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2 - LA RIVOLUZIONE E LA COSTITUZIONE AMERICANA

VIVACITA' INNOVATIVA INGLESE:

Le prime dichiarazioni dei diritti e la prima carta costituzionale sono state scritte ed approvate nelle ex colonie inglesi dell'America settentrionale verso la fine del '700, dettate dalla necessita di fissare limiti inviolabili e scritti al potere assoluto dei regnanti (principe). Si trattava solo di posizioni teoriche ("philosophes" illuministi), che divennero operative con la rivolta dei coloni americani nei confronti della madrepatria inglese-> rivolte utili per dimostrare che non erano solo dotti elucubrazioni. Tale affermazione, di necessita di limiti al potere del principe, deriva soprattutto dalle concezioni contrattualistiche e giusnaturalistiche dell'eta moderna; che trovavano fondamento nel pensiero di Locke.

Dopo la prima rivoluzione inglese, il parlamento prevaleva sul re (venne ucciso il re Carlo I) ma cio porto alla dittatura Cormwell e dopo alla seconda rivoluzione, durante la quale venne eletto re Guglielmo d'Orange, limitato nei poteri dai due rami del parlamento. L'ordinamento inglese del '700 sara l'ispiratore delle opinioni di Montesquieu.

Nelle ex colonie inglesi, le dichiarazioni dei diritti e meccanismi costituzionali si presentano spesso gia congiunti. Le dichiarazioni dei diritti servono per affermare i diritti "innati e naturali"

La premessa iniziale era che un popolo potesse scegliere sia chi lo comandasse sia le forme di governo; essa non pretendeva di elencare tutti i diritti innati, affermava solo che essi esistevano, che si fondavano sull'eguaglianza fra gli uomini, che fra questi primeggiavano tre (vita, liberta, felicita) e che dovevano essere rispettati dal Governo.

Nella conclusione veniva marcato il mancato rispetto di tali diritti da parte della madrepatria e il conseguente distacco a favore dell'indipendenza.

"Noi pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti nel Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'Universo (Dio), solennemente proclamiamo e dichiariamo che queste Colonie unite sono e devono di diritto essere Stati liberi e indipendenti".

La Dichiarazione del Congresso di Filadelfia del 1776 e indubbiamente meno completa di quella della Virginia sul piano teorico; tuttavia ha un valore politico importante perche segna il momento preciso della ribellione formale di tutte le colonie americane contro la madrepatria.

I 13 Stati insorti si proclamano, tramite i loro rappresentanti, indipendenti dall'Inghilterra.

LA COSTITUZIONE AMERICANA:

La repressione armata inglese della ribellione delle colonie nordamericane non riusc: nel 1781 l'esercito inglese dovette desistere e nel 1783 si giunse alla pace di Parigi, con cui le 13 colonie si videro riconosciuta formalmente l'indipendenza. Le 13 ex colonie decisero di costituire ciascuna uno stato e unificarli in uno Stato federale; nel 1787, i loro rappresentanti, riuniti a Filadelfia, diedero vita ad una "Convenzione" che doveva stabilire le regole essenziali del nuovo patto sociale e votarono la costituzione degli Stati Uniti d'America.

La "Convenzione" non torno a precisare i diritti innati, ma fisso subito, in pochi e basilari articoli, i meccanismi costituzionali fondamentali (come il funzionamento degli organi sovraintendenti) del nuovo patto sociale fra tutti i coloni: era la prima costituzione scritta.

La carta costituzionale americana del 1787 prevede una repubblica presidenziale, alla base della quale sta la concezione della divisione dei poteri ispirata da Montesquieu:

  • Il potere legislativo: affidato a due Camere (il Congresso), una eletta dalla popolazione (Camera dei rappresentanti) l'altra composta da 2 delegati per ogni Stato (Senato).

Il bicameralismo risponde a due esigenze:

  • Quella del principio di rappresentanza popolare (Camera), in quanto ogni stato ha un numero di rappresentanti corrispondente alla sua popolazione;
  • Quello dell'eguaglianza tra gli Stati (Senato), in quanto i rappresentanti sono 2 per stato.
  • Il potere esecutivo: affidato ad un Presidente della repubblica (si sceglie i ministri), eletto ogni 4 anni direttamente dalla popolazione; pertanto egli non deve richiedere alcuna fiducia alle Camere, le quali hanno solo il compito di predisporre le leggi.
  • Il potere giudiziario: affidato a giudici elettivi ed e del tutto indipendente dagli altri due poteri; a tutela dell'ordinamento costituzionale e posta una Corte Suprema, composta da 9 membri vitalizi.

LE COLONIE INGLESI DELLA COSTA ATLANTICA:

Le 13 colonie inglesi del Nord America si erano costituite in modo diverso tra loro, sulla base di una "carta" coloniale, cioe un privilegio del re d'Inghilterra. Verso la meta del '700 esse avevano un ordinamento nel complesso simile, che consentiva una discreta autonomia:

  • A capo c'era un Governatore di nomina regia, aiutato nel governo da un Consiglio locale;
  • Accanto vi era un'Assemblea dei rappresentanti dei coloni liberamente eletta da questi, che aveva il potere anche di emanare norme, che non potevano pero andare contro i provvedimenti del Parlamento inglese e che dovevano essere approvate dal re.

I coloni fruivano di una certa rappresentativita locale, che mancava invece nei confronti del Parlamento inglese, composto senza rappresentanti coloniali.

I coloni furono coinvolti nella guerra dei "Sette anni" tra Francia e Inghilterra: per contrastare i pericoli della guerra, alcune colonie si coordinarono fra loro, giungendo anche a proporre organismi comunitari comuni, che pero non realizzarono. Politica fiscale e doganale penalizzavano le colonie= ne chiesero una revisione.

Dal 1765 i delegati di alcune colonie diedero vita a riunioni collegiali, in cui espressero le loro richieste comuni alla madrepatria per una certa liberta di commercio, appellandosi a diritti di liberta di ogni cittadino inglese per libere contrattazioni. La base contrattualistica su cui i coloni inglesi erano portati a fondare le proprie richieste era il loro legame diretto con il re d'Inghilterra.

Nel 1774 si tenne a Filadelfia il primo "Congresso continentale" inter-coloniale; la situazione precipito tra 1774 e 1776, quando il re Giorgio III invio un corpo di spedizione militare per riportare le colonie alla completa sottomissione.

Ebbe un ruolo importante il pensiero di Locke, secondo cui se il governante, a cui la popolazione si e affidata nel patto sociale, si comporta senza rispettarne i presupposti, cioe come un tiranno, la sovranita non e piu del governante ma torna ai governati. Si trattava quindi di determinare quali erano i presupposti, per i quali la sovranita non poteva piu essere riconosciuta al re.

Molte furono le elencazioni di questi diritti: la piu nota e quella del 1776 enunciata dal "buon popolo della Virginia".

Il 4 luglio 1776, i rappresentanti delle 13 colonie, riuniti a Filadelfia, ebbero modo di contestare la violazione dei diritti innati da parte del re d'Inghilterra nei loro confronti e annunciarono al mondo la perdita su di essi della sovranita da parte della Corona inglese e pertanto la propria indipendenza.

LA "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI" DELLA VIRGINIA:

La piu famosa tra le prime "Dichiarazioni dei diritti" americane e quella del "buon popolo della Virginia" del 12 giugno 1776, fatta a Williamsburg dal corpo rappresentativo e riuniti in piena e libera convenzione:

-Art. 1: "tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti ed hanno alcuni diritti innati, come il godimento della vita e della liberta mediante l'acquisto e il possesso della proprieta, il perseguimento ed il raggiungimento di felicita e sicurezza." Da questa frasi si evincono i seguenti principi:

  • Irrinunciabilita dei diritti innati= nessuna delega/rinuncia sulla base del "lex de imperio";

• La natura mette gli uomini egualmente liberi sullo stesso piano; entrando nello "stato di societa" non possono essere privati di diritti innati minimi (=speranza di felicita. Liberta e vita);

• La proprieta privata e la manifestazione concreta della liberta individuale: lo Stato non deve andare contro di essa;

-Art. 2: "tutto il potere e del popolo, e di conseguenza deriva da esso; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori e sono in ogni tempo responsabili verso di lui";

-Art. 3: "il governo e istituito per la comune utilita, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunita". Il governo migliore e quello che puo assicurare il "maggior grado di felicita e sicurezza" e quando un governo appaia inadeguato a tale risultato "la maggioranza della comunita ha un sicuro, inalienabile diritto a riformarlo, mutarlo ed abolirlo in quella maniera che sara giudicata meglio diretta al bene pubblico". Il principio della volonta popolare espressa attraverso la maggioranza e alla base dell'ordinamento;

-Art. 4: "nessun uomo o gruppo di uomini ha diritto ad esclusivi privilegi rispetto alla comunita, salvo per l'esercizio dei servizi pubblici, che non devono essere ereditari, ne per gli uffici di magistrato, legislatore o giudice". Non siamo ancora alla completa abolizione del sistema del privilegio;

-Art. 5: "i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario". A loro volta i componenti di potere legislativo ed esecutivo, designati da elezioni, devono consentire una rotazione di persone, che assicuri un buon ricambio.

-Art. 6: fissa regole per le elezioni ed enuncia garanzie per il cittadino: la prima ad essere garantita e la proprieta del singolo dalle prepotenze o dalle prevaricazioni del potere pubblico;

-Art. 8: riguarda garanzie processuali in materia penale che per la liberta personale;

-Art. 9: vieta sanzioni o punizioni eccessive;

-Art. 10: limita la materia di mandati d'arresto;

Art. 11: concepisce come soluzione migliore per le controversie di diritto privato quella dell'antico giudizio a mezzo di giuria popolare; inoltre garantisce la liberta di stampa, che non puo essere mai limitata da governi tirannici;

-Art. 13: in materia militare: gli eserciti in tempo di pace devono essere soppressi, in quanto pericolosi per la liberta, e viene accolto un esercito "popolare" composto dallo stesso popolo che si oppone alle milizie inglesi e che deve stare in subordinazione ad esso.

-Art. 16: "tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo la loro coscienza"; principio della liberta religiosa.

LA "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI" E D'INDIPENDENZA DI FILADELFIA:

Il 4 luglio 1776 nel Congresso di Filadelfia i rappresentanti dei 13 Stati insorti contro l'Inghilterra, mentre proclamavano la loro indipendenza da questa, enunciavano pure la riaffermazione dei diritti dell'uomo all'eguaglianza, alla vita, alla liberta, alla ricerca della felicita in una nuova dichiarazione dei diritti che aveva un valore politico immediato antighese, ma che per il suo contenuto generale assumeva un valore universale per tutta l'umanita (ispirazione per il futuro).

dell'uomo, che nessun potere puo calpestare. Tali affermazioni hanno valore teorico e di dimostrare che il re d'Inghilterra ha violato quei diritti. Le dichiarazioni americane sono funzionali cosi all'abbandono di un ordinamento che non rispetta tali diritti. Nell'800 si costituiscono ordinamenti costituzionali, delineati in seguito a una concessione dei diritti da parte del re; un esempio e lo Statuto albertino, che tende a minimizzare i diritti e ad ignorare che essi sono "innati", dato che si tratta di una carta costituzionale "concessa" dal re.

IL DIBATTITO SETTECENTESCO:

Il dibattito settecentesco Europeo si fonda sull'organizzazione del potere:

-I giusnaturalisti affondavano la loro base ideale nell'insegnamento cristiano e nelle limitazioni che ad ogni regnante provengono da Dio;

-Teorie contrattualistiche:

✓ Hobbes: aveva una prospettiva assolutistica (es. "il Leviatano"); egli sosteneva che le dure necessita di sopravvivenza dell'uomo gli facessero accettare qualunque patto di soggezione al principe, purcho questo gli garantisse uno stato di societa in cui la sua vita era salvaguardata;

✓ Locke: (es. "Saggio sul governo civile") secondo lui esistevano diritti minimi dell'uomo, a cui egli non poteva essere chiamato a rinunciare col patto di soggezione (come la possibilita di professare la sua religione). Tuttavia egli pose in rilievo che se l'individuo si spogliava di alcuni suoi diritti in favore del re per vivere in societa, il principe ne doveva rispettare i punti essenziali (=liberta nel professare la propria religione) se non voleva correre il rischio di ribellioni (es.: re d'Inghilterra).

Tra '600 e '700, soprattutto nel periodo dell'illuminismo, molti intellettuali proposero modificazioni piu o meno radicali dell'organizzazione della societa, marcata dall'assolutismo regio e dal regime del privilegio e scarsamente rispettosa dei diritti naturali dell'individuo. Tra questi troviamo: Montesquieu con la sua opera piu nota "Lo spirito delle leggi" e Rousseau con "Il contratto sociale", entrambi contrari all'assolutismo regio.

➤ Montesquieu: si ispira alla situazione consuetudinaria inglese contemporanea, in cui il potere del re viene limitato da quello legislativo dei due rami del parlamento. Infatti, i punti salienti della sua opera riguardavano il principio della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e la necessita di una rappresentanza elettiva.

➤ Rousseau: si ispira ad alcuni cantoni della Svizzera, insiste invece sulla necessita di un preciso "patto" tra governanti e governati; a differenza di Montesquieu, egli preferisce alle elezioni di rappresentanti le forme di democrazia diretta (per una maggiore partecipazione popolare) e si rivela propenso al suffragio universale.

Alcuni regnanti dimostrarono una certa disponibilita a prendere in considerazione queste proposte, come le monarchie mitteleuropee (Prussia e Austria) o in Italia con le dinastie dei Borbone (Parma e Napoli) e dei Lorena (Firenze e Milano); tuttavia non si giunse mai a modificazioni istituzionali in favore dei diritti innati e naturali ne a una riduzione effettiva dei poteri assoluti del re. Si trattava di riforme illuministe, ma sempre per scelta autoritaria (i cosiddetti "sovrani illuminati").

La costituzione del 1787 e molto sintetica e il suo carattere generale le ha permesso un'ottima adattabilita temporale, tanto che e ancora in vigore. Ha portato tali innovazioni:

Un testo scritto; La completa divisione dei poteri; La soluzione federalista; La Corte Suprema per dirimere i contrasti costituzionali; La previsione della revisione costituzionale.

*All'art. 5 era previsto un meccanismo di revisione costituzionale, con procedimento piu rigido di quello vigente per le leggi ordinarie:

  • Proposta: maggioranza dei 2/3 delle Camere e 2/3 degli organi legislativi degli Stati;
  • Approvazione: maggioranza dei 3/4 degli organi legislativi degli Stati. *
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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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