Storia di diritto romano 19.09
Per Storia Roma si estende da 754/3 a.C. al 565 d.C. (morte di Giustiniano).
Modalità → Roma conosce 3 configurazioni statuarie, 3 di diritto:
- I. Monarchia (fino 509 a.C.)
- II. Repubblica (fino 27/23 a.C.)
- III. Impero (fino 565 d.C.)
Con morte imperatore Giustiniano Augusto, imperatore che siede a Costantinopoli dal 525, e si rende conto di essere l’epigono, l’ultimo esponente di una tradizione giuridica secolare in cui si sono affastellate un’infinità di regole di diritto, che possono essere ripetitive o contraddittorie.
Giustiniano ingaggia come questore del sacro palazzo (= carica alta imperiale, da cui deriveranno i maggiordomi dell’età medievale), uno strettissimo collaboratore, Triboniano, aiutato da commissioni di professori di diritto ed avvocati, a cui furono affidate delle commissioni.
Codex Novus
Con costituzione imperiale del 528 d.C. la Haec quae necessario (tutto ciò che necessariamente), Giustiniano ordina la redazione di un primo codice giustinianeo, il Codex Novus, che sarà pubblicato nel 529 d.C. con una costituzione che si chiama Summa rei publicae (le cose più importanti dello stato).
Nel codice si raccolgono le costituzioni imperiali ritenute più importanti e quindi valide in quel momento: vengono raccolte e ripubblicate le leges (costituzioni imperiali).
L’opera dei codificatori di Giustiniano va avanti e incarica sempre Triboniano e giuristi di procedere ad una revisione degli iura.
Digesto
- Nel 530 d.C. con costituzione Deo auctore (per mano divina), per la revisione degli iura (pareri dei giuristi, giurisprudenziali). Si ordina selezione iura (guardare tradizione e verificare pareri editi dei giuristi, per pubblicare solo quelli validi, attuali e non contraddittori in epoca presente).
- Nel 533 d.C. con costituzione bilingue Tanta-dedwkev (greco), si pubblica la seconda parte della codificazione giustinianea che va sotto il nome di Digesto (= Deo au + T-D; da pov etimologico ha a che fare con digerire, processo di separazione tra ciò che è assorbito e ciò che è espulso). Hanno valore di legge e devono essere osservati gli iura nel digesto (vale tanto quanto lex); gli altri iura valgono zero.
Institutiones
Opera che non è ritenuta esaustiva.
Nel 533:
- Con una costituzione Imperatoriam (imperiale) Giustiniano dà a Triboniano e alla commissione di giuristi, il compito di predisporre un manuale “scolastico” per la cupida legum iuventus (gioventù desiderosa di apprendere).
- Viene pubblicata una costituzione imperiale che si chiama Omnem, che pubblica il manuale sotto il nome di Institutiones (istituzioni; insegnamenti), diviso in 4 libri e 3 parti che ricalca la struttura di un altro manuale scolastico del II sec d.C. redatto da Gaio (giurista), ma rispetto al suo antenato (quelle di Gaio) ha una marcia in più, essendo stato pubblicato da Giustiniano con costituzione imperiale, con una lex, ha valore di legge.
Ora Giustiniano si rende conto che le due pubblicazioni recenti hanno reso desueto il primo Codex, anche perché dopo la sua pubblicazione Giustiniano ha emesso 50 costituzioni imperiali, 50 leges fondamentali, che non si leggono nel primo codice.
Allora le quinquaginta decisiones (50 cost imperiali) + digestum + institutiones spingono Giustiniano a ordinare realizzazione di un secondo codice giustinianeo.
Ordina a Triboniano e commissione di procedere con nuovo codice giustinianeo, che viene pubblicato nel 534 con costituzione Cordi, che pubblica la II° edizione del codice, il quale va sotto il nome di Codex repetitae praelectionis (= codice della lezione rivista e corretta).
Fra 535-565 continua a legiferare e fare costituzioni imperiali (che si chiamano leges) e questa produzione di leges dopo il secondo codice giustinianeo passa alla storia col nome di leges novellae/solo novellae.
Costituzioni imperiali nuove rispetto a quelle pubblicate nel Codex novus.
Novellae mai codificate, furono i posteri a strutturarne delle raccolte private delle novellae:
- 1. Raccolta greco-marciana a Venezia, autenticità.
- 2. Autenticum (in epoca medievale si dubitò della sua autenticità, poi invece lo era).
- 3. Epitome Iuliani (riassunto fatto da Giuliano).
Corpus iuris civilis
Dal 1583 x opera di umanista Dioniso Goto Fredo si iniziarono a stampare insieme:
- 1. Istituzioni e digesto.
- 2. Codex repetitae praelectionis.
- 3. Novellae.
- A questa pubblicazione editoriale in 3 volumi fu dato il nome di Corpus iuris civilis (insieme delle regole del diritto civile).
- Non è opera di Giustiniano = perché lui non prevede la raccolta delle novellae.
- Codificazione giustinianea è diversa dal corpus iuris civilis.
Le costituzioni imperiali ordinano e pubblicano.
Riassumendo
- 1) Nel 528/9 d.C. → costituzione imperiale (haec quae necessario) + Codex Novus con costituzione summa rei publicae.
- 2) Nel 530 d.C. → costituzione imperiale Deo auctore x selezione iura del Digesto.
- Nel 533 d.C.:
- 3) Costituzione bilingue (tanta-dedwkev) + Digesto (II° pt codificazione giustinianea, t-d + deo auctore).
- A) Costituzione imperiale (imperatoriam x manuale) + costituzione imperiale (omnem) con cui pubblica manuale delle Institutiones.
- 4) Nel 534 d.C. → con costituzione imperiale cordi il Codex repetitae praelectionis.
- 5) Nel 535/65 d.C. → novellae (mai codificate).
- 6) Raccolte private delle novellae.
- 7) Nel 583 d.C. → Corpus iuris civilis.
Diritto privato e pubblico romano
Diritto privato e pubblico romano furono affidati a due strade diverse e giungono a noi tramite 2 strade diverse.
Il Privato romano venne riscoperto nell’alto medioevo ed ebbe avvio un processo storico senza soluzione di continuità che lo conduce attraverso i secoli, fino a noi, lo stesso non può dirsi per il diritto pubblico romano, i cui studi scientifici in estenso (sistematici) subirono una netta cesura e ripresero solamente in tempi relativamente recenti, in particolare modo dal 18° sec in poi.
Lo studio di privato non conosce pause, è oggetto di studio fin dall’epoca alto medioevale =/= diritto pubblico.
La fortuna del diritto privato romano è strettamente legata a qualcosa che avviene in un momento ben preciso: il 25 Natale ‘800 quando avviene l’incoronazione Carlo Magno, con il titolo di imperator sacri romani imperi.
Ha discendenza dinastica che gli dà titolo per governare sull’odierna Francia e poi la sua opera militare si spinge in là. Quindi deve giustificare da punto di vista giuridico la titolarità dei suoi poteri.
Dal punto pubblicistico si propone come ideale erede e prosecutore dell’Impero Romano, dato che i territori conquistati da lui erano dell’Impero Romano, lui presentandosi come ultimo rappresentante di quella tradizione giuridica, ha titolo di segnare su questi territori.
Con la deposizione di Romolo Augusto nel 476 (ultimo imperatore romano d’Occidente) le insegne imperiali sono state restituite a Costantinopoli, mentre a Roma è rimasto il papa come erede.
Quindi C Magno legittima il suo potere la notte di Natale in 2 direzioni: continuità tradizione Impero Romano + innesto della matrice cristiana (incoronato dal papa, sancendo ideale passaggio di potere).
Essendo questo territorio la continuità di quello dell’Impero romano e Carlo Magno si propone come erede imperatore romano, le regole devono essere quelle romane: si dà conto ai prof di giurisprudenza di ricercare le tracce di codificazione del codice giustinianeo.
Nelle abbazie si ricercano testi (c’era la copiatura).
Il digesto non fu ritrovato insieme, ma in parti diverse:
- Primi libri = digestum vetus.
- Ultimi libri = digestum novum.
- Parte centrale = infortiatum.
Gradualmente la codificazione di Giustiniano riaffiorò e in questa c’erano sia a diritto publico che privato.
In questa opera di riscoperta l’attenzione dei giuristi si andò focalizzando sul diritto privato e non su quello pubblico, perché diritto pubblico costituzionale di stato è fortemente debitore degli assetti sociali di quello stato stesso, e se è vero che l’ultima forma di stato conosciuta da Roma antica, era stata una forma di stato imperiale, è altresì innegabile che la società romana dei primi sec d.C. fosse radicalmente diversa dalla società medievale, in particolare modo la società medievale imposta il rapporto di fedeltà tra sudditi e imperatore mediandolo attraverso una scala di rapporti di fedeltà personale.
La consuetudine locale
La consuetudine locale.
La fonte del diritto principale nell’epoca medievale è soprattutto diversa nella mentalità romana che è l’opposto: l’imperatore ambisce a dare regole x Impero Romano, le consuetudini hanno ruolo integrativo (dove non c’è lex si va a vedere cosa si fa lì, ma se c’è regola da Roma vale in tutto l’impero).
Il diritto privato regolamenta contratto di compravendita (cessione di un bene dietro pagamento di un prezzo), di mutuo etc...
Nel momento in cui in età alto medievale servono regole privatistiche, norme, che regolamentino i rapporti tra privati, vengono cercate in tradizione romana giustinianea.
Sia in centri cultura laici che cristiani si legge la codificazione giustinianea con particolare riguardo a normativa di diritto privato.
Gli studenti studiano da peta (pergamena su due colonne o meno).
Nasce scuola giuridica dei glossatori = è oggetto di glossa la codificazione giustinianea, solo i testi con regole di diritto privato (medioevo); si spiega parola per parola.
La scuola dei commentatori nasce poi, i professori non spiegano per glossam, ma commentando il senso giuridico di un passo; l’oggetto del commento sarà sempre la parte di diritto privato della codificazione giustinianea.
Il metodo cambierà ancora e sarà teso a verificare genuinità della parte di diritto privato della codificazione giustinianea.
Il diritto pubblico subisce un oblio e per secoli la storia del diritto romano a livello scientifico non viene più studiata = A livello privato si impartiscono lezioni di diritto privato e la storia di Roma, no diritto pubblico.
Con la Rivoluzione francese si attua un sovvertimento radicale delle regole del gioco, fino a quel momento l'EU continentale è stata dominata dal punto di vista costituzionale da monarchie dinastiche universali.
Nel 1789 con la Rivoluzione francese la monarchia decapitata; giuristi rivoluzionari devono ricostruire stato; si cerca nella storia la legittimazione per la costruzione dello stato rivoluzionario, si cerca antenato nobile.
Storia di Roma, che ha conosciuto fase monarchica fino al 509 a.C. che finisce con la cacciata dei Tarquini.
- Si ricomincia a studiare storia del diritto pubblico romano repubblicano.
Storia del diritto romano 21.09
Nascita di Roma
- Data certa nascita repubblica perché gestione tempo e storia a Roma antica era affidata agli annales (disponibili con certezza da una certa epoca in poi, perduti per l’età più antica monarchica), l’annalistica.
→ Non ci sono info a disposizione per la più antica fase monarchica, gli storici del I sec a.C. fecero sforzo ricostruttivo ed in particolare modo Varrone sviluppò un calcolo congetturale per arrivare a definire la data della nascita di Roma.
==> Calcolo varroniano: lui parte dal 509, ipotizzò che ci fossero stati 7 regni a Roma (perché 7 per il popolo romano è numero magico) e si voleva conferire aurea magia a monarchia originaria romana; ogni re avrebbe regnato x lo stesso numero di anni x 35 anni, giunse così a delineare 245 anni di regno e calcolandoli a ritroso dal 509, ottenne l’anno 754; come giorno costruì in via congetturale il 21 (multiplo dei due numeri magici) aprile (x etimologia latina da aprire, mese in cui si dischiudono fiori in natura e natura si rinnova, nuova vita).
Versione mitologica
- Serve racconto ufficiale nascita Roma = storici I sec a.C./II si fanno carico di questo lavoro ed esistono versioni parzialmente diverse tra loro.
→ Racconto più conosciuto è quello di Tito Livio, sotto Augusto: Romolo e Remo.
- 3 dati:
- 1. Storici antichi parlano per allegorie (immagini rappresentative evocative di determinati fatti per i propri lettori).
- 2. Nel racconto mitologico della nascita di Roma ci sono 2 elementi ricorrenti: presenza costante di un dualismo, ricorrere del numero 2 (Enea approda nel Lazio e c’è elemento autoctono, lui + latini; gemelli) + fondazione di agglomerati civici (Lavinio, Alba Longa da Ascanio...).
→ Nascita Roma è caratterizzata da: marcato dualismo + presenza di precedenti agglomerati civici (Roma già nasce dove c’erano città).
Versione storica
Riguardo alla data della fondazione di Roma i dati archeologici dicono che il perimetro originario delle mura di Roma risale all’incirca alla metà dell’VIII sec a.C. Gli scavi archeologici mostrano che quelle terre, prima della fondazione di Roma e del perimetro di Roma, erano già abitate da una molteplicità di pagi (pagus, i = villaggi), separati tra loro ed indipendenti, dove abitavano dei gruppi familiari estesi e guidati dal più anziano capostipite comune (= Pater familias), rispetto cui tutti erano imparentati.
Nel pagus viveva una famiglia allargata ed i membri di questa si riproducevano tra loro tramite dei matrimoni endogamici. Siamo in grado di sapere ciò perché questi matrimoni portarono a dei problemi genetici e si sono trovate delle sepolture di feti che attestano il problema dell’endogamia.
Le famiglie gestiscono nella comunione familiare la coltivazione delle terre, che non sono del singolo, ma del pagus, e anche una forma embrionale di pastorizia del pagus (IX-VIII sec a.C.). In questa realtà vivere in un villaggio al sicuro, con un tetto e del cibo, è una vita invidiabile.
I raminghi (coloro senza famiglia, senza nulla) che girano per le campagne cercando un modo di vedere se tramite la cacciagione o dei servizi, riescono a guadagnare del cibo, si imbattono nella realtà dei pagi e chiedono di poter entrare all’interno del pagus. Allora gli abitanti dei pagi li accettano perché hanno un problema di sangue, per via dell’endogamia. Tuttavia sarà sempre chiaro dentro al pagus chi appartiene al gruppo familiare unitario delle origini e chi è invece è la componente avventizia. In più bisogna rispettare regole del pagus. Dentro i pagi si crea quindi una differenziazione sociale tra il gruppo familiare unitario delle origini e la componente avventizia.
Ogni pagus viveva secondo proprie tradizioni familiare, senza avere rapporti con i villaggi dei dintorni. Tuttavia quando arrivano le scorrerie dei predoni (elementi ostili e nemici che vogliono fare razzia di scorte di cibo, del bestiame...), i pagi sono indifesi. Allora gli anziani a capo dei singoli villaggi si riuniscono in un’assemblea e stabiliscono un’alleanza in caso di guerra, cioè che all’arrivo delle scorribande nemiche i pagi vivranno un’alleanza temporanea e combatteranno tutti insieme, rispondendo agli ordini di un unico pater familias, eletto dall’assemblea degli anziani. Gradualmente ci si rese conto che trasformare l’alleanza temporanea dei pagi, in una stabile, avrebbe comportato enormi vantaggi, e non solo da punto di vista militare.
Si creò quindi una nuova città (Roma), che avrebbe dovuto accogliere tutti gli abitanti di tutti i pagi, protetta da delle mura di confine, dentro cui confluirono gli abitanti di tutti i pagi, ma ogni singolo pagus portò dentro Roma le sue due componenti (familiare, gentilizia ed avventizia) e la sommatoria di queste sarebbe alla base della distinzione sociale originaria tra patrizi e plebei.
Le singole componenti familiari fondatrici degli antichi pagi rimasero sempre identificabili nella Roma monarchica, e a seguire nella storia di Roma, perché assunsero la denominazione di gentes (gruppi familiari allargati di origine antichissima e nobilissima, perché consolidati in epoca pre civica).
A Roma la divisione tra i due si vide nella divisione:
- 1. Patrizi = Gentili, nel sistema dei pagi erano parte delle antiche famiglie fondatrici.
- 2. Plebei = Sommatoria avventizie degli antichi pagi.
L’alleanza temporanea tra pagi, regolamentata dall’assemblea degli anziani, porta alla fondazione di Roma. La struttura pre civica dell’assemblea dei pater familias (solo patrizi) è mantenuta e prende il nome di senato (senex). Adesso il senato elegge al proprio interno chi dovrà comandare, il rex una volta scelto dal senato deve essere presentato al popolo, riunito in assemblea che si chiama comitium curiatum; dopo che il re è stato eletto da senato e presentato al popolo, ha pieni poteri.
Il rex assomma in sé:
- 1) Sommi poteri militari.
- 2) Sommi poteri religiosi (si pone come mediatore fra uomini e dei).
- 3) Sommi poteri legislativi.
- 4) Sommi poteri giudiziari.
- 5) Sommi poteri amministrativi.
Poteri del rex sono vitalizi, al momento della sua morte = Auspicia redeunt ad patres (senatori).
Quando re muore i poteri a lui conferiti tornano al senato, che esercita quei poteri fino all’elezione di un nuovo rex = Interregnum (lasso temporale tra due regni, tra morte vecchio rex e assunzione pieni poteri del nuovo; i pieni poteri in questo periodo li ha il senato).
- Secondo la tradizione i re furono 7:
- I. Romolo.
- II. Numa Pompilio.
- III. Tullio Ostilio.
- IV. Anco Marcio.
- V. Rottura dinastica.
- VI. Tarquinio Prisco.
- VII. Servio Tullio.
- VIII. Tarquinio il Superbio.
- Primi 4 re sarebbero di stirpe latino-sabina (autoctoni del Lazio) diversi gli ultimi 3 re sarebbero di stirpi etrusche (non autoctone laziali, ma sopravvento a Roma per ragioni economiche).
2 F
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