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Lezione 1 – Il diritto, le norme e la loro applicazione

Norma = regola che ha per oggetto una data condotta umana, che viene qualificata ora come permessa, ora come vietata, ora come obbligatoria, …

Le norme hanno due caratteristiche fondamentali:

  • La generalità: valgono per tutti coloro che si trovano o si troveranno in una certa situazione.
  • L’astrattezza: varrà tutte le volte che il soggetto si trova in una situazione dello stesso tipo.

Regole prescrittive e descrittive

Regole prescrittive: qualificano come dovuto o come vietato un determinato comportamento.

Regole descrittive: si limitano a descrivere ciò che normalmente accade (es: legge della domanda e dell’offerta).

Le conseguenze negative che colpiscono il trasgressore in relazione alla violazione della regola si chiamano comunemente sanzioni.

Sanzione = regola (prescrittiva) che stabilisce quale conseguenza negativa deve essere inflitta nei casi di trasgressione della prima regola.

Mentre la violazione della norma morale comporta al massimo una reazione sociale (es: galateo), la norma giuridica è accompagnata da sanzioni e può contare su un apparato organizzativo in grado di garantire coercitivamente il suo rispetto. Questo carattere viene definito “coattività” o “obbligatorietà” della regola giuridica.

Le norme giuridiche sono regole prescrittive, cioè regole che disciplinano comportamenti umani, prescrivendo quali siano da tenere e quali da evitare. La loro osservanza è garantita dalla previsione di specifiche ed apposite sanzioni (es: furto → multa + reclusione) da infliggere nelle ipotesi di trasgressione delle regole stabilite.

Il Giudice, terzo e imparziale, applica le sanzioni.

Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) si occupa delle assunzioni, delle assegnazioni alle sedi, dei trasferimenti da una sede all’altra dei magistrati. I 2/3 dei componenti sono eletti dai magistrati. Questo organo ha il compito di garantire l’indipendenza dalla politica e che la legge sia effettivamente uguale per tutti.

La comunità è organizzata secondo regole:

  • Individuano i comportamenti da tenere e da evitare.
  • Prevedono le sanzioni per coloro che non rispettino le regole di comportamento.
  • Istituiscono le autorità cui spetta il compito di infliggere le sanzioni.

Le norme giuridiche nel loro insieme costituiscono il diritto obiettivo o diritto in senso oggettivo.

A cosa servono le regole giuridiche?

Servono per evitare che la vita sociale sia regolata dalla regola del più forte. Servono per tutelare tutti allo stesso modo.

Ogni gruppo sociale si dà le proprie regole giuridiche (es: popolo italiano, popolo inglese, popolo tedesco, …).

Le norme giuridiche sono prodotte dal gruppo sociale medesimo in modo volontario e consapevole, attraverso procedure a ciò appositamente destinate.

Fonte del diritto = ogni atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche (DPCM, in comune, …).

L’insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico. Dato che l’ordinamento giuridico si collega all’esistenza del gruppo sociale, è evidente che non esiste un solo, ma diversi ordinamenti, in corrispondenza della pluralità e diversità dei gruppi sociali (principio della pluralità degli ordinamenti giuridici).

Quanti ordinamenti esistono?

Ordinamento internazionale, ordinamento europeo, ordinamento canonico, ordinamento sportivo, ordinamento nazionale, ordinamento di altri Stati. Esistono tanti ordinamenti quanti sono i gruppi sociali.

Diritto e giustizia

È giusto l’aborto, la legalizzazione delle droghe leggere, il divorzio (1976), il matrimonio di coppie gay, l’eutanasia, …? Se è giusto o sbagliato dipende da persona a persona. È diritto, però, ciò che viene approvato secondo una certa procedura. Una volta approvata secondo un certo procedimento è una norma giuridica che tutti devono rispettare.

Il diritto è diritto positivo (cioè diritto posto) e non diritto naturale. Secondo le teorie del diritto naturale ci sarebbe perfetta coincidenza tra diritto e giustizia, nel senso che tutte le norme giuste sarebbero solo perciò norme giuridiche.

Le norme giuridiche esistono e valgono non perché giuste, ma semplicemente perché sono venute in essere (sono state “poste”) nei modi stabiliti: si dice perciò che il diritto è diritto positivo. Ciò che è diritto non è ciò che è giusto, bensì ciò che è stato approvato. Ogni uomo in quanto tale ha dei diritti. I diritti fondamentali dell’uomo sono riconosciuti in varie carte fondamentali, a livello internazionale, europeo e italiano.

ONU, dicembre 1948: dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell’uomo. Il documento è stato firmato da molti Stati ma non è vincolante (le nazioni non hanno il potere di imporre il rispetto del valore di questa carta—es: in alcuni paesi i diritti delle donne non sono riconosciuti), ha valore morale e politico.

Ci sono altre carte più vincolanti: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). È un documento elaborato nel 1950 dal Consiglio d’Europa. Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale di cui sono membri 47 stati, ma non c’entra con l’UE. La CEDU è vincolante per gli Stati che vi hanno aderito e prevede una Corte Europea dei diritti dell’uomo che può condannare lo Stato che viola i diritti dei propri cittadini a un risarcimento. (es: diritto dell’uomo alla ragionevole durata del processo, sovraffollamento carcerario).

Carta dei diritti fondamentali dell’UE: catalogo dei diritti (2001). In un primo momento viene proclamata a Nizza nel 2001, con Lisbona diventa vincolante: è quindi diritto dell’UE.

Le norme: scritte e non scritte

  • Norme scritte (come quelle contenute in leggi e regolamenti)
  • Norme non scritte (origine consuetudinaria): si formano quando attraverso successive ripetizioni dello stesso comportamento, quel comportamento finisce per essere avvertito come giuridicamente doveroso.

Le norme scritte si presentano come un messaggio linguistico, composto di parole e di frasi, che costituiscono il testo normativo. Il testo giuridico in termini giuridici si chiama anche disposizione.

Disposizione e norma

Disposizione: la formulazione linguistica prodotta dalla fonte (in pratica il testo di una legge, di un regolamento o di un altro atto normativo).

Norma: il significato dell’atto, la regola giuridica che si ricava a partire dalla disposizione.

Da una disposizione è possibile ricavare più norme.

“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita Art. 59, comma 2 → 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” → Due possibili regole giuridiche:

  • Ogni Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita.
  • I senatori a vita di nomina presidenziale non possono essere più di 5.

Interpretazione

Il processo che porta dall’atto al significato (per applicare l’atto al caso concreto) si chiama interpretazione.

Quando si deve applicare una disciplina normativa è necessario innanzitutto accertarsi che si tratti di norme esistenti e già entrate in vigore. Tutte le regole giuridiche entrano in vigore dopo la pubblicazione. La pubblicazione ha lo scopo evidente di consentire la conoscenza delle norme a tutti coloro che dovranno rispettarle e applicarle. È perciò previsto che esse entrino in vigore solo dopo il decorso di un certo tempo dalla pubblicazione, che normalmente è di 15 giorni. Il periodo di tempo durante il quale le norme pubblicate non sono ancora in vigore viene indicato con l’espressione vacatio legis. Decorso il termine di vacatio legis, le norme entrano in vigore, divenendo efficaci e perciò vincolanti.

Il bollettino ufficiale della regione (Piemonte, Lombardia, Veneto, …) // Sicilia → Gazzetta ufficiale della Sicilia

Le funzioni amministrative delle regioni ordinarie sono scritte nella Costituzione e hanno tutte le stesse funzioni e compiti. Quelle invece delle 5 regioni autonome sono

Art. 5 c.p. (“ignorantia legis non excusat”)

“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale” (se non conosco la legge, non sono giustificato e comunque subisco le conseguenze).

L’ignoranza scusa solo quando non è stata inevitabile (es: il cacciatore uccide il suo amico perché pensava fosse un animale).

La Corte costituzionale, con la sent. n. 364/1988, ha stabilito che alla regola debba farsi eccezione quando tale ignoranza sia inevitabile (ad esempio perché la legge era oscura, e lo specifico comportamento tenuto dall’imputato era sempre stato considerato lecito dai giudici).

Fattispecie astratta: indica l’immagine del fatto disegnata dalle parole della disposizione.

Fattispecie concreta: indica il fatto nella sua reale esistenza.

Quando si deve applicare una norma occorre verificare che si siano in concreto realizzate le circostanze, previste dalla norma. In altri termini che la fattispecie concreta (i fatti reali) realizzi i tratti essenziali specificati dalla norma (la fattispecie astratta).

Per interpretazione intendiamo quell’operazione intellettuale (o quell’insieme di operazioni intellettuali) mediante le quali si perviene a chiarire quale significato debba attribuirsi alle frasi e parole con le quali la norma è espressa – cioè alla disposizione - nella prospettiva della sua applicazione al caso concreto.

L’arte di cogliere il significato (NORMA) di una formulazione normativa (DISPOSIZIONE) si chiama INTERPRETAZIONE:

I: D → N

Criteri per l’interpretazione:

  • Interpretazione letterale: durante la quale ci si pone il problema di che cosa vogliano dire lessicalmente, e secondo le regole della grammatica e della sintassi le singole parole e le frasi.
  • Interpretazione logica (intenzione del legislatore): accertamento di quello che presumibilmente è il risultato razionale perseguito dalla norma.
  • Interpretazione sistematica: il significato delle espressioni usate potrà essere chiarito con il ricorso ad altre norme, sia precedenti sia successive.

Es: vietato entrare nel negozio con il cane: allora con il cavallo sì (significato letterale).

Chi deve provvedere all’interpretazione?

  • Interpretazione dottrinale: è offerta dagli specialisti (cioè dagli studiosi del diritto). Non ha nessun particolare valore legale.
  • Interpretazione giurisprudenziale o giudiziale: spetta ai giudici attraverso le loro sentenze. Ha grande importanza, ma non ha in generale nessun valore legale. Ha valore legale solo per le parti del processo.
  • Interpretazione autentica: ad interpretare le disposizioni provvede lo stesso legislatore. L’interpretazione ha la stessa provenienza della norma interpretata. È vincolante per tutti. Le norme di interpretazione autentica sono retroattive.
  • Interpretazione giurisprudenziale o giudiziale: Corte di Cassazione ha il compito di assicurare «l’esatta osservazione e uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale» (art. 65 ord. giud.). No valore obbligatorio del precedente.
  • Interpretazione autentica: potere delicato per il rischio che vengano in tal modo mascherate leggi a contenuto retroattiva attento esame da parte della Corte costituzionale, che le ammette in generale come utile strumento di esercizio del potere normativo.

Risultati dell’interpretazione

Interpretazione estensiva: quando si giunge alla conclusione che la parola usata nella legge ha un significato troppo ristretto rispetto all’intenzione del legislatore, il quale ha detto meno di ciò che ha voluto dire.

Interpretazione restrittiva: si giunge al risultato contrario, di stabilire che il testo letterale della legge ha un significato più ampio di quello voluto.

I casi non previsti da norme (il problema delle c.d. lacune)

Art. 12, comma 2, Preleggi

La funzione dell’analogia è quella di colmare le lacune disciplinando casi non espressamente considerati dal legislatore (principio del → il giudice non può rifiutarsi di decidere sulla base del presupposto che manca una norma che espressamente disciplini il caso concreto)

  • Analogia legis: consiste nell’estendere ad un caso A, non regolato da alcuna norma, la disciplina giuridica prevista per il caso B, simile ad A. L’analogia è esclusa in alcune materie (es. in materia penale e di leggi eccezionali, art. 14 disposizioni sulla legge in generale).
  • Analogia iuris: per la soluzione delle controversie si ricorre all’ausilio dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lezione 2 – I rapporti tra norme giuridiche

Antinomie

Antinomie = (dal greco anti-nomoi: opposizione di leggi, regole) si chiamano i contrasti tra norme. Si ha antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, ossia norme che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti.

In questi casi, è compito dell’interprete risolvere le antinomie individuando la norma applicabile al caso.

Criteri per risolvere le antinomie

I criteri per scegliere la norma da applicare di antinomia sono:

  • Criterio cronologico
  • Criterio gerarchico
  • Criterio di competenza

Criterio cronologico

- Si applica nel conflitto tra regole poste da due fonti dello stesso grado gerarchico e nello stesso settore di competenza.

- Il criterio cronologico dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente (lex posterior derogat priori).

- A prevalere è la regola emanata in un momento successivo rispetto alla prima, la quale risulta così ABROGATA. L’abrogazione delimita temporalmente l’efficacia di una regola, ne circoscrive l’intervallo temporale di applicazione.

- La norma abrogata non scompare però dall’ordinamento → continua ad essere applicata ai rapporti sorti durante la sua vigenza.

Esempio

------------ T1 -------------------------T2 --------------------------T3 ------------>

(1/1/2000) (1/1/2001) (1/1/2002)

  • Al tempo T1 viene approvata la legge (x) (“le tasse hanno una aliquota del 15%”).
  • Al tempo T2 la legge (x) viene abrogata dalla legge (y) (“le tasse hanno una aliquota del 25%”).
  • Al tempo T3 si apre un processo per evasione. Che aliquota si applica?
  • → Da T1 a T2 si applica l’aliquota del 15%; da T2 in poi l’aliquota del 25%.
  • → La legge (x) continua a sopravvivere, non scompare dall’ordinamento ma continua ad applicarsi ai rapporti precedenti all’entrata in vigore della legge (y). Quest’ultima produce effetti solo per i rapporti sorti dopo T2.

Efficacia delle norme e principio di irretroattività delle leggi

In generale le norme giuridiche non sono retroattive, cioè non si applicano ai fatti passati, ma solo a fatti futuri (principio della irretroattività degli atti normativi, art. 11 Preleggi). Si tratta di un principio generale non recepito dalla Costituzione, che vieta soltanto la retroattività delle norme penali incriminatrici (art. 25, comma 2). Il principio delle Preleggi può essere derogato dalle singole leggi, che possono disporre la propria retroattività.

Abrogazione

L’abrogazione di una legge (o di un altro atto normativo) può essere:

  • Espressa: quando la nuova legge individua espressamente le disposizioni da abrogare.
  • Tacita: quando vi è incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti.
  • Implicita: quando il legislatore disciplina per intero una materia già regolata da una legge precedente.

Criterio gerarchico

- Si applica nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore.

- Tale criterio presuppone che le fonti siano ordinate su diversi livelli o gradi, come in un’ipotetica piramide (es. art. 1 prel. c.c.; art. 134 Cost.).

- Nel nostro ordinamento il vertice della “piramide” è occupato dalla Costituzione, che assieme alle leggi costituzionali e alle leggi di revisione costituzionale forma il livello costituzionale.

- Subito sotto vi è il livello primario (leggi statali e regionali, decreti-legge, decreti legislativi, ecc.), seguito dal livello secondario (regolamenti statali e regionali, ecc.) e dal livello terziario (regolamenti ministeriali, ecc.).

- L’ultimo gradino è occupato dalle fonti-fatto (consuetudini e usi).

Come si dispongono le fonti?

Lo statuto affida delle competenze alla regione prevedendo un’autonomia diversa. I poteri, le funzioni, le competenze per le regioni ordinarie sono riportati nella Costituzione. Solo una legge costituzionale può prevedere qualcosa di diverso da ciò riportato nella Costituzione → si può dare più autonomia alle regioni sono con una legge costituzionale, non tramite una legge statale perché altrimenti le regioni dovrebbero basarsi su ciò che è riportato nel titolo 5^ della Costituzione.

Tra le norme costituzionali ci sono dei principi supremi che non possono essere modificati nemmeno con un procedimento di revisione costituzionale. La Costituzione può...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher greetaa13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Bolzano o del prof Baroncelli Stefania.
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