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Riassunto di:

STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA

Dal medioevo all'età contemporanea

(seconda edizione)

Antonio Padoa Schioppa Davide Angelini

___________________

Parte Prima

Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI)

La transizione dal mondo antico al medioevo, nei secoli, dal IV al VI, ha introdotto in Europa, insieme con

l'irruzione delle popolazioni germaniche che in precedenza erano vissute per secoli ai confini dell'Impero,

l'innesto di un complesso di istituzioni e di consuetudini nuove, lontane dal diritto romano ma anche dalle

consuetudini tradizionali dei popoli germanici. Il diritto dell'Impero romano tardo-antico ha tuttavia influito,

e non poco, sugli ordinamenti pubblici e sullo stesso diritto privato dei Germani. Inizia così un'età che si

distende per circa sei secoli, sino alla fine del secolo XI, nella quale entro i regni germanici dell'Europa

occidentale il sopravvissuto diritto romano coesiste e si intreccia variamente con le consuetudini

germaniche. La Chiesa esercita il suo magistero e con esso un ruolo fondamentale di civiltà, religioso e

pastorale, ma anche civile e politico. E contribuisce a trasmettere alla società civile molte regole giuridiche

di derivazione romanistica, che la Chiesa aveva fatte proprie.

Anche se le leggi scritte dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti e degli altri popoli germanici includono

numerose norme volute dai re, la loro prima radice è indubbiamente consuetudinaria. Dal secolo IX il rinato

Impero d'Occidente voluto da Carlo Magno crea per la prima volta nella storia le premesse di un'unione

politica e giuridica dell'Europa occidentale.

Questi sono i secoli in cui la consuetudine domina il campo tra le fonti del diritto, sino a dar vita a istituzioni

nuove e complesse, che non possono dirsi né romane né germaniche (v. ad es. i rapporti feudali).

Pur nella varietà straordinaria delle consuetudini locali, molti fondamentali elementi comuni sussistono nei

diritti dell'alto medioevo europeo, derivanti sia dalla comune fede religiosa sia dalle analoghe condizioni di

vita di popoli e di società prevalentemente rurali e militari. È una condizione storica che muterà

profondamente in Europa solo con la grande “rinascita” dei secoli XI e XII.

1. IL DIRITTO TARDO-ANTICO

1. LE STRUTTURE PUBBLICHE

Negli ultimi secoli del mondo antico, il diritto romano ha conosciuto una serie di trasformazioni

profonde, che esercitarono un influsso sull’intero ciclo successivo della storia giuridica europea.

Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito amministrativamente in 114 provincie,

suddivise tra le due parti d’Oriente (con capitale Costantinopoli) e Occidente (con capitale Roma). 1

La bipartizione politica, giuridica e amministrativa tra oriente e occidente si accentuò alla fine del

secolo IV, sino a divenire irreversibile con la caduta dell'Impero d'Occidente nel 476 d.C., ma ciò

non impedì che in qualche fase dell'età tardo-antica, sotto il governo di alcuni grandi imperatori

(tra cui Costantino, Teodosio I e Giustiniano) il comando venisse ancora accentrato in un solo

uomo. La successione al trono prevedeva due imperatori (gli Augusti) e due successori designati (i

Cesari).

L’amministrazione civile era stata separata da quella militare. Tre distinte gerarchie si affiancavano

sul territorio, in un ordinamento molto articolato e complesso.

La gerarchia militare faceva perno sui duces e sui magistri militum dislocati nelle diverse parti

dell’Impero, oltre che sulle milizie mobili che si spostavano con l’imperatore secondo le necessità

belliche.

La gerarchia civile, con funzioni amministrative e di ordine pubblico, giudiziarie civili e penali, era

ripartita nei seguenti livelli in scala ascensionale:

 i defensores della città,

 i governatori delle provincie,

 i vicari a capo delle diocesi,

 i quattro prefetti al pretorio di Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico.

Una terza gerarchia di funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie

dell’Impero.

Al di sopra delle tre gerarchie operava la Corte imperiale.

L’imperatore era il legittimo titolare di tutti i poteri, in quanto a lui spettava:

 il potere di nomina dei governatori provinciali e di ogni altra carica dell’amministrazione

civile e giudiziaria, militare, fiscale;

 il potere di decisione sulle controversie che a lui giungevano in ultima istanza;

 il potere legislativo.

2. LEGISLAZIONE POSTCLASSICA

Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani dell’imperatore.

Egli agiva attraverso l'opera dei suoi uffici centrali, guidati da un manipolo di alti funzionari da lui

scelti e da lui in ogni momento revocabili, tra cui vi erano:

 il Questore del sacro palazzo (responsabile delle questioni legali) e il Maestro degli uffici

(capo della Cancelleria dell’Impero), i quali elaboravano costituzioni (edicta) che poi, con

l’approvazione dell’imperatore, divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nella parte

dell’Oriente o in quella d’Occidente, quando non nell’intero territorio dell’Impero. Gli

edicta erano provvedimenti di carattere generale, per lo più riguardanti il diritto pubblico;

 la Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza (nonché su richieste di funzionari

giudici locali in merito alle questioni non risolvibili sulla base del diritto preesistente)

attraverso un suo ufficio centrale, lo Scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell’imperatore

un rescriptum (o consulto), ovvero un breve scritto nel quale la questione controversa era

impostata nei suoi profili di diritto sulla base dei dati forniti da chi l’aveva sottoposta al

giudizio superiore. Poiché le parti non erano presenti, il rescritto conteneva spesso una

clausola che condizionava la soluzione del caso al presupposto che i fatti allegati, da

accertare debitamente in loco, corrispondessero al vero.

Il sistema classico delle fonti risultava così profondamente trasformato. Le consuetudini e gli usi

(mores), i pareri (responsa) dei giuristi a ciò accreditati, i senatoconsulti e le altre fonti menzionate

ancora da Gaio nel secolo II erano ormai relegati nello sfondo. La sola fonte divenuta centrale

2

nell’evoluzione del diritto era costituita dalle decisioni imperiali , nella duplice veste dei rescritti e

degli editti ( costituzioni

) di portata generale.

Dunque, due erano le categorie di fonti del diritto:

1) da una parte gli iura, che includevano le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto

onorario, tuttora valide quando non fossero state espressamente o tacitamente abrogate;

2) dall’altra la leges, cioè le decisioni imperiali.

La legislazione postclassica e giustinianea intervenne in quasi tutti i campi del diritto introducendo

mutamenti profondi rispetto all'età classica. In non poche disposizioni relative al diritto delle

persone e della famiglia si coglie da Costantino in poi l'influenza del cristianesimo (v. ad es.

l'equiparazione tra figli maschi e femmine nella successione legittima e gli ostacoli frapposti al

divorzio).

Il diritto greco influì a sua volta nella legislazione imperiale, ad es. istituendo la pratica di iscrizione

delle ipoteche in pubblici registri e consentendo di recedere dal patto di compravendita con

perdita della caparra, a differenza della disciplina romana classica.

3. DA TEODOSIO II A GIUSTINIANO

Gli interventi legislativi dei secoli dal IV al VI furono innumerevoli. Si comprende allora come sia

nata l’esigenza di raccogliere in appositi testi organicamente concepiti, veri e propri codici, il corpus

delle costituzioni degli imperatori. Già coi Codici Gregoriano ed Ermogeniano erano stati raccolti i

rescritti sino all'età di Diocleziano. Portata ben più rilevante ebbe il Codice Teodosiano,

promulgato da Teodosio II nel 438 d.C, che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età

di Costantino sino a quell’anno. Il Codice, che includeva tanto le costituzioni nate a Costantinopoli

quanto quelle scritte in occidente, venne esteso ad entrambe le parti dell'Impero.

Un secolo più tardi vide la luce a Costantinopoli la grande compilazione di Giustiniano (527-565

d.C.). Nell'arco di cinque anni, dal 529 e il 534 d.C., videro la luce le quattro opere che nel loro

insieme formano quello che più tardi sarà denominato Corpus Iuris Civilis.

 Il Codice riunì sistematicamente in 12 libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli per materia,

migliaia di rescritti e di costituzioni imperiali dal secolo I sino a Giustiniano stesso;

 il Digesto è formato da 50 libri (anch'essi ordinati in titoli) di testi della giurisprudenza

classca come quelli di Papiniano, Ulpiano, Modestino, ecc. È frutto del lavoro di una

commissione guidata dal giurista Triboniano, magister officiorum; ha per la storia del diritto

un’importanza incommensurabile;

 le Istituzioni sono una compilazione che costituisce un breve testo di sintesi ispirato alle

istituzioni di Gaio;

 le Novelle sono una raccolte di 168 costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.

Giustiniano intese crea re un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che dovesse

applicarsi nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero.

In oriente la compilazione, integrata con le costituzioni degli imperatori, restò la base del diritto

bizantino sino alla caduta di Costantinopoli sotto l'assalto dei Turchi nel 1453.

In occidente Giustiniano volle introdurre la compilazione nel suo disegno di riconquista dell'Italia,

ma il tentativo ebbe esito precario: Gallia e Spagna erano ormai sede di regni germanici, mentre

l'Italia settentrionale e centrale fu dopo la sua morte quasi subito occupata dai Longobardi (anno

568). Solo con la rinascita del secolo XII l'opera di Giustiniano inizierà in Italia e in Europa il suo

ciclo vitale, come fonte capitale del nuovo diritto comune che dominerà la scena del diritto del

continente sino alla fine del '700. 3

La crisi dell’impero non fu dunque anche la crisi del suo diritto e non ne impedì la sopravvivenza.

Al contrario, il diritto tardo antico, inclusi gli elementi non cancellati della tradizione precedente,

costituì il fondamento di istituzioni, di procedure, di norme, e di consuetudini negoziali che in varia

forma e misura, dopo la fine del dominio di Roma in Occidente, si trasmisero alle età successive.

Proprio sul terreno delle istituzioni, la tarda antichità dette il suo contributo più creativo alla storia

della civiltà.

2. CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO

1. LA CHIESA PRIMITIVA, ORGANIZZAZIONE E GERARCHIA

L'affermazione del cristianesimo nel corso degli ultimi secoli del mondo antico costituì un evento

religioso di straordinaria importanza per l'Impero romano e per la storia successiva dell'Europa e

del mondo, ma ebbe anche profonda influenza sul mondo del diritto e delle istituzioni. Questo

avvenne in ragione dei contenuti della nuova fede, della forma in cui le sue tavole di valore e di

regole furono esplicitate, delle istituzioni create per conservare e diffondere tali valori, infine

dell'influenza di tutto ciò sul diritto e sulle istituzioni secolari.

L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente religiosa,

molte delle quali comportavano conseguenze nella disciplina delle relazioni tra gli uomini o nei

rapporti dei singoli con le istituzioni secolari (v. ad es. precetti quali l'indissolubilità del vincolo

coniugale). Più in generale, il comandamento dell'amore del prossimo e il rispetto della persona

umana implicavano un ribaltamento di consuetudini, di istituti e di precetti dalle radici millenarie.

Il piccolo gruppo di discepoli di Cristo presentò sin dagli inizi le caratteristiche di un'istituzione

dotata di regole. Lo spirito della Chiesa delle origini, ardente di carità, è espresso dagli Atti degli

apostoli, che attestano come nelle prime comunità cristiane i beni fossero posti in comune dai

fedeli, che rinunciavano così ad ogni proprietà personale, e l’assistenza si estendeva ad altre

comunità in situazioni difficili (come le carestie).

La Chiesa assunse la forma di un’ istituzione gerarchica , dotata di regole, resa necessaria

dall’esigenza di creare un organismo saldo e compatto in grado di resistere alle spinte devianti di

altre culture ben radicate.

I successori degli apostoli furono designati col termine greco di episcopi (vescovi), responsabili

pastorali di una città e del territorio circostante designato come diocesi. Ai vescovi rispondevano i

presbiteri e i diaconi. Tra i vescovi si creò a sua volta sin dai primi secoli una gerarchia fondata

sull’importanza della città sede di diocesi. Ai vescovi delle sedi più importanti (vescovi metropoliti)

spettava il coordinamento dei vescovi della regione (vescovi suffraganei) e il potere di riesaminare

in appello le loro decisioni. Per la nomina dei vescovi si affermò il principio dell’elezione compiuta

dal clero locale, cui seguivano l’acclamazione dei fedeli e la consacrazione da parte degli altri

vescovi della provincia ecclesiastica e del metropolita.

Tra tutti i vescovi, al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto (quale

successore di Pietro, primo vescovo di Roma che Cristo stesso aveva posto a capo della Chiesa).

Sin da allora la Chiesa d’oriente fu costantemente restia ad accettare il primato del vescovo di

Roma negli stessi termini in cui esso fu riconosciuto in occidente. 4

2. IL TESTO SACRO

Un aspetto essenziale della nuova religione sta nella presenza di un testo sacro canonizzato,

derivante dalla tradizione di Israele, scritto e reso pubblico, quindi noto a tutti, non solo ai

sacerdoti. Al suo interno erano espressi i precetti della rivelazione in forma definitiva e non

modificabile. Il cristianesimo (come già l'ebraismo e come più tardi l'Islam) è una “religione del

Libro”. Molti precetti della S crittura, tratti sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento,

determinarono in modo permanente il diritto e le istituzioni sia religiose sia civili dei popoli che

accolsero la religione cristiana.

La lettura della Scrittura veniva utilizzata non solo per intendere i precetti rivelati, ma anche per

orientare il comportamento dei fedeli nei casi dubbi e per risolvere controversie tra cristiani:

questioni di ordine pratico legate alla vita della Chiesa e dei fedeli.

La fioritura della grande Patristica greca e latina attesta quanto a fondo Origene e i padri orientali,

Agostino e i padri occidentali, abbiano indagato sui libri sacri dei due Testamenti. Il complesso della

Scrittura formava per i Padri della chiesa un tutto unico, un insieme coerente perché proveniente

dalla rivelazione dell’unico Dio.

Naturalmente i problemi di raccordo tra i diversi brani della Scrittura nascevano ad ogni passo, non

solo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma anche all'interno di ciascuna delle due parti della

Bibbia. Per Agostino occorre fare ricorso al ragionamento per mostrare che le dissonanze del Testo

sacro sono tali solo in apparenza: la diversità può essere spiegata in modo tale da evitare la

contraddizione.

3. IL PRIMO DIRITTO CANONICO

Le questioni religiose e teologiche cruciali vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in

concilio.

Il concilio coinvolgeva tutti i vescovi (concili ecumenici) per le questioni pastorali, oppure solo i

vescovi di singole regioni della cristianità (sinodi locali) per le questioni liturgiche di portata più

circoscritta.

Tra i concili ecumenici più importanti (che costituirono per la Chiesa pietre miliari) ricordiamo:

 il Concilio di Nicea (325 d.C.);

 il Concilio di Costantinopoli (381 d.C.);

 il Concilio di Efeso (431 d.C.);

 il Concilio di Calcedonia (451 d.C.).

Presto si moltiplicarono anche i sinodi locali: in Oriente, in Africa, nelle Gallie, in Italia, in Spagna.

Prese forma così una fonte fondamentale del diritto proprio della Chiesa, ossia il diritto canonico,

costituita dai canoni dei Concili e dei Sinodi, subordinata solo alla fonte suprema: la Sacra Scrittura,

frutto della rivelazione divina.

Non pochi tratti del diritto canonico si riconducono al diritto romano vivo nei secoli in cui la Chiesa

si formò. Il legame tra i due diritti resterà ben saldo nei secoli successivi.

4. STATO E CHIESA

All’inizio del secolo IV il rapporto dei cristiani con le istituzioni secolari aveva subito una

trasformazione radicale. La religione cristiana, dopo due secoli di persecuzioni subite, nell’arco di

meno di un secolo venne dapprima tollerata, poi riconosciuta da Costantino nel 313 d.C. con

l’Editto di Milano

, quindi dotata di privilegi (in particolare esenzione fiscale).

Nel 380 d.C. la religione cattolica fu dichiarata da Teodosio l’unica religione riconosciuta e

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ammessa nell’impero.

Da Costantino in poi, gli imperatori cristiani si ritennero legittimati ad intervenire anche in

questioni strettamente religiose, prendendo l’iniziativa di convocare alcuni dei concili e di seguirne

da vicino lo svolgimento, cercando di influire sulle decisioni.

La connessione nata tra Chiesa e Impero nel secolo IV spiega come anche nell'amministrazione

della giustizia si siano stabiliti intrecci e collegamenti molto particolari:

 Costantino consentì ai litiganti in una controversia di scegliere di farsi giudicare dal vescovo

anziché dal giudice laico governatore della provincia;

 la sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata di forza esecutiva;

 in materia ecclesiastica fu assicurata ai vescovi la giurisdizione esclusiva;

 Giustiniano autorizzò il ricorso in appello dal governatore della provincia al vescovo, la cui

pronuncia poteva essere riesaminata solo dall’imperatore.

Ai vescovi vennero dunque conferite

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Chiodi Giovanni.
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