Attività medico-legale nell’area penalistica
Imputabilità e capacità processuale
L’imputabilità è costituita dalla capacità di intendere e di volere del reo, ossia, da un lato, dall’idoneità del soggetto a comprendere appieno il valore e il disvalore di un’azione sul piano giuridico e morale e, dall’altro, dalla facoltà del medesimo di autodeterminarsi; tale imputabilità è esclusa nei casi di incapacità indotta da altri, sordomutismo, ebrezza o intossicazione per caso fortuito e vizio totale di mente.
La capacità processuale è invece l’idoneità ad esercitare i diritti e le facoltà collegati alla qualità di imputato, ossia la partecipazione cosciente al processo.
Il comune denominatore tra imputabilità e capacità processuale è l’infermità, con cui si intende qualsiasi alterazione patologica in grado di incidere sulla capacità del reo; per questo, occorre un accertamento di tipo clinico ad opera di medici e psicologi.
In tema di riconoscimento del disturbo psichico in senso penalmente rilevante si sono delineati due orientamenti principali: uno di carattere biologico, per cui l’infermità è riconosciuta solo nei casi in cui il reo presenti insufficienze a livello cerebrale oppure uno stato psicotico grave, e uno di carattere più meramente causale, per cui è sufficiente che vi sia una nesso di causa tra la patologia e la commissione del fatto criminale.
Poiché la psichiatria non sempre è in grado di fornire un grado sufficiente di certezza diagnostica, la soluzione ottimale per oggettivare e dimostrare un disturbo del cervello, coinvolto nella fase di scelta dell’azione criminale, sono le neuroscienze, con le quali vengono svolte analisi genetiche e neurologiche anche in relazione a fattori ambientali.
Causalità e medicina legale
Nel diritto penale, la causalità è criterio oggettivo di imputazione del fatto criminoso al reo, per cui nessuno può essere punito per un reato se l’evento dannoso da cui dipende l’esistenza del reato stesso non è conseguenza della sua azione od omissione.
In proposito sono state elaborate diverse teorie: della causalità naturale, per cui è causa ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato; della causalità adeguata, per cui è causa la condotta umana che sia necessaria e adeguata all’evento, cioè idonea a determinarlo; della causalità umana, per la quale possono essere considerati causati dall’uomo solo gli eventi che l’uomo stesso può dominare, fino a giungere al paradigma causale penalistico, ossia alla cosiddetta teoria della causalità scientifica o della sussunzione sotto leggi scientifiche, secondo la quale la condotta è condizione necessaria dell’evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile della condotta.
Per quanto riguarda nello specifico la causalità omissiva, in merito al grado di certezza raggiungibile in sede di accertamento della causalità, le Sezioni Unite hanno stabilito che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sufficiente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, ma deve anche essere verificato dalla probabilità logica, con la conseguenza che esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa omessa, l’evento non avrebbe avuto luogo.
In caso di concorso di cause, la condotta umana è causa dell’evento quando costituisce una delle condizioni necessarie per la sua verificazione e tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute; tuttavia, le cause sopravvenute che sono state da sole sufficienti a determinare l’evento e che non sono dominabili dall’uomo escludono invece il rapporto di causalità.
Per quanto riguarda infine casi di diretto interesse medico-legale, la colpa dei sanitari non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto alla condotta dell’agente che, provocando l’evento, ha reso necessario il loro intervento.
Uno degli aspetti specifici delle indagini medico-legali concerne la ricostruzione della relazione causale tra una condotta umana e un evento storico, ossia la ricerca della causa, intesa come esplicazione del meccanismo molecolare o cellulare sottostante ad una determinata manifestazione fenomenica, fisiologica o patologica.
L’indagine medico-legale si colloca inoltre in un’area differente rispetto all’indagine scientifica propriamente intesa, in quanto si interessa di un solo evento, ha come obiettivo la ricostruzione delle condizioni iniziali e le è preclusa la verifica sperimentale; in questo caso, la legge scientifica non è più una copertura, ma solo un mezzo operativo d’interpretazione, del quale occorre verificare la solidità scientifica, ossia il soddisfacimento dei criteri imposti dalla metodologia di ricerca.
Sopralluogo, consulenza tecnica e perizia
Il sopralluogo consiste nel complesso di attività eseguite sui luoghi ove si ritiene si sia verificato in tutto o in parte il reato, finalizzate a raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento ed all’eventuale individuazione del responsabile.
Le operazioni da svolgere nel corso del sopralluogo ad opera della polizia giudiziaria consistono nella salvaguardia del luogo, al fine di impedire che le tracce, le cose pertinenti al reato e lo stato dei luoghi subiscano mutamenti e nell’intervento finalizzato ai rilievi, intesi come atti ricognitivi volti a cercare e riconoscere elementi utili, sulle cose, sulle tracce e sui luoghi, nonché sulle persone.
La consulenza tecnica, promossa dal pubblico ministero, è un mezzo di prova consistente in un’attività specialistica a carattere tecnico ad opera di professionisti, i quali, acquistando natura di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, sono vincolati ad un obbligo di obiettività ed imparzialità in ordine al raggiungimento di interessi pubblici, in primo luogo l’accertamento della verità, e devono per questo dare conto puntualmente delle basi su cui ancorano i loro giudizi.
Nel caso di accertamenti tecnici irripetibili, il pubblico ministero è tenuto a dare avviso del giorno e dell’ora fissati per il conferimento dell’incarico a tutte le parti, le quali possono a loro volta nominare consulenti tecnici di parte, che possono intervenire nelle operazioni proponendo al consulente del pubblico ministero temi di indagine, osservazioni e riserve.
Infine, la perizia consiste in una forma di accertamento tecnico disposto dal giudice ogni qualvolta sussista la necessità di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche; anche in questo caso, le parti hanno facoltà di nominare consulenti di parte, in numero non superiore a quello dei periti, i quali possono partecipare alle indagini, avanzare osservazioni e riserve nonché proporre specifiche indagini.
Alcuni aspetti di criticità della valutazione tecnica si riscontrano nel fatto che il giurista, il quale non possiede le conoscenze sufficienti a risolvere autonomamente la questione, è colui che deve però decidere della competenza del perito e del valore della prova tecnica, dovendo a questo punto stabilirne la sua validità, senza poter basare la sua valutazione sul perito stesso; per questo, il giudice è tenuto a valutare la prova controllando il grado di competenza del consulente/perito, la corroborazione scientifica del metodo adoperato, il margine di errore più o meno accettabile, nonché l’obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito.
Tuttavia, un ulteriore problema di difficile risoluzione è quello costituito dai fattori distorsivi che interferiscono nella valutazione, ad opera del perito, dei dati acquisiti, come ad esempio l’incompletezza dei dati contestuali e la presenza di bias interpretativi legati a convinzioni precostituite, alla mancata considerazione di ipotesi alternative, alla reinterpretazione di dati contraddittori, all’uso di dati neutri in senso confermatorio ecc.
Infine, periti e consulenti tecnici d’ufficio possono incorrere nel reato di falsa perizia qualora affermino pareri mendaci, consistenti in una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il loro convincimento reale e quello manifestato nell’elaborato tecnico.
Le tecniche di sopralluogo
Il sopralluogo medico-legale, collocato nella fase delle indagini preliminari, quasi sempre nella fase di acquisizione della notizia di reato, fa riferimento come termine all’attività di registrazione e repertazione di ciò che riguarda la vittima e la scena del possibile crimine.
Il medico legale in sopralluogo può agire in veste sia di ausiliario di polizia giudiziaria, qualora sia invitato a partecipare direttamente dalla stessa, che di consulente tecnico.
L’approccio interdisciplinare tra le varie scientifiche: balistica, chimica, genetica, botanica, entomologia, geologia e geopedologia, oltre a permettere il ritrovamento, il corretto recupero e lo studio del materiale, offre un chiaro e il più possibile completo quadro delle dinamiche dell’evento delittuoso, in merito a questioni che possono riguardare: la natura dolosa o fortuita dell’evento, l’identità della vittima, le modalità di occultamento del cadavere, la causa del decesso, la presenza di materiale proveniente da una scena primaria o da un luogo di occultamento primario ecc.
Esempi di come debbano essere gestiti vari scenari:
- Cadavere ben conservato: in questo caso, i rilievi intorno alla vittima sono affidati alla competenza del personale scientifico delle forze dell’ordine, mentre il medico legale è competente nel dare una stima del Post Mortem Interval (PMI) e nel valutare le cause che hanno portato al decesso, mediante l’osservazione preliminare delle lesioni eventualmente riscontrate; negli ultimi tempi, per ragioni di completezza, le tecniche investigative di repertazione e studio si sono mosse verso metodi più avanzati come ad esempio lo stitching fotografico, la realtà virtuale e la fotogrammetria.
- Cadavere in ambiente acquatico: in questo scenario, poiché il cadavere può subire delle modifiche particolarmente profonde, gonfiore addominale, fuoriuscita di liquido schiumoso dalla bocca, macerazione, epidermolisi con distacco della pelle ovvero saponificazione in caso di collocazione del cadavere sul fondale, il medico legale può e deve tenere conto, per quanto riguarda la determinazione del PMI e della causa della morte, degli elementi naturali che circondano o si trovano all’interno del cadavere, tra cui le diatomee, alghe i cui gusci possono dare utili indicazioni sul decesso.
- Cadavere carbonizzato: in questo caso, il recupero dei corpi dev’essere effettuato secondo metodologie archeologiche, cercando di raccogliere il materiale delicatamente e registrando la posizione relativa delle parti anatomiche via via rimosse, riservando particolare cura alle mani e ai denti delle vittime, cruciali per l’identificazione.
- Cadavere in avanzato stato di decomposizione o in riduzione scheletrica: analogamente a quanto vale per i cadaveri carbonizzati, anche la raccolta del materiale scheletrico dev’essere effettuata nel modo più delicato possibile, anche considerando la possibilità che alcuni elementi siano dispersi o sprofondati nella zona sottostante il corpo.
- Cadavere occultato: in quest’ultimo scenario, gli operatori specializzati nel sopralluogo archeo-forense hanno a disposizione numerosi strumenti tecnologici e tecniche, come lo studio a tavolino della documentazione disponibile, l’acquisizione di nuove immagini e riprese aeree, l’esame della superficie di un’area di ricerca, le squadre cinofile per l’identificazione di resti umani e la geologia forense, in grado di riconoscere aree del sottosuolo corrispondenti ai cosiddetti hot spots, ossia anomalie nel terreno.
Autopsia nell’ordinamento italiano
- Autopsia anatomica, riservata essenzialmente all’insegnamento ed alle indagini scientifiche, compiuta sui corpi non richiesti dai congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o su quelli di coloro che hanno manifestato il loro consenso con le procedure previste per la dichiarazione anticipata di trattamento; dopo l’accertamento della morte, il corpo deve rimanere per 24 ore in un obitorio e solo in seguito può essere consegnato a una delle strutture abilitate ed inserite in apposito albo, previo parere favorevole del comitato etico nel caso di utilizzo per puri scopi di ricerca.
- Riscontro diagnostico, finalizzato a stabilire la causa della morte di persone decedute: senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio; negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i direttori o i medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi; a domicilio, qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o qualora il medico curante abbia un dubbio sulla causa della morte.
- Autopsia giudiziaria, disposta dal procuratore della Repubblica in caso di sospetto di reato al fine di stabilire la causa della morte ed individuare le correlazioni normativamente richieste per l’esistenza del reato; in una prospettiva giudiziaria penale, l’autopsia è dunque una procedura essenziale nell’analisi forense di un decesso in quanto permette di ricostruire il meccanismo biologico della morte e di acquisire il materiale biologico necessario per le analisi chimico-tossicologiche, antropologiche e genetico-forensi.
Infine, poiché l’autopsia classica ha chiaramente dei limiti intrinseci, riguardanti essenzialmente l’esplorazione di distretti corporei di difficile accesso o la riconoscibilità di alcune lesioni, è stata introdotta la cosiddetta Virtopsy, proprio al fine di superare il fattore connesso all’umano esplorante ed acquisire un dato morfologico cristallizzato.
La prova scientifica e la scelta della scienza giusta
Il problema della selezione dello strumento interpretativo migliore, ossia di quello con maggiore affidabilità in riferimento alla valutazione elaborata nella fase di analisi tecnico-scientifica, ha dato luogo ai cosiddetti standard di accettabilità della prova scientifica, dal Frye Standard al Daubert Standard, secondo il quale: la teoria deve essere falsificabile, corroborabile, sottoposta a verifica sperimentale nonché pubblicata su riviste con peer review; l’errore deve essere noto; devono esistere ed essere osservati standard e controlli; ed infine deve essere verificato il grado di accettazione della teoria in una comunità scientifica rilevante.
Tuttavia, nonostante la creazione di tali standard, manca ancora ad oggi un inquadramento generale del problema nonché delle possibili soluzioni, anche in relazione al fatto che la “scienza” nel contesto dell’indagine giudiziaria possiede alcune specificità di non poco conto, come ad esempio il fatto che l’acquisizione nel processo della conoscenza sia sottoposta a vincoli molto stringenti o che l’indagine scientifica non abbia carattere sperimentale e non sia dunque falsificabile il risultato; in altri termini, nel caso giudiziario, essendo incognite le condizioni iniziali, entrano in discussione numerosi fattori di incertezza che non consentono deduzioni deterministiche, ossia affermazioni certe che da un fatto A è derivato un evento B.
Per quanto riguarda le scienze forensi, è necessario distinguere due livelli di incertezza sul risultato: uno connesso a errori dell’operatore nell’applicazione di una metodica o nella frode vera e propria e l’altro riguardante invece la natura della tecnica medesima, in particolare quelle operatore-dipendenti, che richiedono cioè una comparazione osservativa e un’interpretazione dei campioni esaminati, come l’autopsia.
Il nucleo essenziale del problema sta nel fatto che l’analisi di un evento di cui sono note solo tracce più o meno consistenti genera quasi sempre uno spettro di possibili soluzioni, nel senso che il materiale raccolto permette la generazione di combinazioni differenti.
In ambito medico, è stata creata una classificazione dell’attendibilità dei risultati in funzione del tipo di sperimentazione condotta, la cui scala di valore parte dal Case Report, ossia il caso eccezionale, sostanzialmente nullo, per arrivare poi al Trial randomizzato controllato e alla metanalisi che valuta l’affidabilità dei risultati in funzione della solidità della costruzione del protocollo sperimentale.
Un aspetto essenziale riguarda ovviamente i bias strutturali dell’indagine, su cui incide in primo luogo il ruolo processuale della parte committente; per questo motivo, lo sforzo dell’esperto sta proprio nella creazione di una valutazione il più imparziale possibile, per far sì che tutte le possibili ipotesi possano essere valutate ed affrontate, avendo chiara consapevolezza dei limiti ineliminabili dell’indagine forense.
Implicazioni bio-mediche nelle indagini su fatti delittuosi
- Lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; se la mala
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