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Diritto romano

Introduzione

In epoca arcaica, la struttura socio-economica degli insediamenti umani si fonda sulla produzione agricola e sulla pastorizia. Dalle aggregazioni di tali comunità rustiche nasce, intorno alla metà del VIII secolo a.C., il nucleo più antico di Roma. Guidato da un capo, il rex, con l'ausilio di un consiglio di anziani, cioè i patres (primo esempio di senato), la comunità si regge su costumanze familiari e sociali ispirate dall’assoluto rispetto per gli avi. I cittadini ritengono fondamentali valori come l’osservanza dei mores maiorum, gli usi degli antenati.

Il controllo dei comportamenti dei cittadini è affidato ai pontefici, sacerdoti ai quali spettano compiti fondamentali: organizzano il calendario, stabiliscono giorni fasti e nefasti, elaborano le formule propiziatorie per le invocazioni agli dèi, curano i rituali sacri, registrano gli eventi più importanti come guerre, vicende politiche, fenomeni naturali (carestie o eclissi). In Roma antica, la religione è anche e soprattutto un fenomeno sociale e politico. Oralità, formalismo e superstizione caratterizzano la mentalità arcaica, tesa costantemente a interpretare i “segni” della natura per penetrare i voleri delle divinità. In questo senso i pontefici stabiliscono ciò che è lecito (fas) e ciò che non lo è (nefas).

Per tutta l’epoca che va dalla fondazione ad opera di Romolo, 754/753 a.C., fino alla cacciata dell’ultimo re di Roma, cioè Tarquinio il Superbo, 76 a.C., l’ordinamento giuridico si fonda sui mores, antiche consuetudini di matrice per lo più rituale, che regolavano ogni aspetto della vita cittadina, tanto sul piano religioso quanto su quello profano. La comunità era divisa tra patrizi (discendenti dai patres e gli unici ad avere un cognome) e i plebei.

A seguito si instaura l’ordinamento repubblicano con i primi due consoli; Bruto e Collatino e sotto la pressione della plebe e con l’influenza dei modelli greci ci fu l'emendamento della legge delle 12 tavole, codice risalente al V secolo a.C., che diede vita a un testo formato da precetti normativi di carattere generale e uniforme. Le disposizioni si limitavano a raccogliere e riordinare le regole consuetudinarie e le costumanze operanti tra i cittadini in una società ancora primitiva. La novità dunque è la scrittura che attribuì certezza alle norme da osservare. Si privò in tal modo il collegio dei pontefici del monopolio esercitato sull’elaborazione e interpretazione del ius (diritto) per mezzo della funzione di comunicazione di natura oracolare e dogmatica.

Agli inizi del IV secolo a.C., il codice, inciso su tavole di legno o di bronzo, andò perduto a seguito di un incendio durante il saccheggio della città da parte dei Galli, venne comunque tramandato e aggiornato oralmente. Il popolo si riunisce in assemblee cittadine, tra cui le più importanti sono i comitia centuriata con funzione legislativa divisa in cinque classi in base alla ricchezza posseduta. I cittadini riuniti nel comitiatus maximus votano le leggi su proposta (rogatio) del magistrato che, se vengono approvate, prendono il nome di leges rogatae. I ricchi valevano con la maggioranza nelle votazioni di legge.

Un altro pilastro dell’ordinamento repubblicano è costituito dal pretore, un magistrato che amministra la giustizia, agisce da solo e non in collegio, diversamente dagli altri tipi di magistratura come i censori (si occupavano del censimento, eletti ogni 5 anni ma la carica durava il tempo del censimento, massimo 18 mesi), i questori (gestivano le tasse ed erano ausiliari dei censori. La carica dura circa un anno, eletto annualmente nella comitia centuriata ed è titolare di imperium patrizi), il pretore emanava gli editti (edictum perpetuum) destinati a restare in vigore per tutta la durata della carica, coloro che invece prendevano spunto dall’editto precedente si parla dell'edictum tralaticium si trasmettevano le disposizioni da pretore a pretore. Le disposizioni di questi presero il nome di ius honorarium cioè di diritto nascente dalla carica magistratuale, il quale agiva direttamente sul piano processuale offrendo non solo ai cittadini ma anche agli stranieri di tutelarsi giuridicamente.

La repubblica entra in crisi con l’assassinio di Cesare e le numerose guerre civili verso il 44 a.C. In senato si decide di conferire a Ottaviano il titolo di Augusto, nasce il principato, il primo tra pari nel 27 a.C. Tale potere riguarda il comando militare, la gestione delle finanze, il governo su popoli e territori immensi. Progressivamente si effettuano modifiche nell’organizzazione degli uffici pubblici, con nuove figure di funzionari che dipendono dal principe e le strutture come il senato, le assemblee popolari, le magistrature continuano a esistere solo formalmente, di fatto non hanno alcuna autonomia. Si dà sempre più spazio al diritto imperiale, il principe poteva emanare:

  • Edicta: disposizioni indirizzate al popolo, che dovevano valere per tutto l’impero.
  • Mandata: istruzioni inviate ai funzionari dell’amministrazione imperiale.
  • Decreta: sentenze emanate nell’esercizio della funzione giurisdizionale, svolta dal principe sia in materia penale che civile.
  • Rescripta: risposte date alle richieste dei privati che si erano rivolti all’imperatore per ottenere un parere su una questione di diritto.
  • Epistulae: pareri scritti dati ai magistrati e funzionari imperiali in risposta a quesiti giuridici.

All’incirca dalla seconda metà del III secolo d.C. viene meno la forza creativa della giurisprudenza romana, la censura con i modi “classici” della formazione del diritto è netta. La prassi del responso cede il passo a quella del parere concesso dagli uffici della burocrazia centrale, il fenomeno si manifesta soprattutto con Diocleziano. Nel 284 d.C. la carica imperiale diventa sacra e si conclude il principato per fare spazio al Dominato e alla Tetrarchia. Ciò consiste nella divisione del potere dell'impero in due parti: Augusto dell’impero occidentale (imperatore) e Cesare (futuro imperatore) dell’impero occidentale, Augusto dell’impero orientale e Cesare dell’impero orientale.

Corpus Iuris Civilis

Denominazione con cui, dall’età medievale in poi, si indica la grande compilazione giustinianea del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle.

L’imperatore Giustiniano inserì, nel suo programma di restaurazione della grandezza romana in tutti i possibili ambiti, anche il progetto di un generale recupero della tradizione legislativa e giurisprudenziale precedente, finalizzato a un pieno riordino sia della prassi giudiziaria sia dello studio universitario del diritto. Già nel 529 venne alla luce la prima edizione del Codex, con il quale tutta la massa delle costituzioni imperiali del passato (leges), compresa in parte nei codici Gregoriano Ermogeniano e Teodosiano, veniva ricondotta, mediante un’opera sapiente di selezione e di intervento, a un'unità coerente, utile per i tempi nuovi.

Ai lavori partecipò Triboniano, che poi, nella sua qualità di ministro della Giustizia, oltre che di giurista colto e di organizzatore abilissimo, si sarebbe segnalato come il vero animatore dell’intera imponente impresa compilatoria. A lui venne infatti affidata, alla fine del 530, la guida della commissione incaricata di compilare i Digesta, ossia di compiere un’opera ulteriore di selezione e armonizzazione, avente a oggetto l’enorme produzione giurisprudenziale classica. I commissari avrebbero cioè dovuto leggere gran parte della letteratura scritta dai giuristi del 1°, 2° e 3° sec. d.C., estrarne i passi più significativi e riassumerli in un testo unico e coerente, il quale, munito di forza di legge, si sarebbe dovuto imporre alla prassi per la risoluzione di qualsiasi controversia.

L’obiettivo fu raggiunto con sorprendente rapidità, tanto che già alla fine del 533 Giustiniano poteva ufficialmente pubblicare il Digesto: diviso in 50 libri, a loro volta ripartiti in titoli e frammenti, esso contiene passaggi tratti dalle più varie opere della giurisprudenza classica, della quale costituisce anzi la fonte di cognizione più preziosa. Ma il successo di quell’operazione segnava anche la perdita drammatica di tutto il materiale originale utilizzato, di cui Giustiniano ordinò la distruzione, e sul quale aveva disposto, per di più, che i commissari all’occorrenza intervenissero, apportando le modifiche necessarie ad adattarlo alle esigenze dei contemporanei.

Sempre alla fine del 533 giunsero a compimento, sotto la direzione dello stesso Triboniano, le Istituzioni: si trattava di un’opera elementare, destinata all’insegnamento, nella quale la materia civilistica era esposta in 4 libri, secondo la tradizionale sistematica tripartita propria delle Istituzioni di Gaio (personae, res e actiones). Ma l’imperatore, del tutto singolarmente, accordò valore di legge anche a essa, rendendo così i precetti lì esposti suscettivi di applicazione giudiziaria. Una nuova edizione del Codice (l’unica che oggi possediamo) fu quindi predisposta per l’anno successivo, il 534: diviso in 12 libri, e questi in titoli, sotto cui figurano le costituzioni imperiali, esso metteva fuori legge il codice precedente.

Infine entrarono a far parte della grande compilazione giustinianea le leges emanate da Giustiniano dopo il 534 (cosiddette Novelle), che per lo più regolavano materie di diritto pubblico ed ecclesiastico, raccolte e trasmesse ai posteri in tre collezioni private.

Le persone

La soggettività giuridica: concezioni antiche e moderne

L’espressione “soggetto di diritto” indica il centro unitario di imputazione di diritti e doveri, facoltà e obblighi, autorizzazioni e imposizioni. Il concetto di soggetto di diritto implica l’esistenza di una sfera protetta e intangibile di diritti facenti capo a tutte le persone almeno formalmente uguale tra loro.

“Il soggetto di diritto” per gli antichi romani aveva una valenza completamente diversa, per secoli il subiectus fu colui che veniva sottoposto a misure di coercizione fisica esercitate da un potere esterno, in altre parole tale termine indicava uno stato di soggezione materiale.

Innanzitutto i romani divisero gli individui in liberi e schiavi, coloro che potevano esercitare e partecipare al diritto dovevano avere dei requisiti oltre alla libertà personale e cioè la cittadinanza e l’indipendenza familiare e quindi non essere sottoposti a potestà di altri. Possiede questi attributi il pater familias essendo uomo libero, cittadino romano, suis iuris (di proprio diritto). I poteri di tale figura rientrano nel traffico commerciale e alle connesse attività di negoziali, nella sfera testamentaria con il potere dunque di istituire eredi e di essere a sua volta istituito a erede e la possibilità di possedere una discendenza legittima.

La potestas riconduce sotto il suo dominio due categorie di soggetti: i fili iusti o legitimi e i servi. In essa rientrano anche la possibilità di punire i sottoposti anche con la morte, ius exponendi cioè la facoltà di escludere il figlio dalla propria comunità domestica. Il pater familias corrispondente alla piena capacità. Nel diritto pubblico non è richiesta la condizione di sui iuris, per cui in età adulta i filii familias, allo stesso modo dei patres, possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto, possono candidarsi alle elezioni e ricoprire anche cariche pubbliche.

Nel diritto privato la differenza consiste nella facoltà di agire perciò la possibilità di attuazione di propri interessi personali, utilitas singulorum, partecipare alla gestione della “cosa pubblica”. Il diritto pubblico è ciò che attiene all’assetto organizzativo della comunità romana (natura sociale), il diritto privato ciò che concerne l’interesse dei singoli (patrimoniale e personale). Al centro della vita politica di Roma antica si collocavano la familia romana e il suo capo, il pater familias.

In Roma antica, il discrimine circa la soggettività giuridica è tutta evidenza. In primo luogo, “soggetto” sono i liberi: dunque gli schiavi non sono “soggetti” bensì oggetti “parlanti”. In secondo luogo è negata la soggettività al neonato che non possiede sembianze umane (i deformi) che potevano essere uccisi impunemente dal padre, in quanto non ritenuto non appartenente al genere umano, chiamati monstrum. Seneca ricorda che essi venivano per lo più affogati in acqua, in alternativa abbandonati a se stessi con l’antica pratica della expositio.

Al neonato sano è riconosciuta la qualità di “soggetto” al momento del parto, in quanto prima del parto non si ha soggettività dal momento che il feto è solo “una porzione della moglie o delle viscere” come scrive Ulpiano. Secondo i Proculiani la vitalità del neonato era accertata mediante l’emissione di vagiti, per i Sabiniani la cui tesi fu accolta da Giustiniano, bastava un qualsiasi movimento corporeo o anche solo il respiro.

In casi specifici non si dava importanza al momento della nascita ma al momento del concepimento, con la nomina del curator ventris, che aveva il compito di controllare il regolare andamento della gestazione nell’ipotesi di divorzio. La nomina di tale figura era affidata al pretore. Tale esercizio aveva l’importanza di assicurare una discendenza per il padre, dunque il nascituro era giuridicamente considerato come se fosse già nato: una finzione per assicurare al nascituro l’acquisto di beni per donazione o per successione ereditaria, tali situazioni giuridiche erano comunque subordinate alla nascita. Fino al parto il curator amministrava i beni spettanti al nascituro, si occupava di crediti e debiti ereditari e svolgeva funzioni di gestione patrimoniale.

I romani distinguono delle categorie in base all’età:

  • Infantes: minori che non hanno ancora compiuto il settimo anno d’età, totalmente privi di capacità perché mancanti di facoltà intellettive.
  • Infantia maiores: tra i sette anni e il raggiungimento della pubertà, considerati parzialmente capaci.

Si passa dunque dall’infantia a impuberes giungendo poi all’effettiva pubertà, concepita come capacità fisiologica alla procreazione: la donna 12 anni e per i Sabiniani era necessaria una inspectio corporis, mentre per i Proculiani la pubertà per i maschi era un’età fissa cioè i 14 anni. Raggiunta la pubertà si è capaci di compiere validamente atti giuridici, si è però ancora adolescente e per tale motivo si istituisce a protezione, dei possibili raggiri a causa della loro giovane età, una Lex laetoria de circumscriptione adulescentium stabilendo due rimedi:

  • Eccezione in favore del minore da chi lo aveva raggirato qualora fosse convenuto in giudizio.
  • Restituzione cioè restitutio in integrum che consiste nel ripristino della situazione antecedente la frode, in pratica l’annullamento dell’atto concluso.

Le nozioni di status e di capitis deminutio: lo status libertatis

Tra i vari significati del termine status, uno riguarda gli individui e la posizione da costoro occupata in un contesto rilevante per il diritto. L’espressione status personarum cioè stato delle persone, indica una posizione che si traduce in una specifica condizione giuridica: libero o schiavo (status libertatis), cittadino o straniero (status civitatis), indipendente o sotto la potestà del pater familias (status familiae). Esista la concezione di uno status l’existimatio (stima, onorabilità sociale) che viene meno quando qualcuno è colpito da infamia o perde la libertà.

La capitis deminutio (diminuzione di capacità) con cui si intende la diminuzione che, per varie ragioni, può intervenire sullo status personarum producendo conseguenze sulla capacità del singolo. Il mutamento di stato non è sempre peggiorativo, Gaio parla di prioris status permutatio un esempio può essere il passaggio da schiavo a uomo libero o l’emancipazione del filius familias che diviene suis iuris. La deminutio può riguardare:

  • La libertà (capitis deminutio maxima): si riferisce alla perdita di libertà ed è la forma più grave in quanto è privato della qualità di cittadino e di membro della propria famiglia; le cause potevano riguardare la prigionia per cattura di nemici in guerra.
  • La cittadinanza (capitis deminutio media): perdita della cittadinanza.
  • La posizione in ambito familiare (capitis deminutio minima): da sui iuris ad alieni iuris cioè da capo famiglia a subordinato di un ulteriore capo famiglia.

La schiavitù: Anche un cittadino romano poteva generare un schiavo nel caso in cui avesse procreato al momento di una condizione di prigioniero di guerra, in quanto i figli seguivano la condizione giuridica del padre con matrimonio legittimo, o la nascita da madre schiava in quanto era in possesso di un dominis ed anche i figli erano di sua proprietà. In età severiana si ammise, in via eccezionale, che nascesse il figlio libero da una schiava che fosse stata libera in qualsiasi momento, nell’arco temporale del concepimento al parto. In età arcaica il debitore che non avesse onorato i propri debiti poteva essere venduto al di là del Tevere, in quanto non si ammette la vendita di romani nel territorio romano. La stessa sorte capita a chi si fosse sottratto a obblighi militari.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alexis19d di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof D'Amati Laura.
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