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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

1. Il fenomeno giuridico

è un sistema di norme e principi; le norme giuridiche sono regole di

L’ordinamento giuridico

comportamento generali e astratte, e possono essere prescrittive o permissive; hanno bisogno di

essere interpretate, e l’interpretazione può essere: i. letterale (si basa sul significato delle parole

utilizzate), i. logica (quella stabilita dal legislatore), i. sistematica (prendendo come riferimento altre

norme simili già interpretate) e i. adeguatrice, i. dottrinale (operata dagli studiosi di diritto) e i.

giudiziaria (effettuata dagli organi giudiziari). Le norme giuridiche vengono create dalla comunità

attraverso le fonti del diritto, che possono essere: f. di produzione e f. di cognizione.

Le istituzioni, dette organi, sono quelle parti degli apparati organizzativi creati dalla comunità, che

possono agire in nome e per conto dell’intera struttura; sono formati da 3 elementi: persone,

strumenti materiali e competenze; gli organi possono anche essere collegiali quando hanno più

titolari.

I destinatari delle norme vengono chiamati soggetti di diritto: godono di personalità giuridica e

capacità giuridica; vengono considerati tali anche le organizzazioni, create dalle persone fisiche per

perseguire in modo più efficace scopi comuni agli aderenti (possono essere: associazione o

fondazione).

Tutti i soggetti di diritto possono entrare in relazione tra di loro in riferimento ai beni, e possono

produrre effetti giuridici con propri atti: in questo caso si hanno i vari poteri giuridici e le diverse

situazioni giuridiche soggettive. Queste ultime possono essere: s.g. di vantaggio (sono: il diritto

soggettivo, è la garanzia dell’ordinamento di poter godere di un certo bene; l’interesse legittimo, è la

garanzia di poter pretendere il corretto esercizio dell’azione amministrativa nei confronti di un certo

bene) e s.g. di svantaggio (sono: l’obbligo, è il vincolo a tenere un certo comportamento; l’onere, è

l’obbligo collegato ad un beneficio ricevuto; il dovere, è la prescrizione a tenere un certo

comportamento; la soggezione, è la situazione in cui si trova un soggetto esposto alle conseguenze

svantaggiose dell’esercizio di un potere giuridico altrui).

2. Lo Stato

è costituito da 3 elementi: il territorio (è l’ambito spaziale dove è stabilmente radicato il

Lo Stato

popolo ed entro cui vige l’ordinamento giuridico statale; comprende: la terraferma, lo spazio aereo,

il sottosuolo, il mare territoriale, navi e aeroplani appartenenti allo Stato), il popolo (è formato

dall’insieme delle persone che godono della cittadinanza, attribuita di solito al momento della nascita

secondo il principio dello ius sanguinis, ma si può acquisire anche in seguito, sulla base di certe

regole, quali: sposare un cittadino italiano, risiedere in Italia da almeno 10 anni e aver prestato

servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni) e la sovranità (è la supremazia nei confronti

di ogni altro soggetto presente sul territorio statale, il monopolio dell’uso legittimo della forza,

l’indipendenza rispetto ai poteri esteri, e la cura degli interessi di tutti i cittadini).

Ogni Stato svolge 4 funzioni: f. normativa (produzione delle norme giuridiche), f. esecutiva (adozione

di decisioni specifiche per curare gli interessi della collettività), f. giurisdizionale (risoluzione delle

controversie tra 2 o più soggetti) e f. di indirizzo politico (decisione di quali obiettivi perseguire). Tutte

queste funzioni possono essere svolte da una sola, attraverso la Costituzione, che consiste

nell’insieme delle più importanti regole di organizzazione e di funzionamento dello Stato; è scritta,

votata, lunga e rigida.

Per far sì che i membri della comunità si autorealizzino, lo Stato è organizzato in modo che: le sue

funzioni siano svolte da organi distinti (separazione dei poteri), che rispettino la Costituzione e le

altre norme giuridiche (Stato di diritto) e le loro decisioni siano espresse dalla volontà popolare

(democrazia).

La democrazia richiede la partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità. Le forme di

partecipazione alla vita pubblica possono essere: democrazia diretta (i cittadini esercitano

direttamente il potere politico), democrazia rappresentativa (gli organi istituzionali rappresentano i

cittadini e le loro volontà, attraverso la rappresentanza politica) e partiti politici (organizzazione che

si occupa dei problemi e degli interessi della collettività nel suo complesso).

Le forme di Stato indicano il modo in cui sono disciplinati i rapporti tra governanti e governati e le

finalità generali che si pone l’ordinamento; possono essere: S. patrimoniale (riconosciuto ai

feudatari), S. assoluto (in cui il re è il titolare della sovranità), S. liberale (tutela i diritti dei cittadini),

S. totalitario o fascista (lo Stato viene considerata un’entità superiore), S. socialista (basato sull’unità

di potere, affidato al popolo), S. confessionale e S. democratico-pluralistico (stabilisce che la

sovranità appartiene al popolo).

Le forme di governo indicano il modo in cui sono distribuite le funzioni dello Stato tra i vari organi

costituzionali, si ha, quindi, un ordinamento caratterizzato dalla separazione dei poteri, in cui i

principali organi sono il Parlamento, il Governo e il Capo dello Stato. Vengono, perciò, distinte varie

forme di governo: g. parlamentare (il Governo è nominato dal Capo dello Stato, che deve godere

della fiducia del Parlamento, eletto dal popolo), g. presidenziale (il PdR è eletto direttamente dai

cittadini ed è anche Capo dello Stato e vertice del Potere esecutivo), g. direttoriale (il Potere

esecutivo è affidato ad un organo collegiale eletto dal Parlamento), g. semipresidenziale (il PdR è

eletto direttamente dai cittadini, la funzione amministrativa è svolta dal Governo, e il Parlamento può

essere sciolto anticipatamente dal Presidente) e g. neoparlamentare (il Primo ministro è eletto

direttamente dai cittadini, insieme al Parlamento).

Per quanto riguarda i sistemi elettorali, questi possono essere: formula maggioritaria (richiedono la

maggioranza, relativa o assoluta, dei suffragi espressi per l’attribuzione dei seggi in palio) e formula

proporzionale (di solito applicata a liste in collegi plurinominali). La maggioranza relativa si riferisce

al 50%+1 dei voti dei presenti, mentre la maggioranza assoluta si ottiene con il 50%+1 dei

componenti.

I sistemi elettorali hanno diverse conseguenze: c. sulla forma di governo (i s. proporzionali

consentono una maggiore rappresentatività, ma favoriscono il frazionamento delle Assemblee

elettive; i s. maggioritari, invece, sacrificano le minoranze, ma garantiscono una maggiore stabilità

al Governo), c. sul sistema dei partiti (i s. proporzionali richiedono partiti ben organizzati e accentrati;

i s. maggioritari, invece, favoriscono una maggiore selezione e indipendenza dei candidati), c. sui

rapporti politici (i s. maggioritari sono più “conservatori” di quelli proporzionali), c. delle formule miste

(indeboliscono la coerenza del sistema), c. del voto di preferenza (consente agli elettori di indicare i

singoli candidati preferiti della lista).

Per quanto riguarda il sistema elettorale italiano, alcuni principi si ricavano dalla Costituzione:

l’elezione delle Camere è a suffragio universale diretto, il voto è segreto, la presenza di una soglia

di sbarramento, l’elezione dei parlamentari per un mandato di 5 anni, e il ruolo dei partiti politici nella

presenza di alternative elettorali.

L’elezione delle Camere avviene attraverso un sistema di tipo misto: il territorio viene diviso in

circoscrizioni, ognuna divisa in collegi plurinominali e uninominali. L’elezione degli organi regionali

seguono le regole stabilite per ogni regione: i cittadini votano il Presidente della Regione (con m.

relativa), e i membri del Consiglio regionale (con sistema proporzionale, e voto di preferenza

individuale). Per l’elezione dei Comuni, invece, bisogna distinguere tra: C. con +15.000 abitanti (il

Sindaco è eletto a m. assoluta, mentre i membri del Consiglio con s. proporzionale) e C. con -15.000

abitanti (il Sindaco è eletto a m. relativa, mentre i membri del Consiglio con s. proporzionale).

3. Il fenomeno giuridico a livello globale

Dopo la Seconda guerra mondiale una parte sempre più ampia del diritto vigente non è più prodotta

dal singolo Stato: è questo un effetto della globalizzazione; i singoli Stati, quindi, stanno man mano

perdendo la capacità di disciplinare la vita dei loro cittadini: si parla, quindi, di “crisi dello Stato”.

Gli Stati tra di loro formano la comunità internazionale, disciplinata dall’ordinamento internazionale,

le cui norme si applicano agli Stati stessi e alle organizzazioni da loro create. Proprio perché non ci

sono entità superiori agli Stati, le norme giuridiche sono prodotte attraverso consuetudini o accordi.

4. L’Unione Europea

Nel 1992 venne creata, con il trattato di Maastricht, . I trattati internazionali istitutivi

l’Unione europea

hanno previsto un complesso di istituzioni che include organi sovranazionali ed intergovernativi; i

primi sono: la Commissione europea (sono affidate la funzione esecutiva e l’iniziativa legislativa), il

Parlamento europeo (svolge un controllo politico sulla Commissione, funzione di codecisione e

cooperazione normativa con il Consiglio), la Corte di Giustizia (risolve le controversie), la Corte dei

conti (controllo giuridico-contabile), il Comitato economico e sociale (organo consultivo formato dai

rappresentanti delle organizzazioni sindacali), il Comitato delle Regioni (organo consultivo formato

dai rappresentanti degli enti territoriali), la Banca centrale europea. Gli organi intergovernativi,

invece, sono: il Consiglio (con poteri normativi e politici) e il Consiglio europeo (svolge un ruolo di

indirizzo politico).

Per quanto riguarda il diritto comunitario europeo, la Corte di Giustizia ha configurato un rapporto

tra il diritto comunitario e il diritto degli Stati membri. Le norme comunitarie devono essere

considerate parte integrante del diritto di ogni Stato membro; perciò: possono essere invocate dai

singoli di fronte ai giudici del proprio Paese, e devono essere considerate negli ordinamenti dei Paesi

membri come norme di rango superiore.

Come già detto, il Trattato di Maastricht diede origine all’UE, la quale persegue finalità generali,

come: la pace, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia e l’uguaglianza; venne

introdotta, inoltre, anche la cittadinanza dell’Unione europea, che comporta 4 diritti specifici: circolare

e soggiornare liberamente nel territorio dell’UE, l’elettorato attivo e passivo per il Parlamento

europeo, la tutela diplomatica e consolare da parte di ogni autorità dei Paesi membri e il diritto di

petizione e di ricorso al difensore civico europeo.

Dal 2000 venne adottata anche la Carta dei diritti fondamentali.

Nel 2007 venne introdotto il Patto di stabilità (o Fiscal Compact), che stabilì che tutti gli Stati firmatari

si vincolano a contenere il proprio deficit di bilancio entro il limite del 3% del proprio PIL, e a cercare

di avere un debito pubblico complessivo non superiore al 60% del PIL.

Con il Trattato di Lisbona (2007) entrarono in vigore due trattati istitutivi, TUE e TFUE, che

stabiliscono: la fusione in un unico ente (l’UE), la ridefinizione dei valori e degli obiettivi, la creazione

di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, l’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali lo

stesso valore giuridico dei Trattati, la razionalizzazione delle competenze, delle istituzioni e degli atti

giuridici, e la previsione che la revisione ordinaria dei trattati passerà prima attraverso delle

Convenzioni europee.

5. Dall’unità d’Italia alla Costituzione repubblicana

Il 02/06/1946 si svolse il referendum per stabilire la forma di governo italiana, e vinse la Repubblica;

vennero inoltre eletti i membri dell’Assemblea costituente, la quale ebbe il compito di scrivere la

, che entrò poi in vigore il 01/01/1948. È composta da 139 articoli e 18 disposizioni

Costituzione

transitorie e finali; si suddivide in: Principi fondamentali (i primi 12 articoli), Diritti e doveri dei cittadini

(artt. 13-54), Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali. È una

Costituzione: votata, scritta, lunga e rigida.

I principi fondamentali della Costituzione sono: p. personalista (su cui si fondano le libertà e i diritti

individuali), p. pluralista (sancisce le articolazioni intermedie tra l’individuo e lo Stato), p. lavorista, p.

democratico (il popolo occupa una posizione centrale), p. di apertura alla dimensione internazionale,

e p. di laicità.

L’Italia ha una forma di Stato di tipo democratico-sociale, la quale è: costituzionale, democratica,

sociale, aperta, pluralistica e laica; la forma di governo è parlamentare.

La Costituzione introdusse, inoltre, alcuni istituti di democrazia diretta, per consentire ai cittadini di

intervenire o bloccare alcune decisioni degli organi rappresentativi; questi sono: la petizione,

l’iniziativa legislativa popolare e il referendum. La petizione consiste in una richiesta che ogni

cittadino può rivolgere agli organi parlamentari pe chiedere provvedimenti legislativi; l’iniziativa

legislativa popolare è, invece, la facoltà di presentare ad una qualsiasi delle Camere una proposta

di legge. Il referendum è l’unico istituto che permette di deliberare; ve ne sono di diversi: r.

costituzionale (può svolgersi a conclusione del procedimento di revisione della Costituzione o di

approvazione di una legge costituzionale; è uno strumento pensato a disposizione delle minoranze

contrarie), r. abrogativo (svolge la funzione di abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente

forza di legge; sono escluse però le leggi: tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, costituzionali, e quelle necessarie), r. sulla

variazione territoriale (può riguardare le Regioni, le Province e i Comuni, in particolare: la fusione di

Regioni, il trapasso di una Regione a un’altra di uno o più Comuni o Province, la variazione del

territorio dei Comuni esistenti o l’istituzione di nuovi) e r. regionale (può essere: r. sugli statuti

regionali ordinari e r. su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione).

6. Il Parlamento

L’organo in cui si concentra la rappresentanza politica è , i cui membri sono eletti dai

il Parlamento

cittadini; con riferimento alla struttura, è caratterizzato dal bicameralismo perfetto, secondo cui le 2

Camere, Camera dei deputati e dei Senatori, svolgono le stesse funzioni, sono espressioni delle

stesse forze politiche e sono indipendenti da ogni altro Potere dello Stato. Sono pressoché uguali,

tranne per qualche differenza: la Camera dei deputati è comporta da 400 membri, quella del Senato

da 200 (tra cui anche i senatori a vita, di diritto e di nomina presidenziale); entrambi i membri delle

Camere vengono eletti dai cittadini con +18 anni; per essere eletti deputati bisogna aver compiuto

almeno 25 anni, mentre per essere eletti senatori è necessario averne almeno 40.

Le Camere, dopo essere state elette, restano in carica 5 anni: questo periodo è detto legislatura;

può anche prorogarsi per un tempo più lungo, ma solo in caso in cui sia stata dichiarata guerra. Un

ulteriore caso di proroga è la prorogatio, la quale si riferisce alla continuazione delle normali funzioni

del Parlamento da parte delle Camere ormai passate, fino all’elezione dei nuovi parlamentari.

Per essere eletti parlamentari è necessario avere dei requisiti: essere cittadini italiani, godere dei

diritti civili e politici, avere un’età minima, non ricorrere in cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità, sono previste per evitare che i candidati alle elezioni

possano trovarsi una volta eletti in conflitto di interessi rispetto allo Stato, o alterare i voti degli elettori;

le cause di incompatibilità, invece, obbligano l’eletto a decidere quale tra le 2 cariche vuole ricoprire.

La stessa Costituzione prevede lo status parlamentare, ossia un insieme di garanzie accordate ai

parlamentari per il fatto di appartenere ad una delle Camere; disciplina anche la loro condizione,

regolando: il divieto di mandato imperativo (il diritto di mandato imperativo stabilisce che ogni

parlamentare rappresenta lo Stato ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, in modo da

tutelare la sua autonomia), l’insindacabilità e l’inviolabilità (costituiscono le immunità volte a

salvaguardare il libero esercizio delle funzioni parlamentari. L’insindacabilità tutela il parlamentare

per le opinioni espresse e i voti dati; l’inviolabilità stabilisce che senza autorizzazione del Parlamento,

nessun membro può essere sottoposto a perquisizione), e l’indennità (diritto a ricevere un’indennità

pecuniaria nella misura stabilita dalla legge).

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle Camere, i principali organi interni sono: il

Presidente dell’assemblea (eletto a maggioranza qualificata con voto segreto; deve essere

imparziale, rappresentano le rispettive Camere, ne dirigono l’attività, stabiliscono l’ordine del giorno

delle sedute e l’ordine in aula, garantendo il rispetto dei regolamenti), l’Ufficio di Presidenza (affianca

il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni), i gruppi parlamentari (costituiscono la “proiezione” dei

partiti politici, a cui ogni parlamentare deve appartenere; se non lo dichiara, verrà inserito nel gruppo

misto. Per la sua costituzione è r

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoleecavallii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Carrer Matteo.
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