Diritto romano
Premesse
1. Istituzioni
Il termine corrisponde al latino institutiones che deriva a sua volta da instituo. Instituere significa anche insegnare e gli institutiones erano nell’antichità classica dei manuali elementari introduttivi. Le più famose institutiones di diritto furono scritte fra il 2o e 3o secolo d.C. da giureconsulti (Gaio, Fiorentino, etc), e le institutiones che l’imperatore Giustiniano fece compilare nel 533 ad uso della gioventù desiderosa di apprendere leggi (cupida legum inventus). È per questo che ancora oggi con il termine “istituzioni” si indicano manuali giuridici elementari - raramente di discipline non giuridiche.
2. L'oggetto del nostro studio
Noi ci occuperemo del diritto romano privato, sulle basi di un’antica tradizione che gli riserva il corso di istituzioni. Per diritto privato si intende quel settore del diritto che regola rapporti tra individui che in quanto tali prendono in considerazione solo interessi privati ed individuali. Al diritto privato si contrappone il diritto pubblico che è quello che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività e i rapporti tra la collettività unitariamente considerata e i singoli che la compongono, e quindi gli interessi che vengono presi in considerazione sono interessi pubblici.
3. Diritto romano come prodotto storico
L’oggetto di studio che ci riguarda è: diritto romano privato dalle origini a Giustiniano (1300 anni di storia giuridica). Quello romano è l’ordinamento giuridico durato più a lungo: dall’ordinamento romuleo (così chiamato da Romolo, fondatore della città) a quello Giustiniano, ovviamente in tutto questo periodo gli istituti giuridici subirono trasformazioni profonde.
4. L'elaborazione scientifica del diritto privato romano
Il diritto privato romano fu l’unico che fu scientificamente elaborato. Si cominciò a Roma con ricavare delle soluzioni di casi concreti e dal confronto tra esse i principi latenti che le ispiravano, si procedette alla costruzione ed elaborazione di concetti e categorie giuridiche (obligatio, hereditas, contratti, compravendita, mutuo). Questo consentì di dominare più agevolmente dati normativi di diversa origine, di costruire edifici e procedere alla proposizione di sistemi. Tutto ciò con l’adozione di un vocabolario tecnico. Degli altri sistemi giuridici dell’età classica non è rimasto niente. Il diritto romano costituisce infatti la matrice dei codici civili dei paesi dell’Europa continentale, dell’America Latina e del Giappone, è pertanto nel diritto romano che affonda le sue radici anche il vigente codice civile italiano. Ai sistemi giuridici di tradizione romanistica, i cosiddetti “civil law”, si contrappongono i sistemi giuridici anglosassoni, cosiddetti “Common Law”. Inoltre alla fine del 700 anche il diritto pubblico pose su basi scientifiche il suo studio, mutando concetti e schemi giuridici.
5. Valore degli studi romanistici
Lo studio del diritto romano ci consente di risalire alle origini dei nostri principi, istituti e concetti giuridici così da poter conoscere il contesto sociale culturale in cui essi sorsero e si svilupparono, le esigenze che con essi si intesero soddisfare, interessi che si vollero tutelare.
6. Periodi della storia del diritto romano
L'età arcaica:
- L’età che va dalle origini della città a metà circa del III secolo. Il diritto privato mantiene, fino alla fine del periodo, caratteri tali da far pensare a una società ancora chiusa, infatti la classe dei pontefici detiene il monopolio della conoscenza e dell’interpretazione del diritto. I caratteri più evidenti sono:
- Povertà di strutture
- Formalismo
- Ruralità
- Personalità
L'età preclassica
Si apre a metà del III secolo. Il diritto romano perde uno dei caratteri fondamentali dell’origine: la povertà delle strutture. I nuovi negozi non hanno neanche gli altri caratteri del diritto arcaico: il loro regime risponde alle esigenze del commercio e sono quindi agibili anche dai non cittadini. Molto si deve al pretore, che aveva un ruolo di primissimo piano nello sviluppo del diritto romano privato dando luogo alla formazione del diritto onorario. In quest’epoca si sviluppò un’opera di giurisprudenza laica: l’elaborazione scientifica del diritto. Il diritto privato dell’età preclassica è molto più di quello dell’età arcaica.
L'età classica
Si fa iniziare l’età classica con la fine della repubblica romana. Sotto l’aspetto costituzionale si è davanti a un regime né repubblicano né monarchico. Il diritto privato si sviluppa ancora, nuove fonti si aggiungono alle precedenti (costituzioni imperiali, emanazioni del senato e del principe). Il pretore perde il ruolo di ius. Si infittisce la schiera dei giureconsulti e il loro livello scientifico raggiunge il massimo grado. Il sistema giuridico classico può essere ricostruito per intero per la quantità di scritti arrivati, il diritto romano dalle origini al 6o sec, sarà centrato sull’esposizione del diritto classico.
L'età postclassica
Si parla di età postclassica dopo l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del 4o secolo. L’impero per regioni di difesa, viene diviso in due parti: la pars occidentis con capitale Roma che crollerà nel 476, e la pars oriental con capitale Bisanzio sopravviverà con Giustiniano salito al trono nel 527 che intraprenderà la conquista dell’Italia. Per il diritto privato è età di decadenza, rivelando scadimento di livello tecnico e stilistico. Tuttavia il diritto sopravvive anche grazie all’opera di Teodosio: il codice Teodosiano, che è una compilazione di costituzioni imperiali. Dal 5o secolo gli studi giuridici subirono un notevole impulso, la ricostruzione del diritto postclassico non dà luogo a problemi dal punto di vista della completezza, ma di valutazione e di coordinamento delle diverse fonti.
Capitolo 1
Diritto / Ius
Il concetto di diritto è tra i più discussi nel campo delle scienze umane. Si possono tuttavia dividere però le attuali correnti di pensiero in due gruppi:
- Normativo: Per la prima il diritto è norma, regola di condotta.
- Istituzionale: Per la seconda il diritto si identifica con l’ordinamento giuridico, è sempre norma ma non si identifica con le norme.
L’idea della norma è presente in un modo più persistente o meno, in ogni concezione del diritto. Non ogni norma è giuridica, ma sono giuridiche solo le norme che rispondono a certi caratteri. La norma di diritto per essere tale deve essere generale e astratta e indirizzata genericamente a tutti i componenti della collettività, deve essere anche coattiva ovvero essere imposta con la forza quando occorre. Quello di cui si è appena discusso è il diritto oggettivo: norma agendi. Ma di diritto si parla anche in senso soggettivo cioè la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo. I due concetti sono correlati: perché il diritto soggettivo trova nel diritto oggettivo il suo fondamento.
Il termine latino che corrisponde alla parola diritto è IUS. I romani non definironopropriamente ius nelle fonti giuridiche romane ma viene spesso adoperato in un’accezione che sembra essere sia quella di diritto oggettivo (ius civile) sia quella di diritto soggettivo (ius eundi agendi). Ius ricorre anche al significato di potestà (sui ius-persona soggetta alla potestà di se stessa- e alieni iuris -persona soggetta ad altri potestà-). Ius ricorre anche a indicare il luogo del giudizio, davanti ad un magistrato (in ius vocatio, in iure, in iure cessio). Ma il significato di ius più testimoniato nei testi giuridici romani è quello di situazione giuridica soggettiva, con riguardo ai due aspetti, attivo e passivo, di un rapporto giuridico: diritto soggettivo e corrispondente obbligo.
La più antica qualificazione è quella del IUS QUIRITIUM (diritto dei quiriti), quirites Fu la denominazione di una delle prime collettività cittadine romane. A loro erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute, posizione di potere su persone o cose, e definivano tutto ciò con un’affermazione di appartenenza: ex iure quiritium, per cui più tardi si parlerà di dominium e infine di proprietà. Avevano anche: patria potestas, manus e mancipium, che comportavano l’esercizio di una potestà su persone libere.
In un periodo dell’età arcaica si qualifica IUS CIVILE Che comprendeva soltanto i cittadini romani. Comprende in sé il ius quiritium ma è molto più ampio, si può parlare di Ius civile in due modi, a seconda del punto di vista considerato. Dal punto di vista della fruibilità, dove il ius civile era dedicato solo ai cittadini romani. Dal punto di vista degli effetti, dove il ius civile era il diritto nel cui diritti e doveri venivano qualificati come: ex iure quiritium o come iura. Questo duplice modo di intendere il ius civile deve essere messo in relazione con:
- IUS GENTIUM: (diritto delle genti) a cui appartenevano anche i negozi e gli istituti fruibili anche dai peregrini, quindi era un diritto esteso ai non cittadini.
- IUS HONORARIUM: il diritto onorario aveva come fonti l’editto del pretore e quello degli altri magistrati romani al fine di colmare le lacune dello ius civile. Con Ius gentium tende a confondersi con il:
- IUS NATURALE: con diritto naturale si intende una sorta di diritto ideale, un valore derivato dei testi del diritto romano, dove è definito “ciò che è sempre buono ed equo“, il diritto naturale è inteso come diritto conforme a natura e comune a tutti gli esseri umani. Viene contrapposto al diritto civile mentre appare simile al diritto delle genti, ma alle volte ci sono delle estensioni diverse, infatti per il diritto naturale tutti gli uomini nascono liberi.
Tra le qualificazioni del diritto oggettivo sono fondamentali quelle di:
- DIRITTO PUBBLICO/IUS PUBLICUM: riguarda l’organizzazione e il funzionamento della collettività tutelando gli interessi pubblici, è riferito alla materia pubblica e riguarda l’assetto dello Stato. L'aggettivo publicus deriva dalla parola populous, quindi ius publicum voleva dire il diritto del popolo.
- DIRITTO PRIVATO/IUS PRIVATUM: riguarda i rapporti tra singoli, tutelando gli interessi privati. Il diritto privato riguarda l’utilità dei singoli.
Nei testi giuridici romani è solito incontrare espressioni come: IUS COMMUNE e IUS SINGULARE, il primo fa riferimento a istituti di applicazione generale, il secondo a regimi giuridici eccezionali fuori dalla logica generale e del sistema.
Capitolo 2
Fonti
Per quanto riguarda il diritto oggettivo possiamo basarci su fonti di produzione e fonti di cognizione. Per fonti di produzione si intendono gli atti che producono il diritto oggettivo, da cui il diritto oggettivo scaturisce; Per fonti di cognizione qualsiasi materiale che ci fa conoscere il diritto oggettivo qual è. Fonti di produzione del diritto romano furono:
- MORES MAIORUM E CONSUETUDINE: I mores maiorum erano i costumi giuridici dei maiores. Di mores era costituito il ius quiritium e sui mores erano fondati quegli istituti, precetti e negozi del più antico ius civile, rappresentando la parte più rilevante. Altro fu il rilievo che si diede alla consuetudo, che riguardava principalmente la popolazione provinciale, all’oro Roma era andata estendendo la cittadinanza romana ma togli comunità provinciali opposero resistenza all’applicazione di principi che sentivano estranei alla propria tradizione giuridica. Da qui i giuristi classici accostarono mores e consuetudini e, capovolgendo il processo storico relativo rapporto tra Mores e leges, proclamarono l’efficacia dei due (mores e consuetudini) purché in materia o comunque su punti non regolati da leges. Riconosciuta l’efficacia della consuetudine al di fuori della legge, l'equiparazione della consuetudo alla lex giustificava la soluzione adottata con un argomento che faceva leva sulla volontà popolare: anche la consuetudine è, come la legge, manifestazione della volontà del popolo, di contro a Roma si negò l’efficacia alla cosiddetta consuetudine contra legem, ma nel 319 Costantino lo ribadì con energia.
- LE LEGES E I PLEBISCITI: Col termine lex venivano fissate pronunce orali e solenni: poteva trattarsi di leges privatae o di leges publicae.
- Leges privatae: erano manifestazioni di volontà di privati nell’ambito di certi negozi.
- Leges publicae: erano fonti di ius civile e potevano essere leges datae o leges rogatae, comunque la loro efficacia deriva dal fatto di essere collegate alla volontà popolare. Le leges datae presupponevano che il popolo avesse delegato a un magistrato di legiferare: erano pronunciate davanti al popolo dallo stesso magistrato delegato. Ebbero maggiore rilevanza rispetto alle leges datae, per il diritto privato.
- GLI EDITTI DEI MAGISTRATI: Degli edicti del pretore e degli altri magistrati si è già detto in precedenza con ius edicendi.
- I SENATOCONSULTI: Il consilium era una delle funzioni del Senato romano. I relativi consulta divennero all’occorrenza vere e proprie direttive vincolanti per i magistrati, finché durò la Repubblica. Dal I secolo d.C. furono emanati i Senatoconsulti anche nell’ambito privatistico, furono presto classificati tra le fonti del diritto, con lo stesso valore delle leges. L’attività legislativa del Senato, si manifestò durante il principato, e prese il posto delle assemblee popolari.
- LE CONSTITUTIONES PRINCIPIUM E LA COGNITIO EXTRA ORDINEM: Le constitutiones principium erano i provvedimenti imperiali che gli imperatori andarono emanando sin dai primi tempi del principato. Potevano avere caratteri generali e particolari: erano a carattere generale edicta e mandata, a carattere particolare decreta, rescripta ed epistulae. Gli edicta erano atti normativi indirizzati a tutti gli abitanti dell’impero, con efficacia duratura nel tempo. Mandata erano istituzioni che l’imperatore rivolgeva ai propri alti funzionari. Edicta e mandata ebbero poca rilevanza sul diritto privato. I decreta erano sentenze che di imperatore emanava su istanza degli interessati in ordine al liti in corso, poteva accadere che a rivolgersi all’imperatore fosse una sola delle parti in lite, l’imperatore faceva notare la risposta in calce all’istanza: si parlò al riguardo di rescripta. Se a chiedere il parere su una lite in corso era il magistrato, l’imperatore rispondeva con epistulae. I riscripta ed epistulae nei casi considerati erano vincolanti per l’organo giudicante. Il ius che scaturiva delle costituzioni era il ius civile, l’auctoritas dell’imperatore cui tale ius faceva capo e il fatto che il più delle volte questo ius operava nell’ambito di un tipo di processo diverso da quello ordinario, nell’ambito della cognitio extra ordinem, fecero sì che apparve un complesso a sé: dove qualche volta fu detto ius novum ed altre ius extraordinarium. È evidente che nella denominazione di ius extraordinarium il riferimento alla cognitio extra ordinem, dove il nuovo ius aveva modo di trovare più frequenti applicazioni. Ora nella prassi della classica cognitio extra ordinem pure quando a decidere erano organi diversi dall’imperatore si formarono istituti nuovi. Anche la prassi giudiziaria va quindi annoverata tra le fonti del diritto romano dell’età classica.
- LA GIURISPRUDENZA: Si discorre in proposito di interpretatio prudentium, interpretazione cioè dei (iuris) prudentes, degli esperti del diritto, detti anche, consulta. Giurisprudenza (iurisprudentia) è il termine che è stato adoperato nel significato genuino, sostanzialmente corrisponde alla nostra “dottrina“. A Roma i giuristi ebbero una posizione sociale di particolare prestigio dove pure le concezioni e i principi sulla produzione del diritto erano meno rigidi. I primi giuristi a Roma furono i pontefici: ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il ius, essi accrebbero il Ius civile e ne consolidarono le strutture perché diedero di mores e leges una interpretazione creativa nella misura in cui, con l’apparenza di interpretare, da istituti e progetti esistenti ricavarono istituti nuovi. Con la fine dell’età arcaica si spezzò il monopolio pontificale del diritto. La giurisprudenza laica si pose dapprima sulla scia dei pontefici, ma presto all’attività consultiva si aggiunsero l’insegnamento e la composizione di opere giuridiche. Interessa meno sotto l’aspetto formale l’attività consultiva, dai giuristi direttamente svolta nei confronti dei magistrati e nei confronti dello stesso imperatore, del cui consilium essi furono spesso chiamati a far parte. I giuristi svolsero pure l’attività letteraria e i giuristi consulti a Roma, pur avendo molti di essi spiccata e distinta personalità non usavano stentare originalità. Le loro opere possono essere classificate secondo pochi generi fondamentali emblematici per chiarezza e sforzo sistematico. Le opere più importanti furono i libri ad quintum mucium, ad sabinum e i ad edictum: I primi due erano centrati sul ius civile e trattavano sistematicamente la materia secondo l’ordine e i modelli proposti, l’ultimo trattava sistematicamente la materia giuridica nell’ordine dell’editto pretorio che andava sistematicamente illustrando. Nelle opere di casistica si proponevano direttamente, si discutevano e si andavano
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