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Il diritto privato nel sistema giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale, si occupa di:

  • Organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone;
  • Beni, cioè dell'uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti possono essere usati;
  • Debiti e crediti, cioè i rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell'interesse di un altro, e quest'altro (il creditore), che può pretendere quel qualcosa da lui;
  • Contratti, il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche; infatti questi incidono sulla proprietà e sull'uso dei beni, creano debiti e crediti dal venditore al compratore;
  • Danni, quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro, pretendendo da lui l'equivalente in denaro del danno sofferto;
  • Attività economiche organizzate, svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato;
  • Famiglia, cioè le relazioni fra marito e moglie e fra genitori e figli negli aspetti sia personali sia economici e anche con riferimento all'eventuale crisi del rapporto di coppia;
  • Successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti e i crediti di una persona, quando questa muore.

La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

Il diritto privato ha lo scopo di regolare i fenomeni elencati sopra, sintetizzando i comportamenti degli uomini coinvolti in quei fenomeni, in un senso che sia socialmente desiderabile.

INTERESSE: Questa funzione si comprende meglio partendo dal concetto di interesse, ovvero la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Spesso l'interesse di uno può risultare incompatibile con l'interesse di un altro, in questo caso può nascere un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto; la funzione del diritto privato è risolvere tali conflitti e prevenirli; il diritto ha quindi due funzioni:

  • Funzione di risoluzione dei conflitti che evita che i cittadini si facciano giustizia da sé e così assicura la pace sociale;
  • Funzione di prevenire i conflitti.

Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale ma possono essere anche interessi di tipo morale.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il diritto può essere oggettivo o soggettivo:

  • DIRITTO OGGETTIVO: è il "diritto" di cui abbiamo parlato fin qui, esso è un complesso o un "sistema" di norme giuridiche;
  • DIRITTO SOGGETTIVO: significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Il "diritto" di proprietà è un diritto soggettivo, perché è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose.

Fra i due elementi c'è una connessione molto stretta; i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi.

Le norme giuridiche

L'elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del diritto, o norme giuridiche. Per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei conflitti, il diritto deve influire sui comportamenti umani; la norma giuridica è lo strumento fondamentale di cui il diritto si serve a questo fine. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi:

  • REGOLA: la norma giuridica consiste prima di tutto in una regola, è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato.
  • SANZIONE: è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente la violazione della regola è lesione dell'interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere, dunque in alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l'interesse leso, cancellando l'effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola: è il caso della sanzione per il mancato pagamento dei debiti; quella sanzione ha un ruolo satisfattivo, perché soddisfa in modo diretto e pieno l'interesse leso. In altri casi la sanzione non ha questo potere: dare un risarcimento in denaro al proprietario del quadro distrutto non recupera l'integrità del quadro; qui la sanzione ha un ruolo compensativo: serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l'interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente. Qualche volta la sanzione né ripristina l'interesse leso né lo compensa con un valore equivalente: se un marito viola gravemente i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenere la separazione con addebito a carico di lui; quella sanzione ha un ruolo punitivo, perché punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole. La paura di subire queste sanzioni indurrà molti soggetti a non violare le regole; tutte le sanzioni hanno un ruolo deterrente, preventivo.
  • APPARATI: l'intervento della sanzione apre un ulteriore problema: chi applica la sanzione? In che modo? Con quali mezzi? A ciò provvedono appositi apparati: essenzialmente pubblici funzionari, col compito di verificare eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso. Senza questo complesso di apparati la sanzione non potrebbe operare, ma senza sanzione la regola rischierebbe di essere vana. Ecco perché le norme giuridiche implicano una combinazione di regole, sanzioni e apparati.

ORDINAMENTO GIURIDICO: indica l'insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società; insieme delle norme, delle regole, che servono per regolamentare le relazioni fra i soggetti, i consociati (coloro che vivono insieme nella società).

ISTITUTO GIURIDICO: indica l'insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale: ad esempio l'istituto del matrimonio è l'insieme delle norme che regolano l'unione stabile e formalizzata fra un uomo e una donna.

RAPPORTO GIURIDICO: un rapporto giuridico può essere bilaterale (tra due parti, es. contratto) o plurilaterale (tra tre o quattro parti o più parti). Es: contratto (si hanno due parti, una venditrice e una acquirente). Quando si crea una correlazione tra due situazioni giuridiche soggettive (tra due parti). Se per esempio la casa che io ho venduto a una coppia di sposi era sia mia che di mio fratello, questo non è un contratto a quattro parti perché si hanno comunque solo due parti (acquirente e venditore). Possiamo però avere anche un rapporto tra due parti quando si ha un unico soggetto, cioè un’unica persona che chiude un rapporto giuridico, che contratta con se stesso (es: il rappresentante; io incarico un soggetto di vendere casa mia; questo soggetto è interessato esso stesso alla casa, quindi agisce come venditore ma anche come acquirente; altro es: la cambiale).

L'applicazione delle norme giuridiche: la "fattispecie"

Dobbiamo distinguere due tipi diversi di tecnica legislativa:

  1. La tecnica legislativa per principi:
    • Maggiore flessibilità;
    • Necessità di interpretazione;
    • Necessità di definire il principio.
  2. La tecnica legislativa per fattispecie:
    • Sillogismo; es: "chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno a risarcire", art. 2043 c.c.
    • Premessa maggiore;
    • Premessa minore. Quasi tutte le norme del codice civile sono tecniche per fattispecie, cioè regolamentari.

Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio, giudicare se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell'astrattezza:

  • GENERALI: si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari;
  • ASTRATTE: risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, situazioni non prefigurabili in modo preciso nel momento in cui viene posta la norma. La situazione concreta viene in evidenza nel momento in cui la norma deve essere applicata; l'applicazione serve ad accettare se quella situazione particolare concreta rientra o meno nella previsione generale e astratta formulata dalla norma. Adesso entra in gioco il concetto di fattispecie, che letteralmente significa "immagine del fatto"; la norma contiene la descrizione di un fatto in modo tale che quella descrizione possa adattarsi a una moltitudine di eventi storici, i quali presentino tutti quegli elementi caratteristici. Tale descrizione è la fattispecie astratta: ad esempio nella norma sul risarcimento del danno (art. 2043) "qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto". Se un certo giorno, in un certo luogo, X per distrazione o imprudenza tampona Y e semi-distrugge la sua auto, questo particolare evento corrisponde alla descrizione fatta in generale dalla norma; è una fattispecie concreta che può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.

L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama anche qualificazione della fattispecie (concreta).

Può accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta, non basti applicare ad essa una singola norma, ma occorra fare riferimento a due o più norme, coordinandole tra loro. Si usa allora l'espressione combinato disposto: la soluzione giuridica deriva dal combinato disposto di più norme.

Il carattere generale e astratto delle norme giuridiche si collega alla funzione del diritto, che è organizzare la società nel suo complesso. Esso costituisce inoltre una garanzia di uguale trattamento (non discriminazione) dei destinatari delle norme. Ciò non toglie che, per regolare particolari situazioni e soddisfare particolari esigenze, si facciano talora norme che non sono generali e astratte, bensì sono norme speciali, eccezionali o addirittura singolari.

Quindi, quando ci troviamo di fronte una norma per fattispecie abbiamo un enunciato normativo che delinea una situazione astratta. Dobbiamo vedere quando quella fattispecie astratta può essere calata nel caso concreto e come può essere calata nel caso concreto; dobbiamo individuare la regola che sia applicabile al caso concreto; questo è il compito dell’interprete, la norma deve essere interpretata, l’interpretazione è atto fondamentale per l’applicazione del diritto.

L'interpretazione delle norme giuridiche

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa; si tratta di un sillogismo: dove la fattispecie astratta (la norma) è la premessa maggiore, il fatto da trattare giuridicamente (la fattispecie concreta) è la premessa minore, e la decisione legale del caso è la conclusione.

Spesso però il fatto presenta sfumature e complessità che rendono difficile accertarlo con precisione, ecco perché per applicare la norma bisogna prima interpretarla. L'interpretazione delle norme giuridiche è l'attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Il problema dell'interpretazione si pone soprattutto quando le parole delle norme sono ambigue. Si possono avere due casi:

  • Interpretazione restrittiva: dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili (es: art. 30 Cost., "famiglia" inteso come nucleo composto dai genitori e dai figli);
  • Interpretazione estensiva: individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili (es: art. 230-bis c.c., "famiglia" comprende non solo genitori e figli ma anche familiari più lontani).

"Norma" può significare due cose diverse:

  • Norma come testo: l'insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte;
  • Norma come precetto: corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma.

Fatti, atti e negozi giuridici

Ci sono fatti che creano conseguenze perché si verificano in natura anche senza la volontà dell’uomo, senza un comportamento, un agire, dell’uomo; Ci sono poi fatti (chiamati atti) che vengono causati dal comportamento dell’uomo e questi fatti possono dipendere dalla volontà dell’uomo o possono essere il riflesso di un comportamento non voluto da parte di un soggetto. L’atto è quel comportamento dell’uomo dove la volontà dell’uomo è solo relativa a tenere quel determinato comportamento, senza considerare quali sono gli effetti giuridici conseguenti a quel comportamento, quindi l’atto è una fase intermedia del diritto.

Esistono poi altri atti in cui la volontà dell’atto sta nel raggiungimento delle conseguenze di quell’azione, si chiamano negozi giuridici. Ci sono negozi giuridici molto semplici come ad es: iscriversi al sistema di prenotazione per partecipare alla lezione in aula. Ci sono poi negozi più complessi, es: acquisto un immobile che però non posso pagare subito e quindi decido di dare inizialmente un acconto, che ha come effetto l’obbligo di pagare le tranche (rate); sono tutti passaggi che rendono la regolamentazione sempre più complessa.

N.B: La rilevanza e l’efficacia sono due cose diverse, un fatto non deve necessariamente produrre un effetto immediato per avere una rilevanza giuridica. È difficile che un fatto sia rilevante senza avere efficacia, tuttavia un atto può essere importante per il diritto ma provocare degli effetti (efficacia) in maniera differita. Il fatto può produrre un effetto giuridico. Dal fatto si può passare all’effetto tramite una valutazione normativa. Es: tizio rompe una vetrina, dobbiamo valutare se il comportamento di tizio è un comportamento lecito o illecito. Se si tratta di un comportamento illecito allora egli dovrà risarcire il danno.

Gli effetti giuridici di un contratto possono essere

  • Creazione;
  • Modificazione;
  • Estinzione.

Per collegare il fatto all’effetto, il fatto deve essere qualificato. Es: io ho una casa a piazza della Signoria; mi affaccio e vedo il David. Decido di venderla ad un mio amico e pattuiamo un prezzo di 50. Per dare un effetto a questo contratto devo prima decidere che tipo di contratto è. È importante stabilirlo perché esiste anche un altro contratto diverso dalla compravendita che è la donazione. Esistono delle regole sull’applicazione e interpretazione della legge (art. 12 disp. prel. c.c.).

Criteri, limiti e spazi dell'interpretazione

L'interpretazione delle norme è un'attività regolata dal diritto: l’interprete deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione; art. 12 prel. l'interprete deve attribuire alle norme il senso indicato "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore". Ne emergono i due fondamentali criteri dell’interpretazione:

  • CRITERIO LETTERALE: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana. Questo criterio presuppone che tale significato sia univoco. Quando il testo normativo è ambiguo e sopporta più significati si deve ricorrere al criterio logico;
  • CRITERIO LOGICO: porta a prescegliere, fra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde all'intenzione del legislatore. Tale concetto può intendersi in due modi:
    • Criterio psicologico soggettivo: si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma: si può parlare di criterio psicologico, per la cui applicazione è molto importante l'esame dei lavori preparatori;
    • Criterio teleologico oggettivo: lo scopo (il tipo di sistemazione degli interessi) che obiettivamente la norma mira a realizzare a prescindere da ciò che soggettivamente pensavano o volevano i suoi autori materiali.

L'interpretazione può essere aiutata anche dal criterio sistematico e dal criterio storico:

  • CRITERIO SISTEMATICO: tiene conto delle altre norme giuridiche in qualche modo collegate alla norma da interpretare;
  • CRITERIO STORICO: l'interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che l'hanno preceduta nel regolare la stessa materia.

N.B: il criterio letterale può essere messo fuori gioco dagli altri criteri ora indicati? Si, ma con prudenza, la lettera del testo ha una sua forza e per superarla occorrono ragioni e argomenti ancora più forti. C'è una divisione di ruoli fra chi fa le norme e chi le interpreta, che va rispettata; il giudice non deve pretendere di trasformarsi in legislatore. Tuttavia l'interprete ha sempre dei margini di libertà, discrezionalità, autonomia, ed entro questi margini può scegliere fra interpretazioni diverse. Tale scelta è influenzata dalla sua sensibilità sociale.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Totta08122001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nazaro Anna Carla.
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