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Risposte domande per esame fondamenti del diritto europeo

Il ciclo delle forme di governo e la costituzione mista della Repubblica romana

Polibio teorizza un ciclo delle forme di governo secondo cui ogni forma di governo tende a corrompersi nella sua espressione degenerata finché non si arriva all’ultima e poi si ricomincia. La monarchia tende a diventare tirannide, quindi, c'è il potere di un dominatore, l'aristocrazia va verso l'oligarchia quindi il potere è in mano a pochi e la democrazia precipita in oclocrazia ossia potere della massa o della feccia. L’unica Costituzione che può resistere più a lungo delle altre è quella che concentri in sé gli elementi positivi di tutte e tre le forme di governo. La Roma repubblicana aveva gli elementi tratti dalle tre possibili fonti di governo per questo non rischiava di degenerare troppo rapidamente.

La plebe e i suoi organi

All’interno del sistema di governo di Roma si erano inseriti gli organismi plebei; i plebei erano immigrati che non avevano fatto parte della primitiva aggregazione di stirpi. Col tempo, la plebe divenne rilevante e cominciò ad arricchirsi con l’attività commerciale: il contrasto che da sempre c’è stato tra patrizi e plebei, diventa una lotta di classe tra una nobiltà e un ceto progressista. Gli organi della plebe erano l’assemblea che avrebbe potuto approvare dei plebisciti, norme vincolanti solo per i plebei, e che avrebbe eletto dei magistrati, i tribuni della plebe e gli edili della plebe. L’assemblea plebea eleggeva annualmente anche due tribuni della plebe, considerati i jolly in quanto avevano anche il compito di difendere i plebei nella vita della città tramite il diritto di auxilii latio. I tribuni erano aiutati da una coppia di edili plebei, competenti a custodire l’edificio sacro per i plebei nel quale erano conservati il loro tesoro e l’archivio.

La nascita del Principato

Con il termine principato si intende, nell’ambito della storia romana, la prima forma di governo dell’impero dall’avvento di Augusto fino a quello di Diocleziano e del suo dominato. Il principato instaurato da Augusto nel 27 a.C. segnò il passaggio dalla forma repubblicana a quella autarchica dell’impero senza abolire formalmente le istituzioni repubblicane, il principe assumeva la guida del res publica e ne costituiva il perno politico.

I mores maiorum e i pontefici

Nella prima fase della storia romana esisteva solo lo ius civile, cioè il diritto dei cives Romani, valido per i soli cittadini romani; al suo interno sono conosciute poche regole, dominate da una formalità e rigidità. All’inizio tutto si svolge con forme solenni; i formulari avevano la massima importanza, il minimo errore produceva la nullità del negozio giuridico o la perdita della lite. Per risolvere i conflitti che nascevano tra i cittadini ci si basava sull’elaborazione di consuetudini giuridiche che erano già patrimonio della popolazione: erano detti mores maiorum (costumi degli antichi) e costituivano un ordinamento non scritto fatto di regole di comportamento risalenti a precedenti abitudini. Si riteneva che i mores maiorum potessero essere conosciuti e interpretati solo dai sacerdoti; le regole giuridiche derivavano dall’azione riflessa di esperti ai quali era riconosciuta la competenza e la capacità di rivelare il diritto.

Il collegio sacerdotale del pontificato venne istituito col compito essenziale di costituire un servizio pubblico di consultazione. I pontefici venivano chiamati a esprimere la loro opinione su tutti gli atti più importanti della vita cittadina: se si fosse trattato di un intervento di routine, esso sarebbe stato svolto dal delegato annuale del collegio; se invece la richiesta implicava problemi nuovi, la questione era presentata alla riunione plenaria del collegio. Con la loro attività diretta a dare responsi ai privati, i pontefici spesso non si limitavano a far conoscere un diritto già esistente, ma avevano anche la possibilità di introdurre nuove norme. L’interpretatio (interpretazione) dei pontefici romani serviva a trarre dalle antiche consuetudini la regola per rapporti nuovi; si trattava di un’interpretazione costantemente evolutiva del diritto e in tal modo, si formò un insieme di regole interpersonali.

La legge delle Dodici Tavole

Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma. A differenza di altre raccolte di disposizioni normative antiche, che sono mere elencazioni di prescrizioni, esse già consentono di individuare i germi di un sistema giuridico, sostanziale e processuale, che cerca di organizzarsi su di una base razionale. La loro lettura è perciò di sicuro interesse per gli studenti del diritto e per gli studiosi di storia romana.

Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte. Essi erano nominati per la durata di un anno, ogni altra magistratura era sospesa ed essi giudicavano senza possibilità di ricorso ai comizi.

Il ius gentium

Lo ius gentium è un complesso di norme e istituti di diritto privato che hanno valore anche nei rapporti tra romani e stranieri. In questo insieme la giurisprudenza ricomprese anche alcuni istituti non solenni nati nel precedente ius civile necessari nelle relazioni commerciali di ogni giorno.

Le leggi pubbliche e i plebisciti

Durante la monarchia si incontrano delle leges regiae, interventi normativi del re con contenuto di diritto sacro; dall'epoca repubblicana inizia ad avere importanza la lex publica o rogata, provvedimento approvato dalle assemblee popolari su proposta di un magistrato. A partire dal 268 a.C. i plebisciti ossia norme votate dall'Assemblea della plebe su proposta di un magistrato plebeo, in origine vincolavano solo i plebei ma vengono poi equiparati ad avere proprie leges. La principale sfera di competenza della legge è l'organizzazione politica delle civitas e la soluzione dei problemi sociali di vita collettiva.

Il diritto onorario o pretorio

Il diritto onorario era un sistema di norme e disposizioni introdotti da magistrati romani (in particolar modo i pretori) per colmare le lacune dell'oramai obsoleto ius civile anche a causa dello sviluppo sociale, territoriale e militare che vide Roma protagonista. Lo ius honorarium apportava inoltre delle correzioni allo ius civile, rimuovendo il più possibile i formalismi. In caso di contrasto tra ius honorarium e ius civile, quest'ultimo veniva disapplicato dal magistrato nel caso concreto, ma non abrogato.

La nascita dello ius honorarium si può collocare successivamente alla fondazione di un nuovo organo, il pretore urbano. Questi era solito emanare un editto ogni anno nel quale esponeva ai cittadini il programma e le regole, offrendo dunque una garanzia di diritto. L'editto conteneva azioni civili, pretorie (concesse dal pretore stesso in caso di situazioni nuove) ed eccezioni, ossia difese del convenuto. Negli ultimi anni repubblicani lo ius praetorium, o più in generale honorarium, divenne la fonte normativa prevalente in quanto ritenuta la più efficace. Ad ogni modo, la giurisprudenza era pur sempre la mente creatrice del nuovo processo in quanto il pretore era sempre guidato da questa.

Il principe e la giurisprudenza

Inizialmente, in epoca classica, il diritto privato era in mano alla giurisprudenza che lo rendeva pubblico grazie alle proprie opere. I giuristi operavano come privati cittadini e quindi non potevano in alcun modo essere controllati da un capo di Stato.

Dopo dei tentativi falliti di codificazione del diritto privato da parte di Cesare, Augusto decise di affrontare il tutto in maniera diplomatica, introducendo un'onorificenza ai giuristi di maggior fama e valore, rendendoli parte dell'operato imperiale. I responsi di tali giuristi erano da considerare manifestazione della volontà dell'imperatore, vincolandoli al suo operato. È facile intuire come, nonostante la presenza di giuristi privi di vincoli, l'importanza maggiore ricadesse ai giuristi "imperiali" facenti inoltre parte delle cancellerie dell'imperatore.

I senatoconsulti in epoca classica

Augusto si serve molto dello strumento della lex publica per intervenire sul diritto privato, facendosi diretto promotore delle riforme di suo interesse; allo stesso tempo, inizia a riconoscere valore normativo ai senatoconsulti, per compensare il senato della perdita di potere politico. Questa potestà normativa ha vita breve, e si trasforma poi nell’acclamazione del discorso del principe tenuto in senato, che costituisce a sua volta una delle possibili manifestazioni della costituzione imperiale. Il fatto che sopravvivano gli organi repubblicani pone dei limiti al principe: in teoria non gli sarebbero spettate delle competenze legislative o giudiziarie; nella pratica, tuttavia, si viene affermando l’efficacia normativa di una serie di atti posti in essere dal principe nell’esercizio di svariate funzioni non legislative, atti che vengono indicati col nome di constitutio principis e vengono equiparati alla legge.

Le costituzioni imperiali potevano avere sia carattere generale che particolare; le prime: edicta, atti normativi rivolti ai cives o a tutti gli abitanti dell’impero; e mandata, istruzioni a carattere amministrativo indirizzate ai funzionari, dalle quali indirettamente si possono ricavare norme vincolanti per tutti. Maggiore fu l’incidenza delle costituzioni a carattere particolare. Si parla di rescripta o epistulae per indicare risposte date per iscritto dall’imperatore, o meglio dalla sua cancelleria, a quesiti da privati (in questo caso abbiamo un rescritto → risposta data in calce alla domanda) o da magistrati e funzionari imperiali (in questo caso si risponde con un’epistola → apposita lettera). Decreta sono, invece, delle vere e proprie sentenze emanate dall’imperatore nell’ambito del nuovo processo; si tratta di situazioni che attengono al singolo caso. Questo genere di costituzioni prenderà gradualmente il posto del responso del giurista.

Il ruolo della giurisprudenza nell’epoca classica

Durante l’epoca classica la giurisprudenza rimaneva uno strumento autorevole e attento ai bisogni della nuova società. Tuttavia, ci fu una progressiva limitazione dei suoi poteri poiché giuristi si ritrovarono sempre più vicini all’imperatore, facendo prima parte del consilium principis e poi delle più importanti cancellerie imperiali. Questo processo di controllo della giurisprudenza era tappa forzata per un capo di stato che mirava all’accentramento del potere su di sé. Questo perché, all’inizio dell’epoca classica, i giuristi non potevano essere controllati, in quanto detenevano il monopolio del diritto privato e la loro autorità in materia dipendeva dal riconoscimento sociale della loro capacità professionale. Augusto come soluzione a questo problema introdusse una onorificenza che conferiva ai giuristi maggior fama e valore, non eliminando così l’interpretatio prudentium, ma assicurandosi un controllo su essa facendo considerare i responsi come manifestazione della volontà imperiale.

Le Istituzioni di Gaio

Le Istituzioni di Gaio sono un manuale elementare di diritto privato in cui spiegava il diritto privato romano, scritto da questo giurista Gaio di cui sappiamo solo il nome, ebbe successo solo nell’epoca postclassica perché era un’opera di sintesi semplice e piana apprezzata nell’epoca di impoverimento culturale e giuridico.

Iura in epoca postclassica

Per quanto riguarda i giuristi, la libera e autonoma esplicazione di un’interpretazione del diritto, scompare quell’attività rispondente e scientifico-letteraria che era stata il fulcro del sistema finora in vigore. Gli esperti del diritto non sono ora più in grado di svolgere questo compito perché non vi sono più giuristi degni di questo nome; si constata perciò un scadimento del livello tecnico e scientifico, siamo in un’epoca di decadenza per il diritto privato e per la scienza giuridica: si parla di epoca postclassica perché essa si distacca dalla precedente tradizione giurisprudenziale.

La nuova produzione legislativa si limita a introdurre norme sparse, senza completezza e organicità; non si è più in grado di regolare un istituto in tutti i suoi aspetti. Si continua, perciò, ad utilizzare il materiale giuridico del passato, perché senza di esso molte controversie non si sarebbero potute risolvere: ius o iura è il termine con cui in epoca postclassica vengono indicati gli scritti della precedenza giurisprudenza. L’ordinamento giuridico ora è costituito da quanto è stabilito negli iura, salvo che esso non sia stato modificato da successive leggi. Le opere della giurisprudenza classica in quest’epoca sono però difficilmente conoscibili e dominabili da operatori di scarsa preparazione scientifica; diventa perciò necessario semplificare l’uso pratico di un complesso di opere vaste e complicate, inoltre, è indispensabile anche adeguare il contenuto delle opere classiche alle mutate condizioni socio-economiche. L’unica via per utilizzare tale materiale era quella di servirsi di raccolte riassuntive che rendessero facilmente conoscibile, riducessero e semplificassero tutto il materiale ancora utilizzabile nella pratica dei processi. Un’attività tipica degli autori postclassici fu quella di compilare delle edizioni di iura adatte alle esigenze contemporanee, cioè espresse in modo semplice.

Codices in epoca postclassica

Sorge il problema della conoscenza delle leges perché venivano emanate con molta frequenza e in molti casi non si avevano copie affidabili dei testi legislativi; si cominciò dunque a comporre delle raccolte private di costituzioni imperiali, chiamate codici. Il codice è un materiale scrittorio (ad es: il libro come lo intendiamo noi oggi); infatti, codex all’epoca significava libro composto di fogli spianati di pergamena e il testo scritto su di esso è l’espressione simbolica di una cultura basata su di un discorso scritto e di una comprensione autoritativa del testo. I primi testi a essere pubblicati su questo supporto furono le raccolte di costituzioni imperiali, che perciò presero il nome del materiale sul quale erano scritte.

Il Codice Giustiniano

L'espansione dell'Impero, specie in Oriente, portò con sé delle differenze a livello culturale e giuridico, ispirandosi al mondo ellenistico. Secondo Giustiniano, tuttavia, le tradizioni romane di iura et arma non dovevano andare in alcun modo perdute: si ebbe quindi un tentativo di restaurazione degli antichi valori giuridici e militari, grazie alla redazione di un codice. Tale codice, facente parte della grande raccolta denominata Corpus luris Civilis, era una raccolta di tutte le costituzioni imperiali in vigore, redatto da una commissione scelta da Giustiniano stesso. Il Codice Giustinianeo fu ritenuto così importante da vietare l'utilizzo dei vecchi codici, sotto pena di falso.

Il Digesto di Giustiniano

Il Digesto è una parte del Corpus Iuris Civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale. I Digesta, in 50 libri pubblicati nel 533, costituiscono una grande antologia giuridica che raccoglie i brani tratti da opere di giuristi classici e organizzati per materia secondo l’editto pretorio, ovvero ogni libro è diviso in titoli che contengono i frammenti (o brani) dei giuristi, divisi in paragrafi se molto ampi. I Digesta avevano forza di legge, e pertanto i brani dei giuristi classici utilizzati spesso vennero modificati o nella forma o nella sostanza per adeguare il brano allo stato di diritto vigente.

La legis actio sacramenti in rem

La legis actio sacramenti in rem serviva a rivendicare la proprietà di una cosa, di alcuni diritti reali limitati o di un’eredità (oltre a tutelare la patria potestas, la manus e il mancipium ed era utilizzata anche nei processi di libertà, quando un terzo affermava lo stato di libero di una persona ridotta in schiavitù). Consisteva in un processo in cui l’attore doveva portare in iure davanti al magistrato il bene conteso e procurarsi la presenza dell’attuale possessore del bene, ossia il convenuto. L’attore era poi tenuto alla vindicatio: un rituale che dimostrava il suo essere pronto a lottare per esso. Il convenuto poi aveva due possibilità: tacere e la cosa veniva assegnata all’attore mediante addictio e questo atto prendeva il nome di in iure cessio; effettuare una contra-vindicatio imitando quello dell’attore e dimostrando di essere anche esso pronto a combattere. Alla soluzione della contesa si arrivava attraverso il sacramentum, ossia le parti si sfidavano a chi avesse ragione e promettevano di pagare 50 o 500 assi a seconda del valore del bene. Anticamente il giudizio del sacramentum era affidato ai pontefici che decidevano attraverso elementi soprannaturali, successivamente divenne una scommessa e i giudici diventarono laici, ciò comportò una razionalizzazione dei procedimenti decisori e degli strumenti di prova. La sentenza portava al vincitore a ottenere il possesso del bene e i suoi frutti.

La legis actio per manus iniectionem

La legis actio per manus iniectionem presuppone un debito accertato avente a oggetto una somma determinata di denaro; quando il credito originario non riguardasse una somma di denaro, la manus iniectio doveva essere preceduta da un apposito arbitrium litis aestimandae diretto a convertire in denaro la pretesa. Se 30 giorni dopo una sentenza di condanna, o dopo l’espressa ammissione del debito, il convenuto non aveva ancora adempiuto, l’attore poteva chiedere che si desse esecuzione alla sentenza, tramite la legis actio per manus iniectionem che prevedeva solo la fase in iure. Davanti al magistrato il creditore recitava un formulario col quale indicava la fonte e l’importo del suo credito e contemporaneamente afferrava il debitore, il quale non poteva liberarsi da so.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jane.agg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.
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