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UD2 “I soggetti del diritto e la capacità”
- Capacità giuridica: attitudine a divenire titolari di situazioni giuridiche soggettive, si acquista alla nascita con la prima respirazione polmonare autonoma, con la separazione del feto dal grembo materno.
- Nascituri concepiti: piena capacità di succedere a causa di morte e capacità di ricevere donazioni.
- Nascituri non concepiti: la legge riconosce la capacità di succedere per causa di morte ma solo per testamento e capacità di ricevere donazioni.
- Situazioni giuridiche soggettive attive: diritto soggettivo (potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Il suo contenuto è costituito da facoltà e pretese) – aspettativa (situazione garantita dalla legge in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo) – potestà (costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui) – diritto potestativo (potere di modificare, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto al primo, è in posizione di soggezione) – interesse legittimo (interesse che, pur non costituendo un diritto soggettivo, è tutelato nella misura in cui coincide con un interesse pubblico) – interessi diffusi (sono interessi della comunità nel suo complesso tutelati dall’ordinamento) – interessi collettivi (interessi appartenenti ad una vasta comunità di soggetti, interessi tutti identici rispetto ad analoghi interessi di altri membri, talora anche considerati per la gestione di molte posizioni individuali).
- Situazioni giuridiche soggettive passive: obbligo giuridico (consiste nel dovere di tenere un comportamento specifico, che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui) – dovere generico d’astensione (situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una posizione di supremazia altrui) – onere (sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico) – soggezione (consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’altrui diritto potestativo senza potervisi sottrarre).
- Capacità d’agire: capacità di modificare con manifestazioni di volontà tali situazioni giuridiche soggettive.
- Rapporto giuridico: relazione tra due soggetti regolata dal diritto, ove soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento attribuisce il potere o il diritto soggettivo e soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere o l’obbligo.
- Interdizione giudiziale: si ha quando colui che si trova affetto da abituale (permanente) infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi, su richiesta del coniuge, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2° grado, del tutore e del P.M. nonché dello stesso incapace o della persona stabilmente convivente. I presupposti sono il vizio di mente abituale valutato da perizia psichiatrica e tale da far derivare una totale inettitudine ad attendere ai propri interessi. Non può compiere da solo alcun negozio giuridico. Tutti gli eventuali atti giuridici compiuti dall’interdetto giudiziale posteriormente al provvedimento d’interdizione sono annullabili su istanza del suo tutore o dei suoi eredi o aventi causa (annullabilità relativa).
- Interdizione legale: l’interdizione legale è una pena accessoria prevista automaticamente dalla legge per effetto di condanna all’ergastolo o comunque alla reclusione per almeno 5 anni in seguito ad un reato doloso, e l’incapacità colpisce solo gli atti di natura patrimoniale, non quelli di natura personale o familiare, dunque potrà sposarsi, riconoscere un figlio o fare testamento. Dunque tale tipo di interdizione non è un istituto per la protezione di un incapace, ma una pena accessoria a carico di un soggetto capace e non vi è bisogno di un’apposita sentenza costitutiva. Gli atti compiuti dall’interdetto legale sono annullabili su istanza di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta).
- Inabilitazione: può pronunciarsi nel caso di colui che sia affetto da infermità mentale abituale, non così grave da giustificare l’interdizione, per prodigalità, ovvero a spendere in modo disordinato e smisurato dovuto dalla non conoscenza del valore del denaro esponendo se stesso e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, esponga se stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, o nel caso di sordomuto o cieco dalla nascita che non abbia ricevuto un’educazione tale da assicurargli una sufficiente autonomia. L’inabilitazione può essere richiesta dall’inabilitando, dal coniuge o dalla persona con lui stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° o dal P.M. Con la sentenza costitutiva deriva un’incapacità parziale dell’inabilitato che potrà compiere da solo gli atti d’ordinaria amministrazione e per gli altri atti sono necessari l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore, e per gli atti di disposizione di cui all’art. 375 (alienazione di beni, compromessi e transazioni, costituire pegni ed ipoteche, ecc.) sono necessari sia l’autorizzazione del tribunale e l’assistenza del curatore. Gli atti eventualmente compiuti senza l’osservanza delle formalità previste, sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa (annullabilità relativa).
- Amministrazione di sostegno: tende a valorizzare la capacità residua del soggetto, ed è preferita all’interdizione e all’inabilitazione. Il giudice nel decreto con cui dispone l’amministrazione di sostegno nominerà l’amministratore e indicherà quali atti l’incapace può compiere da solo, in quali casi va assistito e in quali va sostituito dall’amministratore.
- Minore: gli atti compiuti dal minore sono annullabili su istanza del minore stesso, dei suoi eredi o aventi causa e del rappresentante legale (annullabilità relativa), a meno che non sia stato il minore stesso con artifizi e raggiri ad ingannare la controparte sulla sua vera età, in tal caso il contratto rimane valido. Atti eccezionali: per il riconoscimento di figlio naturale basta l’età di 16 anni, e la capacità in materia di lavoro si acquista a 15 anni e leggi speciali la abbassano a 14.
- L’emancipazione: il tribunale può autorizzare per gravi motivi al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Con il conseguimento del matrimonio il coniuge minorenne ottiene l’emancipazione acquistando una limitata capacità d’agire che comporta la cessazione della potestà parentale e la possibilità di compiere da solo atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora l’emancipato sia autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale, acquista la piena capacità d’agire in quanto può compiere senza l’assistenza del curatore anche gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione pur non inerenti all’impresa. Rimane l’incapacità di compiere donazioni.
- Incapacità naturale: l’incapacità d’intendere e di volere, dovuta a qualsiasi causa permanente o transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza, ecc.) e consiste nell’effettiva inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un soggetto, anche se normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. Dunque non essendo uno stato dell’individuo non preventivamente accertato da sentenza, si pone il problema di tutelare la persona che in buona fede abbia contratto con l’incapace naturale, e nel caso di atti unilaterali l’annullabilità è ammessa solo nel caso in cui dall’atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che lo ha compiuto in stato d’incapacità naturale, nel caso di contratti l’annullabilità è ammessa quando sussiste la malafede, quando l’altro contraente era a conoscenza delle anomale condizioni, e in caso di matrimonio, testamento e donazioni l’annullamento è sempre ammesso in ogni caso. Importante sottolineare che l’azione d’annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto. Lo stato di effettiva incapacità d’intendere e di volere va dimostrata in caso di incapacità naturale, mentre è irrilevante nell’incapace legalmente riconosciuto.
- Tutela e curatela: la tutela (interdizione giudiziale) è un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunziabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico ossia la protezione dei soggetti incapaci. Il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, e per gli atti di cui all’art. 375 con l’autorizzazione del tribunale sentito il giudice tutelare. Quindi la sua è una funzione di rappresentanza. La curatela (minore emancipato e inabilitato) va ad integrare la volontà di questi due tipi di soggetti e la sua è una funzione di assistenza, la sua attività occorre solo per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e cura solo gli interessi patrimoniali. Sempre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare e per gli atti di cui all’art. 375 anche l’autorizzazione del tribunale.
- Relazioni territoriali della persona: dimora (luogo nel quale si trova il soggetto, anche in via transitoria, ovviamente occorre una certa durata della “permanenza”. Ha scarso rilievo giuridico ed è presa in considerazione solo quando non si conoscono residenza e domicilio per la notifica di alcuni atti giudiziali) – residenza (situazione di fatto, come la dimora, che implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo, quindi il luogo di abituale dimora. Il trasferimento della residenza dev’essere denunciato nei modi previsti dalla legge. Ogni persona può avere una sola residenza anagrafica che deve corrispondere alla residenza effettiva. Ha rilevanza giuridica in materia di pubblicazioni matrimoniali, celebrazione del matrimonio, notificazione di atti giudiziali, ecc.) – domicilio (situazione giuridica determinata dal luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Può coincidere con la residenza o può essere situato altrove. Ha rilievo in materia dell’aperture di successione mortis causa, dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale, notificazione di atti giudiziali quando sia conosciuta la residenza, ecc. Si può distinguere il domicilio volontario, ossia liberamente scelto dal soggetto, da quello legale, come il minorenne domiciliato presso i genitori, e quello generale, ossia che si riferisce a tutti gli affari e interessi di una persona, da quello speciale o elettivo, cioè stabilito solo per determinati affari).
- Casi di scomparsa di una persona diversi dalla morte: scomparsa (situazione di fatto, corrispondente all’allontanamento dall’ultimo domicilio unitamente alla mancanza di notizie. Le conseguenze sono che lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare diritti, vi sarà la nomina di un curatore su istanza del tribunale da parte di chiunque interessato o dal P.M. per la conservazione del suo patrimonio, art. 48) – assenza (situazione di diritto, quindi dichiarata con provvedimento giudiziale e si ha quando la scomparsa si protrae per 2 anni, chiunque vanti diritti sui beni lasciati dallo scomparso può ottenere la dichiarazione d’assenza del soggetto, art. 49. Il patrimonio dell’assente viene devoluto provvisoriamente a coloro ai quali spetterebbe l’eredità dell’assente, che avrà l’amministrazione dei beni, la rappresentanza e il godimento delle rendite. L’assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali. L’assenza cessa con il ritorno dell’assente, o con la prova che egli è vivente o per accertamento della morte o dichiarazione di morte presunta) – dichiarazione di morte presunta (dichiarata su istanza del tribunale da parte del P.M. o da chi interessato, se la sua scomparsa si è protratta per 10 anni. Gli effetti riguardano sia il campo dei diritti patrimoniali che personali. In caso di ritorno o prova dell’esistenza gli effetti cessano ex nunc, i beni vengono restituiti nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno e l’eventuale matrimonio è nullo salvo i suoi effetti civili).
UD3 “Le persone giuridiche”
- Associazione: complesso organizzato di persone fisiche riunite per il conseguimento di uno scopo e nelle quali predomina l’elemento personale, la volontà e lo scopo sono interni. Si costituiscono mediante la stipula da parte degli associati di un contratto che deve necessariamente essere redatto per atto pubblico, art. 14. All’atto costitutivo si accompagna normalmente uno statuto, che contiene le norme di organizzazione e funzionamento dell’ente.
- Fondazione: ente destinato dalla volontà di un fondatore alla cura dei beni legati ad una determinata opera, e in cui predomina l’elemento patrimoniale, la volontà e lo scopo sono esterni. Si costituisce mediante un negozio di fondazione che è unilaterale del fondatore/i che può essere contenuto in un atto pubblico (tra vivi) o in un testamento.
- Comitato: è un ente di fatto (ma può anche chiedere il riconoscimento) composto da un gruppo di persone detti promotori che, tramite contratto, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo collettivo ed esterno ai promotori, di solito di interesse pubblico. I fondi una volta raccolti non appartengono agli oblatori, ossia coloro che hanno effettuato l’offerta, né ai singoli appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti. Responsabilità verso gli oblatori: i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo prestabilito. Responsabilità verso i terzi creditori: tutti i componenti del comitato, non solo quelli che hanno agito, sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal comitato. Gli oblatori non sono mai responsabili, i creditori possono solo pretendere che l’oblatore promittente, ossia colui che si è impegnato a versare un’offerta al comitato, tenga fede all’impegno.
- Gli organi: l’organo è un elemento intrinseco della persona giuridica che agisce attraverso di esso, direttamente in nome proprio e per proprio conto e si avrà rappresentanza organica ossia la volontà di una pluralità d’individui sostituisce la volontà di un altro soggetto che altrimenti non potrebbe esprimersi. Gli amministratori sono organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica, mediante i quali essa manifesta la propria volontà ed entra in relazioni giuridiche con gli altri soggetti, essi sono responsabili verso l’associazione secondo le regole del mandato, art. 18. L’assemblea è l’organo deliberativo delle sole associazioni a cui spetta ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina e all’attività dell’ente e delibera secondo il principio maggioritario, la decisione, anche se proveniente da più associati, è unica in quanto costituisce un atto complesso, il c.d. atto collegiale.
- Riconoscimento: gli enti acquistano la personalità giuridica con il riconoscimento che si ha con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Il prefetto verificherà che lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. In caso affermativo deve provvedere all’iscrizione entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, acquistando così un’autonomia patrimoniale perfetta.
- Enti non riconosciuti: agli enti che non richiedono il riconoscimento l’ordinamento giuridico riconosce una certa soggettività giuridica, ossia una certa autonomia patrimoniale ed amministrativa riconoscendo così la loro natura di centri d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive. La loro autonomia patrimoniale è imperfetta, perché pur esistendo un fondo comune, per soddisfare le obbligazioni dell’ente non riconosciuto sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima, art. 38, dunque delle obbligazioni dell’ente risponderanno i singoli associati.
- ONLUS o enti no-profit: sono gli enti senza scopo di lucro che godono di un trattamento di favore per quanto attiene soprattutto al regime fiscale, con il d.lgs 460/1997 sono state individuate le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), cui ha riconosciuto un trattamento privilegiato. Possono acquisire tale qualifica le associazioni, fondazioni, comitati, ecc.
- Dimora: luogo nel quale si trova il soggetto, anche in via transitoria ovviamente occorre una certa durata. Ha scarso rilievo giuridico ed è presa in considerazione solo quando
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IUS/01 Diritto privato
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