Università degli Studi di Milano
A.A. 2021/2022
Laurea triennale
L-43 - Diagnostica per la conservazione e dei beni culturali
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti di informazione
Corso: Istituzioni di diritto per i beni culturali
Istituzioni di diritto per i beni culturali
Nel diritto romano institutiones = fondamenti. Ius = diritto → Etimologia: giogo → avere diritti significa avere diritti e doveri a seconda del contenuto del giogo (giogo dà maggior enfasi sul dovere). I diritti di un individuo corrispondono al dovere di un altro individuo.
Il diritto è una regola scritta pubblicata e resa conoscibile che in un dato momento storico astrae dagli infiniti fatti del mondo un numero di fatti e dice che al verificarsi di un fatto X si deve verificare un altro fatto Y e se Y non accade allora c'è sempre una conseguenza Z.
X & Y impongono una direzione che colui che fissa la regola ritiene giusta. X e Y sono fatti fenomenici che si pongono a fondamento della regola e sono neutri per il diritto.
Esempio: se il semaforo è verde allora ho l'obbligo di passare.
Caratteristiche della regola
- Obbligatorie:
- Generali:
- Astratte: perché sono applicabili a un numero pressoché infinito di situazioni concrete identiche o simili tra di loro.
La norma giuridica per entrare in vigore deve essere scritta e resa pubblica, in modo che tutti la conoscano e in modo che tutti conoscano a cosa vanno incontro in caso di sanzione. La conseguenza Z può essere favorevole o sfavorevole, personale o patrimoniale.
La regola è pubblicata, è resa pubblica per renderla certa, concreta e precisa ed entra in vigore solo quando è resa pubblica per garantire la storicità e in modo che si creino le regole sulle regole = metaregole.
Le conseguenze di questo ragionamento sono che:
- Ciò che non è preso dagli infiniti dei fatti è libero = agiuridico.
- All'aumentare dei fatti sussulti, la libertà si riduce.
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Beni culturali
Res = cosa tangibile e materiale. Il diritto è un fenomeno relazionale, cioè nato dalla relazione con le persone o con le cose → mobili → immobili: ancorati stabilmente al terreno.
Coltivare: Una regola giuridica distingue ciò che è culturale e ciò che non lo è.
Queste “cose” per essere considerate in senso giuridico dei beni devono avere delle caratteristiche:
- Utilità: l’idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo;
- Accessibilità: possibilità di subire espropriazione;
- Limitatezza: disponibilità limitata in natura;
Un bene giuridico è quindi una cosa che possiede un valore, in quanto esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.
Legge e fonti del diritto
Legge: Forma del diritto, fonte, massima espressione del diritto → Particolare regola giuridica che ha la funzione di assicurare i principi della rivoluzione francese (Liberté, Égalité, Fraternité).
Di regola è l’atto approvato dallo Stato dal Parlamento ed è l'insieme di disposizioni normative = norme giuridiche. Si applicano nei confronti di tutta la popolazione e tutto il territorio.
Le leggi le possono fare anche le regioni.
Altre fonti del diritto
- Contratto: Atto in cui c'è un accordo per disciplinare qualcosa ed è stipulato da due o più parti per regolare i diritti e i doveri.
- Sentenze: Riguarda l'applicazione della regola giuridica ed è attuata quando ci sono dubbi relativi ad altre regole giuridiche. Con la sentenza il giudice dice che hai ragione.
- Decreto legge: Fatta dal governo (le regioni non la possono fare), considerato come legge in caso di necessità immediata e urgente. Vale 60 giorni e poi è portata in Parlamento, al contrario decade.
- Decreto legislativo: Il Parlamento fa una delega con termine di tempo per emanare un decreto legislativo su un argomento nella quale si scrivono i principi direttivi di regola specifici al quale attenersi. Il governo nella persona del ministro nomina la commissione di esperti che creano un testo normativo che viene portato nel Consiglio dei Ministri, è approvato per diventare decreto legislativo.
- Regolamento: Atto tipico del governo. È una regola giuridica fatta per attuare ed eseguire una legge nel dettaglio, creata dal ministro competente ed è gerarchicamente inferiore alla legge.
Ci sono due tipi di regolamenti:
- Governativi: essi sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato e delle eventuali Commissioni Parlamentari;
- Ministeriali: chiamati in tal maniera, proprio perché adottati con Decreto Ministeriale dopo avere sentito il parere del Consiglio di Stato. Essi possono avere ad oggetto, solo le materie del Ministro interessato;
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Criteri per la soluzione delle aporie
Se esistono più fonti del diritto è possibile che la regola giuridica possa essere soggetta a contraddizioni, cioè ci possono essere più regole giuridiche che incidono su un fattore X. Può risultare che le leggi dicono la stessa cosa e allora non ci sono problemi, ma se dicono cose diverse incidono più fonti del diritto a contenuto diverso su uno stesso fatto X e si crea un’aporia. È quindi necessario → individuare i criteri per la soluzione (metaregola). I criteri sono:
- Criterio cronologico: vale l'ultima o la prima regola giuridica emanata.
- Appellarsi ad un giudice: metodo poco oggettivo e sicuro.
- Criterio territoriale: (comune, Provincia/città metropolitana, regione, Stato), ma per il teorema del punto fisso un punto è contemporaneamente appartenente a più entità.
- Criterio gerarchico: vale la regola giuridica posta dal soggetto che sta sopra. È indipendente però da un criterio di giustezza e dal contenuto, ma è il metodo più semplice.
- Criterio di competenza: coloro che sono creatori di regole giuridiche devono farlo nell'ambito che gli compete, che gli spetta.
Un solo criterio non basta, quindi quelli utilizzati sono il criterio gerarchico e criterio di competenza in questo ordine → è compreso in quello gerarchico, il giudice viene interpellato dal criterio di competenza perché la stabilisce, mentre il criterio cronologico è incerto.
Ne risulta che il criterio territoriale.
Il criterio deve essere scritto in una norma giuridica (metaregola), quindi è una norma non allo stesso livello delle altre, se no sarebbe sottoposta agli stessi problemi, ma è gerarchicamente superiore e anteriore, cioè entrata in vigore prima delle altre.
Costituzione
Etimologia: cum statuere = statuire insieme → Assemblea costituente composta dai componenti delle forze da rappresentare.
Essa contiene i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica, ovvero come funzione e come è organizzato lo Stato.
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
- Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
La Costituzione deve contenere quali sono le fonti del diritto e i criteri di risoluzione delle possibili aporie. La Corte Costituzionale interviene se c'è un dubbio sulla legittimità costituzionale, ovvero stabilendo se una legge è conforme alla Costituzione → Se è illegittima la elimina dal giorno successivo. Colui che ha il potere di richiedere di verificare la legittimità deve presentare le norme e gli articoli della Costituzione che essa contrasta (operare del principio di garanzia).
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Le leggi le fa lo Stato e le regioni nel rispetto della Costituzione (criterio di gerarchia).
* Art 114 (dal 2001): La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
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La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province dalle città metropolitane dalle regioni e dallo Stato → solo lo Stato e le regioni possono fare leggi mentre i comuni e le province possono fare dei regolamenti subordinati alla legge.
Quando le leggi le fa lo Stato sono valide per tutto il territorio mentre quelle regionali valgono per la regione.
Comma 2
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
→ Criterio delle materie: dividere gli X degli stati del mondo in materie di competenza di individui.
Se una materia è di competenza dello Stato e le regioni fanno una legge su quella materia, violano la norma della Costituzione.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie dalla a alla s.
La Corte Costituzionale stabilisce dove finisce una certa materia e dove ne inizia un'altra.
Le regioni a statuto speciale hanno contrattato con lo Stato per cui alcuni articoli seguono le norme delle Regioni.
Comma 3
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Le materie del comma 3 sono di legislazione concorrente, cioè lo Stato può fare leggi tanto quanto le regioni → soluzione: le regioni intervengono, e lo Stato interviene fissando i principi fondamentali: principi uguali in tutto il territorio nazionale.
Lo Stato verificherà se le leggi regionali contrastano i principi fondamentali fissati e in questo modo pone dei limiti. Se le leggi regionali contrastano i principi fondamentali la regione deve modificare la norma adattandola ad essi.
Comma 4
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le materie che non sono né nel comma 2 né nel comma 3 fanno parte della categoria residuale che spetta alle regioni: competenza legislativa residuale regionale esclusiva (lo Stato non può intervenire).
Beni culturali
Nel comma 2 viene citata la tutela dei beni culturali mentre nel comma 3 è la valorizzazione, quindi i beni culturali si dividono in tutela e valorizzazione.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
(Principi fondamentali dall’1 al 12)
Patrimonio: insieme dei beni mobili e immobili di proprietà di un soggetto → storico e artistico: l’aggettivo culturale, con significato di accrescimento, nel 1948 non era utilizzato, non aggettivava la res, ma nel 2001 (art 114) si decise di utilizzare l’aggettivo culturale, che non comprende solo i beni storico-artistici.
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NB: Repubblica diverso da Nazione: non sono i cittadini a tutelare, ma eleggono chi tutela per conto di tutti i soggetti.
Nell’articolo 9 è citata solo la tutela (sono due materie distinte oppure la valorizzazione è compresa nella tutela?) → antinomia irrisolvibile: le due materie sono distinte, ma tutto ciò che non è tutela è di competenza delle regioni.
In conclusione ci saranno:
- Leggi statali che dicono tutto in materia di tutela.
- Leggi statali che dicono tutto in materia di principi fondamentali della valorizzazione.
- Leggi regionali che dicono tutto in materia di valorizzazione (esclusi i principi fondamentali).
La legge statale che contiene le leggi statali che dicono tutto in materia di tutela e le leggi statali che dicono tutto in materia di principi fondamentali della valorizzazione: Decreto legislativo n°42 del 2004 = Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Dal 2001 il Parlamento emana una legge deroga per convocare una commissione per scrivere un decreto legislativo. Nel tempo ha subito modificazioni ma è ancora il testo vigente attualmente (184 articoli).
Divisione del Codice
Divisione parti → titoli → capi → sezioni.
- Parte I: disposizioni generali (11 art).
- Parte II: Beni culturali (120 art) → 7 capi.
- 1.1 Titolo I: Tutela (90 art).
- 1.2 Titolo II: Fruizione e valorizzazione (30 art). Solo i principi fondamentali da sommare alle leggi regionali → 3 capi.
- Parte III: Beni paesaggistici (28 art).
- Parte IV: Sanzioni (21 art).
- 4.1 Titolo I: Sanzioni amministrative → 2 capi: beni culturali e beni paesaggistici.
- 4.2 Titolo II: Sanzioni penali.
- Parte V: Disposizioni finali (3 art).
Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1. Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
Spiegazione funzionale: 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura → accrescimento.
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3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
Proprietà dei beni culturali: divisi in soggetti pubblici territoriali e non territoriali e soggetti privati divisi in persone fisiche e persone giuridiche.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
La conservazione sta nella tutela e la fruizione e valorizzazione non sono sullo stesso piano della tutela, ma devono essere svolte in conformità con la materia tutela, cioè non mettendola a rischio.
Art. 2. Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 (specificano come si individuano i beni culturali → procedimento amministrativo) presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose (categoria residuale: clausola residuale che si può aggiornare nel tempo) individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Testimonianze avente valore di civiltà: quello che caratterizza un popolo in un territorio in un determinato momento storico. È la legge statale ad individuarle.
Art. 3. Tutela del patrimonio culturale
Nozione di tutela: 1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Nozione strutturale: È un'attività con una finalità specifica divisa in tre attività svolte in progressione logica:
- Presupposto: devo fare un'attività di conoscenza adeguata, uno studio su un dato bene.
- Individuare i beni culturali: individuare i ciò che bisogna tutelare è tutela.
- Garantire la protezione e la conservazione.
→ Finalità: far sì che i beni culturali possono essere fruiti pubblicamente (utilizzare e trarne i frutti).
La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale che possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi.
Articolo 6: Valorizzazione del patrimonio culturale
Nozione di valorizzazione: 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
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Due attività da non eseguire in consecuzione logica:
- Promuovere la conoscenza.
- Assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.
→ Finalità: promuovere lo sviluppo della cultura. È valorizzazione ogni attività che promuove la conoscenza del patrimonio culturale.
La valorizzazione è ogni attività diretta migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica così da trasmetterne i valori di cui tale patrimonio è portatore.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
(Confine tra tutte le valorizzazione): fare interventi di restauro è tutela, ma promuovere e sostenere gli interventi è valorizzazione.
“Da non pregiudicarne le esigenze”: un soggetto pubblico o privato, quando decide di valorizzare deve andare dalla Soprintendenza che deve verificare.
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