Diritto dell’Unione europea
- 27 paesi attualmente.
- Regno Unito uscito 31/01/2020 esercitando diritto di recesso, Art. 50 TUE.
Art. 50 TUE: troviamo non solo norma di recesso ma anche norma che regola la domanda per l’entrata.
- Composizione variabile.
Il processo di formazione è in continua evoluzione perché paesi che entrano e che escono:
- Inizialmente 6 paesi aderenti (2004 grande allargamento).
- Con Trattato di Lisbona processo anche di regressione.
L’entrata di nuovi paesi comporta delle modifiche perché, ad esempio, le istituzioni dell’Unione (Commissione, Consiglio..) sono composte da rappresentanti degli Stati membri, quindi nuovi paesi, nuova composizione.
Trattati
I primi trattati:
A. Trattato Comunità europea carbone e acciaio
- Epoca del II dopoguerra.
- Firmato a Parigi nel 1951, in vigore il 23 luglio 1952.
- Costituito con la spinta di necessità di infrazione di una messa in comune della produzione del carbone e acciaio (proposta franco-tedesca poi aperta anche ad altri paesi).
- Trattato istitutivo della comunità CECA per regolamentare la produzione di queste risorse prevede l’istituzione di un mercato comune, eliminazione di discriminazioni tra produttori, acquirenti.
- La CECA si basa su 4 istituzioni e ha un potere vincolante con i propri atti non solo gli Stati membri ma anche i soggetti degli ordinamenti.
- Scade il 23 luglio 2002, confluito nei trattati successivi.
Successivamente, nel 1957 si preannunciano altre comunità.
B. Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE)
- Si firma a Roma nel 1957.
- L’obiettivo è realizzare un’integrazione economica con riferimento alle 4 libertà:
- Libera circolazione merci: eliminazione dei dazi per le merci che circolano nel territorio dell’Unione (uno dei primi obiettivi), e la creazione di una tariffa esterna (dazio) per ogni merce che arriva da paesi terzi e doveva essere uguale per gli Stati dell’Unione. Competenza esclusiva dell’Unione.
- Libera circolazione servizi.
- Libera circolazione capitali.
- Libera circolazione persone lavoratori: era una libera circolazione riguardo sempre ai fattori economici che possono aumentare la ricchezza della comunità, quindi fatto di poter andare in un altro paese per lavorare.
C. Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA)
- Trattato istitutivo della CECA.
- Ottica di una messa in comune anche della produzione dell’energia atomica (pacificazione).
Con questi trattati abbiamo 3 comunità:
- Comunità europea carbone e acciaio (1951).
- Comunità economica europea (1957).
- Comunità europea energia atomica (1957).
Dopo la firma di questi trattati l’integrazione comunitaria ha qualche difficoltà, ovvero si hanno 3 comunità distinte.
- La prima tappa di una semplificazione è la firma della Convenzione su alcune istituzioni comuni alle comunità europee. Queste istituzioni comuni infatti agivano per le 3 comunità esercitando i poteri previsti da ciascuna.
- La seconda tappa è che si unificano un Consiglio e una Commissione unici delle comunità.
- La terza tappa: alla scadenza del trattato CECA si è rinviato il suo rinnovo facendo rientrare il settore carbo-siderurgico nel campo del mercato comune disciplinato nel TCE.
Questo processo di integrazione europea riguarda determinate materie ma si vuole progredire ad un’espansione di questa integrazione su altre materie.
L’integrazione dell’Unione è una cosa che avviene per fasi (non si arriva subito a Lisbona). L’esperienza comunitaria si conclude con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Oltre a questi primi trattati abbiamo altri trattati che modificano quelli precedenti, non creazione nuovo ma revisioni:
Atto unico europeo
- Firmato a Lussemburgo nel 1986, in vigore 1987.
- Con questo atto alle comunità europee attribuite ulteriori competenze oltre a quelle iniziali.
- Aumento paesi che fanno parte e aumento competenze che comunità hanno (ricerca scientifica, tecnologica, ambiente, lavoro).
Grande trasformazione poi ce l’abbiamo con trattato sull’Unione europea.
Questa cosa è alla base del principio di attribuzione delle competenze: comunità può agire solo se competente ad adottare atto su quella materia, lo sappiamo grazie al TFUE.
Trattato sull’Unione europea - Trattato di Maastricht
- Maastricht 1992: si crea l’Unione europea.
- C’è ancora la Comunità europea quindi c’è ancora il trattato di istituzione della Comunità europea (non è abrogato quello istitutivo).
- Questo trattato modifica il trattato istitutivo sulla Comunità economica europea.
- Comunità non ha più connotazione altamente economica ma estensione ad altre materie e competenze (sviluppo, sanità pubblica, industria, cultura).
- Aggiunge ulteriore procedura decisionale: i poteri del Parlamento europeo divengono determinati = procedura di codecisione. Si realizza circa un sistema bicamerale: nessuna delle istituzioni coinvolte è in grado di imporre all’altra la propria volontà, di modo che l’atto eventualmente approvato è ascrivibile ad entrambe.
Trattato di Amsterdam
- Estende il campo d’applicazione della procedura di codecisione a numerosi altri settori originariamente sottoposti a diverse procedure decisionali.
- In vigore dal 1999.
- Introdotta cooperazione rafforzata (Art. 20 TUE).
- Estensione delle competenze (come politica di immigrazione Art. 67 TFUE).
Trattato di Nizza (2001)
- Estende le competenze, inserimento articolo cooperazione economica e finanziaria con paesi terzi con le quali si hanno relazioni di aiuto.
- 2001 e in vigore dal 2003.
Trattato di Lisbona
- Firmato nel 2007, ratifica Stati 2009.
- Permette di compiere passi decisivi in direzione del rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo e del carattere democratico dell’Unione.
- Si estende il campo di applicazione della procedura di codecisione ribattezzata come procedura legislativa ordinaria, introdotta anche nel settore di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
- Per la prima volta i parlamenti nazionali sono chiamati dai trattati a svolgere un ruolo di controllo e di opposizione (Art. 12 TUE) soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
- Dà vincolatività alla carta dei diritti nazionali inserendo un articolo nell’ambito del TUE, Art. 6, che riconosce che la carta ha lo stesso valore dei trattati.
- Abolisce la struttura 3 pilastri e elimina la Comunità europea.
- Unione succede alla Comunità europea.
Anche dopo il trattato di Lisbona per alcune materie di competenza dell’Unione, il Parlamento europeo mantiene funzioni prettamente consultive.
Nel settore della politica estera e sicurezza comune (PESC) i poteri parlamentari sono ancora più limitati. Il deficit democratico costituisce un problema non risolto.
Aumento del grado di democraticità: temi su cui si è applicata la conferenza sul futuro dell’Europa.
Valore dei 2 trattati: TUE e TFUE
All’Art. 1 del TUE viene scritto che l’Unione si fonda sul TUE e sul TFUE e che entrambi hanno lo stesso valore giuridico (apparentemente potrebbe sembrare più importante TUE ma non è così):
- TUE: contiene i principi.
- TFUE: contiene le norme sul funzionamento e delimitazione modalità di esercizio delle competenze.
Anche nell’Art. 1 TFUE viene specificato che hanno lo stesso valore giuridico i due trattati.
Processo di integrazione
L’idea di un continente europeo si afferma sin dal XIX secolo e il momento per passare dai progetti alle realizzazioni si presentò alla fine della II guerra mondiale, dove il processo di integrazione europea era l’unico rimedio per evitare ripetizione di questi eventi.
Il movimento a favore dell’integrazione riguarda inizialmente solo gli Stati dell’Europa occidentale.
L’integrazione dell’Europa occidentale segue 2 metodi distinti:
A. Cooperazione intergovernativa
Gli Stati partecipanti cooperano tra loro come soggetti sovrani, caratteristiche:
- Prevalenza organi di Stati: negli organi principali dell’organizzazione ci sono persone che agiscono come rappresentanti dello Stato d’appartenenza.
- Prevalenza principio unanimità: deliberazioni organi principali assunte all’unanimità o per consenso (ciascuno Stato può opporsi).
- Assenza o rarità di adottare atti vincolanti: deliberazioni dell’organizzazione prevalentemente natura di raccomandazioni; adottare atti vincolanti è eccezione.
Stati Europa occidentale seguono metodo cooperazione intergovernativa in diversi settori.
Settori in cui l’adottano:
- Cooperazione militare: Stati partecipano a 2 organizzazioni finalizzate a garantire difesa collettiva in caso di attacco armato: UEO (doveva essere strumento per attuare sicurezza e difesa comune PESC ma sciolta nel 2011) e NATO (1949, organizzazione extra europea).
- Integrazione economica: gestione piano Marshall (piano di aiuti finanziari per ricostruzione economica e consolidamento Stati europei indeboliti dal conflitto).
- Cooperazione politica, culturale, sociale: Consiglio d’Europa, cooperazione con obiettivi molto ampi.
Consiglio d’Europa
Organizzazione con compiti ed obiettivi molto ampi, l’organo principale è il Comitato dei ministri (siedono ministri degli Stati esteri, Stati membri e loro rappresentanti parlamentari).
Per le decisioni più importanti richiesta presenza maggioranza semplice dei componenti e l’unanimità dei votanti.
Lo strumento d’azione principale consiste nel predisporre e favorire la conclusione di convenzioni internazionali tra gli Stati membri, spesso aperti anche a Stati terzi.
Sono atti la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte dei vari Stati.
Lo strumento più rilevante è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU.
B. Metodo comunitario
La cooperazione intergovernativa presentava elementi di notevole debolezza, organizzazioni europee hanno la possibilità di agire soltanto attraverso consenso unanime di tutti gli Stati membri.
Necessità di superare principio unanimità e attribuire maggiore autonomia dando vita al metodo comunitario.
Il metodo comunitario ha le seguenti caratteristiche:
- Prevalenza organi di individui: persone delle istituzioni comunitarie rappresentano se stesse, non lo Stato di cui sono cittadini e portano le proprie opinioni.
- Prevalenza principio maggioritario: largo spazio alle deliberazioni a maggioranza. Consenso di tutti gli Stati non più indispensabile per azione dell’organizzazione. Stati in minoranza vincolanti anche se votato contro.
- Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti: creano a carico degli Stati membri obblighi aggiunti rispetto a quelli che gli Stati hanno assunto concludendo trattati istitutivi.
- Sottoposizione degli atti delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità.
- Previsione di una partecipazione democratica dei cittadini all’esercizio dei poteri conferiti all’organizzazione attraverso organi rappresentativi.
3 pilastri dell’Unione europea
Creata l’Unione europea come un tempio greco a 3 pilastri che sorreggono un frontone = disposizioni comuni del TUE.
I tre pilastri sono funzionalmente legati l’uno con l’altro, vengono gestiti da un quadro istituzionale unico (Art. 3 TUE precedente a Lisbona), le stesse istituzioni operano nell’ambito di tutti e tre i pilastri.
Tuttavia le modalità d’azione restano molto diverse:
- Secondo e terzo: inizialmente non c’è spazio per decisioni a maggioranza da parte del Consiglio, ruolo Commissione è meno incisivo e Parlamento estremamente ridotto.
1) Primo pilastro
Rappresentato dalle comunità europee (Comunità economica, CEEA, CECA).
Presenza di istituzioni comuni che possono adottare atti vincolanti tramite maggioranza qualificata.
Paesi capiscono che su molte materie serve un coordinamento fra di loro ma non dicono ancora che una determinata materia è di competenza della Comunità perché così sarebbe farla soggiacere a quello che è il cosiddetto metodo comunitario.
Quindi in questo primo pilastro si coordinano alcune materie ma non metodo comunitario: materie sono politica estera e sicurezza comune.
2) Secondo pilastro
Costituito dalla PESC (sicurezza comune e politica estera).
Metodo intergovernativo.
C’è la sicurezza comune e politica estera (PESC).
3) Terzo pilastro
Riguarda giustizia e affari interni (GAI), questione asilo e immigrazione: coordinamento.
Si occupa della libera circolazione persone.
Si dice quindi adottiamo coordinamento anche per queste nuove materie ma non metodo comunitario (no decisioni all’unanimità).
Nell’ambito del 3° pilastro rientra anche politica migrazione asilo: ingresso cittadini paesi terzi potrebbe essere di gestione comune. Ad un certo punto si dice che si vuole garantire:
- Libera circolazione cittadini comunitari (appartenenti a Stati membri).
- Politica comune per persone esterne.
Dopo trattato Maastricht abbiamo Trattato di Amsterdam:
- Firmato 1997, in vigore 1/5/99.
- Non elimina struttura 3 pilastri ma alcune materie terzo pilastro entrano nel primo.
Quindi si procede lentamente: alcune materie già comuni ma man mano ampliamento dell’integrazione.
Paesi d’accordo sul fatto di occuparsene ma non pronti a metodo comunitario ancora: usano metodo intergovernativo.
Quello contenuto nel trattato istitutivo della Comunità economica europea non è stato abrogato ma c’è stata una revisione fino ad arrivare all’assetto di oggi, infatti nel TFUE troviamo norme che c’erano anche nel trattato istitutivo.
Non nuovo ma processo di modifica.
Ci furono passi verso l’assimilazione dei tre pilastri e avvengono con il trattato di Amsterdam e in poco con quello di Nizza.
Una parte delle materie che rientrava nel GAI terzo pilastro, vengono trasferite nel primo pilastro e sottoposte quindi al metodo comunitario.
Nel terzo pilastro rimane solo cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Ci fu introduzione parziale nel secondo e terzo pilastro di alcuni dei principi caratterizzanti del metodo comunitario.
In alcune ipotesi il Consiglio può deliberare anche a maggioranza qualificata.
Viene inoltre accentrato il grado di obbligatorietà degli atti che il Consiglio può adottare.
Per quanto riguarda il terzo pilastro, si manifesta una chiara tendenza ad assimilare gli atti che possono essere adottati in quel contesto tipici a quelli comunitari.
Nel terzo pilastro fa anche la sua comparsa, limitata, la Corte di giustizia fino ad ora tenuta fuori dalle forme di cooperazione non comunitarie.
Nelle intenzioni la struttura a pilastri avrebbe dovuto essere soppressa con la riforma dei trattati prevista dal trattato di Lisbona.
In realtà viene meno soltanto la distinzione tra primo e terzo pilastro. Infatti ciò che resta di quest’ultimo è stato interamente ricondotto sotto il titolo V della parte III del TFUE dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’inserimento dei settori già rientranti nel terzo pilastro tra quelli di una volta di competenza comunitaria porta con sé alcune importanti novità sul piano istituzionale:
- Eliminazione tra i tipi di atti che le istituzioni possono adottare (soppressione atti tipici del terzo pilastro).
- Applicazione della procedura legislativa ordinaria.
- Estensione alle materie già di terzo pilastro della ordinaria competenza della Corte di giustizia.
Permangono notevoli differenze per quanto riguarda l’ex secondo pilastro (PESC): la cui disciplina è interamente riservata al TUE (capo 2 del titolo V).
La PESC rimane soggetta ad un regime speciale per quanto riguarda le procedure decisionali, gli atti da adottare e la quasi totale assenza di competenza della Corte di giustizia.
Cittadinanza europea
- È una cosa fondamentale introdotta con Maastricht.
- Viene introdotta una specifica disposizione che è Art. 17 TCE: è istituita la cittadinanza della Comunità europea.
Si diceva che la cittadinanza della Comunità era complementare a quella degli Stati membri (noi in quanto cittadini italiani abbiamo cittadinanza che si aggiunge a quella nazionale).
Principale diritto dei cittadini europei = libera circolazione e soggiorno, previsto dall’Art. 18 del trattato istitutivo.
Con Maastricht si diceva che è complementare alla cittadinanza nazionale, dava quindi l’idea che quella europea facesse parte di quella nazionale anche se 2 cose distinte.
Con il Trattato di Lisbona questo cambierà e lo vedremo nel TFUE.
L’Art. 17 e 18 TCE lo ritroveremo molto simile anche nel TFUE all’Art. 20 oggi in vigore.
Differenza Art. 17 TCE e 20 TFUE
Art. 17 TCE
- Cittadinanza è complementare a quella nazionale.
- Come se fosse della stessa natura di quella nazionale.
Art. 20 TFUE
- La cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale.
Discusso molto questo fatto perché “si aggiunge” richiama il fatto che ci sia una doppia cittadinanza, due nature diverse (differente da Maastricht).
Inoltre si è poi pensato che in presenza di determinati requisiti anche i cittadini di paesi terzi possano proporre un’integrazione.
Problema: c’è una competenza dell’Unione in materia di attribuzione della cittadinanza nazionale? No: alcune competenze sono gelosamente custodite.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Schemi
-
Schemi Riassuntivi Diritto dell'UE
-
Schemi Diritto dell'Unione Europea
-
Schemi appunti Diritto dell'Unione Europea