ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
1. Il fenomeno giuridico
è un sistema di norme e principi; le norme giuridiche sono regole di
L’ordinamento giuridico
comportamento generali e astratte, e possono essere prescrittive o permissive; hanno bisogno di
essere interpretate, e l’interpretazione può essere: i. letterale (si basa sul significato delle parole
utilizzate), i. logica (quella stabilita dal legislatore), i. sistematica (prendendo come riferimento altre
norme simili già interpretate) e i. adeguatrice, i. dottrinale (operata dagli studiosi di diritto) e i.
giudiziaria (effettuata dagli organi giudiziari). Le norme giuridiche vengono create dalla comunità
attraverso le fonti del diritto, che possono essere: f. di produzione e f. di cognizione.
Le istituzioni, dette organi, sono quelle parti degli apparati organizzativi creati dalla comunità, che
possono agire in nome e per conto dell’intera struttura; sono formati da 3 elementi: persone,
strumenti materiali e competenze; gli organi possono anche essere collegiali quando hanno più
titolari.
I destinatari delle norme vengono chiamati soggetti di diritto: godono di personalità giuridica e
capacità giuridica; vengono considerati tali anche le organizzazioni, create dalle persone fisiche per
perseguire in modo più efficace scopi comuni agli aderenti (possono essere: associazione o
fondazione).
Tutti i soggetti di diritto possono entrare in relazione tra di loro in riferimento ai beni, e possono
produrre effetti giuridici con propri atti: in questo caso si hanno i vari poteri giuridici e le diverse
situazioni giuridiche soggettive. Queste ultime possono essere: s.g. di vantaggio (sono: il diritto
soggettivo, è la garanzia dell’ordinamento di poter godere di un certo bene; l’interesse legittimo, è la
garanzia di poter pretendere il corretto esercizio dell’azione amministrativa nei confronti di un certo
bene) e s.g. di svantaggio (sono: l’obbligo, è il vincolo a tenere un certo comportamento; l’onere, è
l’obbligo collegato ad un beneficio ricevuto; il dovere, è la prescrizione a tenere un certo
comportamento; la soggezione, è la situazione in cui si trova un soggetto esposto alle conseguenze
svantaggiose dell’esercizio di un potere giuridico altrui).
2. Lo Stato
è costituito da 3 elementi: il territorio (è l’ambito spaziale dove è stabilmente radicato il
Lo Stato
popolo ed entro cui vige l’ordinamento giuridico statale; comprende: la terraferma, lo spazio aereo,
il sottosuolo, il mare territoriale, navi e aeroplani appartenenti allo Stato), il popolo (è formato
dall’insieme delle persone che godono della cittadinanza, attribuita di solito al momento della nascita
secondo il principio dello ius sanguinis, ma si può acquisire anche in seguito, sulla base di certe
regole, quali: sposare un cittadino italiano, risiedere in Italia da almeno 10 anni e aver prestato
servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni) e la sovranità (è la supremazia nei confronti
di ogni altro soggetto presente sul territorio statale, il monopolio dell’uso legittimo della forza,
l’indipendenza rispetto ai poteri esteri, e la cura degli interessi di tutti i cittadini).
Ogni Stato svolge 4 funzioni: f. normativa (produzione delle norme giuridiche), f. esecutiva (adozione
di decisioni specifiche per curare gli interessi della collettività), f. giurisdizionale (risoluzione delle
controversie tra 2 o più soggetti) e f. di indirizzo politico (decisione di quali obiettivi perseguire). Tutte
queste funzioni possono essere svolte da una sola, attraverso la Costituzione, che consiste
nell’insieme delle più importanti regole di organizzazione e di funzionamento dello Stato; è scritta,
votata, lunga e rigida.
Per far sì che i membri della comunità si autorealizzino, lo Stato è organizzato in modo che: le sue
funzioni siano svolte da organi distinti (separazione dei poteri), che rispettino la Costituzione e le
altre norme giuridiche (Stato di diritto) e le loro decisioni siano espresse dalla volontà popolare
(democrazia).
La democrazia richiede la partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità. Le forme di
partecipazione alla vita pubblica possono essere: democrazia diretta (i cittadini esercitano
direttamente il potere politico), democrazia rappresentativa (gli organi istituzionali rappresentano i
cittadini e le loro volontà, attraverso la rappresentanza politica) e partiti politici (organizzazione che
si occupa dei problemi e degli interessi della collettività nel suo complesso).
Le forme di Stato indicano il modo in cui sono disciplinati i rapporti tra governanti e governati e le
finalità generali che si pone l’ordinamento; possono essere: S. patrimoniale (riconosciuto ai
feudatari), S. assoluto (in cui il re è il titolare della sovranità), S. liberale (tutela i diritti dei cittadini),
S. totalitario o fascista (lo Stato viene considerata un’entità superiore), S. socialista (basato sull’unità
di potere, affidato al popolo), S. confessionale e S. democratico-pluralistico (stabilisce che la
sovranità appartiene al popolo).
Le forme di governo indicano il modo in cui sono distribuite le funzioni dello Stato tra i vari organi
costituzionali, si ha, quindi, un ordinamento caratterizzato dalla separazione dei poteri, in cui i
principali organi sono il Parlamento, il Governo e il Capo dello Stato. Vengono, perciò, distinte varie
forme di governo: g. parlamentare (il Governo è nominato dal Capo dello Stato, che deve godere
della fiducia del Parlamento, eletto dal popolo), g. presidenziale (il PdR è eletto direttamente dai
cittadini ed è anche Capo dello Stato e vertice del Potere esecutivo), g. direttoriale (il Potere
esecutivo è affidato ad un organo collegiale eletto dal Parlamento), g. semipresidenziale (il PdR è
eletto direttamente dai cittadini, la funzione amministrativa è svolta dal Governo, e il Parlamento può
essere sciolto anticipatamente dal Presidente) e g. neoparlamentare (il Primo ministro è eletto
direttamente dai cittadini, insieme al Parlamento).
Per quanto riguarda i sistemi elettorali, questi possono essere: formula maggioritaria (richiedono la
maggioranza, relativa o assoluta, dei suffragi espressi per l’attribuzione dei seggi in palio) e formula
proporzionale (di solito applicata a liste in collegi plurinominali). La maggioranza relativa si riferisce
al 50%+1 dei voti dei presenti, mentre la maggioranza assoluta si ottiene con il 50%+1 dei
componenti.
I sistemi elettorali hanno diverse conseguenze: c. sulla forma di governo (i s. proporzionali
consentono una maggiore rappresentatività, ma favoriscono il frazionamento delle Assemblee
elettive; i s. maggioritari, invece, sacrificano le minoranze, ma garantiscono una maggiore stabilità
al Governo), c. sul sistema dei partiti (i s. proporzionali richiedono partiti ben organizzati e accentrati;
i s. maggioritari, invece, favoriscono una maggiore selezione e indipendenza dei candidati), c. sui
rapporti politici (i s. maggioritari sono più “conservatori” di quelli proporzionali), c. delle formule miste
(indeboliscono la coerenza del sistema), c. del voto di preferenza (consente agli elettori di indicare i
singoli candidati preferiti della lista).
Per quanto riguarda il sistema elettorale italiano, alcuni principi si ricavano dalla Costituzione:
l’elezione delle Camere è a suffragio universale diretto, il voto è segreto, la presenza di una soglia
di sbarramento, l’elezione dei parlamentari per un mandato di 5 anni, e il ruolo dei partiti politici nella
presenza di alternative elettorali.
L’elezione delle Camere avviene attraverso un sistema di tipo misto: il territorio viene diviso in
circoscrizioni, ognuna divisa in collegi plurinominali e uninominali. L’elezione degli organi regionali
seguono le regole stabilite per ogni regione: i cittadini votano il Presidente della Regione (con m.
relativa), e i membri del Consiglio regionale (con sistema proporzionale, e voto di preferenza
individuale). Per l’elezione dei Comuni, invece, bisogna distinguere tra: C. con +15.000 abitanti (il
Sindaco è eletto a m. assoluta, mentre i membri del Consiglio con s. proporzionale) e C. con -15.000
abitanti (il Sindaco è eletto a m. relativa, mentre i membri del Consiglio con s. proporzionale).
3. Il fenomeno giuridico a livello globale
Dopo la Seconda guerra mondiale una parte sempre più ampia del diritto vigente non è più prodotta
dal singolo Stato: è questo un effetto della globalizzazione; i singoli Stati, quindi, stanno man mano
perdendo la capacità di disciplinare la vita dei loro cittadini: si parla, quindi, di “crisi dello Stato”.
Gli Stati tra di loro formano la comunità internazionale, disciplinata dall’ordinamento internazionale,
le cui norme si applicano agli Stati stessi e alle organizzazioni da loro create. Proprio perché non ci
sono entità superiori agli Stati, le norme giuridiche sono prodotte attraverso consuetudini o accordi.
4. L’Unione Europea
Nel 1992 venne creata, con il trattato di Maastricht, . I trattati internazionali istitutivi
l’Unione europea
hanno previsto un complesso di istituzioni che include organi sovranazionali ed intergovernativi; i
primi sono: la Commissione europea (sono affidate la funzione esecutiva e l’iniziativa legislativa), il
Parlamento europeo (svolge un controllo politico sulla Commissione, funzione di codecisione e
cooperazione normativa con il Consiglio), la Corte di Giustizia (risolve le controversie), la Corte dei
conti (controllo giuridico-contabile), il Comitato economico e sociale (organo consultivo formato dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali), il Comitato delle Regioni (organo consultivo formato
dai rappresentanti degli enti territoriali), la Banca centrale europea. Gli organi intergovernativi,
invece, sono: il Consiglio (con poteri normativi e politici) e il Consiglio europeo (svolge un ruolo di
indirizzo politico).
Per quanto riguarda il diritto comunitario europeo, la Corte di Giustizia ha configurato un rapporto
tra il diritto comunitario e il diritto degli Stati membri. Le norme comunitarie devono essere
considerate parte integrante del diritto di ogni Stato membro; perciò: possono essere invocate dai
singoli di fronte ai giudici del proprio Paese, e devono essere considerate negli ordinamenti dei Paesi
membri come norme di rango superiore.
Come già detto, il Trattato di Maastricht diede origine all’UE, la quale persegue finalità generali,
come: la pace, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia e l’uguaglianza; venne
introdotta, inoltre, anche la cittadinanza dell’Unione europea, che comporta 4 diritti specifici: circolare
e soggiornare liberamente nel territorio dell’UE, l’elettorato attivo e passivo per il Parlamento
europeo, la tutela diplomatica e consolare da parte di ogni autorità dei Paesi membri e il diritto di
petizione e di ricorso al difensore civico europeo.
Dal 2000 venne adottata anche la Carta dei diritti fondamentali.
Nel 2007 venne introdotto il Patto di stabilità (o Fiscal Compact), che stabilì che tutti gli Stati firmatari
si vincolano a contenere il proprio deficit di bilancio entro il limite del 3% del proprio PIL, e a cercare
di avere un debito pubblico complessivo non superiore al 60% del PIL.
Con il Trattato di Lisbona (2007) entrarono in vigore due trattati istitutivi, TUE e TFUE, che
stabiliscono: la fusione in un unico ente (l’UE), la ridefinizione dei valori e degli obiettivi, la creazione
di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, l’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali lo
stesso valore giuridico dei Trattati, la razionalizzazione delle competenze, delle istituzioni e degli atti
giuridici, e la previsione che la revisione ordinaria dei trattati passerà prima attraverso delle
Convenzioni europee.
5. Dall’unità d’Italia alla Costituzione repubblicana
Il 02/06/1946 si svolse il referendum per stabilire la forma di governo italiana, e vinse la Repubblica;
vennero inoltre eletti i membri dell’Assemblea costituente, la quale ebbe il compito di scrivere la
, che entrò poi in vigore il 01/01/1948. È composta da 139 articoli e 18 disposizioni
Costituzione
transitorie e finali; si suddivide in: Principi fondamentali (i primi 12 articoli), Diritti e doveri dei cittadini
(artt. 13-54), Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali. È una
Costituzione: votata, scritta, lunga e rigida.
I principi fondamentali della Costituzione sono: p. personalista (su cui si fondano le libertà e i diritti
individuali), p. pluralista (sancisce le articolazioni intermedie tra l’individuo e lo Stato), p. lavorista, p.
democratico (il popolo occupa una posizione centrale), p. di apertura alla dimensione internazionale,
e p. di laicità.
L’Italia ha una forma di Stato di tipo democratico-sociale, la quale è: costituzionale, democratica,
sociale, aperta, pluralistica e laica; la forma di governo è parlamentare.
La Costituzione introdusse, inoltre, alcuni istituti di democrazia diretta, per consentire ai cittadini di
intervenire o bloccare alcune decisioni degli organi rappresentativi; questi sono: la petizione,
l’iniziativa legislativa popolare e il referendum. La petizione consiste in una richiesta che ogni
cittadino può rivolgere agli organi parlamentari pe chiedere provvedimenti legislativi; l’iniziativa
legislativa popolare è, invece, la facoltà di presentare ad una qualsiasi delle Camere una proposta
di legge. Il referendum è l’unico istituto che permette di deliberare; ve ne sono di diversi: r.
costituzionale (può svolgersi a conclusione del procedimento di revisione della Costituzione o di
approvazione di una legge costituzionale; è uno strumento pensato a disposizione delle minoranze
contrarie), r. abrogativo (svolge la funzione di abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente
forza di legge; sono escluse però le leggi: tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, costituzionali, e quelle necessarie), r. sulla
variazione territoriale (può riguardare le Regioni, le Province e i Comuni, in particolare: la fusione di
Regioni, il trapasso di una Regione a un’altra di uno o più Comuni o Province, la variazione del
territorio dei Comuni esistenti o l’istituzione di nuovi) e r. regionale (può essere: r. sugli statuti
regionali ordinari e r. su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione).
6. Il Parlamento
L’organo in cui si concentra la rappresentanza politica è , i cui membri sono eletti dai
il Parlamento
cittadini; con riferimento alla struttura, è caratterizzato dal bicameralismo perfetto, secondo cui le 2
Camere, Camera dei deputati e dei Senatori, svolgono le stesse funzioni, sono espressioni delle
stesse forze politiche e sono indipendenti da ogni altro Potere dello Stato. Sono pressoché uguali,
tranne per qualche differenza: la Camera dei deputati è comporta da 400 membri, quella del Senato
da 200 (tra cui anche i senatori a vita, di diritto e di nomina presidenziale); entrambi i membri delle
Camere vengono eletti dai cittadini con +18 anni; per essere eletti deputati bisogna aver compiuto
almeno 25 anni, mentre per essere eletti senatori è necessario averne almeno 40.
Le Camere, dopo essere state elette, restano in carica 5 anni: questo periodo è detto legislatura;
può anche prorogarsi per un tempo più lungo, ma solo in caso in cui sia stata dichiarata guerra. Un
ulteriore caso di proroga è la prorogatio, la quale si riferisce alla continuazione delle normali funzioni
del Parlamento da parte delle Camere ormai passate, fino all’elezione dei nuovi parlamentari.
Per essere eletti parlamentari è necessario avere dei requisiti: essere cittadini italiani, godere dei
diritti civili e politici, avere un’età minima, non ricorrere in cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità, sono previste per evitare che i candidati alle elezioni
possano trovarsi una volta eletti in conflitto di interessi rispetto allo Stato, o alterare i voti degli elettori;
le cause di incompatibilità, invece, obbligano l’eletto a decidere quale tra le 2 cariche vuole ricoprire.
La stessa Costituzione prevede lo status parlamentare, ossia un insieme di garanzie accordate ai
parlamentari per il fatto di appartenere ad una delle Camere; disciplina anche la loro condizione,
regolando: il divieto di mandato imperativo (il diritto di mandato imperativo stabilisce che ogni
parlamentare rappresenta lo Stato ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, in modo da
tutelare la sua autonomia), l’insindacabilità e l’inviolabilità (costituiscono le immunità volte a
salvaguardare il libero esercizio delle funzioni parlamentari. L’insindacabilità tutela il parlamentare
per le opinioni espresse e i voti dati; l’inviolabilità stabilisce che senza autorizzazione del Parlamento,
nessun membro può essere sottoposto a perquisizione), e l’indennità (diritto a ricevere un’indennità
pecuniaria nella misura stabilita dalla legge).
Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle Camere, i principali organi interni sono: il
Presidente dell’assemblea (eletto a maggioranza qualificata con voto segreto; deve essere
imparziale, rappresentano le rispettive Camere, ne dirigono l’attività, stabiliscono l’ordine del giorno
delle sedute e l’ordine in aula, garantendo il rispetto dei regolamenti), l’Ufficio di Presidenza (affianca
il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni), i gruppi parlamentari (costituiscono la “proiezione” dei
partiti politici, a cui ogni parlamentare deve appartenere; se non lo dichiara, verrà inserito nel gruppo
misto. Per la sua costituzione è r
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