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CAPITOLO 4. IL PROVVEDIMENTO

PREMESSA

Il provvedimento amministrativo viene definito come la manifestazione del potere

amministrativo volto a disciplinare un rapporto giuridico tra la PA e un soggetto privato, il

suo regime giuridico si ricava in parte dalle disposizioni contenute nella L.241/1990 in

parte dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Costituisce una manifestazione dell0autorità dello stato e si colloca a fianco a due atti

atipici:

1. LEGGE: potere legislativo

2. SENTENZA: potere giurisdizionale

Il provvedimento è assunto al termine di un procedimento atto a garantire trasparenza e

tutela degli interessi coinvolti.

IL REGIME DEL PROVVEDIMENTO

A. TIPICITÀ

Si contrappone all’atipicità dei negozi giuridici privati, art.133 cc in base al quale

l’autonomia negoziale consente alle parti di concludere contratti non appartenenti ai tipi

disciplinato dallo stesso codice civile purché diretti a realizzare interessi meritevoli di

tutela.

Il provvedimento amministrativo è un provvedimento tipico in quanto l’amministrazione può

utilizzare solo lo strumento giuridico definito dalla norma di attribuzione del potere, la

tipicità dei poterei amministrativi è un corollario del principio di legalità sostanziale.

Ordinanze contingibili e urgentià non sono tipizzate, per spiegarle bisogna introdurre il

concetto di nominatività dei provvedimenti che l’amministrazione può emanare soltanto gli

atti ai quali la legge fa espresso rifacimento, le ordinanze contingibili e urgenti sono

nominate pur essendo atipiche.

B. LA COSIDDETTA IMPERATIVITÀ

L’imperatività consiste nel fatto che la PA titolare di un potere attribuito dalla legge può

mediante provvedimento, imporre al soggetto privato destinatario di quest’ultimo le proprie

determinazioni.

Si manifesta la dimensione verticale dei rapporti tra stato e cittadino che si contrappone a

quella orizzontale delle relazioni giuridiche privatistiche.

Il provvedimento è imperativo in quanto ha l’attitudine a modificare in un modo unilaterale

la sfera giuridica del soggetto privato destinatario senza che sia necessario acquisire il suo

consenso.

Non presuppone la validità del medesimo, cioè la sua piena conformità alla norma

attributiva del potere; anche l’atto legittimo ha l’attitudine a produrre gli addetti tipici che

potranno essere rimossi. Vale il principio di equiparazione dell’atto invalido, solo il

provvedimento affetto da nullità in base all’ART.21 SEPTIES L.241/1990 non ha carattere

imperativo e le situazioni giuridiche soggettive non sono danneggiate e resistono di fronte

alla pretesa dell’amministrazione.

L’imperatività opera sul piano della produzione degli effetti giuridici, l’esecutorietà opera su

quello delle attività materiali necessarie per conformare la realtà di fatto alla situazione di

diritto così modificata dal provvedimento amministrativo.

C. L’ESECUTORIETÀ E L’EFFICACIA

È disciplinata all’Art. 21 TER L.241/1990 può essere definita come il potere

dell’amministrazione di procedere all’esecuzione del provvedimento imposta per legge in

caso di mancata cooperazione da parte del privato, senza dover prima rivolgersi a un

giudice.

La pubblica amministrazione ha la possibilità di portare ad esecuzione i provvedimenti con

propri uomini e mezzi.

L’esecutorietà sancito dalla L.241/1990 non è automatica di tutti i provvedimenti

amministrativi, ma deve essere di volta in volta prevista dalla legge.

L’Art. 21 TER: il potere di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi è attribuito

all’amministrazione solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge.

In relazione agli obblighi che nascono per effetto di un provvedimento amministrativo, il

provvedimento deve indicare il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto

obbligato, l’esecuzione coattiva può avvenire solo precedentemente all’adozione di un atto

di diffida con il quale l’amministrazione intima al privato di porre in essere le attività

esecutive già indicate.

L’esecutorietà del provvedimento si concretizza nell’avvio di un procedimento d’ufficio in

contradditorio con il soggetto privato.

Sempre all’art. 21 TER l’esecuzione delle obbligazioni che hanno come oggetto somme di

denaro, si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva die crediti dello stato, qui di fa

rinvio alla normativa che disciplina la riscossione esattoriale.

L’esecutorietà presuppone che il provvedimento emanato sia efficace e esecutivo, la

l.241/1990 dedica 2 articoli ad efficacia ed esecutività:

1. Art.21 bis: il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista

efficacia con la comunicazione al destinatario, distinzione tra:

• Provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati: hanno natura di atti

recettizi, efficacia è subordinata alla comunicazione all’interessato

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i provvedimenti che hanno carattere cautelare

e urgente in quanto sono immediatamente efficaci.

2. Art.21 quater: i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente

salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento amministrativo,

all’efficacia del provvedimento segue la necessità che esso venga portato subito ad

esecuzione dalla stessa amministrazione, oppure dal destinatario del medesimo la

dove il provvedimento faccia sorgere in capo a quest’ultimo un obbligo di dare o di

fare.

D. L’INOPPUGNABILITÀ

Caratteristica del provvedimento che si ha quando cominciano i termini previsti per

l’esperimento dei rimedi giurisdizionali davanti al giudice amministrativo, in particolare:

• Azione di annullamento del provvedimento va a proposta nel termine di

decadenza di 60g ex art 29 cpa

• L’azione di nullità è soggetta a un termine di 180g

• L’azione risarcitoria proposta in via autonoma nel termine 120g

¹ il diritto privato si possono avere termini di prescrizione molto più lunghi, l’inoppugnabilità

non esclude che l’amministrazione possa mettere in discussone il rapporto giuridico

esercitando il potere di autotutela.

L’atto amministrativo può diventare inoppugnabile anche per l’acquiescenza da parte del

suo destinatario, consiste in una dichiarazione espressa o tacita di assenso all’effetto

prodotto del provvedimento.

GLI ELEMENTI STRUTURALI DELL’ATTO AMMINSITRATIVO. OBBLIGO DI

MOTIVAZIONE

Per l’atto amministrativo possono essere individuati alcuni elementi strutturali:

• SOGGETTO

Organo che è incaricato in base alla sua competenza di emanare l’atto, pubbliche

amministrazioni, ma in casi particolari anche sogg. Privati e i loro atti sono qualificabili

come amministrativi.

• VOLONTÀ

Il provvedimento amministrativo è manifestazione della volontà dell’amministrazione; i vizi

della volontà non determinano in via diretta l’annullabilità del provvedimento come nel

negozio privato ma rilevano un eccesso di potere.

• OGGETTO

Attività o situazione soggettiva cui il provvedimento si riferisce, l’oggetto deve essere

determinato o quanto meno determinabile.

• CONTENUTO

Si ritrova nella parte dispositiva dell’atto, consiste in ciò che con esso l’autorità intende

disporre, ordinare, permettere, attestare, certificare; il contenuto può essere integrato con

clausole accessorie che fissano condizioni e altre prescrizioni particolari, che non possono

alterare il contenuto tipico del provvedimento e devono essere coerenti con il fine pubblico

previsto dalla legge attributiva del potere.

Non assume rilievo autonomo la causa: perché i poteri amministrativi sono tutti

riconducibili a schemi tipici individuati per legge.

• MOTIVAZIONE

Si ricavano le ragioni alla base dell’atto amministrativo, che è la parte del provvedimento

che secondo la definizione contenuto nell’Art. L.24171990 enuncia i presupposti di fatto e

le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

In caso in cui il provvedimento si fondi su più motivazioni è necessario che una soltanto

sia legittima per escludere l’annullabilità dell’atto.

L’obbligo di motivazione costituisce uno dei principi generali del regime degli atti

amministrativi che lo differenzia da quello degli atti legislativi, trova il suo fondamento nel

fatto che le pubbliche amministrazioni soffrono di un deficit di legittimazione democratica

che richiede di essere compensato attraverso un onere di giustificazione.

Adempie a 3 funzioni principali:

1. Promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa

2. Agevola l’interpretazione del provvedimento

3. Garanzia per il soggetto privato che subisce dal provvedimento un pregiudizio

perché consente un controllo giurisdizionale più incisivo sull’operato

dell’amministrazione.

4. Può essere anche per RELATIONEM cioè un rinvio ad altro atto ac

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaa.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Callegari Carla.
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