07/10 Costituzione (1948)
Costituzione (1948): 1-12 principi fondamentali, 13-54 diritti e doveri dei cittadini, 55-139 ordinamento della repubblica, I-XVIII disposizioni transitorie e finali.
Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.
Ordinamento della repubblica: parlamento, presidente della repubblica, governo, magistratura, province regioni comuni, garanzie costituzionali.
Riforma del titolo V
Riforma del titolo V: nel 2001 viene approvata, vigente al seguito di un referendum costituzionale, vigore l’8 novembre e ribalta completamente l’animo del vecchio titolo V, poiché mette in entra in discussione il potere statale puntando a un federalismo e quindi un decentramento del potere. Questa riforma colpisce gli articoli dal 114 al 132 e abroga 5 articoli (115-124-128-129-130) (abrogazione: cancellazione o sostituzione dell’articolo).
Modifica dell’articolo 117
- La potestà legislativa è divisa in tre parti → statale, concorrente stato-regione, residuale esclusiva delle regioni. (federalismo e decentramento del potere)
- Prima c’era un elenco con i temi su cui poteva legiferare la regione, ora ci sono due elenchi, uno per lo stato e uno per stato-regione.
- Il punto 8 dell’urbanistica del vecchio articolo lo ritroviamo al punto 11 nella potestà concorrente stato-regione nel governo del territorio.
Modifica dell’articolo 114
Modifica dell’articolo 114: (elenca gli enti territoriali)
- Il vecchio articolo diceva che la repubblica si riparte in regioni, province e comuni.
- Il nuovo dice che la repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e stato, inoltre comuni, regioni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri, funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione. Infine Roma è la capitale della repubblica.
- Viene data importanza all’ente territoriale più vicino al cittadino.
Stato, popolo, territorio e sovranità
Lo stato italiano territorialmente comprende: suolo, sotto suolo, sovra suolo, mare territoriale (12 miglia marine), patrimonio fluttuante (navi e aerei).
Il popolo è l’insieme degli individui a cui lo stato attribuisce lo status di cittadini, che hanno doveri e diritti, inoltre rispetto a loro lo stato ha dovere di vigilanza e controllo.
Il territorio è la sede su cui stabilmente è organizzato lo stato e su cui esercita la sovranità lo stato. …
La sovranità è l’insieme dei poteri che lo stato esercita nel proprio territorio e nei rapporti internazionali. Il popolo esercita delegando dei rappresentanti che si fanno carico della gestione del potere.
Popolo, territorio e sovranità sono inscindibili.
Potere: legislativo → parlamento, esecutivo → governo, giudiziario → magistratura.
13/10 Aggregato urbano e proprietà
Aggregato urbano: insieme di elementi, tra cui manufatti edilizi e servizi che sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni.
La proprietà è differente dal possesso, anche se spesso coincidono, poiché il possesso a volte si concretizza con l’uso del bene che non è corrispondente con la proprietà dello stesso.
Elementi della proprietà
- Corpus possessionis → bene della proprietà.
- Animus possidendi → approccio della persona rispetto al bene.
Il diritto di proprietà rientra nei diritti reali (res=cosa, dal latino).
La proprietà viene definita nella Costituzione all’articolo 42:
“La proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo stato, agli enti o ai privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sull’eredità.”
Il dettaglio degli elementi dell’articolo 42 passa per il codice civile, nel terzo libro del codice civile dall’articolo 810 al 1172.
- La proprietà pubblica è definita all’articolo 822 del codice civile.
- La proprietà privata → 832.
- Modi di acquisto → 922.
- Esproprio → 834.
- Successione legittima → 565.
- Successione testamentaria → 587.
- Diritti dello stato sull’eredità → 586.
Codice civile
Il Codice Civile: è una fonte atto del 1942, contiene delle norme che stanno alla base del diritto civile, sono presenti 2900 articoli totali divisi in 6 libri che si occupano di materie specifiche:
- I) Persone e famiglia.
- II) Successioni.
- III) Proprietà.
- IV) Obbligazioni.
- V) Lavoro.
- VI) Tutela dei diritti.
Articolo 922: modi di acquisto della proprietà
L’articolo 922 → modi di acquisto della proprietà:
- Per occupazione (923) = occupando un bene col tempo si diventa proprietari.
- Per invenzione (927).
- Per accessione (934) = un bene si unisce alla proprietà come accessorio (casa realizzata su un terreno).
- Per specificazione (940) = specificando la proprietà del materiale utilizzato per un bene, il bene diventa proprietà del proprietario del materiale.
- Per unione o commistione (939) = nel caso di un bene mobile (vendita di un terreno con della piantagione).
- Per usucapione (1158) = prendendosi cura di un terreno che sembra non appartenere a nessuno per un periodo di tempo è possibile trasformare il possesso in proprietà.
- Per effetto di contratti (libro 4).
- Successione (libro 2).
20/10 Diritti reali
Diritti reali: hanno come oggetto una determinata cosa (res) indipendentemente da chi ne è proprietario, sono diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato ed assoluto.
Più soggetti possono esercitare un diritto reale sulla stessa cosa → comunione.
Quattro caratteristiche dei diritti reali
- Assolutezza → il diritto è valido in assoluto e viene fatto valere verso di tutti.
- Immediatezza → diretto, non deve passare per il giudizio di altri, non vi è la necessità di dover cooperare con altri soggetti.
- Tipicità → non è possibile definirne diversi da quelli fissati per legge.
- Patrimonialità → l’oggetto del diritto può essere valutato in termini economici.
- Ius in re propria: diritti di cose proprie (es. diritto di proprietà).
- Ius in re aliena: diritti di cose altrui (es. diritti di garanzia e godimento).
- Diritti di garanzia: sono dei vincoli giuridici, vuol dire che un bene è usato come garanzia di un rapporto.
- Diritti di godimento: c’è la possibilità di godere di un bene che è di proprietà altrui, es. usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, superficie e servitù.
I diritti di cose altrui perdono di validità dopo un non uso ventennale del bene oppure quando avviene la confusione, cioè quando il titolare del diritto diventa il proprietario del bene.
Usufrutto
Usufrutto: diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un certo bene e di trarne ogni utilità rispettando la destinazione economica del bene, il proprietario è un nudo proprietario il quale ha una forte limitazione rispetto all’uso e al godimento del bene. La durata è temporanea e definita tra le parti, con un periodo massimo pari al periodo di vita dell’usufruttuario stesso. L’usufrutto può essere attivato in 4 modi: costituito per legge, per contratto, per testamento o usucapione. Può essere legato ad un bene immobile e ad un bene mobile, con la particolarità che questo bene deve essere inconsumabile (se è consumabile diventa quasi usufrutto). L’usufruttario può cedere questo diritto a terzi, salvo il fatto che ci sia una limitazione da contratto. Ci sono tre modi per estinguere il diritto: confusione, rinuncia o deperimento (perimento, deterioramento del bene).
Uso
Uso: un soggetto può servirsi di un bene e ne può raccogliere i frutti, ma l’uso è legato esclusivamente al soddisfacimento di un bisogno del titolare o della sua famiglia.
Enfiteusi
Enfiteusi: l’enfiteuta (titolare dell’enfiteusi) può godere di un bene pagando un canone, ma provvedendo e garantendo al miglioramento del bene. L’articolo 965 del codice civile ci dice che questo diritto può essere ceduto a terzi o passare per l’eredità (perpetuo). L’enfiteusi decade se c’è un non uso per 20 anni o se c’è l’affrancazione, cioè l’acquisizione di tutto il diritto di proprietà attraverso il pagamento di una somma pari a 15 volte il canone annuo. Devoluzione: interruzione del diritto legata all’enfiteuta che non concretizza un miglioramento del bene.
Abitazione
Abitazione: è un diritto che concede al titolare di poter abitare in una casa insieme ai familiari e può averne beneficio anche chi presta servizio nella casa. Può nascere per contratto, testamento o usucapione.
Servitù prediale
Servitù prediale: si verifica nel caso in cui vengono coinvolti dei terreni e indica un diritto su un fondo (servente) per raggiungere un altro fondo (dominante). Può essere una servitù di passaggio, legata alla facoltà di attingere all’acqua, alla limitazione del non edificare o sopraelevare.
Superficie
Superficie: diritto ad edificare e mantenere la propria costruzione su un terreno altrui (sullo stesso fondo sono presenti più proprietari). L’articolo 952 del codice civile dà legittimità alla presenza contemporanea dei due proprietari sul medesimo fondo, perché ci dice che è possibile avere il proprietario del nudo suolo e quello della costruzione legittimamente edificata. Durata temporanea variabile tra 60 e 99 anni, prorogabile una sola volta.
Proprietà collettiva
Proprietà collettiva: uso collettivo della proprietà.
- Uso civico: un diritto reale di godimento di una collettività di persone che possono far valere su un bene di proprietà altrui, inalienabile e imperscrittibile.
- Diritti civici: fanno riferimento a terreni privati ad uso di una certa collettività.
- Beni civici: terreni pubblici ad uso di una certa collettività.
L’uso civico è regolamentato nel 1927, rivisto nel 1977, con aggiornamenti nel 2017 con la legge 168 e “Norma che cerca di organizzare e definire la proprietà collettiva e materia dei domini collettivi”.
Esproprio
Esproprio: istituto giuridico che è disciplinato dall’articolo 834 del codice civile, esso permette di privare un proprietario del suo diritto reale di proprietà su un certo bene. L’articolo 834 denominato espropriazione per pubblico interesse ci dice “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità”.
Si sacrifica l’interesse di un privato per un bene collettivo superiore. La prima norma che contiene una regolamentazione dell’esproprio è la 2359 del 1865. Si sono succedute numerose norme fino al 2001 quando viene redatto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
21/10 Esproprio
Esproprio: rapporto di diritto pubblico che coinvolge più figure → l’espropriato (soggetto che è titolare di un diritto reale a cui viene sottratto il diritto), espropriante (autorità amministrativa riconosciuta dalla norma con il potere di poter espropriare), il beneficiario (destinatario del bene) e promotore dell’esproprio (chi richiede l’esproprio).
Non tutti i beni possono essere espropriati, es. edifici di culto, ambasciate, beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile. Queste tipologie di beni hanno il vincolo dell’inalienabilità.
L’indennizzo viene riconosciuto all’espropriato per ricompensarlo della perdita che ha avuto, è previsto dall’articolo 42 della costituzione e deve essere unico, cioè pagato e riconosciuto direttamente al titolare del diritto. I titolari di diritti minori possono chiedere una parte dell’indennizzo, ma fa sempre capo all’indennizzo unico.
Nel 2007 la sentenza 348 ha dichiarato che l’indennizzo non può mai tradursi in una quantità irrisoria, non può essere simbolico; poiché la corte di Strasburgo ha riconosciuto che ci fosse una violazione dei diritti umani. La corte però ha stabilito che l’indennizzo non può essere integrale del bene, cioè non pari alla compravendita tra privati, perché l’esproprio è fatto per fini pubblici e la congruità dell’indennizzo è legata ad un calcolo che fa riferimento al bene in base unicamente alle sue caratteristiche essenziali.
Iter espropriativo
All’articolo 8 del testo unico 327 del 2001 è disciplinato l’iter espropriativo, articolato in fasi differenti:
- Apposizione del vincolo → limitando il godimento del proprietario rispetto al bene.
- Dichiarazione di pubblica utilità.
- Determinazione del quantum → determinazione della quantità dell’indennizzo.
- Decreto dell’esproprio → trasferimento del bene da un soggetto all’altro.
Il vincolo ha una durata di 5 anni, periodo entro il quale deve essere emanata la dichiarazione di pubblica utilità altrimenti il vincolo decade, ma può essere prorogato per ulteriori 5 anni con l’approvazione di una variante del PRG o con l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico.
La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto formale che dà inizio all’espropriazione, storicamente era un documento redatto in cui si dava inizio alla procedura espropriativa, dal 2001 viene ad essere sottointesa con l’approvazione di alcuni strumenti urbanistici (i piani). I piani si classificano in: di area vasta (sovracomunale), regolatore generale (comunale), attuativi (danno attuazione alle indicazioni del prg e sono di diverso tipo). Quindi dal 2001 l’approvazione del piano attuativo ha valenza di dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 12 del testo unico
L’articolo 12 del testo unico dettaglia la dichiarazione di pubblica utilità:
“La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica oppure delle opere di pubblica utilità oppure quando sono approvati il PP (piano particolareggiato), PdL (piano di lottizzazione), PR (piano di recupero), PIP (piano insediamenti produttivi), PEEP (piano per l’edilizia economica e popolare).
In ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione della conferenza dei servizi, il perfezionamento di un accordo di programma oppure il rilascio di una concessione di un’autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.
I progetti di un’opera pubblica sono tre: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Calcolo dell’indennizzo
Calcolo dell’indennizzo: vi è una determinazione provvisoria dell’indennità dell’esproprio operata da parte del promotore, questa valutazione può essere oggetto di osservazioni da parte dell’espropriato. È necessario fare questa valutazione entro 30 gg dalla dichiarazione di pubblica utilità e questa stima provvisoria va comunicata all’espropriato che ha 30 gg per presentare delle osservazioni scritte.
Vi è la rideterminazione da parte della pubblica amministrazione dell’indennità e il titolare del diritto ha altri 30 gg per condividerlo o meno. Se il proprietario accetta l’indennità ha subito il passaggio in possesso alla pubblica amministrazione (obbligato a concedere il possesso del bene) e prende l’80% della quota stimata ed entro 60 gg il proprietario deve consegnare i documenti che attestano di aver liberato il bene.
Infine vi è un accordo diretto tra le due parti in cui si definiscono tutti gli elementi del passaggio di proprietà. Se invece il proprietario non condivide il ricalcolo dell’indennizzo allora l’espropriante deve emanare il decreto di esproprio e deve depositare la cifra stimata nella cassa di depositi e prestiti (CDP).
27/10 Legislazione delle opere pubbliche
Legislazione delle opere pubbliche.
Opera pubblica: struttura realizzata da un ente pubblico messa al servizio dei cittadini investendo del denaro pubblico e attraverso l’esproprio si acquisisce il terreno sul quale realizzare l’opera pubblica.
Finanza di progetto: tipo di gestione economica che permette l’alleggerimento da parte del pubblico nella gestione dell’opera (si e il coinvolgimento di privati che si impegnano nella realizzazione e si fanno carico della spesa e ottengono la gestione del bene che porterà un beneficio economico).
La legislazione delle opere pubbliche faceva riferimento alla legge del 1865 che fondava il suo percorso sulla liquidità, cosa che ha portato negli anni 90 al fenomeno “tangentopoli” (la classe politica si è lasciata influenzare da forze esterne tramite corruzione, cioè scambio di denaro per avere dei privilegi) legato al mondo dei lavori pubblici, allo scambio tra imprese costruttrici private, amministrazioni di enti territoriali e al terzo potere, ovvero la mafia.
Ci furono delle indagini chiamate “mani pulite” a cui parteciparono giudici e personaggi importanti del panorama giudiziario dell’epoca, coinvolgendo anche politici che vennero arrestati. Da tangentopoli è emersa la necessità di trovare una strategia per arginare il problema, serviva una norma che potesse frenare il problema e questa norma viene introdotta da Francesco Merloni che tra il 1992 e 1994 è stato ministro dei lavori pubblici. Egli si &e
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