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La forma di governo in Italia

In Italia si ha una forma di governo parlamentare dal 1948. A seconda del sistema elettorale, però, vediamo che cambiano le modalità di funzionamento della forma di governo. Infatti fino al 1994, in Italia, si aveva un sistema elettorale, ma dal 1994 questo è stato modificato e introdotto il sistema proporzionale puro. Per quanto riguarda i sistemi elettorali vediamo che ne esistono di diversi tipi. Il sistema britannico è un sistema bipolare o bipartitico. I sistemi bipolari possono essere anche temperati, come quello che ritroviamo in Germania. Poi si hanno sistemi multipartitici, come quello adottato dall’Italia, soprattutto dopo l’introduzione del sistema proporzionale.

Modelli parlamentari

Nel caso del modello italiano si ha un modello parlamentare che funziona come una sorta di neoparlamentarismo britannico, in cui si ha un sistema bipolare, in cui il corpo elettorale non solo esprime la composizione del Parlamento, ma dà anche un'indicazione di come sarà composto il Governo. Quindi in Gran Bretagna si sa prima, già alle elezioni del Parlamento, chi sarà il Primo ministro e come sarà composto il Consiglio dei ministri. Questa è una differenza con il nostro sistema parlamentare caratterizzato da un sistema elettorale multipartitico. Se si rompe la maggioranza, si rompe anche il Governo, quindi la Regina dovrà sciogliere le Camere e si giungerà in questo modo a nuove elezioni.

La formazione del Governo spetta sempre al Parlamento, però il corpo elettorale sa già come verrà formato il Governo, quindi, in sostanza, esprime una sua influenza. Nella forma parlamentare italiana, caratterizzata da più partiti, il corpo elettorale eleggerà sempre il Parlamento, ma saprà come verrà formato il Governo. Dunque, in Italia il corpo elettorale non esprime una sua influenza nella formazione del Governo, ma sarà il Parlamento a dover trovare la maggioranza, attraverso accordi, e formare il Governo.

Storia e costituzione italiana

La Storia del costituzionalismo italiano inizia nel 1948 ed è preceduta da eventi storici che hanno portato all'affermazione di esso. Nel 1944 arrivarono gli americani e iniziarono a liberare parte dell’Italia. In quell’anno cadde il fascismo e non si sapeva più chi comandasse. Dopo la fine della guerra subentrò a Vittorio Emanuele, il figlio Umberto II. Si indissero le elezioni, ovvero il referendum tra Repubblica e Monarchia, nel quale trionfò la Repubblica.

Si costituì, in questa fase, un Governo che venne investito del potere legislativo, in quanto in questa fase che va dal 1944 al 1946 non si aveva ancora un Parlamento. In questa fase il sistema italiano è regolato da fonti atipiche, anomale, perché emanate dal Governo. Si parla infatti di decreti legislativi luogotenenziali, perché era del luogotenente Umberto II del Regno. Il 2 giugno 1946, contestualmente al referendum Repubblica monarchia, si elegge l’assemblea costituente, che avrebbe avuto il compito di redigere il testo costituzionale. Vinse la Repubblica e quindi i costituenti si sono trovati con una scelta già fatta dal popolo.

Scelte costituzionali e garanzie

Fu scelta la forma di governo parlamentare, perché con essa si puntava ad avere dei governi condizionabili da parte del Parlamento. Infatti, quello a cui si auspicava era una forma di governo, in cui il Governo è sempre controllato dal Parlamento e aveva anche il fine di far partecipare tutti i partiti. In questo modo non ci sarebbe stata la concentrazione in mano al Governo di una grande porzione (o dell’intero) potere. L’instabilità dei governi è la caratteristica dei governi che caratterizzarono la prima Repubblica. Ma questa fu una scelta effettuata dal nostro costituente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri del nostro sistema non è un presidente che decide, ma è colui che promuove e coordina l’attività dell’organo collegiale, ovvero il consiglio dei ministri, che è, invece, l’organo che determina l’indirizzo politico generale dello Stato. La collegialità dell’esecutivo è un’altra scelta del costituente. Inoltre, vi sono tante altre scelte di garanzia. Un’altra garanzia è quella della creazione di una pluralità di centri di governo che si articolano nel territorio. La scelta regionale risponde anche a questo obiettivo, ovvero quello di creare una serie di poteri/centri di governo di autonomia politica, simili a quello dello stato centrale.

Quindi le regioni sono una divisione di poteri a livello locale. Questa garanzia è, inoltre, volta alla distribuzione del potere e alla partecipazione delle minoranze alla gestione della cosa pubblica. Altra garanzia è l'istituto di riserva di legge. In certe materie, i costituenti hanno ritenuto la necessità di sottoporle ad una maggiore meditazione e quindi hanno deciso di riservarle al Parlamento. Il Governo su queste materie non può fare nulla da solo. Anche questa è una scelta di garanzia e di partecipazione. Maggiore è il caso delle riserve di legge rinforzate.

Altra scelta di garanzia si ha con il decreto legge, mediante il quale il Governo ha ricevuto il potere di deliberare, anche in commissione, uno strumento di legiferazione. Però il decreto legge è stato previsto esclusivamente per i casi di necessità ed urgenza. Oltre questi casi, il Governo non può legiferare mediante decreti legge.

Altra scelta di garanzia è quella per cui il Governo non ha il potere di imporre in via prioritaria un proprio disegno di legge, ma è necessario che i partiti, attraverso l’Assemblea dei presidenti che lo sostengono, si facciano promotori di questa proposta. In Francia invece si ha l’ordine prioritario all’ordine del giorno. I partiti politici sono i veri detentori del potere politico, perché quello che serve è il consenso, la volontà comune dei partiti di maggioranza.

Il potere giudiziario

L’organizzazione della magistratura, come altra garanzia, vede totalmente assente il Governo nel governo della magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura non delibera nel Consiglio dei ministri. I membri della magistratura, i magistrati, vengono decisi dal Consiglio Superiore della Magistratura, in cui il Governo non ha alcuna funzione. I magistrati sono inamovibili e autonomi e la loro carriera è regolata dall’organo apposito.

Giurisdizione costituzionale

Attraverso la Corte costituzionale si ha la possibilità di annullare una legge. Infatti, la legge una volta approvata dal Parlamento deve passare i controlli della Corte costituzionale. Un altro istituto di garanzia è anche il titolo della V Costituzione, ovvero il regionalismo differenziato. Secondo il regionalismo differenziato, le regioni possono avere indirizzi politici diversi rispetto a quello del governo centrale. Un altro istituto di garanzia è il sistema bicamerale, in base al quale per fare una legge non basta il voto di una Camera, ma serve il voto di entrambe. Inoltre, il voto di entrambe deve approvare il medesimo testo normativo, senza emendamenti, in quanto nel caso di emendamenti, essendo il nostro un bicameralismo perfetto, questi devono passare nuovamente alla Camera che l’aveva approvato precedentemente per l’approvazione. Il nostro bicameralismo è, appunto, perfetto, insieme ad un altro paese che sono gli Stati Uniti di America.

Fino al 1994 era il Parlamento il centro decisionale, mentre il Governo era solo l’organo incaricato a dare attuazione all’indirizzo politico e amministrativo individuato dal Parlamento. Quindi era il Parlamento che individuava le necessità dello Stato. Il Governo veniva dopo. Dal 1994 le cose cambiarono, si riconobbe che il Governo doveva avere un ruolo diverso e quindi era lui che doveva individuare l’indirizzo politico e imporlo al Parlamento. Dunque, si hanno due modi di funzionare della forma parlamentare: uno con centralità del Parlamento e ruolo marginale del Governo, e l’altro con centralità del Governo e ruolo marginale del Parlamento. Si ha, quindi, un’elasticità della forma di governo parlamentare.

Partiti e compromessi

Nel corso della storia parlamentare italiana successe che il partito comunista non poteva entrare nel Governo, perché legato all’Unione Sovietica. Si aveva, infatti, una regola non scritta, per cui tutti i partiti erano d’accordo a tenere fuori dall’area di Governo il partito comunista, con una Convenzione detta ad escludere. Il partito comunista era una minoranza che nonostante ciò aveva il diritto di far sentire la propria voce nelle scelte e, quindi, faceva ciò attraverso la sua partecipazione in Parlamento. Nella nostra forma di governo si affermarono principalmente due schieramenti: la democrazia cristiana e socialisti e comunisti.

L’accordo frutto di compromesso sembra essere qualcosa di oscuro, mentre invece in politica il compromesso è qualcosa di frequente. Si è aperto in molti testi della Costituzione un compromesso. L’uguaglianza e libertà devono essere due principi ispiratori della Costituzione. Però il diritto di uguaglianza è un diritto preminente. Per quanto riguarda la forma di governo parlamentare, la scelta poteva che essere solamente quella parlamentare, perché il presidenzialismo poteva essere portatore di involuzioni. Un accordo tra queste due forze/schieramenti, che non erano mai state al governo italiano, avrebbe potuto non garantire la rappresentanza delle minoranze. Davanti a questa preoccupazione si è preferito tutelare le minoranze, con tutti i vari istituti di garanzia.

Per quanto riguarda le Regioni, il partito comunista/socialista non voleva le Regioni, mentre invece la democrazia cristiana voleva delle Regioni con competenza legislativa esclusiva. Con il compromesso raggiunto dai due schieramenti sono state previste le regioni con potestà legislativa concorrente, quindi si ha avuto una sorta di cessione da entrambi i lati. Si parlò di compromesso armato, perché queste due forze si ispiravano a due forme di governo diverse. L’esito elettorale, però, non fu a favore della sinistra, ma la democrazia cristiana prese la maggioranza assoluta.

Durante l’elaborazione del testo della Costituzione si alternarono dei governi di breve durata, tra cui quello di Alcide de Gasperi, caratterizzato dall’accordo tra le due forze. Egli fece un viaggio negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti imposero la rottura dell’accordo tra centro destro e centro sinistra e quindi il partito comunista e socialista furono estromessi dal Governo. Nonostante questa rottura, nell’assemblea costituente rimase la coesione e si riuscì a raggiungere il compromesso.

Dopo l’esito dell’aprile 1948, i principi relativi agli istituti di garanzia si sono congelati, ovvero si ebbe una fase di congelamento costituzionale, in quanto questi principi avevano bisogno di una legge attuativa. Nel 1953 si fece una legge sulle Regioni. L’art. 75 Cost. che prevede il referendum abrogativo, per poter operare necessitava di una legge attuativa. Il CSM iniziò ad operare solo a metà anni ’50. Le regioni rimasero congelate fino al 1952 quando fu emanata la legge, in quanto chi ha il potere è restio a cederlo alle minoranze e alle opposizioni, per questo si ebbe una fase di congelamento dei principi costituzionali. Quindi un compromesso costituzionale può garantire la rappresentanza delle minoranze e delle opposizioni. Nel dibattito politico si assisterà sempre più all’uso e all’abuso del decreto legge e dalla questione di fiducia da parte del Governo.

La questione di riguarda la modalità di votazione di un disegno di legge del Governo. È, infatti, quel meccanismo attraverso il quale il consiglio dei ministri pone la questione su un articolo della legge proposta. Quindi il Governo per poter porre la questione ad un disegno di legge, trasforma la legge in un solo articolo contenente tanti commi quanti erano gli articoli della legge precedente. Così con un solo voto il Governo ottiene l’approvazione della legge. La legge su cui è stata posta la questione di fiducia viene votata con, in questo modo il Governo può vedere palesemente come hanno votato le forze che lo sostengono. Se viene non approvata la legge su cui è stata posta la questione di fiducia cade il Governo.

Concezioni politiche

Da una parte si ha la concezione dei socialisti/comunisti, per cui il Parlamento doveva essere composto da una sola Camera, perché il popolo era senza classi. Nella concezione socialista, infatti, il popolo è composto di persone uguali, appartenenti ad una stessa classe. La volontà del popolo è una sola. La sovranità popolare è unica e si esprime in una sola assemblea. Dall’altra parte, si ha la concezione della democrazia cristiana che proponeva due assemblee. Proponeva di creare un’Assemblea corporativa, in cui venivano rappresentanti i vari fenomeni associativi del mondo del lavoro, quindi per dare rappresentanza alle organizzazioni del mondo del lavoro. L’altra camera eletta direttamente dal corpo elettorale. Si arrivò al compromesso, la sinistra accettò il bicameralismo e rinunciò.

Quindi rinunciò al principio che il popolo è uno solo e si esprimeva in una sola camera, però non accettò la camera corporativa. Anche il bicameralismo è un istituto particolarmente originale, che ha origini storiche e che oggi abbiamo in seguito ad un compromesso. Ruolo direttivo del governo, ruolo ratificatorio del Parlamento. Questo modello, in cui si ha un ruolo ratificatorio del Parlamento e un ruolo direttivo del governo, è il modello Westminster, ovvero inglese.

Il Regno Unito

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è uno Stato unitario la cui formazione ha avuto luogo in forza di alcuni fondamentali atti legislativi che hanno sancito la fusione tra sistemi istituzionali precedentemente dotati di tradizioni autonome. Il sistema di common law è tipico dell’Inghilterra esclusa, in cui si ha l’influenza del diritto romano e quindi si ha un sistema giuridico di natura romano germanica.

Sia nella strutturazione del common che del civil law è sempre l’Europa la patria di questi principi di diritto che si sono poi diffusi in tutto il mondo, tra quelli a cui è stato imposto e quelli che l’hanno cercato. La Costituzione del Regno Unito è il frutto di una plurisecolare evoluzione che tuttavia sarebbe inesatto considerare di natura consuetudinaria o convenzionale. Infatti la Costituzione non scritta del Regno Unito può fare a meno delle sicure coordinate giuridiche e concettuali che derivano dall’elaborazione in forma scritta di una parte secondaria del proprio corpus istituzionale.

Se pertanto da un lato non si può negare che, nella forma di fonti non scritte, le conventions of constitution e gli usi e costumi del Parlamento sono parte di un’essenziale organizzazione del potere che da almeno 3 secoli ha il suo fondamento nell’istituzione rappresentativa e che ha prodotto il prototipo stesso della premiership di governo, dall’altro lato sono tante e non meno essenziali per l’edificazione costituzionale le fonti scritte, siano esse antichi documenti come la Magna Carta Libertatum, decreti regi o le statuti che regolarono lo sviluppo della common law, come il Bill of Rights o vere e proprie leggi appartenenti alla categoria della statute law.

Quest’ultima si distingue da quelle altre fonti di common law, aventi origine giurisprudenziale, pronunciate e non scritte normativamente, attraverso le quali le Corti di giustizia hanno elaborato parti dell’ordinamento costituzionale. La Magna Carta del 1215 era un documento inizialmente concepito per dare sostegno alle rivendicazioni baronali nei confronti di un Monarca dall’immagine pubblica compromessa, e in seguito estesa a tutti gli uomini liberi e per questo soggetta a numerosi aggiornamenti e giuridicizzata definitivamente dopo alcuni decenni dalla sua stesura originaria e destinata a trasformarsi nell’archetipo (prototipo) di tutte le carte dei diritti inglesi ed europee.

La Costituzione inglese ha impresso il proprio marchio all’assetto costituzionale dell’intero Regno Unito dalla gloriosa rivoluzione. Il mito fondatore della Costituzione inglese resta la conquista normanna, decisa dall’esito della battaglia di Hastings nel 1066 da Guglielmo, la quale aveva risolto anche la controversia che opponeva il duca di Normandia al pretendente anglosassone Harold. Quando Guglielmo il Conquistatore sbarca nelle coste inglesi e nasce una dinastia regia.

Prima dello sbarco di Guglielmo il Conquistatore si avevano locali consuetudini e la capacità della Chiesa cattolica di diffondere la propria concezione del diritto. Non si aveva un’unica concezione del diritto perché le consuetudini locali e le entità locali avevano modalità autonome di risoluzione delle controversie. Dunque, l’elemento necessario per la creazione del diritto common law era la creazione di un diritto unico.

Nel corso dei primi secoli caratterizzati dall’unirsi della feudalità normanna al ceppo anglosassone si concretizzavano degli elementi costitutivi del sistema costituzionale inglese, come tra i più significativi la redazione dell’imponente registro ufficiale del valore della proprietà terriera e delle forme connesse di produzione, tenuto aggiornato per secoli, attraverso il quale si esprimeva il potere fiscale.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Guidi Guido.
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