Mercoledì 24 settembre 2025: Istituzioni di diritto romano
Introduzione
Linea del tempo
395 d.C. – Alla morte di Teodosio I il Grande, l’Impero Romano viene diviso:
- Arcadio → Impero Romano d’Oriente (capitale Costantinopoli).
- Onorio → Impero Romano d’Occidente (capitale Ravenna).
476 d.C. – Caduta dell’Impero Romano d’Occidente:
Romolo Augustolo, ultimo imperatore, viene deposto da Odoacre, re degli Eruli.
527 d.C. – Salita al trono di Giustiniano I, imperatore d’Oriente (capitale: Costantinopoli/Istanbul).
Obiettivo principale: riconquista dell’Occidente.
L’Occidente era ormai caduto sotto il dominio dei regni barbarici dopo la deposizione di Romolo Augustolo (476 d.C.).
Giustiniano avvia una serie di spedizioni militari per riconquistare diverse aree dell’antico Impero Romano d’Occidente.
Organizza la gestione territoriale con due capitali:
- Bisanzio (Costantinopoli), capitale tradizionale dell’Oriente.
- Ravenna, scelta per la sua posizione strategica e centrale per amministrare i territori occidentali riconquistati.
533–534 d.C. – Vittoria sui Vandali in Nordafrica.
535–553 d.C. – Guerra greco-gotica contro gli Ostrogoti in Italia → riconquista della penisola.
Dal 554 d.C. – Intervento in Spagna, contro i Visigoti → conquista di una parte della penisola iberica.
Secondo obiettivo: riforma e uniformazione del diritto romano.
Dopo il 476 d.C., il diritto romano era caduto progressivamente in disuso in Occidente.
Giustiniano promuove la composizione del Corpus Iuris Civili (533–534 d.C.), una raccolta e sistemazione organica del diritto romano.
Il Corpus Iuris Civili è composto da tre parti principali:
- Istituzioni (4 libri) – manuale introduttivo al diritto.
- Digesto o Pandette (50 libri) – raccolta dei principali scritti dei giuristi romani.
- Codice (12 libri) – raccolta di leggi e costituzioni imperiali.
Scopo dell’opera: semplificazione e sistematizzazione del diritto, diventando la base del diritto europeo per secoli.
565 d.C. – Morte di Giustiniano I.
Segna la fine dell’età antica e l’inizio del Medioevo = i successori di Giustiniano non riuscirono a mantenere il controllo dell’Occidente, ricadendo nella condizione ante 527, ossia viene riconquistato dai Barbari (longobardi, burgundi, franchi, angli e sassoni), andandosi a creare i regni barbarici. I re barbari, ignari della lingua greca e latina, furono completamente contrari all’applicazione del Corpus Iuris, decidendo di applicare il loro ‘diritto tradizionale’ -> disapplicazione del diritto romano (ad eccezione di un trattamento diseguale per determinate categorie di sudditi romani).
Mentre in Oriente continua ad essere usato come diritto vigente senza interruzioni.
1088 d.C. – Rinascita del diritto romano.
Irnerio, maestro a Bologna, riscopre e inizia a studiare un manoscritto del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano (VI secolo).
Grazie a lui il diritto romano viene insegnato e commentato nell’Alma Mater Studiorum di Bologna, considerata la prima università dell’Occidente.
Questo segna l’inizio della rinascita del diritto romano medievale, che diventerà la base del diritto europeo continentale.
La scuola dei Glossatori
Irnerio fonda la scuola dei Glossatori, che spiegavano i testi giuridici con note a margine (glosse).
Tra i suoi allievi più celebri, i cosiddetti “Quattro Dottori”:
- Bulgaro
- Martino
- Jacopo
- Hugo
Questi maestri diffusero il metodo di studio del diritto romano in tutta Europa, dando vita alla grande tradizione universitaria e giuridica bolognese.
Il diritto romano ha lasciato tracce di sé anche quando ha cessato di essere diritto vigente; rimane in vigore sino alle codificazioni. Queste accaddero nel secolo XIX, a partire dall’emanazione del Codice francese napoleonico del 1804, cui fecero seguito i codici degli Stati italiani preunitari, i codici del Regno d’Italia del 1865 e, infine, nel 1900 il Codice civile tedesco (BGB).
Origine della tradizione anglosassone ha radici romaniste, ma successivamente la giurisprudenza ha modificato tendenze verso una direzione di common law = sistema giuridico basato su precedenti giudiziari vincolanti, fonte normativa.
Concezioni e definizioni di diritto
Duplice significato:
- Soggettivo (right): posizione soggettiva di vantaggio cui si contrappone un dovere di uno o più soggetti (proprietà).
- Oggettivo (law): insieme di norme giuridiche o sistema di norme che regola il comportamento dei romani e l’organizzazione della loro città.
Norma giuridica: è un enunciato con la funzione specifica di disciplinare e risolvere i conflitti di interesse intersoggettivi (in assenza ci si appellerebbe alla violenza).
UBI SOCIETAS IBI IUS.
Distinzione di due tipologie di norme giuridiche:
1. Norme di qualificazione → esauriscono la loro funzione nel definire qualcosa.
La più importante (secondo il bro) è identificata nell’articolo 1321 Codice civile italiano vigente (1942), in cui viene fornita la definizione di contratto:
“Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
2. Le norme di relazione → prevedono al verificarsi di un certo fatto (fattispecie) un certo effetto.
Presentano una struttura più complessa: ciascuna collega una determinata fattispecie a un preciso effetto giuridico.
La loro struttura è quindi composta da due elementi: la fattispecie e l’effetto.
Esempio:
- Articolo 575 Codice penale (1930): omicidio.
- Articolo 624 Codice penale: furto.
- Articolo 2043 Codice civile: responsabilità extracontrattuale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questa tipologia di norme era presente già prima del diritto romano: un esempio è il Codice di Hammurabi, redatto attorno al 1750 a.C. dal re di Babilonia, legge del taglione:
- Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani.
- Qualora un uomo cavi l’occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.
Altri tipi di norme non giuridiche:
- Norme morali.
- Norme religiose (≠ canoniche).
- Norme sociali considerate le norme di diritto prestatale.
Malinowski → 1926 “Crimi e costumi nelle società selvagge”, studiò la struttura familiare dei Trobriandesi (Isole Trobriand, Papua Nuova Guinea), nella quale erano presenti norme prive di coercibilità (guilt culture), privilegiando al contrario le norme sociali (shame culture). Tali norme venivano comunque rispettate in quanto vigeva il principio di vergogna; conseguenza era il biasimo sociale.
Hoebel, studioso delle società primitive, osservò che nelle società primitive lo stato non ha sviluppato tutti gli organi necessari per far rispettare le proprie norme = alcune funzioni, come la vendetta (regolata da norme sociali ma non ancora diritto formalizzato), venivano delegate ai privati.
451-450 c.C. leggi delle XII Tavole (codificazione): è il primo codice scritto del diritto romano. Rappresentano passaggio dal diritto prestatale al diritto formalizzato. La vendetta (talio) viene trasformata in norma giuridica scritta. Si assiste al passaggio da consuetudine a legge.
Premessa sulle origini
Prima che Roma nascesse nel 753 a.C., la penisola italica era abitata da molti millenni.
Nel millennio II a.C. alcune popolazioni preindoeuropee erano già presenti nel territorio:
- Liguri
- Sardi
- Etruschi
Tra il 3500 e il 3000 a.C. fecero comparsa le popolazioni indoeuropee, tra cui:
- Latini
- Siculi
- Itali
Tali popolazioni si disseminarono su un territorio vastissimo, che andava dall’Asia all’Europa, sovrapponendosi al popolo locale (preindoeuropeo).
L’organizzazione sociale di tali popoli era molto semplice, esse vivevano nelle palafitte sino a che si verificò un progresso quando gli insediamenti vennero circondati da fossati. La civiltà si basava essenzialmente sulla caccia, l’agricoltura e l’allevamento.
A partire dal XVI secolo a.C. i greci micenei raggiunsero le coste dell’Italia meridionale, avviando così a partire dal VIII secolo a.C. un importante processo di colonizzazione, istituendo la loro prima colonia nell’odierna isola di Ischia. Con il tempo altre colonie vennero create, tra cui: Napoli, Agrigento, Paestum e Segesta.
Qualche tempo dopo anche i Fenici giunsero nella penisola insediandosi in Sardegna e Sicilia.
La prima grande civiltà che fiorì sul territorio italico fu quella degli etruschi, i cui tratti iniziarono a delinearsi a partire dal II millennio a.C., stanziati nell’alto Lazio (corrispondente all’attuale Toscana). Essi, a partire da tale locazione, iniziarono ad espandersi verso nord, sino alla pianura padana; a sud, giunsero fino a Napoli e nel salernitano, dominando Roma e conquistando il controllo del mar Tirreno.
Le città etrusche erano organizzate sotto forma di città-stato, ossia entità politiche autonome, al pari delle poleis greche. Dodici di esse formavano una federazione i cui scopi erano prevalentemente economici e religiosi. Tali città venivano governate da un re detto “lucumone”, assistito da un consiglio di anziani.
Successivamente, alla fine del secolo, il loro potere iniziò a declinare. Nel secolo VI (510 a.C.) i re etruschi vennero cacciati da Roma, ove venne destituita la monarchia e instaurata una Repubblica di tipo aristocratico; questa sconfitta insieme a quella subita contro i greci di Siracusa, segnò l’inizio della fine.
Il popolo romano → anche detto Populus Romanus Quirites (Quirites = termine usato per indicare i cittadini romani in senso civile).
Il quadro sociale e costituzionale
Nei primi secoli della sua vita Roma sperimentò tre forme costituzionali (753 a.C. Monarchia, 509 a.C. Repubblica, 27 a.C. Impero):
Regno monarchico → 753-509 a.C. (244 anni) / struttura politica: magistrato vitalizio.
753 a.C. - fondazione di Roma.
Prima forma costituzionale → città-stato governato da un Rex (magistrato) libera e autonoma, senza sudditi: i cives delegavano il potere ai magistrati. La magistratura regia (il re) era unica, vitalizia e irresponsabile.
509 a.C. - cacciata dei re etruschi e fondazione della Repubblica.
A capo dello stato due magistrati eletti da popolo, con carica annuale = consoli.
Repubblica romana 509-27 a.C. (482 anni) / struttura politica: 2 consoli, pretori (urbano e peregrino), questori, censori ogni 5 anni.
27 a.C. - fine della Repubblica e inizio dell’Impero Romano.
Mantenute le magistrature, ma il vero capo dello stato era l’imperatore, nominato dal senato con carica vitalizia.
Impero Romano 27 a.C. - 565 d.C. (592 anni) / struttura politica: imperatore e Senato (diarchia).
Definito anche principato, chiamato così perché le libertà personali dei cittadini non sono ancora state completamente compresse.
Principato (27 a.C.- 284 d.C.) avviato da Augusto.
Imperatore con potere formalmente limitato - doveva rapportarsi con le istituzioni della Repubblica (senato, magistrature, consoli).
In realtà, aveva il controllo politico effettivo ma manteneva apparenze repubblicane:
- Maggior parte delle leggi passava attraverso l’imperatore (ma si cercava di mantenere l'illusione della partecipazione del Senato).
- Magistrati repubblicani continuavano a funzionare ma con poteri ridotti.
Dominato (284 d.C. - 565 d.C.) avviato da Diocleziano.
Svolta storica: imperatore concentra tutto il potere nelle proprie mani.
La forma di governo diventa più autocratica e burocratica:
- Il Senato perde quasi tutto il suo ruolo politico.
- L'imperatore è legislatore assoluto.
- Apparato amministrativo più complesso e centralizzato.
Per il diritto privato abbiamo 3 periodi:
1) Periodo arcaico (735 a.C. - 242 a.C.).
- Nel 242 a.C. assistiamo ad un passaggio in cui il diritto romano si trasforma e progredisce = istituzione di un nuovo magistrato = pretore peregrino (praetor peregrinus), incaricato della giurisdizione civile, segna una specializzazione del potere: il pretore si concentrava sugli aspetti giuridici.
- Roma piccola città stato con prime espansioni in Italia.
2) Periodo classico (242 a.C. - 235 d.C.) → comprende la seconda parte di repubblica e la prima parte di impero.
- Sicilia e Sardegna sotto Roma.
- Periodo di espansioni, necessità di diritto applicabile anche agli stranieri.
3) Periodo post-classico (235 - 565 d.C.).
- Due fasi dell’Impero Romano: Principato e Dominato.
- Dopo la morte di Alessandro Severo: involuzione del diritto romano.
Il diritto romano
L’originario → IUS QUIRITIUM = diritto dei romani - presente nel primo tempo dell’età arcaica (735 a.C.-242 a.C.). Questo diritto conosceva alcuni istituti del diritto privato:
- Proprietà, connaturata con l’inizio della società.
- Poteri del pater familias (= diritto familiare, la potestà paterna che aveva sui figli, la regolamentazione dei rapporti interni ad una famiglia).
- Matrimonio viene riconosciuto e regolamentato dal ius quiritium.
Incompleto → assenza delle obbligazioni - ritrovate in una fase successiva a quella arcaica nella quale viene compreso il diritto dei contratti → IUS CIVILE = diritto dei cittadini - riservato ai cittadini romani (non poteva essere usato dagli stranieri stanziati a Roma o fuori) → esclusività del diritto - ciascuna città stato aveva il suo diritto.
Dunque che cosa usavano per instaurare un rapporto giuridico tra romano-straniero?
→ Usavano un contratto utilizzato nella prassi internazionale = IUS GENTIUM, diritto comunitario dei popoli, utilizzato nel commercio internazionale, perché applicabile tra romani e stranieri [fondamento della successiva istituzione del Pretore Peregrino].
Nel 242 a.C., Roma concluse vittoriosamente la prima guerra punica, conquistando la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. Questo però pose un problema: le popolazioni che abitavano questi territori non ricevettero la cittadinanza romana; quindi, non erano ufficialmente cittadini di Roma.
CONSEGUENZA → forte aumento dei traffici commerciali fra romani e stranieri. Prima del 242 a.C., i contatti avvenivano principalmente quando i mercanti stranieri venivano a Roma per vendere le loro merci. Dopo la conquista, però, quei territori, pur abitati da stranieri, divennero territorio romano, e quindi gli abitanti potevano spostarsi liberamente a Roma e commerciare direttamente, aumentando notevolmente il commercio.
→ Nasce esigenza che il diritto dello stato disciplini il rapporto tra romani e stranieri - norme precise che gestiscano all’interno dello stato romano una popolazione che è cambiata rispetto a prima.
→ 242 a.C. passaggio da età arcaica a classica = istituzione del pretore peregrino, con la funzione di occuparsi dei rapporti giuridici civili tra romani e stranieri all’interno dello stato romano. Deve creare un nuovo sistema di norme, perché i romani non vogliono estendere la possibilità per gli stranieri di privilegiare dello ius cives.
→ Creazione dello IUS HONORARIUM (quest’ultimo affiancò il primo, che rimase sempre formalmente in vigore) forma scritta dal pretore peregrino nell’Editto del pretore peregrino → copiato dal IUS GENTIUM.
Abbiamo due sistemi di norme: IUS CIVILE (rapporti tra romani) e lo IUS HONORARIUM (rapporti romani-stranieri). Il ius civile era un diritto consuetudinario (essendo che la consuetudine per lungo tempo fu fonte del diritto principale nel diritto romano), diversamente dallo ius onorario, il quale avendo una fonte scritta, aveva una tendenza maggiore agli aggiornamenti. Dunque abbiamo due sistemi giuridici che vanno a velocità diverse - ius civilis che ci metteva anni, basandosi su comportamenti ripetuti, mentre lo ius honorarium essendo scritto, permetteva di introdurre modifiche più velocemente.
I romani vollero iniziare ad utilizzare anche tra di loro gli istituti dello ius honorarium [es. compravendita nello ius civili era molto complicata, diversamente da quello honorarium, in cui bastava un semplice accordo] → prende a modello l’editto del pretore peregrino e ad un certo punto, rapporti tra romani abbiamo due sistemi di norme:
- IUS CIVILE, tradizionale e consuetudinario (assente il contratto di locazione).
- IUS HONORARIUM del pretore urbano, che riguarda i rapporti tra i cittadini romani → circa 150 a.C.
Le funzioni dello IUS HONORARIUM
1) Adiuvandi: aiutare il cittadino nel processo.
Ossia il pretore metteva a disposizione strumenti legali per permettere a chi subiva un danno di agire in giudizio (es. azioni processuali che facilitano la richiesta di un risarcimento).
2) Supplendi: colmare le lacune del diritto civile.
Dove lo Ius Civile non prevedeva norme sufficienti, il pretore introduceva regole nuove (es. contratti come la locazione erano assenti nel Ius Civile, ma regolati dal Ius Honorarium).
3) Corrigendi iuris civilis gratia: correggere i difetti dello Ius Civile.
Il pretore modificava o adattava le norme dello Ius Civile per renderle più giuste o praticabili (es. soluzioni più favorevoli per gli scambi tra cittadini e stranieri, copiando lo Ius Gentium).
130 d.C. - cristallizzazione dell’Editto del pretore peregrino (che disciplinava lo Ius Honorarium).
L’imperatore Adriano incarica Salvio Giuliano di redigere l’editto in forma definitiva.
Perché? Fino ad allora ogni pretore poteva aggiornare il proprio editto annualmente, con l’impero però questo potere d’innovazione venne considerato inaccettabile, in quanto il legislatore supremo era l’imperatore.
Nasce così l’Edictum Perpetuum, dove ‘perpetuo’ significa valido senza bisogno di essere modificato ogni anno = stabilità normativa.
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