica è più utilizzata la prima opzione, e nel caso si volesse comunque cercare capitale dal pubblico si potrebbe, dopo la costituzione, deliberare un aumento del capitale sociale in modo da poter emettere nuove azioni al pubblico.

L'atto costitutivo

La società per azioni può essere costituita sia per contratto che per atto unilaterale. L’atto costitutivo richiede l’atto pubblico pena nullità e deve indicare:

  • Generalità dei soci e/o promotori e le azioni assegnate
  • Denominazione, comune e sede della società. La denominazione deve contenere l’indicazione di società per azioni mentre la sede è il luogo dove sono situati gli uffici direttivi e l’organo amministrativo ed indica anche l’ufficio del registro delle imprese dove deve essere registrato l’atto
  • Oggetto sociale
  • Ammontare del capitale sottoscritto e versato
  • Numero, valore nominale, caratteristiche, modalità di emissione e di circolazione delle azioni
  • Valore dei beni conferiti
  • Ripartizione degli utili
  • Benefici dei promotori o soci fondatori, la loro partecipazione agli utili non può superare il 10% e non può avere una durata superiore ai 5 anni
  • Amministrazione e poteri e rappresentanza degli amministratori
  • Numero di componenti del collegio sindacale
  • Nomina dei primi amministratori e sindaci (eventualmente revisore legale dei conti)
  • Spese di costituzione società (spese notarili ed iscrizione)
  • Durata della società, si può anche stabilire a tempo indeterminato e se le azioni non sono quotate i soci possono recedere con 3 mesi di preavviso

L’atto costitutivo e lo statuto sono diversi. L’Atto Costitutivo ha carattere più sintetico e rappresenta la volontà di costituire la società insieme ai dati essenziali. Lo Statuto ha carattere più analitico e contiene le regole di funzionamento della società. Lo statuto si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere redatto per atto pubblico pena nullità. Le clausole dello Statuto prevalgono su quelle dell’Atto Costitutivo.

Condizioni per la costituzione

È necessario un capitale minimo di 50K, salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale più elevato (società bancarie e finanziarie). È necessario che vengano rispettate le condizioni dell’art.2329:

  • Il capitale deve essere sottoscritto per intero
  • Devono essere rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (2342-2343) e deve essere versato il 25% dei conferimenti, o se costituita per atto unilaterale l’intero ammontare
  • Devono essere rispettate le condizioni richieste da leggi speciali in relazione all’oggetto sociale

I conferimenti devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo e possono essere consegnati solo agli amministratori, tuttavia i sottoscrittori possono rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 gg dalla stipula.

Iscrizione nel registro delle imprese

Il notaio deve depositare l’atto costitutivo entro 10gg presso l’ufficio del registro delle imprese relativo alla sede della società. Se il notaio non provvede a rispettare le condizioni necessarie, l'obbligo incombe prima sugli amministratori e infine sui soci a spese della società. In base all’attuale disciplina spetta al notaio il giudizio di omologazione, verificare quindi l’adempimento delle condizioni richieste. La legge notarile inoltre prevede sanzioni amministrative per il notaio che chiede l’iscrizione di un atto dove oggettivamente non ci sono le condizioni necessarie.

Il notaio dovrà quindi effettuare un controllo di legalità (formale e sostanziale) per vedere se la costituzione della società è conforme alla legge. L’ufficio del registro delle imprese deve solo controllare la regolarità formale dell’atto. Con l’iscrizione la società viene ad esistere ed acquista la personalità giuridica (non è ammessa una società per azioni irregolare, quindi senza iscrizione). Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione nel registro delle imprese sono responsabili illimitatamente e solidamente coloro che hanno agito; successivamente all’iscrizione la società è vincolata solo se quelle azioni erano necessarie per la costituzione della società (spese notarili ecc.), se non erano necessarie invece la società è libera di scegliere se accollarsi le obbligazioni. L’accollo da parte della società non fa venir meno la responsabilità di coloro che hanno agito. Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione di azioni, ad eccezione della società costituita tramite pubblica sottoscrizione.

Nullità della società per azioni

Nel processo di costituzione della società possono presentarsi vizi e anomalie, tuttavia, la risposta dell’ordinamento cambia in base alla registrazione della società nel registro. Prima dell’iscrizione vi è solo un contratto di società che ha effetto esclusivamente fra le parti e può essere dichiarato nullo in base alla disciplina dei contratti. Dopo l’iscrizione è nata una società che è entrata nel traffico giuridico, e l’ordinamento deve necessariamente sanzionare l’intera società come soggetto giuridico distinto. E la sanzione può essere quella di sciogliere la società.

Successivamente all’iscrizione, la società per azioni oggi può essere dichiarata nulla in soli tre casi:

  • Manca stipulazione dell’atto in forma di atto pubblico
  • Illiceità dell’oggetto sociale
  • Mancanza dell’atto e nello statuto di denominazione, conferimenti, ammontare capitale sociale, o oggetto sociale

Tuttavia, la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dopo l’iscrizione, infatti opera solo nel futuro come causa di scioglimento. Inoltre, la nullità di una società non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e la modifica è stata depositata nel registro delle imprese, inoltre l’azione di nullità è imprescrittibile.

S.P.A unilaterale

In base all’attuale disciplina del 2003 è consentita la formazione di una S.P.A. per atto unilaterale, delle cui obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. La limitazione di responsabilità dell’unico socio fondatore opera solo per le obbligazioni sorte dopo l’acquisto della personalità giuridica (iscrizione nel registro). Inoltre, sia in costituzione della società sia per un aumento del capitale sociale, i conferimenti devono essere versati integralmente al momento della sottoscrizione; inoltre, se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg, altrimenti non opera la responsabilità limitata per l’ultimo socio.

Per consentire ai terzi la facile riconoscibilità negli atti e nella corrispondenza, non nella denominazione sociale, deve essere indicato che questa ha un unico socio, e i dati anagrafici dello stesso devono essere iscritti nel registro delle imprese. Anche l’omissione di queste pubblicità impedisce il beneficio della responsabilità limitata. Una specifica disciplina si applica per assicurare la trasparenza dei rapporti fra il socio e la società. Si stabilisce che le operazioni a favore del socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni o da atto scritto.

Quindi la disciplina recente permette anche alla società per azioni unipersonale di godere del beneficio della responsabilità limitata, tuttavia sono previste 2 eccezioni che comportano in caso di insolvenza della società la responsabilità illimitata dell’ultimo socio:

  • L’ultimo socio risponde illimitatamente quando non sia rispettata la disciplina dei conferimenti (art.2342);
  • L’unico socio risponde illimitatamente fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per la S.P.A. unipersonale (art.2362).

Patrimoni destinati

Una tecnica derivante dalla riforma del 2003 che permette di ridurre il rischio d’impresa. Infatti, l’impresa resta un’entità unica ma vengono creati vari patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni specifiche a determinate operazioni. L’attuale disciplina offre 2 modelli di patrimoni destinati:

  • Patrimoni Destinati Operativi, con cui la società riserva un patrimonio per un singolo affare, non oltre il 10% del proprio patrimonio netto e purché si tratti di affari non regolati da leggi speciali. La Costituzione avviene con la delibera dell’amministrazione decisa a maggioranza dai suoi componenti. La delibera contiene tutti i dati relativi all’identificazione dell’affare, dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio, inoltre deve essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel registro delle imprese. Dopo 60 gg dall’iscrizione si producono gli effetti, i creditori non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, ma solo sugli eventuali utili derivanti da quell’affare. Inoltre, per le obbligazioni contratte per quel specifico affare la società risponde solo nei limiti del patrimonio destinato, ed è necessario che negli atti compiuti venga menzionato il vincolo di destinazione perché senza la società risponde con il patrimonio rimasto. Per ogni patrimonio devono essere tenuti i libri e le scritture contabili e nel bilancio devono essere distinti i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio. Realizzato l’affare o se divenuto impossibile gli amministratori potranno redigere un Rendiconto Finale da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese. Eventuali creditori insoddisfatti possono chiedere entro 90gg la liquidazione del patrimonio che segue la disciplina della liquidazione delle società di capitali.
  • Finanziamento Destinato, quando si stipula con terzi un contratto di finanziamento per uno specifico affare pattuendo che siano destinati i proventi di quest’ultimo al rimborso totale o parziale del finanziamento. Il contratto deve indicare gli elementi essenziali, i beni strumentali, il relativo piano di finanziamento indicando la parte coperta dai terzi e quella coperta dalla società, inoltre dovranno essere indicate anche le garanzie che offre la società per il rimborso. È necessario che una copia del contratto venga iscritta nel registro delle imprese e che vengano utilizzati sistemi di incasso e contabilizzazione in modo tale da tracciare in ogni momento i proventi dell’affare. Per le obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde solo il patrimonio destinato, sempre se la società non ha prestato a garanzia il proprio patrimonio. Se viene aperta la liquidazione prima della realizzazione dell’affare il finanziatore potrà insinuarsi nel passivo per le somme non ancora riscosse. Se la liquidazione non impedisce la realizzazione dell’affare il finanziatore può chiedere di realizzare l’operazione in proprio o affidandola a terzi.

Conferimenti

La loro funzione è quella di dotare la società del capitale sociale di rischio iniziale e nelle società di capitali a differenza delle società di persone è presente una disciplina apposita con 2 funzioni principali:

  • Garantire che i conferimenti dei soci vengano effettivamente acquisiti dalla società
  • Garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero

Tuttavia queste funzioni assumono diversi significati se il conferimento è in denaro o meno.

Conferimenti in denaro

Nelle S.P.A. i conferimenti devono essere versati in denaro se nell’atto non è stabilito diversamente, e deve essere versato immediatamente alla costituzione il 25% dei conferimenti o l’intero ammontare se la società è unipersonale. Costituita la società, gli amministratori possono chiedere l’ammontare da versare residuo ai soci senza rispettare alcun termine.

Per quanto riguarda azioni non liberate dal titolo devono risultare anche i versamenti ancora dovuti e l’obbligo di versamento oltre che sull’acquirente ricade anche sull’alienante, in via sussidiaria e limitata. Infatti, la società è tenuta a richiedere il pagamento prima al nuovo socio e poi all’alienante, entro 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. Il socio in mora non può esercitare il diritto di voto, e la società può avvalersi della vendita coattiva delle azioni.

La società è tenuta ad offrire le azioni prima ai soci in proporzione alla loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti mancanti. Se non ci sono offerte prima si propongono le azioni ad una banca o un intermediario autorizzato. Se non funziona nemmeno questo, gli amministratori dichiarano il socio decaduto trattenendo i conferimenti già versati e hanno la possibilità di chiedere un risarcimento danni. Le azioni possono sempre essere vendute entro l’esercizio e se non si riesce a venderle si annullano e si riduce il capitale sociale.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.
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