Procedura civile a cura di Michele Montanaro
Diritto processuale tra costituzione e spazio giudiziario europeo
Il codice di procedura civile è un testo fondamentale attorno al quale ruota la disciplina del processo, in vigore dal 1942. È una legge di rango primario sottesa alla Costituzione e alla normativa sovranazionale, dove vengono fissate le garanzie fondamentali per la tutela giurisdizionale e l'esercizio della giurisdizione.
Principio di uguaglianza:L'articolo 3 della Costituzione garantisce che l’esercizio della giurisdizione non sia fonte di ingiustificate disparità per i soggetti dell’ordinamento, implicando che tutti i soggetti e le situazioni sostanziali soggettive debbano ricevere un trattamento ragionevolmente uguale sul piano della tutela giurisdizionale. (Articolo 14 CEDU ‘principio di non discriminazione’)
N.B. L'uguaglianza va coniugata con la ragionevolezza: in molti casi la Corte Costituzionale ha rigettato il dubbio di diseguaglianza, ravvisando una cosiddetta “diseguaglianza ragionevole”.
Diritto di azione e difesa:L'articolo 24 della Costituzione stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di accesso alla giurisdizione è indipendente dal tipo di situazione fatta valere (diritti o interessi legittimi) e non si esaurisce nella garanzia dell’accesso, ma include il diritto di azione e la dinamica del processo. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Questo induce a vedere in esso la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio.
Giusto processo, contraddittorio e parità delle armi:L'articolo 111 della Costituzione, con la riforma L.Cost.2/1999, stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Questo si basa su canoni di equilibrio, proporzione, correttezza, ragionevolezza e affidabilità della procedura.
Contraddittorio
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge assicura la ragionevole durata del processo. È necessario che le parti siano in condizione di: esprimere compiutamente le proprie ragioni; accedere ai mezzi volti a dimostrarne la fondatezza; conoscere le richieste e le deduzioni delle altre parti; replicare formulando proprie osservazioni e ottenere che il giudice valuti compiutamente la propria posizione.
Parità delle armi: Le regole del processo non possono mai dare luogo al vantaggio di una parte a discapito dell’altra, richiedendo posizioni simmetriche e non sbilanciate.
Contraddittorio secondo l'articolo 101 CPC:Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Questo rappresenta una “garanzia ad essere sentiti” e il ‘salvo che’ implica situazioni di particolare ragionevolezza e provvisorietà in cui il contraddittorio è strutturato in maniera differente.
Con la Riforma Cartabia viene introdotto il principio per cui il giudice deve garantire il contraddittorio ed, in caso di lesione del diritto di difesa a causa del mancato rispetto del contraddittorio, adotta i provvedimenti opportuni.
Spazio giudiziario europeo e diritto processuale europeo
- Principio di supremazia del diritto dell’UE: si manifesta nella sua prevalenza rispetto a contrastanti disposizioni nazionali.
- Principio di immediata applicazione: le norme europee sono direttamente applicabili.
- Principio dell’effettività della tutela: non basta riconoscere alle parti delle garanzie che non sono poi erogate.
- Principio dell’adeguatezza delle misure: la tutela è erogata secondo criteri di ragionevolezza e non discriminazione.
N.B. È necessario il coordinamento con il diritto processuale nazionale:
- Principio dell’autonomia procedurale degli Stati Membri (SM)
- Principio di cooperazione giudiziaria: l'UE sviluppa questo principio nelle materie civili (articolo 81 TFUE).
Costituzione e CEDU: Imparzialità del giudice, effettività della tutela e ragionevole durata
Tutela giurisdizionale:La norma fondamentale è l'articolo 6 CEDU, che si intreccia con l'articolo 111 della Costituzione. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, per la determinazione dei suoi diritti e doveri di carattere civile.
- Principio di ragionevole durata del processo
- Principio di indipendenza dell’organo: sia interna che esterna
- Principio di imparzialità: il giudice deve essere terzo e imparziale, non può ‘parteggiare’ per nessuna parte
- Precostituzione legale del giudice: si connette con l’articolo 25 della Costituzione
- Astensione obbligatoria: il giudice ha l'obbligo di astenersi in determinate ipotesi di presunta imparzialità compromessa.
- Astensione facoltativa: in altri casi, il giudice può richiedere l'autorizzazione ad astenersi per gravi ragioni di convenienza.
- Ricusazione: le parti possono proporre la ricusazione del giudice mediante un ricorso contenente motivi specifici e mezzi di prova.
Questo è un problema cruciale poiché il processo ordinario di cognizione soffre di una lunghezza patologica.
- La Legge Pinto n.83/2001 ha introdotto meccanismi di rimedi preventivi per evitare l’eccessiva durata del processo e ha assegnato il diritto a un’equa riparazione alle parti che abbiano subito un danno.
- Va proposta entro 6 mesi dalla decisione definitiva del procedimento.
- Se il ricorso viene respinto (anche parzialmente), la parte può fare opposizione entro 30 giorni.
- La Corte pronuncia entro 4 mesi un decreto impugnabile per Cassazione.
Giurisdizione nella costituzione: giudice ordinario, giudici speciali
Il Titolo IV, Parte II della Costituzione, è dedicato alla magistratura, cioè l’apparato dello Stato deputato a provvedere alla tutela giurisdizionale. Nella tripartizione dei poteri, costituisce il cosiddetto potere giudiziario.
Funzione giurisdizionale (Articoli 102-103 Costituzione)La funzione giurisdizionale è suddivisa tra più apparati di giudici secondo criteri di distribuzione stabiliti dalla legge. Si distingue essenzialmente tra la giurisdizione del giudice ordinario (AGO) e quella dei giudici speciali.
Giudice ordinarioL'articolo 102 della Costituzione definisce il giudice ordinario, il cui status e la posizione nell'ordinamento sono regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Il rinvio è alla legge ordinaria che regola l'ordinamento giudiziario, come il T.U. sull’ordinamento giudiziario. L'articolo 1 del T.U.O.G. individua gli organi che esercitano la funzione giurisdizionale nella materia civile: giudice di pace, tribunale, Corte d’appello, Corte di cassazione. L'articolo 4 stabilisce che l'ordinamento giudiziario è costituito dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace.
L'articolo 106 della Costituzione stabilisce il principio generale secondo cui le nomine dei magistrati avvengono per concorso, ma la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
L’articolo 1 del CPC afferma che la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. Il giudice ordinario è il giudice civile, che si riferisce alle controversie aventi ad oggetto i rapporti civili. Dunque, sul piano strutturale, l'ordinario è un giudice che appartiene all’ordine giudiziario, mentre sul piano funzionale è identificato dal fatto di esercitare la giurisdizione civile.
Divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali (Articolo 102 Costituzione IIC)Il divieto si impone per il futuro, considerata la conservazione di giudici speciali preesistenti alla Costituzione. Tuttavia, non riguarda l’istituzione di sezioni specializzate, cioè particolari conformazioni della giurisdizione ordinaria, come sezioni specializzate per determinate materie con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura. N.B. identificare una sezione come ‘specializzata’ è importante perché l’articolo 50-bis IC n.3 impone la composizione collegiale del giudice “nelle cause devolute alle sezioni specializzate”.
Giudici speciali esistenti e garanzia d’indipendenza (Articolo 108 Costituzione)- I principali giudici speciali sono: giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), Corte dei conti e le Commissioni Tributarie.
- La garanzia d’indipendenza del giudice speciale è assicurata dalla legge.
Il sistema è fondato sull’attribuzione delle controversie tra fisco e contribuente. Le commissioni tributarie, sebbene non citate in Costituzione, già in passato erano quali ‘organi di controllo’ (paragiurisdizionali poiché mancava il requisito di indipendenza). La progressiva giurisdizionalizzazione, con la VI disposizione transitoria finale, prevede che, entro cinque anni dall’entrata in vigore della costituzione, si proceda alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Si parla senza più incertezze di giurisdizione tributaria (SPECIALE) con i decreti legislativi 545-546 del 1992: le controversie relative ai rapporti tributari sono affidate a giudici ad hoc e esercitate secondo il modulo del processo con, in primo grado, le Commissioni Tributarie Provinciali e, in secondo grado, le Commissioni Tributarie Regionali.
Giurisdizione del giudice amministrativo
La giurisdizione del giudice amministrativo è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giudizio amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Il giudice amministrativo ha il compito di giudicare le controversie che riguardano gli atti della pubblica amministrazione, ovvero gli atti amministrativi. Questi atti possono essere impugnati da coloro che si ritengono danneggiati o lesi in un loro interesse legittimo.
In particolare, la giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle seguenti materie:
- Diritti e rapporti soggettivi relativi alla pubblica amministrazione, ivi comprese le controversie riguardanti i concorsi pubblici e il personale pubblico;
- Autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione;
- Attività di controllo e di vigilanza svolte dalla pubblica amministrazione;
- Opere pubbliche e servizi pubblici, compresi i contratti pubblici e le gare d'appalto;
- Attività sanzionatorie della pubblica amministrazione.
Il giudice amministrativo ha il potere di annullare gli atti amministrativi illegittimi e di condannare la pubblica amministrazione al risarcimento del danno causato. Va precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo non si estende alle controversie in materia di diritto del lavoro o di diritto privato, che rientrano invece nella competenza del giudice ordinario.
Soggezione del giudice alla legge e garanzia del controllo in cassazione
Soggezione del giudice alla legge: Articolo 101 CostituzioneOgni decisione deve trovare la sua fonte e la sua giustificazione nella legge. Non spetta ai giudici creare il diritto che applicano. Riscontro in Articolo 113 C.P.C.: ‘Pronuncia secondo diritto’. Nel pronunciare sulla causa, il giudice deve seguire le norme del diritto.
N.B. Oltre alla legge in senso formale, il giudice è soggetto anche a decreti-legge, decreti legislativi, normativa eurounitaria, normativa consuetudinaria, legge straniera applicabile nel processo italiano, in alcuni casi norme risultanti da contratti collettivi di lavoro.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti: Articolo 111 Costituzione VICLa motivazione è una garanzia della corretta applicazione della legge. Motivare significa evidenziare i criteri della decisione e renderla così ‘controllabile’. Assicura adeguata conoscenza dell'iter.
Garanzia del ricorso in Cassazione: Articolo 111 Costituzione VIICContro le sentenze pronunciate sia dall'autorità giudiziaria ordinaria sia da giudici speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Nonostante la norma si riferisca alle sentenze, si estende anche agli altri provvedimenti che decidano di diritti o che non siano altrimenti impugnabili o revocabili. Ne consegue una forma di ricorso “straordinario” in Cassazione per provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili.
(Limitazione dell’accesso al giudizio di Cassazione per provvedimenti Consiglio di Stato (Articolo 111 Costituzione VIII) - Si esclude la ricorribilità in Cassazione delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, consentendone la ricorribilità per le sole ragioni relative al riparto di attribuzioni tra diversi apparati giurisdizionali.)
Giurisdizione e processo
GiurisdizioneLa giurisdizione è l’attività o funzione dello Stato in cui si manifesta lo specifico potere di applicare la legge (diritto obiettivo) al caso concreto per sancire gli effetti giuridici che ne derivano in relazione ai soggetti coinvolti.
ProcessoIl processo è il meccanismo e la modalità attraverso le quali si attua la giurisdizione. È caratterizzato dallo svolgimento coordinato di una pluralità di atti consecutivi per mezzo dei quali si sviluppa la funzione giurisdizionale. Struttura procedimentale: attività complessa costituita da una pluralità di atti coordinati, unitariamente considerata nel suo insieme e scandita nel tempo. (Articolo 159 C.P.C. ‘Nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti’ - il vizio si trasmette dunque solo ad atti dipendenti.)
Il ‘processo giurisdizionale’ presenta caratteristiche proprie della giurisdizione: Contraddittorio, terzietà ed imparzialità del giudice, funzionalizzazione all’attuazione obiettiva del giudice.
Giurisdizione contenziosaIl compito del giudice è risolvere una controversia tra due o più soggetti contrapposti, da decidersi mediante un’attività di cognizione e accertamento.
Giurisdizione volontariaIl giudice compie attività di qualificata amministrazione (più che decidere in senso proprio) regolando particolari interessi (es. caso di minori, incapaci, potestà genitoriale). La regolamentazione della giurisdizione volontaria è nel Codice di procedura civile, IV libro (da titolo II a titolo VI).
Strumenti alternativi alla risoluzione giurisdizionale delle controversieIl IV Libro, titolo VIII, regola l’istituto dell’arbitrato, configurando una modalità di decisione ‘eteronoma’ della controversia (fonte di decisione esterna alle parti). Ulteriori strumenti di decisione ‘autonoma’ sono invece la mediazione e la negoziazione assistita (strumento di composizione è l’accordo raggiunto dalle parti mediante ausilio di un terzo).
Giurisdizione italianaLa legge 218/1995 ha modificato il modo di intendere il rapporto tra apparato giurisdizionale e soggezione alla giurisdizione.
- Articolo 3 - La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, o vi è il rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’articolo 77 C.P.C.
- Articolo 3 - Abolizione del principio di reciprocità, criterio per cui il riconoscimento di una prerogativa allo straniero era subordinato al riconoscimento di analoga prerogativa al cittadino italiano.
- Articolo 4 - Derogabilità alla giurisdizione a favore di un giudice straniero o addirittura di arbitri che pronuncino all’estero.
- Articolo 7 - Litispendenza internazionale: riconoscimento pendenza del processo di fronte al giudice straniero, non può dunque darsi vita ad un simmetrico processo di fronte al giudice italiano.
Atto processuale (Libro I - Titolo VI)
Principio di libertà delle forme (Articolo 121 C.P.C.)Gli atti processuali possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, ma vale solo per atti cui legge non richiede forme determinate.
Con la Riforma Cartabia viene aggiunto il principio di chiarezza e sinteticità degli atti (articolo 121 C.P.C.): tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. N.B. La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, mentre la sinteticità richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.
Della nullità degli atti processualiRilevanza della nullità (articolo 156 C.P.C.) - Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è specificatamente comminata dalla legge. Dunque non tutte le difformità producono la nullità.
- Si voleva impedire al giudice di esercitare propria discrezionalità.
- Impossibilità di raggiungere lo scopo: rilevanza dello scopo oggettivo dell’atto.
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