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Norme giuridiche e ordinamenti giuridici

Come prima cosa si può dire che il termine diritto viene impiegato nel linguaggio tecnico dei giuristi in almeno 2 significati:

  • Soggettivo: in senso esso indica una pretesa.
  • Oggettivo: in senso un ordinamento giuridico, “diritto” indica un insieme di norme giuridiche.

Tra questi due significati c’è una forte interdipendenza.

Prima definizione del diritto

Il diritto è un sistema, in quanto non è un insieme caotico e scomposto, ma è un insieme di regole di condotta complesse, ordinate secondo altre regole.

Questo sistema ha lo scopo, in un determinato tempo, di disciplinare i rapporti tra i membri di quella collettività e poteri dello stato e l’organizzazione degli organi costituzionali in primis, di quella società.

Questo sistema di regole dà vita a un ordinamento giuridico.

Norme giuridiche

Le norme giuridiche sono norme di condotta sociale (ovvero rapporti tra cittadini).

Non tutte le norme di condotta sociale sono norme prodotte dallo stato o da altri enti pubblici, come ad esempio le regioni o i comuni; non tutto il diritto che opera all’interno della società è di produzione statale, ad esempio:

  • La famiglia ha delle proprie regole di condotta, ogni famiglia è diversa e ha anche dei sistemi di sanzione, ma sono comunque regole di condotta nella dimensione familiare e non statale.
  • La mafia ha ordinamenti giuridici con le loro regole di condotta, hanno un codice di regole e sanzioni, delle volte terribili, addirittura un codice di sanzioni terribili, come uccidere qualcuno; questo è valido per i suoi affiliati ma con pretesa di estendere il proprio margine di intervento.
  • La chiesa ha proprie regole di condotta, diritto canonico, è doveroso dal sistema di stato.
  • Persino nella fila al negozio si disciplinano delle regole di condotta: chi sopravanza alla fila subisce una sanzione, rimprovero; è un micro fenomeno giuridico.

Stiamo discutendo di fenomeni diversi tra loro ma, a ben vedere, non esistono contrassegni specificamente propri alle sole norme del diritto statale rispetto alle norme di condotta sociale.

Caratteri comuni alle norme giuridiche

1. Esteriorità: caratteristica che distingue il diritto, e le norme sociali in genere, dalla morale, il momento fondamentale della storia del diritto è infatti quando ha avuto il distaccamento dalla morale.

La norma giuridica è eterna, ossia è esterna al soggetto e può contrapporsi alla sua volontà, può quindi indirizzarsi al soggetto contro la volontà di esso.

Essa si occupa solo delle azioni al di fuori del soggetto, prevedere un'azione conforme al dovere, non pretende un'adesione interiore.

Ciò che pretende è un’esteriorità, un comportamento adeguato alla norma, conforme alla regola, al dovere ricavabile alla regola, non un'adesione dal punto di vista interiore.

A differenza, la norma morale pretende l’adesione interiore del soggetto, richiede un’azione per il dovere, nella chiesa serve adesione interiore.

Anche quando il diritto si occupa di stati psichici del soggetto, sanzionando quegli stati psichici, questo avviene perché quegli stati si sono tradotti in qualcosa di esterno, ad esempio: omicidio doloso, con volontà di uccidere, è contrario al diritto non volere la morte di qualcuno ma aver ucciso consapevolmente qualcuno.

Il problema si pone per il diritto, quando dall’interno ci si sposta in un'altra dimensione e si comincia a compiere qualche gesto che precede l’atto, ad esempio: l’acquisto ingiustificato di veleno, non siamo più nella dimensione interna ma nella dimensione esterna, già c’è qualcosa che è esterna al soggetto e che lancia un segnale d'allarme per il diritto.

L’esteriorità vale per le norme statali ma vale anche per tutte le norme sociali in genere, in famiglia non si chiede di aderire moralmente, ma si è chiesto di rispettarla, anche per la mafia non pretende una condivisione dell’idea ma si accontenta dell'esteriorità.

2. Generalità e astrattezza: neanche questo requisito è un valido criterio di differenziazione tra norme giuridiche statali e altre norme sociali in genere.

La generalità può essere intesa in 2 modi:

  • In senso spaziale: legata al gruppo di soggetti al quale quelle norme sono applicabili, è un gruppo che varia a seconda di chi è interessato e soggetto alla norma, contratto di locazione, a volte si può ridurre ad un unico soggetto, ruoli e doveri del presidente della repubblica.
  • In senso temporale: nel senso della ripetibilità, ripetuta applicazione della norma nel corso del tempo, fino a quando non verrà sostituita. Quindi applicazione della norma che non si conclude in un'unica situazione, ma in tutte quelle volte in cui la norma si rispecchia.

Le norme riferite al capo dello stato sono generali perché applicabili a tutti coloro che, nel corso del tempo ricopriranno la carica.

La norma è normalmente concepita per applicarsi a una serie di casi, non è calibrata in un singolo caso, applicata su un unico caso, la norma è impersonale, astrattezza, quindi c’è la possibilità di applicare quella norma in più casi diversi.

Esempio: legge provvedimento, FIAT.

3. Coercibilità e sanzione: le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata, coercibilità, e in caso di trasgressione sono garantite da una conseguenza sfavorevole, sanzione.

Non tutte le norme del nostro ordinamento sono coercibili e puntualmente sanzionate, ad esempio: i termini temporali possono essere:

  • Termine perentorio, non superabile.
  • Termine ordinatorio, superabile; in questo caso non scatta la sanzione.

Le sanzioni si possono rinvenire anche in ordinamenti non statali, famiglia, mafia, partiti, sospensione del partito è regola interna al partito politico che non rispetta lo statuto del partito.

4. Bilateralità: si afferma spesso che c’è una corrispondenza simmetrica tra l'obbligo di un soggetto e il diritto di un altro.

La norma morale si esaurisce nel porre doveri a ciascuno senza attribuire corrispondentemente facoltà o pretese.

Questo di norma nei rapporti obbligatori di diritto privato, contratto ad esempio, ma non tutto il diritto risponde a questa dinamica, perché una serie di norme individuano una serie di poteri senza sanzioni:

  • Potere del capo stato di sciogliere le camere.
  • Potere del capo dello stato di concedere la grazia.
  • Potere capo stato di rinviare le leggi.

In molti casi, al potere discrezionale di un soggetto non fa insomma riscontro alcun diritto, obbligo, dovere altrui.

Governo parlamentare e rapporto di fiducia

La forma di governo parlamentare si basa su un rapporto di fiducia, e se si rompe questo rapporto una tesi sbagliata è che se si rompe la maggioranza occorrono le elezioni.

Invece è il presidente della repubblica che ha obbligo di sciogliere le camere, ma non è che se governo perde maggioranza il presidente repubblica deve verificare se si verifica una maggioranza che sostenga il governo, uguale a quella di prima o diverso.

In conclusione: nessuno di questi requisiti è tipico soltanto delle norme giuridiche statali e non già di tutte le norme sociali.

Esiste solo distinzione tra norme sociali e norme sociali che non sono, cioè norme tecniche, punto di ebollizione dell’H2O, le quali esisterebbero a prescindere dalla presenza di una società, oppure alle norme morali che si concentrano solo all’interno del soggetto, norme sociali e giuridiche solo al foro esterno del soggetto, ciò che compie o sta per compiere.

Norme sociali

Le norme sociali sono norme riguardanti i gruppi sociali organizzati, ad esempio lo stato, che è solo uno dei numerosi gruppi sociali organizzati, in cui si articola la vita degli individui.

Gruppo sociale organizzato: è un gruppo ordinato secondo regole di condotta che sono il prodotto del gruppo sociale e la condizione necessaria per l’esistenza, se non avesse regole non sarebbe ordinato.

Qualunque gruppo sociale è un gruppo ordinato, che ha regole di condotta che se venissero violate scatterebbe il meccanismo della sanzione.

Anche l’identità dell’individuo dipende dal gruppo sociale in cui si colloca, o che ha frequentato ed attraversato nel corso della sua vita.

Differenze tra gruppi sociali

  • Grado di stabilità: gruppi sociali solo momentanei che si contrappongono a gruppi con maggiore stabilità nel tempo.
  • Organizzazione: esistono gruppi sociali organizzati in modo più complesso, stato, comuni, province, e gruppi con organizzazione meno consistente.
  • Vincolo associativo: può essere un vincolo meno stringente o più vincolante.

Tutti questi gruppi si definiscono enti, ordinamenti o istituzioni, quando si parla di questo si intende di gruppi sociali organizzati.

  • Enti, sono province comuni, anche gli stati sono enti.
  • Istituzioni: ogni ente o corpo sociale che ha una struttura, un assetto, uno status, un’organizzazione più o meno stabile e permanente, che riduce a un’unità gli elementi che lo compongono, Santi Romano, L’ordinamento giuridico, 1918, ordinamenti.

Pluralità degli ordinamenti giuridici

Se ogni gruppo sociale organizzato costituisce un ordinamento giuridico ne deriva che viviamo in una pluralità di ordinamenti giuridici.

Lo stato costituisce solo uno di essi, esso non è l’unico ordinamento giuridico esistente, come invece afferma la teoria della statualità del diritto, teoria filosofica secondo cui una norma acquisisce un effetto giuridico in quanto elaborata dallo stato, dove lo stato era al centro del sistema e aveva venature autoritarie.

Anche se va riconosciuto che le norme dell'ordinamento giuridico statale sono dotate di un maggior grado, storicamente riconoscibile, di efficacia essendo fornite da una forza di coercizione più intensa di altre. Ma appunto le differenze potrebbero quantitative piuttosto che qualitative.

La conseguenza della pluralità degli ordinamenti giuridici è che non è diritto solo quello statale, ma si hanno tanti sistemi di diritto quanti sono i gruppi sociali organizzati entro i quali si colloca la vita di ciascuno:

  • Diritto internazionale.
  • Unione Europea, stati che aderiscono.
  • Diritto canonico.

Tutti questi sono ordinamenti giuridici diversi e giuridiche sono le norme che ne costituiscono l’ordine interno e ne determinano la struttura.

Concezione statualistica del diritto

Anche la concezione statualistica del diritto è a suo modo pluralista. Il suo è un pluralismo mono-tipico, composto solo da ordinamenti statali.

Di contro chi accede alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici afferma l’esistenza di un pluralismo politico, composto da più ordinamenti.

Per la tesi pluralista politica, ciascuno di noi appartiene contemporaneamente a una molteplice varietà di ordinamenti che possono talora contenere prescrizioni tra loro conflittuali.

L’importanza della concezione pluralistica

In origine il suo intento era polemico nei confronti dell’onnipotenza statale.

La teoria pluralistica ha messo in luce una nuova dimensione del diritto: dietro una persona giuridica c’è un ordinamento, dietro a un’azienda c’è una realtà di rapporti giuridici e ciascuno di noi appartiene contemporaneamente a più ordinamenti.

Teoria pluralistica nella costituzione

La nostra costituzione accetta una teoria pluralistica:

  • Art. 2: affermare che repubblica garantisce e tutela significa che i diritti sono assunti dall’ordinamento statale come preesistenti allo stato, non li può togliere solo perché lo desidera, esempio: durante il fascismo soggetto non aveva diritti, il cittadino non poteva rivendicare diritti ma aveva solo diritti riconosciuti dallo stato e esercitarli solo nel modo previsto dallo stato. Come singolo si dà l’idea che il singolo può dare vita a organizzazioni sociali, gruppi sociali organizzati.
  • Art. 7: chiesa cattolica come ordine.
  • Art. 8: le confessioni diverse dalla cattolica.
  • Art. 29: famiglia.
  • Art. 39: sindacati.
  • Art. 49: partiti politici.

Ma anche la libertà di associazione, art. 18, e il principio di laicità, 7 8 19, idea e teoria pluralistica, esempio non esaustivo di articoli.

La nostra costituzione poggia sull’idea pluralistica e non statualistica, però lo stato è pur sempre l’ordinamento che si caratterizza per la sua maggiore efficacia.

Ordinamenti originari e derivati

03/10

Tra gli ordinamenti giuridici, anche quelli prima menzionati, bisogna individuare un criterio di distinzione che ha delle ricadute pratiche nel diritto pubblico costituzionale o amministrativo.

Questa distinzione è tra ordinamenti originari e derivati.

Esiste una definizione fondamentale:

  • Originari: quelli che derivano la propria legittimazione da loro stessi, non da altri ordinamenti, esempi: stato e chiesa, articolo 7 marca la separazione e autonomia.
  • Derivati: quelli che derivano la loro legittimazione dal riconoscimento di un altro ordinamento, ad esempio: le regioni derivano la loro legittimazione dal riconoscimento dello stato, titolo V costituzione dedicato alle autonomie, competenze delle regioni.

Significa che con decisione statale si può sopprimere, aumentarle, ridurre gli spazi manovra. Intervenendo nella costituzione si possono effettuare questi cambiamenti. Non è illegittimo perché si trattano di ordinamenti derivati.

Infatti tra 1999 2001 il titolo V costituzione è cambiato, aumentano sensibilmente le competenze riconosciute alle regioni rispetto a quello di prima.

È sul piatto la domanda di regione di avere più riconoscimento di autonomia ma comunque sono ordinamenti derivati, deriva legittimazione e competenze dallo stato.

Una legge non potrà modificare le competenze regionali perché disegnate da fonte di grado superiore, costituzione.

La regione non nasce e vive in se stessa come regione ma deriva la propria legittimazione da una decisione statale contenuta in costituzione.

Pluralità e relatività dei valori giuridici

C’è un principio collegato alla pluralità ovvero la relatività dei valori giuridici, ovvero un medesimo fatto o comportamento può ricadere in ambito di ordinamenti diversi e ciascuno di essi può valutare in modo diverso quello stesso comportamento:

  • Ciò che è lecito in uno stato magari non lo è in un altro, pena di morte.
  • Ciò che prescrive la mafia è in radicale contrasto con le norme statali.
  • Ciò che è consentito da una legge statale potrebbe essere avversato dalla chiesa o da una famiglia, aborto.

Esempio: 1955 Inghilterra ci fu ultimo caso di pena di morte di una donna, la colpa era della donna di un assassino dell’amante, gli avvocati difensori cercarono di utilizzare di indurre giudice ad applicare una norma risente nell’ordinamento italiano che all’epoca puniva con una pena di morte il cosiddetto omicidio d’onore.

Il tentativo quindi fu di importare, sfruttando il meccanismo inglese, una norma vigente in Italia. Quindi nel nostro vige quel trattamento per un comportamento negativo, nell’altro ordinamento quello inglese in cui si doveva applicare quella norma invece quella norma non esiste non si può nemmeno invocare.

Quindi pluralità reca con sé relatività.

Perché esiste questa relatività

Perché ogni ordinamento dispone delle proprie fonti del diritto, le fonti del diritto sono quelli atti o fatti idonei a produrre norme per l’ordinamento dato.

Ogni ordinamento ha le proprie fonti, fonti statali molto complesso, ma anche una famiglia ha le fonti, non sono atti però ha delle regole che si pongono di fatto, associazione hanno statuti e associati devono rispettare.

Le fonti stabiliscono le regole di condotta e stabiliscono anche le norme di produzione del diritto, i modi di produrre delle regole, esempio: costituzione troviamo le procedure di approvazione di una serie di fonti: leggi di revisione costituzionale, decreti legge, decreti legislativi.

Queste sono fonti di produzione del diritto perché disciplina la costituzione le fonti che poi sono abilitate a produrre regole di condotta.

Distinzione tra fonti, disposizioni e norme

Parlare di norme e disposizioni nel linguaggio comune è circa uguale. Per il giurista occorre distinguere queste tre.

A. Fonti

Atti o fatti idonei a produrre diritto, una legge è una fonte del diritto, la costituzione è fonte del diritto, decreti leggi amministrativi, regolamenti, leggi regionali; all’interno delle fonti del diritto quindi di questi tipi di produzione giuridica, all’interno di queste fonti troviamo dei testi, le fonti sono fonti divise in varie sezioni, l’unità minima rappresentati dagli articoli, c’è un'unità ancora più ridotta ovvero i commi all’interno degli articoli.

B. Disposizioni

All’interno delle fonti abbiamo quindi parole scritte, testi. E nel linguaggio giuridico sono le disposizioni.

C. Norme

Quel testo per essere applicato ai casi, a quelle fattispecie concrete a determinati fatti, per essere applicati a quei casi devono essere applicati, dalle disposizioni occorre estrarne un senso, ricavare un significato al fine di regolare un caso tra significante e significato intervengono i giuristi che interpretano diversamente queste sono le norme, testi interpretati, da interpretazione ricaviamo la norma.

L’ordinamento più significativo: lo stato

Definizione di stato normativis

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaa.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Mazzariol Riccardo.
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