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Cap. 1 - L'ordinamento giuridico e lo Stato

Le norme giuridiche sono inserite all'interno di un sistema chiamato ordinamento giuridico che ne garantisce l'osservanza e può applicare, in caso di inosservanza, una sanzione. L'ordinamento giuridico statale riconosce e consente l'esistenza di ordinamenti giuridici minori, ovvero gruppi sociali organizzati secondo proprie e autonome norme. Questi ordinamenti minori devono sottostare ai principi e alle leggi dell'ordinamento statuale in cui si trovano a operare (confessioni religiose, famiglia, impresa, enti territoriali locali).

Il diritto pubblico si occupa solo delle norme giuridiche prodotte dall'ordinamento giuridico statale. Lo Stato è l'unico soggetto che può imporre il rispetto delle sue regole a tutte le persone che si trovano sul territorio perché su di loro esercita la sovranità. Stato un popolo insediato sopra un territorio, sottoposto alla dominazione di una autorità pubblica, la quale esercita alcuni poteri di imperium e, attraverso un apparato amministrativo da essa dipendente, fa osservare le regole giuridiche che ne costituiscono l'ordinamento giuridico.

Assolutismo e Rivoluzione

La Guerra dei trent’anni aprì il periodo di storia europea definito assolutismo che si concluderà con la Rivoluzione francese del 1789. La pace di Westfalia segnò la nascita dell'attuale comunità internazionale composta da Stati indipendenti. Durante l'età dell'assolutismo, la forma di Stato è caratterizzata da una contrapposizione tra chi deteneva il monopolio del potere politico e la società civile. Il sovrano era sciolto dall'osservanza delle leggi e tutte le funzioni statali erano a lui attribuite ed esercitate in suo nome. I governati erano tenuti a osservare le regole giuridiche che formavano l'ordinamento, sia quelle consuetudinarie sia quelle prodotte dal sovrano.

Per quanto riguarda il potere legislativo, il monarca creava le norme giuridiche con proprie ordinanze. Il re non condivideva il proprio potere legislativo con altri organi né con gli Stati generali. Sul versante della giurisdizione il sovrano conservò la facoltà di riformare le sentenze di qualunque tribunale, di condannare o esiliare di imperio senza alcun processo. Il monarca era legittimato dal potere divino.

Bill of Rights (1689) è un atto che integrò il patto tra la monarchia e il Parlamento, sul quale si fonderà il nuovo ordine costituzionale. Con questo atto si avvia la fase della monarchia costituzionale.

Stato liberale

Nel periodo che seguì il Congresso a Vienna del 1815, una nuova forma di Stato detta liberale prese il sopravvento in Europa. I monarchi furono costretti a concedere le carte costituzionali accogliendo il principio della divisione dei poteri tra organi statutali:

  • Il potere legislativo era condiviso tra il monarca e l'assemblea elettiva.
  • Il potere esecutivo restava nella disponibilità del monarca ma l'effettivo esercizio delle funzioni si trasferiva a un governo che doveva godere della fiducia del Parlamento per rimanere in carica.
  • Il potere giudiziario era affidato a un corpo di magistrati indipendenti.

Caratteristiche dello Stato liberale:

  • Separazione tra lo stato e la società civile.
  • L'essere monoclasse perché è una sola classe, la borghesia, disponeva dei mezzi di produzione della ricchezza.
  • Il riconoscimento del principio di eguaglianza formale.

Lo Stato democratico-sociale

La Seconda guerra mondiale porrà fine all'esperienza del totalitarismo nazi-fascista. Lo Stato liberale si limitava ad assicurare le condizioni per lo sviluppo dell'economia e del benessere. Lo Stato democratico-sociale punta a migliorare le condizioni di vita dei salariati e dei poveri. Assume nuovi fini per la sua azione in quanto si impegna a intervenire sia per governare i cicli dello sviluppo economico sia per distribuire le risorse riducendo le disuguaglianze. Lo Stato diviene imprenditore, prestatore di servizi sociali e finanziatore di imprese private in difficoltà.

Caratteristiche dello Stato democratico-sociale:

  • Un nuovo sistema dei diritti: la protezione dei diritti che era limitata ai diritti civili, viene estesa sia conferendo i diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni sia offrendo tutela ai diritti sociali.
  • Una nuova divisione del potere politico: il governo è l'organo che non ha più solo compiti di natura esecutiva ma è il vero motore dell'indirizzo politico che cerca di portare a compimento i programmi presentati dai partiti agli elettori. Il potere legislativo continua a essere esercitato dal Parlamento ma le assemblee parlamentari si limitano a ratificare i provvedimenti adottati in sede governativa. Le assemblee parlamentari hanno il compito di integrare e correggere l'indirizzo politico impresso dal potere governante. Il potere giudiziario è affidato a un corpo di magistrati la cui indipendenza è garantita dalla inamovibilità ed altre garanzie. Al giudice costituzionale è assegnata la fondamentale funzione di difendere la costituzione da leggi che ne violino i principi (controllo di costituzionalità) e la pubblica amministrazione è chiamata collaborare con il governo alla realizzazione degli interessi pubblici attraverso provvedimenti autoritativi.
  • Nuovi testi costituzionali: il popolo italiano, che aveva consentito l'affermazione di regimi totalitari, ha fondato il nuovo patto di convivenza sociale sul rifiuto della guerra e sulla necessità di garantire in modo effettivo la democrazia. I caratteri essenziali di queste nuove carte costituzionali sono: superiorità, rigidità, riconoscimento del pluralismo politico e sociale, inviolabilità dei diritti fondamentali, tutela delle minoranze, forma di equilibrio tra i poteri dello Stato.

Cap. 2 - Le costituzioni del periodo provvisorio e il referendum istituzionale

Il primo atto normativo di rilievo del governo fu l'approvazione della Prima Costituzione provvisoria nel giugno del 1944 nel quale si stabiliva che la funzione legislativa fosse attribuita al governo e sanzionata dal Luogotenente e che sarebbe spettato a un'Assemblea costituente, eletta da tutti gli italiani al termine della guerra, compiere la scelta tra Monarchia e Repubblica. Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

Nell'aprile del 1945 il governo Bonomi istituì la Consulta nazionale, un organo dotato di compiti consultivi nei confronti del governo. L'intervento della Consulta era facoltativo sui provvedimenti legislativi mentre il suo parere era obbligatorio per il bilancio e consultivi, leggi finanziarie ed elettorali. Il 25 Aprile 1945 le truppe tedesche furono costrette a ritirarsi da Milano; il 21 giugno prestò giuramento un nuovo governo (Parri) con il compito di affrontare la grave crisi economica che stava colpendo un paese stremato dalla guerra. Il governo Parri si era posto ambiziosi progetti di riforma ma questo lo portò alla crisi e alla sostituzione con un Gabinetto guidato da De Gasperi che sarebbe rimasto alla guida del governo fino al 1953.

Nel marzo del 1946 fu approvata la seconda Costituzione provvisoria con la quale:

  • Si affidava la scelta della forma istituzionale (monarchia o repubblica) direttamente al corpo elettorale mediante un referendum e l'elezione dei membri della Costituente che avrebbe redatto il testo della nuova costituzione.
  • Si prevedeva che durante i lavori della Costituente, il potere legislativo sarebbe stato esercitato dal governo per consentire ai deputati di concentrare le forze sulla redazione della legge fondamentale.
  • Si istituiva un rapporto fiduciario tra governo e assemblea.

Nel 1946 Vittorio Emanuele III abdicò consentendo l'ascesa al trono del figlio Umberto II e si recò in esilio in Portogallo. Il referendum istituzionale si svolse il 2 giugno del 1946 e vide la vittoria della Repubblica.

Dopo il 1948

I primi atti compiuti dall'Assemblea costituente furono le elezioni di un proprio Presidente, Saragat, e del capo provvisorio dello Stato, De Nicola. L'assemblea decise di istituire al proprio interno una commissione composta da 75 deputati. Di questo organo fecero parte leader affermati, giovani politici emergenti ed eminenti docenti di diritto pubblico. La commissione dei 75 fu presieduta dal demo-lavorista Ruini e si divise in tre sottocommissioni:

  • Alla prima fu attribuita la stesura della parte relativa ai diritti e doveri fondamentali.
  • La seconda si occupò dell'ordinamento costituzionale della Repubblica.
  • La terza si occupò della disciplina dei rapporti economico-sociali.

La costituzione

Spetta alla costituzione tutelare i diritti fondamentali attraverso una struttura politica basata sulla separazione dei tre poteri dello Stato. La costituzione è l'esito dell'esercizio di un potere costituente. Questo potere si esaurisce nel momento stesso in cui la costituzione prende vita per lasciare il posto ai poteri costituiti. La costituzione è l'atto normativo fondamentale di uno stato, è quindi la realizzazione nel mondo giuridico del costituzionalismo. Non tutte le costituzioni sono uguali e sono quindi necessarie alcune distinzioni:

  • Per resistenza alle modifiche: le costituzioni non sono raccolte di dogmi immutabili e sono sensibili alle trasformazioni sociali. Le costituzioni aspirano a un tasso di stabilità maggiore rispetto alle leggi ordinarie. Si hanno costituzioni flessibili in quegli ordinamenti in cui la costituzione può essere modificata o derogata senza alcuna procedura specifica. Questa soluzione ha in alcuni casi favorito l'affermazione di regimi che hanno calpestato i principi e le garanzie posti dalle costituzioni. Es. il regime fascista e nazista. Per porre rimedio a questi fenomeni sono state adottate costituzioni rigide, modificabili solo attraverso procedure aggravate rispetto all’iter legislativo ordinario.
  • Per ampiezza della materia costituzionale: la materia costituzionale include fatti e rapporti vitali per la stabilità nel tempo degli ordinamenti statali. A seconda dell’ampiezza di tale materia si hanno costituzioni brevi che si limitano a enunciare pochi principi e costituzioni lunghe che si occupano di una grande varietà di oggetti come la tutela dei diritti e la forma di governo.
  • Per modalità di esercizio del potere costituente: alcune costituzioni sono state concesse dal sovrano (statuto albertino 1848). In questi casi si parla di costituzioni ottriate. Quando il potere costituente è esercitato da un organo collegiale allora si parla di costituzioni votate. La nostra Costituzione è rigida, lunga e votata.

I principali caratteri giuridico-politici della Costituzione

La Costituzione, entrata in vigore il 1º gennaio del 1948, è:

  • Espressione di potere costituente: indica la presenza di un organo di natura giurisdizionale, la Corte costituzionale, chiamato a svolgere la funzione di garanzia costituzionale.
  • Lunga: la Carta fondamentale non si limita all'organizzazione dello stato-apparato e alla disciplina dei diritti fondamentali dei cittadini ma contiene disposizioni sui diritti sociali ed economici.
  • Rigida: si dicono rigide le Costituzioni scritte che possono essere modificate solo attraverso una speciale procedura di revisione (si dicono flessibili le Costruzioni che non prevedono procedure per la loro riforma e possono essere modificate attraverso il ricorso al processo legislativo ordinario come lo statuto albertino).
  • Votata: la Costituzione vigente non è il frutto della concessione di un sovrano ma è stata discussa e votata dai rappresentanti del popolo italiano.

La revisione della Costituzione

«Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future». Tutte le costituzioni scritte contemporanee disciplinano i processi per la loro modifica e affidano il potere di revisione alle ordinarie assemblee legislative. È opportuno introdurre delle procedure di modifica che sottraggono alle maggioranze parlamentari contingenti la possibilità di riformare la legge fondamentale a proprio uso e consumo. Si prevedono delle procedure aggravate per procedere a riforme della Costruzione. L'aggravamento può essere di tipo procedurale oppure consistere nell'intervento popolare in sede di referendum.

Procedimento

Le modifiche al testo sono il risultato di un esame condotto dalle Camere in modo più approfondito di quanto preveda il normale iter di approvazione delle leggi, che siano espressione di maggioranze più elevate rispetto a quelle ordinariamente richieste. Si prevede:

  • La necessità della doppia lettura ovvero di una doppia approvazione da parte di entrambe le Camere. È sufficiente la maggioranza dei presenti nella prima votazione.
  • Un intervallo di tre mesi tra una e l'altra approvazione da parte della stessa camera.
  • Il conseguimento di elevati quorum per raggiungere l'approvazione nella seconda votazione.

Se la legge riceve il voto favorevole di 2/3 dei componenti di ciascuna camera la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per essere promulgata e pubblicata. Se invece si raggiunge solo il quorum della maggioranza assoluta non è possibile procedere subito alla promulgazione quindi si procede a una pubblicazione notiziale della legge, entro 90 giorni dalla quale 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una camera possono richiedere il referendum popolare. Questo referendum ha un effetto confermativo della volontà espressa dalle camere. La legge di revisione potrà completare il suo iter ed essere promulgata a condizione che il SÌ ottenga la maggioranza dei voti validi.

Limiti

Il testo prevede un limite espresso: «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». Ciò significa che non possono essere oggetto di riforma i principi sui quali si fonda la democrazia liberale e pluralista immaginata dai padri costituenti: il diritto di voto per tutti i cittadini, il pluralismo dei partiti, la libertà personale e di manifestare il proprio pensiero. Vi sono dei limiti impliciti alla revisione che coincidono con la presenza nel testo costituzionale di alcuni principi supremi, i quali possiedono una forza superiore rispetto alle altre disposizioni o leggi costituzionali. Costituiscono i principi supremi: il principio di uguaglianza, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, il principio di laicità emergente, il nucleo dei diritti fondamentali.

Le leggi costituzionali

La nostra legge fondamentale prevede che la procedura aggravata debba essere utilizzata per approvare delle leggi che vengono così dotate di una forza superiore alle leggi ordinarie ma inferiore alla Costituzione stessa.

Cap. 3 - Le fonti del diritto

La comunità organizzata ha bisogno di regole per garantire la propria sopravvivenza. Ogni contrasto deve essere risolto da un terzo soggetto che garantisce un giudizio equo e neutrale. Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato ordinamento. L’ordinamento giuridico è l’insieme delle istituzioni e delle norme che operano all’interno di uno stato. Lo Stato è l’organizzazione giuridica complessa in cui sono presenti tre elementi costitutivi: il territorio, il popolo, il governo.

Il diritto positivo è l’insieme delle norme giuridiche che sono prodotte dalle istituzioni titolari del potere normativo. Il diritto naturale è l’insieme di regole che aspirano a disciplinare i rapporti umani in quanto espressione di razionalità (dimensione laica) oppure in quanto espressione della volontà di una divinità superiore agli uomini (dimensione spirituale). Negli attuali ordinamenti occidentali, i giudici applicano il diritto positivo (e non il diritto naturale) in quanto è espressione della volontà manifestata da istituzioni sulle quali il popolo può esercitare poteri di delega e di controllo.

La norma giuridica è lo schema di qualificazione che associa una conseguenza a una causa. Se A allora B.

La norma giuridica presenta alcune caratteristiche:

  • Esteriorità: la norma giuridica è prodotta sempre da un soggetto diverso da quello che è chiamato a rispettarla.
  • Generalità e astrattezza: la norma giuridica non si riferisce a situazioni identificate, ma descrive una determinata condotta attraverso l’individuazione di alcuni elementi. Per evitare discriminazioni tra soggetti che versano in condizioni sociali, economiche e culturali diverse, la norma giuridica si applica in maniera uniforme.
  • Coattività: la norma giuridica è assistita da una sanzione. Chi subisce una sanzione è giuridicamente responsabile. La sanzione della norma giuridica può essere imposta anche contro la volontà del trasgressore. Non tutte le norme giuridiche sono assistite da una sanzione.

Lo Stato è l’ente dotato del monopolio dell’uso della forza. Solo lo Stato, attraverso i propri apparati, può ricorrere alla forza per ottenere il rispetto delle norme giuridiche.

Le fonti del diritto

La nozione fonte del diritto è associata alla produzione e alla conoscenza delle norme giuridiche.

  • Fonte di produzione del diritto: si intende qualsiasi atto al quale l’ordinament
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilacon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Furlan Federico.
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