1.1 IL RAGIONAMENTO GIURIDICO E IL MODELLO MATEMATICO
Ragionare significa comprendere e saper risolvere un problema sulla base dei dati
disponibili.
● Le definizioni di ragionamento che si trovano nei manuali di logica affermano che
ragionare è un modo particolare di pensare, cioè risolvere problemi e costruire
inferenze, ossia derivare conclusioni da premesse.
→ La logica, intesa come teoria del ragionamento, ha come oggetto specifico il
ragionamento stesso.
Tuttavia, al di là di queste prime definizioni, il senso comune può essere fuorviante.
- Una credenza molto diffusa è l’idea che ragionare significhi pensare come in
matematica: partire da premesse certe e dedurre conclusioni con necessità
assoluta.
→ Questo modello è tipico del matematico, ma non necessariamente applicabile a ogni tipo
di ragionamento. Secondo questa visione, un ragionamento “vero” dovrebbe sempre
avere il carattere della certezza deduttiva, a prescindere dal campo del sapere, incluso il
diritto.
Nel caso del ragionamento giuridico, è chiaro che il giurista deve ragionare per svolgere la
propria attività. Nella scienza giuridica pura, cioè la dottrina non applicata a casi concreti, il
ragionamento del giurista può sembrare simile a quello del matematico: non utilizza
strumenti di misura o laboratori, ma solo codici e norme, che possono essere visti come una
specie di assiomi.
→ Di qui nasce l’idea che il giurista dovrebbe ragionare more geometrico, ossia secondo
un modello logico-deduttivo rigoroso.
● Questa concezione è nota come logicismo giuridico, cioè la tesi secondo cui il
ragionamento giuridico dovrebbe essere strutturato come un ragionamento
matematico.
Tuttavia, questa tesi sarà esclusa nel corso dell’analisi, perché si basa su un presupposto
discutibile: cioè che solo la deduzione rigorosa da premesse certe costituisca vero
ragionamento. Se ciò fosse vero, tutto il ragionamento empirico o contestuale sarebbe
escluso dalla logica e dalla razionalità.
Pertanto, la domanda “che cosa è il ragionamento giuridico?” non è affatto oziosa.
- Diventa invece necessaria un’analisi delle strutture e delle forme del ragionare
nel diritto, per comprendere come i giuristi costruiscono le loro inferenze e prendono
decisioni in contesti in cui le premesse non sono mai completamente certe come in
matematica.
1.2 L’ALTERNATIVA FRA DIMOSTRAZIONE E RETORICA O TOPICA
L’idea secondo cui il ragionamento significa solo deduzione matematica da premesse
certe è un’alternativa pericolosa per l’intera cultura. Se fosse vera, tutte le discipline che si
basano su argomentazioni empiriche o pratiche — filosofia, etica, politica, sociologia,
psicologia, biologia e fisica — sarebbero escluse dalla logica e considerate irrazionali. Solo
le scienze matematiche e assiomatiche resterebbero “logiche”.
- La paradossalità di questa conclusione dovrebbe portare a rivedere criticamente il
presupposto iniziale, che risulta falso.
Per difendere le discipline umanistiche, incluso il diritto e l’etica, si è sviluppata una strada
diversa: la “nouvelle rhétorique” di Chaim Perelman e L. Olbrechts-Tyteca. L’intento è
allargare i confini della logica deduttiva, includendo tutti i ragionamenti che possiedono
una loro struttura logica ma sfuggono alla formalizzazione matematica o scientifica. Questo
ambito viene identificato con l’argomentazione retorica, richiamandosi alla tradizione
aristotelica e classica.
Tuttavia, la concezione di retorica di Perelman ha delle caratteristiche precise:
● È orientata al consenso dell’uditorio, più che alla verità o alla logica rigorosa.
● Le regole della logica possono essere violate se servono a persuadere.
● Gli strumenti logici possono essere usati, ma come argomenti quasi-logici, cioè
con finalità persuasiva più che dimostrativa.
Analogamente, Viehweg, nella sua opera Topica e giurisprudenza, richiama la topica
aristotelica, che ha origini retoriche.
● La topica è una tecnica per trovare le premesse adeguate a risolvere un
problema (ars inveniendi), mentre la logica deduttiva si occupa di elaborare le
premesse già accettate (ars iudicandi). Anche qui, la topica si distingue dalla logica
sistematica e deduttiva.
Così, Perelman e Viehweg presentano una bipartizione tra:
1. Discorso dimostrativo, come in matematica e scienze naturali;
2. Discorso retorico o topico, come quello etico, politico o giuridico, dove la logica
deduttiva classica non è applicabile.
Questa alternativa ha avuto grande fortuna, ed è stata ripresa in opere come quella di
Adelino Cattani (Forme dell’argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica), secondo
cui: ● Le scienze sono controllate dalla dimostrazione logica o sperimentale.
● Tutto il resto del sapere si elabora per via argomentativa.
● L’argomentazione è il nome specifico che Perelman dà al ragionamento retorico.
La tesi di questo libro è la negazione di questa alternativa, dimostrando che anche il
ragionamento etico, politico e giuridico può possedere una struttura logica, pur non
essendo deduttivo-matematico. La negazione di questa bipartizione apre la strada a
un’analisi più articolata e coerente del ragionamento pratico, esplorando alcune tappe della
storia del pensiero giuridico.
1.3 UN RITORNO AD ARISTOTELE: IL MODELLO DI RAGIONAMENTO
LOGICO-DIALETTICO
L’alternativa retorica vs logica ha avuto popolarità tra filosofi del diritto e giuristi, ma non
sono mancati critici, come Gaetano Carcaterra.
● Carcaterra critica il modello secondo cui sarebbe sufficiente la logica (o la logica +
conoscenza delle leggi) per risolvere ogni problema giuridico.
● Egli non rigetta il discorso giuridico nella pura retorica, riconoscendo in esso
autentiche strutture logiche, che rientrano nell’argomentazione logico-dialettica,
ispirata ad Aristotele e alla tradizione classica.
Carcaterra mette in evidenza due significati della dialettica aristotelica:
1. Dialettica come logica del probabile (opinabile): ragionamento basato su
premesse opinabili, non certo assoluto.
2. Dialettica come logica del dialogo (discussione): ragionamento sviluppato nel
confronto tra tesi e antitesi, cioè nel dialogo e nella discussione.
Questo metodo della discussione ha analogie con:
● Il pensiero di Gadamer,
● Il metodo delle congetture e confutazioni di Popper.
Il modello logico-dialettico di Carcaterra, in cui la logica del probabile si svolge nella
dimensione della discussione, ha forma logica non solo nei singoli passaggi argomentativi,
ma anche nella sequenza complessiva di ipotesi e confutazioni. Carcaterra definisce
questa struttura come “sillogismo disgiuntivo dialettico”, che verrà approfondito in
seguito.
Il principio centrale è la dialettica aristotelica, che orienta l’analisi del ragionamento
giuridico, mostrando come sia possibile combinare logica e discussione, superando la
falsa alternativa tra deduzione matematica e pura retorica.
1.4 ALCUNE PRECISAZIONI: LA NATURA DELLE PREMESSE DEL
RAGIONAMENTO E L’AMBITO DEL RAGIONAMENTO GIURIDICO
Le premesse di un ragionamento possono avere diversi caratteri:
● Premesse certe: proposizioni vere e prime (necessarie, come in matematica) o
semplicemente certe nella realtà (come norme costituzionali o fatti processuali).
● Premesse probabili: fondate sull’opinione, come nei ragionamenti politici o
giudiziari.
Combinando il tipo di premessa (necessaria, reale, opinabile) con il tipo di ragionamento
(deduttivo o induttivo), si ottengono sei modelli di ragionamento:
1. Deduttivo con premesse necessarie
2. Deduttivo con premesse reali
3. Deduttivo con premesse opinabili
4. Induttivo con premesse necessarie
5. Induttivo con premesse reali
6. Induttivo con premesse opinabili
La scelta del modello dipende dalla materia, dalle circostanze, dagli orientamenti dell’uditorio
e dai dati disponibili.
Il diritto non è circoscritto da un solo tipo di ragionamento:
● Ragiona il politico quando progetta nuove norme.
● Ragiona il legislatore quando discute una legge.
● Ragiona lo scienziato del diritto quando interpreta norme.
● Ragionano giudici, avvocati, pubblico ministero e parti quando applicano la legge
al caso concreto.
● Ragionano i privati nel rispetto delle norme o nell’esercizio di atti giuridici.
Il ragionamento giudiziario è il più complesso, perché spesso riguarda un secondo grado,
valutando anche i ragionamenti di altri soggetti.
● Questo lo rende il punto di vista privilegiato della logica giuridica, dal momento
che ricapitola molte forme di ragionamento giuridico.
● Dove c’è diritto ci sono norma e processo, e il processo è essenziale per definire
pienamente il diritto.
Infine, il ragionamento giuridico è anche dialettico e dialogico, come nel modello
logico-dialettico.
● L’esperienza processuale, con due parti in antitesi, rappresenta in modo esemplare il
ragionamento giuridico.
● Pur prendendo in considerazione il ragionamento del politico e del legislatore,
l’analisi si concentra soprattutto sul ragionamento de iure condito, della dottrina e,
soprattutto, sul ragionamento giudiziario.
1.5 GLI SVILUPPI DEL MODELLO DI RAGIONAMENTO
→ Il modello di ragionamento dialettico mostra come sia possibile un’integrazione profonda
tra retorica e logica, integrazione che trova la sua prima e più compiuta teorizzazione in
Aristotele e che ha esercitato un’influenza decisiva sulla tradizione successiva, in particolare
nell’ambito del diritto, a partire da Cicerone, come osservato da Carcaterra.
In continuità con questa linea di ricerca, viene mostrata la presenza di una vera e propria
logica interna alla topica e alla retorica non solo in Aristotele, ma anche in autori
fondamentali della tradizione classica come Cicerone, Quintiliano e Vico, mostrando come
retorica, topica e logica fossero originariamente strettamente connesse e non pensate
come ambiti separati.
● La retorica classica, infatti, non si esauriva nella sola elocutio, cioè nella dimensione
stilistica e persuasiva del discorso, ma aveva il suo nucleo centrale nell’inventio,
che comprendeva i momenti logico-dialettici della confirmatio e della confutatio, ossia
la ricerca, la selezione e l’organizzazione degli argomenti da impiegare nei diversi
contesti, e che trovava nella topica il proprio strumento operativo principale, talora
sviluppato autonomamente, come nel caso di Cicerone, soprattutto in funzione del
genere giudiziario.
Inventio, confirmatio, confutatio e topica erano dunque permeate di logica, poiché
facevano largo uso di forme argomentative riconoscibili come sillogismi disgiuntivi, modus
ponens, modus tollens, generalizzazioni induttive e, non di rado, anche di argomenti
apodittici o dimostrativi esplicitamente formalizzati, cosicché la separazione moderna tra
retorica o topica, da un lato, e logica, dall’altro, era del tutto estranea alla tradizione classica,
nonostante il richiamo a essa operato da autori contemporanei come Perelman e Viehweg.
● Un’indagine analoga potrebbe essere estesa ad altri ambiti della cultura antica, in
particolare alla sofistica, con l’obiettivo di mostrare come persino i sofisti,
tradizionalmente considerati i principali trasgressori delle regole logiche, nelle loro
pratiche retoriche e dialettiche non potessero fare a meno della logica, almeno come
tecnica operativa e talvolta anche come oggetto di riflessione teorica consapevole.
Il modello logico-dialettico non è però rilevante soltanto per i rapporti tra retorica e logica, ma
anche perché propone un’idea generale del “discutere ragionando”, una tecnica nella
quale i sofisti furono maestri, in senso sia positivo sia negativo, e che nel mondo antico trovò
però almeno altri due importanti modelli teorici.
All’interno della dialettica si può infatti distinguere:
- una logica della discussione,
- una logica dell’opinabile
possono sussistere sia come forme complementari sia come concezioni in parte
contrapposte della razionalità:
- da un lato, la dialettica può svilupparsi come ragionamento opinabile, nel quale
discussione e probabilità si implicano reciprocamente, come avviene nel modello
aristotelico;
- dall’altro lato, in forme dialogiche può essere elaborato un ragionamento
apodittico, nel quale la dialettica è concepita come strumento per giungere al vero
necessario attraverso la confutazione delle tesi rivali, come accade nel caso di
Platone, soprattutto nel primo Platone.
Questo secondo modello, che identifica dialettica e apodissi, si oppone radicalmente al
modello logico-dialettico di matrice aristotelica e non avrà un ruolo centrale nel prosieguo del
lavoro, pur non potendo essere completamente ignorato; per questa ragione.
Nel corso della ricerca resterà tuttavia privilegiato il modello logico-dialettico aristotelico,
anche in considerazione dei suoi sviluppi e delle sue applicazioni in età contemporanea, sia
sul versante della logica del probabile, che comprende i progressi delle teorie della
probabilità e il loro impiego nel diritto, sia su quello della logica della discussione, oggi
oggetto di numerosi studi che riprendono e formalizzano l’antica tecnica della disputatio,
esplicitando le regole del dialogo, del confronto argomentativo e della comunicazione
razionale.
● Tali sviluppi contemporanei della dialettica risultano particolarmente rilevanti per
l’ambito giuridico, in relazione sia all’accertamento dei fatti nelle prove giudiziarie,
sia alla tipologia degli argomenti impiegati nel discorso giuridico teorico, come
l’argomento d’autorità, sia infine alla metodologia dell’interpretazione giuridica,
campo nel quale è particolarmente significativo il contributo della filosofia del diritto
italiana, temi che saranno affrontati nei capitoli quinto e sesto.
CAPITOLO 2 I BUONI RAGIONAMENTI DEI SOFISTI
2.1. I sofisti e il ragionamento giuridico
Le origini delle teorie e delle pratiche del ragionamento giuridico sono molto antiche, poiché,
sebbene la logica nella sua sistemazione teorica sia tradizionalmente ricondotta ad
Aristotele, alcuni suoi elementi fondamentali sono anteriori e risalgono alla cultura greca del
V secolo a.C., in particolare alla retorica giudiziaria di Corace e Tisia nella Magna Grecia.
→ La loro non fu una retorica psicagogica, volta a muovere gli affetti dell’uditorio, ma una
retorica di carattere essenzialmente logico, in quanto mirava a una teorizzazione delle
tecniche della dimostrazione, non del vero necessario ma del verosimile e dell’opinabile, che
costituisce l’ambito tipico della controversia giuridica.
Nella Grecia continentale una forma analoga di riflessione si sviluppò nell’ambito della
sofistica, dove, con Gorgia e Protagora da un lato e con Ippia e Antifonte dall’altro, si
cominciò a ragionare secondo schemi non più casuali, ma sempre più consapevoli e
tecnicamente raffinati, quelli che la retorica successiva avrebbe chiamato topoi, insieme
all’elaborazione di un metodo nuovo, definibile come dialettico.
● L’uso dei topoi e l’introduzione del metodo dialettico rappresentano i due principali
contributi della sofistica alla storia della logica in generale e della logica giuridica in
particolare, ambito al quale i sofisti dedicarono una specifica attenzione.
Gorgia, ad esempio, distinse tre generi di ragionamento e attribuì un ruolo rilevante a quelli
giuridici, sostenendo la necessità di apprendere i ragionamenti propri degli astronomi, dei
dibattiti politici e giudiziari e delle discussioni filosofiche, mentre le Antilogie di Protagora
sembrano aver trattato quattro grandi tipi di argomenti, relativi agli dèi, all’essere, alle leggi e
alla polis e all’arte.
È vero che i topoi e la dialettica dei sofisti risultano ancora imprecisi e talvolta fallaci, ma essi
costituiscono intuizioni decisive che permisero ad Aristotele di giungere a una sistemazione
rigorosa della materia, con la quale ancora oggi, in larga misura, continuiamo a confrontarci.
→ Se Aristotele e, prima di lui, Platone considerarono i sofisti avversari da confutare, come
mostra chiaramente il titolo degli Elenchi sofistici, ciò non esaurisce il loro ruolo nella storia
della logica. 2.2 Due volti della sofistica
La logica e la riflessione dei sofisti, in particolare nella filosofia del diritto e dei valori,
presentano un carattere ambivalente, ed è anche per questo che il termine «sofistica», così
come è comunemente usato, risulta poco soddisfacente.
→ Esso infatti tende a omologare e a semplificare eccessivamente un insieme di posizioni
filosofiche molto diverse tra loro, che comprendono autori profondamente differenti come
Gorgia, Protagora, Isocrate e Antifonte.
Le difficoltà nella ricostruzione storica della sofistica dipendono essenzialmente da
due fattori:
1. la scarsità del materiale pervenutoci, spesso indiretto;
2. il fatto che gran parte delle informazioni disponibili provenga da fonti ostili, in
primo luogo Platone.
→ Poiché sono stati soprattutto gli avversari della sofistica a tramandarne l’immagine, è
necessario adottare grande cautela nel giudicarla.
Nel Gorgia di Platone, una delle principali fonti sulla sofistica, le argomentazioni attribuite ai
sofisti appaiono spesso ingenue o inconsistenti, ma è difficile conciliare questa
rappresentazione con la statura filosofica di Gorgia o con il valore teorico dell’opera di
Isocrate.
● Se Isocrate non possiede la portata speculativa di Gorgia, egli rappresenta tutta
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