Riassunto di:
STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA
Dal medioevo all'età contemporanea
(seconda edizione)
Antonio Padoa Schioppa Davide Angelini
___________________
Parte Prima
Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI)
La transizione dal mondo antico al medioevo, nei secoli, dal IV al VI, ha introdotto in Europa, insieme con
l'irruzione delle popolazioni germaniche che in precedenza erano vissute per secoli ai confini dell'Impero,
l'innesto di un complesso di istituzioni e di consuetudini nuove, lontane dal diritto romano ma anche dalle
consuetudini tradizionali dei popoli germanici. Il diritto dell'Impero romano tardo-antico ha tuttavia influito,
e non poco, sugli ordinamenti pubblici e sullo stesso diritto privato dei Germani. Inizia così un'età che si
distende per circa sei secoli, sino alla fine del secolo XI, nella quale entro i regni germanici dell'Europa
occidentale il sopravvissuto diritto romano coesiste e si intreccia variamente con le consuetudini
germaniche. La Chiesa esercita il suo magistero e con esso un ruolo fondamentale di civiltà, religioso e
pastorale, ma anche civile e politico. E contribuisce a trasmettere alla società civile molte regole giuridiche
di derivazione romanistica, che la Chiesa aveva fatte proprie.
Anche se le leggi scritte dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti e degli altri popoli germanici includono
numerose norme volute dai re, la loro prima radice è indubbiamente consuetudinaria. Dal secolo IX il rinato
Impero d'Occidente voluto da Carlo Magno crea per la prima volta nella storia le premesse di un'unione
politica e giuridica dell'Europa occidentale.
Questi sono i secoli in cui la consuetudine domina il campo tra le fonti del diritto, sino a dar vita a istituzioni
nuove e complesse, che non possono dirsi né romane né germaniche (v. ad es. i rapporti feudali).
Pur nella varietà straordinaria delle consuetudini locali, molti fondamentali elementi comuni sussistono nei
diritti dell'alto medioevo europeo, derivanti sia dalla comune fede religiosa sia dalle analoghe condizioni di
vita di popoli e di società prevalentemente rurali e militari. È una condizione storica che muterà
profondamente in Europa solo con la grande “rinascita” dei secoli XI e XII.
1. IL DIRITTO TARDO-ANTICO
1. LE STRUTTURE PUBBLICHE
Negli ultimi secoli del mondo antico, il diritto romano ha conosciuto una serie di trasformazioni
profonde, che esercitarono un influsso sull’intero ciclo successivo della storia giuridica europea.
Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito amministrativamente in 114 provincie,
suddivise tra le due parti d’Oriente (con capitale Costantinopoli) e Occidente (con capitale Roma). 1
La bipartizione politica, giuridica e amministrativa tra oriente e occidente si accentuò alla fine del
secolo IV, sino a divenire irreversibile con la caduta dell'Impero d'Occidente nel 476 d.C., ma ciò
non impedì che in qualche fase dell'età tardo-antica, sotto il governo di alcuni grandi imperatori
(tra cui Costantino, Teodosio I e Giustiniano) il comando venisse ancora accentrato in un solo
uomo. La successione al trono prevedeva due imperatori (gli Augusti) e due successori designati (i
Cesari).
L’amministrazione civile era stata separata da quella militare. Tre distinte gerarchie si affiancavano
sul territorio, in un ordinamento molto articolato e complesso.
La gerarchia militare faceva perno sui duces e sui magistri militum dislocati nelle diverse parti
dell’Impero, oltre che sulle milizie mobili che si spostavano con l’imperatore secondo le necessità
belliche.
La gerarchia civile, con funzioni amministrative e di ordine pubblico, giudiziarie civili e penali, era
ripartita nei seguenti livelli in scala ascensionale:
i defensores della città,
i governatori delle provincie,
i vicari a capo delle diocesi,
i quattro prefetti al pretorio di Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico.
Una terza gerarchia di funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie
dell’Impero.
Al di sopra delle tre gerarchie operava la Corte imperiale.
L’imperatore era il legittimo titolare di tutti i poteri, in quanto a lui spettava:
il potere di nomina dei governatori provinciali e di ogni altra carica dell’amministrazione
civile e giudiziaria, militare, fiscale;
il potere di decisione sulle controversie che a lui giungevano in ultima istanza;
il potere legislativo.
2. LEGISLAZIONE POSTCLASSICA
Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani dell’imperatore.
Egli agiva attraverso l'opera dei suoi uffici centrali, guidati da un manipolo di alti funzionari da lui
scelti e da lui in ogni momento revocabili, tra cui vi erano:
il Questore del sacro palazzo (responsabile delle questioni legali) e il Maestro degli uffici
(capo della Cancelleria dell’Impero), i quali elaboravano costituzioni (edicta) che poi, con
l’approvazione dell’imperatore, divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nella parte
dell’Oriente o in quella d’Occidente, quando non nell’intero territorio dell’Impero. Gli
edicta erano provvedimenti di carattere generale, per lo più riguardanti il diritto pubblico;
la Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza (nonché su richieste di funzionari
giudici locali in merito alle questioni non risolvibili sulla base del diritto preesistente)
attraverso un suo ufficio centrale, lo Scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell’imperatore
un rescriptum (o consulto), ovvero un breve scritto nel quale la questione controversa era
impostata nei suoi profili di diritto sulla base dei dati forniti da chi l’aveva sottoposta al
giudizio superiore. Poiché le parti non erano presenti, il rescritto conteneva spesso una
clausola che condizionava la soluzione del caso al presupposto che i fatti allegati, da
accertare debitamente in loco, corrispondessero al vero.
Il sistema classico delle fonti risultava così profondamente trasformato. Le consuetudini e gli usi
(mores), i pareri (responsa) dei giuristi a ciò accreditati, i senatoconsulti e le altre fonti menzionate
ancora da Gaio nel secolo II erano ormai relegati nello sfondo. La sola fonte divenuta centrale
2
nell’evoluzione del diritto era costituita dalle decisioni imperiali , nella duplice veste dei rescritti e
degli editti ( costituzioni
) di portata generale.
Dunque, due erano le categorie di fonti del diritto:
1) da una parte gli iura, che includevano le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto
onorario, tuttora valide quando non fossero state espressamente o tacitamente abrogate;
2) dall’altra la leges, cioè le decisioni imperiali.
La legislazione postclassica e giustinianea intervenne in quasi tutti i campi del diritto introducendo
mutamenti profondi rispetto all'età classica. In non poche disposizioni relative al diritto delle
persone e della famiglia si coglie da Costantino in poi l'influenza del cristianesimo (v. ad es.
l'equiparazione tra figli maschi e femmine nella successione legittima e gli ostacoli frapposti al
divorzio).
Il diritto greco influì a sua volta nella legislazione imperiale, ad es. istituendo la pratica di iscrizione
delle ipoteche in pubblici registri e consentendo di recedere dal patto di compravendita con
perdita della caparra, a differenza della disciplina romana classica.
3. DA TEODOSIO II A GIUSTINIANO
Gli interventi legislativi dei secoli dal IV al VI furono innumerevoli. Si comprende allora come sia
nata l’esigenza di raccogliere in appositi testi organicamente concepiti, veri e propri codici, il corpus
delle costituzioni degli imperatori. Già coi Codici Gregoriano ed Ermogeniano erano stati raccolti i
rescritti sino all'età di Diocleziano. Portata ben più rilevante ebbe il Codice Teodosiano,
promulgato da Teodosio II nel 438 d.C, che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età
di Costantino sino a quell’anno. Il Codice, che includeva tanto le costituzioni nate a Costantinopoli
quanto quelle scritte in occidente, venne esteso ad entrambe le parti dell'Impero.
Un secolo più tardi vide la luce a Costantinopoli la grande compilazione di Giustiniano (527-565
d.C.). Nell'arco di cinque anni, dal 529 e il 534 d.C., videro la luce le quattro opere che nel loro
insieme formano quello che più tardi sarà denominato Corpus Iuris Civilis.
Il Codice riunì sistematicamente in 12 libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli per materia,
migliaia di rescritti e di costituzioni imperiali dal secolo I sino a Giustiniano stesso;
il Digesto è formato da 50 libri (anch'essi ordinati in titoli) di testi della giurisprudenza
classca come quelli di Papiniano, Ulpiano, Modestino, ecc. È frutto del lavoro di una
commissione guidata dal giurista Triboniano, magister officiorum; ha per la storia del diritto
un’importanza incommensurabile;
le Istituzioni sono una compilazione che costituisce un breve testo di sintesi ispirato alle
istituzioni di Gaio;
le Novelle sono una raccolte di 168 costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.
Giustiniano intese crea re un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che dovesse
applicarsi nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero.
In oriente la compilazione, integrata con le costituzioni degli imperatori, restò la base del diritto
bizantino sino alla caduta di Costantinopoli sotto l'assalto dei Turchi nel 1453.
In occidente Giustiniano volle introdurre la compilazione nel suo disegno di riconquista dell'Italia,
ma il tentativo ebbe esito precario: Gallia e Spagna erano ormai sede di regni germanici, mentre
l'Italia settentrionale e centrale fu dopo la sua morte quasi subito occupata dai Longobardi (anno
568). Solo con la rinascita del secolo XII l'opera di Giustiniano inizierà in Italia e in Europa il suo
ciclo vitale, come fonte capitale del nuovo diritto comune che dominerà la scena del diritto del
continente sino alla fine del '700. 3
La crisi dell’impero non fu dunque anche la crisi del suo diritto e non ne impedì la sopravvivenza.
Al contrario, il diritto tardo antico, inclusi gli elementi non cancellati della tradizione precedente,
costituì il fondamento di istituzioni, di procedure, di norme, e di consuetudini negoziali che in varia
forma e misura, dopo la fine del dominio di Roma in Occidente, si trasmisero alle età successive.
Proprio sul terreno delle istituzioni, la tarda antichità dette il suo contributo più creativo alla storia
della civiltà.
2. CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO
1. LA CHIESA PRIMITIVA, ORGANIZZAZIONE E GERARCHIA
L'affermazione del cristianesimo nel corso degli ultimi secoli del mondo antico costituì un evento
religioso di straordinaria importanza per l'Impero romano e per la storia successiva dell'Europa e
del mondo, ma ebbe anche profonda influenza sul mondo del diritto e delle istituzioni. Questo
avvenne in ragione dei contenuti della nuova fede, della forma in cui le sue tavole di valore e di
regole furono esplicitate, delle istituzioni create per conservare e diffondere tali valori, infine
dell'influenza di tutto ciò sul diritto e sulle istituzioni secolari.
L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente religiosa,
molte delle quali comportavano conseguenze nella disciplina delle relazioni tra gli uomini o nei
rapporti dei singoli con le istituzioni secolari (v. ad es. precetti quali l'indissolubilità del vincolo
coniugale). Più in generale, il comandamento dell'amore del prossimo e il rispetto della persona
umana implicavano un ribaltamento di consuetudini, di istituti e di precetti dalle radici millenarie.
Il piccolo gruppo di discepoli di Cristo presentò sin dagli inizi le caratteristiche di un'istituzione
dotata di regole. Lo spirito della Chiesa delle origini, ardente di carità, è espresso dagli Atti degli
apostoli, che attestano come nelle prime comunità cristiane i beni fossero posti in comune dai
fedeli, che rinunciavano così ad ogni proprietà personale, e l’assistenza si estendeva ad altre
comunità in situazioni difficili (come le carestie).
La Chiesa assunse la forma di un’ istituzione gerarchica , dotata di regole, resa necessaria
dall’esigenza di creare un organismo saldo e compatto in grado di resistere alle spinte devianti di
altre culture ben radicate.
I successori degli apostoli furono designati col termine greco di episcopi (vescovi), responsabili
pastorali di una città e del territorio circostante designato come diocesi. Ai vescovi rispondevano i
presbiteri e i diaconi. Tra i vescovi si creò a sua volta sin dai primi secoli una gerarchia fondata
sull’importanza della città sede di diocesi. Ai vescovi delle sedi più importanti (vescovi metropoliti)
spettava il coordinamento dei vescovi della regione (vescovi suffraganei) e il potere di riesaminare
in appello le loro decisioni. Per la nomina dei vescovi si affermò il principio dell’elezione compiuta
dal clero locale, cui seguivano l’acclamazione dei fedeli e la consacrazione da parte degli altri
vescovi della provincia ecclesiastica e del metropolita.
Tra tutti i vescovi, al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto (quale
successore di Pietro, primo vescovo di Roma che Cristo stesso aveva posto a capo della Chiesa).
Sin da allora la Chiesa d’oriente fu costantemente restia ad accettare il primato del vescovo di
Roma negli stessi termini in cui esso fu riconosciuto in occidente. 4
2. IL TESTO SACRO
Un aspetto essenziale della nuova religione sta nella presenza di un testo sacro canonizzato,
derivante dalla tradizione di Israele, scritto e reso pubblico, quindi noto a tutti, non solo ai
sacerdoti. Al suo interno erano espressi i precetti della rivelazione in forma definitiva e non
modificabile. Il cristianesimo (come già l'ebraismo e come più tardi l'Islam) è una “religione del
Libro”. Molti precetti della S crittura, tratti sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento,
determinarono in modo permanente il diritto e le istituzioni sia religiose sia civili dei popoli che
accolsero la religione cristiana.
La lettura della Scrittura veniva utilizzata non solo per intendere i precetti rivelati, ma anche per
orientare il comportamento dei fedeli nei casi dubbi e per risolvere controversie tra cristiani:
questioni di ordine pratico legate alla vita della Chiesa e dei fedeli.
La fioritura della grande Patristica greca e latina attesta quanto a fondo Origene e i padri orientali,
Agostino e i padri occidentali, abbiano indagato sui libri sacri dei due Testamenti. Il complesso della
Scrittura formava per i Padri della chiesa un tutto unico, un insieme coerente perché proveniente
dalla rivelazione dell’unico Dio.
Naturalmente i problemi di raccordo tra i diversi brani della Scrittura nascevano ad ogni passo, non
solo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma anche all'interno di ciascuna delle due parti della
Bibbia. Per Agostino occorre fare ricorso al ragionamento per mostrare che le dissonanze del Testo
sacro sono tali solo in apparenza: la diversità può essere spiegata in modo tale da evitare la
contraddizione.
3. IL PRIMO DIRITTO CANONICO
Le questioni religiose e teologiche cruciali vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in
concilio.
Il concilio coinvolgeva tutti i vescovi (concili ecumenici) per le questioni pastorali, oppure solo i
vescovi di singole regioni della cristianità (sinodi locali) per le questioni liturgiche di portata più
circoscritta.
Tra i concili ecumenici più importanti (che costituirono per la Chiesa pietre miliari) ricordiamo:
il Concilio di Nicea (325 d.C.);
il Concilio di Costantinopoli (381 d.C.);
il Concilio di Efeso (431 d.C.);
il Concilio di Calcedonia (451 d.C.).
Presto si moltiplicarono anche i sinodi locali: in Oriente, in Africa, nelle Gallie, in Italia, in Spagna.
Prese forma così una fonte fondamentale del diritto proprio della Chiesa, ossia il diritto canonico,
costituita dai canoni dei Concili e dei Sinodi, subordinata solo alla fonte suprema: la Sacra Scrittura,
frutto della rivelazione divina.
Non pochi tratti del diritto canonico si riconducono al diritto romano vivo nei secoli in cui la Chiesa
si formò. Il legame tra i due diritti resterà ben saldo nei secoli successivi.
4. STATO E CHIESA
All’inizio del secolo IV il rapporto dei cristiani con le istituzioni secolari aveva subito una
trasformazione radicale. La religione cristiana, dopo due secoli di persecuzioni subite, nell’arco di
meno di un secolo venne dapprima tollerata, poi riconosciuta da Costantino nel 313 d.C. con
l’Editto di Milano
, quindi dotata di privilegi (in particolare esenzione fiscale).
Nel 380 d.C. la religione cattolica fu dichiarata da Teodosio l’unica religione riconosciuta e
5
ammessa nell’impero.
Da Costantino in poi, gli imperatori cristiani si ritennero legittimati ad intervenire anche in
questioni strettamente religiose, prendendo l’iniziativa di convocare alcuni dei concili e di seguirne
da vicino lo svolgimento, cercando di influire sulle decisioni.
La connessione nata tra Chiesa e Impero nel secolo IV spiega come anche nell'amministrazione
della giustizia si siano stabiliti intrecci e collegamenti molto particolari:
Costantino consentì ai litiganti in una controversia di scegliere di farsi giudicare dal vescovo
anziché dal giudice laico governatore della provincia;
la sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata di forza esecutiva;
in materia ecclesiastica fu assicurata ai vescovi la giurisdizione esclusiva;
Giustiniano autorizzò il ricorso in appello dal governatore della provincia al vescovo, la cui
pronuncia poteva essere riesaminata solo dall’imperatore.
Ai vescovi vennero dunque conferite
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Storia del diritto, prof. Chiodi, libro consigliato Storia del diritto in Europa, Padoa Schioppa
-
Riassunto esame Storia del diritto medievale, Prof. Bianchi Riva Raffaella, libro consigliato Storia del diritto me…
-
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, prof. Rossi, libro consigliato Storia del Diritto in Europa…
-
Riassunto esame Storia del diritto europeo, Prof. Minnucci Giovanni, libro consigliato Storia del Diritto in Europa…