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Parte 1: Processo penale, gli interessi in conflitto

Nel processo penale sussistono due interessi antitetici: l’interesse ad una sollecita definizione del processo penale con attuazione dell’economia processuale della pretesa punitiva dello Stato, dall’altro lato c’è l’interesse al rispetto della forma e all’attuazione del principio di eguaglianza nell’applicazione della legge processuale per tutti i cittadini.

Il rispetto della forma e le sanzioni processuali sono garanzia di un processo democratico che assicuri un’eguale applicazione della legge ai cittadini. Pertanto, un’esasperazione del rispetto delle forme processuali con conseguente ampia previsione di sanzioni processuali può sacrificare l’interesse del cittadino innocente ad una rapida definizione del processo penale.

In altri termini, l’economia processuale non garantisce solo l’attuazione della pretesa punitiva, altresì l’imputato essendo il processo penale di per sé stesso una sanzione, la durata del processo risulta gravemente punitiva per l’imputato innocente ed anche per l’imputato colpevole che abbia interesse ad una definizione della vicenda processuale.

Infatti, la sentenza di assoluzione che dopo lungo tempo riconosce l’innocenza dell’imputato è sentita come ingiusta da chi ha vissuto il dramma del processo penale. È obiettivamente ingiusta e come tale valutata dall’opinione pubblica.

Vi è ingiusta anche la lunghezza dei tempi processuali della sentenza di condanna dell’imputato colpevole in quanto fanno riferimento alla capacità a delinquere il quale presuppone che la determinazione e l’esecuzione della pena avvengano in un periodo di tempo vicino alla realizzazione del reato e non in tempi lunghissimi. In caso contrario, la pena eseguita dopo lungo tempo dalla commissione del fatto delinquenziale potrebbe anche rivelarsi ingiusta.

Il principio fondamentale della presunzione di innocenza, che spesso contrasta con la realtà processuale quale emerge dalla situazione probatoria, impone al giudice di considerare l’imputato innocente sino all’accertamento definitivo della sua responsabilità proprio al fine di ridurre il più possibile il numero degli errori giudiziari.

Sistema accusatorio ed inquisitorio

Il sistema accusatorio è caratterizzato: da una dialettica processuale tra due parti contrapposte, accusatore ed accusato; la controversia è risolta da un organo al di sopra delle parti; c’è un organo accusatorio nettamente distinto dal giudice con connotato di terzietà; il processo è pubblico e orale; parità di diritti; da una libertà personale della persona accusata sino alla irrevocabilità della sentenza di condanna; le prove devono essere prodotte rispettivamente dall’organo accusatorio e dall’imputato.

Il sistema inquisitorio: il giudice è contemporaneamente organo accusatorio con terzietà; processo scritto con segretezza esterna ed interna con atti processuali segreti sia per i soggetti estranei al processo ma anche per lo stesso imputato; totale disparità di poteri fra il giudice accusatore e l’imputato; è prevista una carcerazione preventiva di quest’ultimo; il giudice d’ufficio ricerca le prove senza che venga riconosciuta all’imputato alcun diritto.

Fonti del diritto processuale penale

Andiamo ad individuare le fonti del nostro processo penale che sono integrate da numerose norme costituzionali contenenti fondamentali disposizioni di natura garantistica: l’articolo 13 con inviolabilità della libertà personale; articolo 15 libertà e segretezza della corrispondenza; articolo 24 comma due inviolabilità del diritto di difesa…

Facciamo riferimento all’articolo 111 della costituzione in cui ci imponeva unicamente l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la ricorribilità per cassazione delle sentenze dei provvedimenti sulla libertà personale dopo la protetta legge costituzionale attribuisce rilevanza costituzionale ai principi del cosiddetto “giusto processo”.

Nell’articolo 112 prevede l’obbligatorietà dell’azione penale.

Le connotazioni del processo penale nel codice vigente

Il vigente codice di procedura penale nasce nel 1988 con l’intento di superare le incoerenze e la sistematicità del modello processuale risultante dalla precedente legislazione.

Nel sistema del codice Rocco si avevano due frasi processuali nettamente distinte: la fase istruttoria e quella dibattimentale. L’istruzione scritta, segreta e con scarsa attuazione del diritto di difesa presentava le caratteristiche di un processo inquisitorio mentre il dibattimento pubblico ed orale consentiva l’attuazione del diritto di difesa e sembrava ispirato ai principi del processo accusatorio.

In teoria il dibattimento era caratterizzato dalla continuità (svolgersi in maniera continuativa senza interruzioni); dalla immediatezza (alla deliberazione della sentenza concorrevano gli stessi giudici); dalla pubblicità, dalla oralità (prove orali); dal contraddittore nel momento di formazione della prova (principio di oralità); dalla correlazione tra accuse e sentenza; dalla non regressione.

Tutti questi principi erano largamente disattesi in quanto: il principio dell’oralità del contraddittorio era vanificato dalle numerose letture di atti istruttori e diminuiva l’importanza del principio della continuità e della immediatezza. La rilevanza di uno svolgimento continuativo spettava solo ai giudici che hanno assistito in maniera continuativa all’assunzione orale delle prove con attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova sono in grado di adempiere correttamente la valutazione della prova.

Il vecchio sistema processuale pertanto era contrassegnato dall’ipocrisia. Infatti l’istruzione doveva essere una fase destinata unicamente ad accertare l’utilità o no del dibattimento. Il dibattimento doveva essere centrale nel processo e destinata ad accertare la responsabilità o l’innocenza dell’imputato e veniva spesso ad essere una stanca e inutile riassunzione delle prove assunte.

Ciò rendeva indispensabile un nuovo codice con prospettive di riforma che erano tre: la prima (CONSO) sosteneva l’opportunità di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento da effettuarsi soltanto dal pubblico ministero; la seconda riforma (NUVOLONE) sosteneva l’opportunità di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento ma riteneva che tale istruzione dovesse essere compiuta unicamente dal giudice istruttore il quale garantiva l’imparzialità; la terza (CORDERO) sosteneva la necessità di eliminare completamente qualsiasi fase istruttoria prima del dibattimento.

Il codice di procedura penale del 1988 si rifà a questa terza prospettiva di riforma distinguendo tra procedimento e processo penale. Il procedimento è integrato dalla fase delle indagini preliminari compiuto dal pubblico ministero e destinata ad acquisire elementi di prova che è riservata al dibattimento con l’eccezione dell’incidente probatorio per le prove non rinviabili al dibattimento stesso.

Il nuovo processo è previsto come un processo di parti e, si è accentuata la natura accusatoria del pubblico ministero se data attuazione al principio dispositivo nel senso che le prove sono ammesse a richiesta di parte e non disposte d’ufficio dal giudice. Nel sistema attuale il giudice del dibattimento non conosce le indagini preliminari ed assiste al formato della prova in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti, contraddittorio nel momento di formazione della prova con principio dispositivo ed terzietà del giudice che sono principi fondamentali del nuovo codice.

Modifica dell’art.111

Il 23 novembre 1999 si è riformato l’articolo 111 della costituzione in cui si dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge assicura la ragionevole durata ed assicura che la persona accusata di un reato sia informata riservatamente della natura e motivi dell’accusa cosicché possa disporre del tempo per preparare la sua difesa ed abbia la facoltà davanti al giudice di interrompere o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa. Tutto ciò assistita da un interprete e deve essere regolato dal principio del contraddittorio il processo.

L’introduzione di queste disposizioni si è finalmente garantita l’attuazione del processo accusatorio. Si pensa che la modifica dell’articolo non giustifica eccessivi entusiasmi in quanto va a puntualizzare cose già esistenti, inoltre non costituisce certo una novità in richiedere condizioni di parità davanti ad un giudice terzo.

La vera novità è contenuta nell’ultima parte del comma quattro in cui si dice che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Infatti è stato elevato a livello di dignità costituzionale il cosiddetto principio del contraddittorio per la prova che sia soltanto quando sia stata assunta con l’attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Il nuovo dettato rende costituzionalmente legittime quelle disposizioni che consentono, in assenza del consenso dell’imputato, un’affermazione di responsabilità basata su dichiarazioni rese da soggetti che abbiano reso impossibile l’attuazione del contraddittorio per la prova. Il principio del contraddittorio sia unicamente quando il risultato probatorio sia stato realizzato in seguito all’attuazione del contraddittorio nuovo momento di formazione della prova.

In altri termini, il dettato costituzionale fa sì che il contraddittorio non possa più considerarsi unicamente una estrinsecazione del diritto di difesa, più semplicemente non si può rinunciare ad una connotazione della giurisdizione e quindi l’imputato così come non può rinunciare all’imparzialità del giudice, non potrebbe rinunciare al contraddittorio nel momento di formazione della prova. Tutto ciò smentito nel comma cinque in cui ci dimostra che il legislatore riconosce che può considerarsi prova l’atto di indagine effettuato senza attuazione del contraddittorio.

Riforma Cartabia 10 ottobre 2022

L’emergenza COVID-19 ha causato molti danni economici in Europa, compresa l’Italia. L’Unione Europea ha risposto con un programma di intervento ambizioso: il Next Generation EU (NGEU) con il quale si è inteso promuovere la ripresa delle economia europea all’insegna della transizione ecologica, digitalizzazione, competitività, formazione e inclusione sociale, territoriale e di genere.

L’NGEU ha destinato risorse circa 750 miliardi di euro e l’Italia è stata la prima beneficiaria con due principali strumenti: il dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF) e il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React-EU). I paesi interessati beneficiari degli stanziamenti previsti hanno sottoposto a Bruxelles i propri piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero i progetti redatti dal singolo Stato per illustrare le modalità con i quali intendono investire le risorse emesse a disposizione.

Il PNRR italiano contiene specifiche misure sul sistema giudiziario volta ad accelerare lo svolgimento dei processi e di specifici stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. In particolare le finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale vengono perseguite dal parlamento da un lato delegato al governo a riformare il processo penale sia ai principi criteri direttivi.

Le riforme processuali penali hanno trovato attuazione nel decreto legislativo 10 ottobre 2022 con la riforma Cartabia con attuazione della legge il 27 settembre 2021 ma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, slittamento ritenuto straordinario dalla necessità d’urgenza.

Questa riforma ha introdotto numerose modifiche, tra cui “atti del procedimento penale” che vengono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, segretezza. Riguardano istituti processuali di nuovo conio, cioè al rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio. Di maggiori rilievo e relativo sindacato giurisdizionale e le ricadute in tema di utilizzabilità degli elementi di prova raccolti, la durata delle indagini preliminari, i nuovi giudizi di appello di cassazione.

Attenta riflessione alle interpolazioni riguardanti il pubblico ministero o il giudice e ci si riferisce al criterio cui deve informarsi la valutazione a data al pubblico ministero tra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione o il giudice dell’udienza preliminare in sede di rinvio a giudizio. Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia la richiesta di archiviazione doveva fondarsi su un giudizio prognostico focalizzato sulla idoneità o meno degli elementi di indagine raccolti, con la riforma Cartabia invece il pubblico ministero si limita all’applicazione delle misure di sicurezza. Era una novità consistente nell’apparente filtro a “maglie strette” che legislatore sembrerebbe aver concepito in relazione all’esercizio dell’azione penale in cui si sia fatta più rigorosa i processi celebrati per riempire i vuoti probatori che l’accusa pubblica non ha colmato in sede di indagini.

I giudici penali

La funzione di ius dicere è emanata al giudice e, bisogna distinguere tra giudici ordinari (giudici di pace, tribunale, corte d’assise) e giudici speciali come il tribunale militare. Altra distinzione tra giudici monocratici (giudici di pace, tribunale in composizione monocratica, giudice dell’udienza preliminare chiusa) e giudici collegiali (tribunale composizione collegiale, corte d’assise, corte d’appello, corte d’assise d’appello, corte di cassazione).

Situazioni di incompatibilità del giudice penale

  • Articolo 34 comma uno prevede che il giudice che ha pronunciato sentenza o ha concorso a pronunciare sentenze in primo grado del procedimento non può esercitare funzione di giudice negli altri gradi del processo penale né partecipare al giudizio di rinvio successivo all’annullamento.
  • Articolo 34 comma due non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o emesso il decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione proposta nei confronti della sentenza di non luogo a procedere.
  • Articolo 34 comma due bis vieta il giudice per le indagini preliminari di emettere il decreto penale di condanna nonché di partecipare all’udienza preliminare al giudizio; anche al di fuori dei casi di incompatibilità già previsti dall’articolo 34 salvo che il giudice e per le indagini preliminari si sia limitata a emanare uno dei provvedimenti elencati nell’articolo 34 comma due ter: trasferimento degli indagati in stato di custodia cautelare in ospedale civile o in altri luoghi esterni di cura laddove siano necessari accertamenti diagnostici occorre che non possono essere prestati dai servizi sanitari degli istituti penitenziari; provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al vista di controllo sulla corrispondenza di indagati in stato di custodia cautelare; concessione, indagati in stato di custodia cautelare, del permesso di recarsi in visita familiare o convivente in caso di imminente pericolo di vita di quest’ultimi o di analoghi permessi per eventi familiari di particolari gravità.

L’incompatibilità consegue, come si è detto, ad atti compiuti nello stesso processo penale, ma accanto c’è una seconda conseguente a qualità della persona a cui è richiesto l’esercizio della funzione di giudice delineata dalle seguenti disposizioni di legge: l’articolo 35 che non possono esercitare funzioni nello stesso procedimento magistrati che siano tra loro coniugi, parenti o affini al secondo grado; articolo 19 stabilisce che i magistrati quali abbiano tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario; articolo 18 prevede un’incompatibilità di sede per parentela affinità con i professionisti, disponendo che i magistrati giudicanti e requirenti delle corti d’appello e dei tribunali ordinari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado gli affini fino al primo grado sono iscritti negli albi professionali di avvocato.

Vi è una terza forma di incompatibilità la quale discende dal rapporto del giudice con l’oggetto del processo con le parti difensori del processo stesso delineata nelle forme che disciplinano il dovere di astensione del giudice il potere delle parti di ricusare il giudice stesso.

Astensione e ricusazione del giudice penale

I rimedi per il quale si può far valere le situazioni di incompatibilità e chiedere la rimozione del giudice incompatibile sono rappresentati dalla astensione e ricusazione del giudice penale.

  • L’astensione è una rinuncia all’esercizio della funzione giurisdizionale a cui il giudice è obbligato. Sono situazioni di incompatibilità tassativamente con precisione enunciate dal legislatore che impone al giudice l’obbligo di astenersi quando: se ha interesse nel procedimento sia alcuna delle...
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miricassa02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Bosco Valeria.
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