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Diritto penale

Introduzione al diritto penale

Diritto penale: settore del diritto pubblico che disciplina fatti che costituiscono reato e le relative sanzioni.

Diritto civile: regola i diritti dei cittadini e i rapporti tra i privati.

Diritto amministrativo: illecito amministrativo che consiste in sanzioni pecuniarie e prescrizioni.

Caratteristiche del diritto penale

Attiene ai diritti fondamentali e al piano patrimoniale. È più simile all’illecito privato. Privazione della libertà personale ma anche sanzioni pecuniarie (se non pagata può trasformarsi in limitazioni della libertà personale).

Principio di sussidiarietà o di extrema ratio: il diritto penale dovrebbe intervenire solo quando non è possibile usare altri strumenti "punitivi" previsti dall'ordinamento giuridico perché si va a limitare la libertà personale, sancita all’Art 13 Costituzione.

Cesare Beccaria faceva già riferimento a ciò affermando che la pena deve essere certa, pronta e necessaria.

Reato

Definizione formale del CP: fatto vietato da legge penale la cui commissione applica sanzione penale (quindi si capisce se è reato in base a qual è sanzione e se delitto o contravvenzione).

Sanzione penale

  • Doppio binario:
    • Pene (Art 17 Titolo II CP):
      • Funzioni della pena:
        • Essenziale è la prevenzione generale.
        • Rieducativa (che ha prodotto una modificazione delle modalità di trattamento carcerario).
    • Si divide in pene detentive per delitti (ergastolo, reclusione, arresto) e pene pecuniarie per contravvenzioni (multa e ammenda).
    • Es. in Codice della strada: si trovano illeciti amministrativi e reato ma come si fa a capire che quella violazione della regola di condotta è reato? Si capisce dalla sanzione prevista cioè se fatto sanzionato con ergastolo/reclusione/arresto/multa/ammenda allora è reato.
    • Se non pago multa/ammenda si trasforma in libertà controllata.
    • Delitti: tipo di reati come anche il furto ma tendenzialmente più gravi.
    • Delitti: multa VS contravvenzioni: ammenda (e arresto).
    • Es. Art 646 CP (appropriazione indebita): "Commette il delitto di appropriazione indebita chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso."
    • Sapere se reato è delitto o contravvenzione perché istituti possono operare in modo diverso in base ai due casi (es. appropriazione indebita colposa: delitti di regola sono puniti solo se dolo ma punito se colpa nel caso in cui ci deve essere espressa previsione di legge come es. previsto da legge sia per omicidio doloso che colposo mentre appropriazione indebita è solo dolosa).
    • Contravvenzione punite indifferentemente se dolo o colpa.
    • Si puniscono solo certe lesioni del bene patrimoniale.
    • Es. Art 575 CP (omicidio): qualsiasi attività lesiva che commette la morte viene punita (generale).
  • Misure di sicurezza:
    • Funzione di difesa sociale e di riabilitazione o neutralizzazione del soggetto delinquente.
    • Recuperare gli autori dei reati socialmente pericolosi attraverso la rimozione di causa della loro pericolosità sociale.

Reato secondo criteri sostanzialistici

Libertà legislatore nel qualificare un comportamento come reato: per Francesco Antolisei è il comportamento umano che contrasta con il fine dello Stato ed esige una pena criminale.

Teoria generale del reato collegata a Costituzione:

  • Costituzione è importante perché ci offre un catalogo dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
  • Per Franco Bricola se diritto penale viola libertà personale il legislatore può agire solo per protezione dei beni che secondo valori costituzionali sono considerati meritevoli di essere tutelati dal diritto penale perché più importanti.

Quindi definizione sostanziale: illecito che offende bene di rilevanza costituzionale.

Altro problema è il confine tra illecito penale e illecito amministrativo che gli assomiglia:

  • Valutazione sostanzialistica delle conseguenze sanzionatorie per certi comportamenti assume importanza su livello teorico e applicativo grazie a principi sovranazionali come CEDU che svolge ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dell’Uomo e come Corte di Strasburgo che attualizza i principi della CEDU.
  • CEDU sottolinea le garanzie fondamentali per materia penale.
  • Diritto penale: Corte di Strasburgo ragiona non in termini formalistici ma sostanzialistici quindi valuta le effettive conseguenze sanzionatorie quindi rientra anche a livello interno (come illeciti amministrativi) ma hanno contenuto afflittivo riconducibile nella sostanza alla logica del diritto punitivo: se qualifico illecito amministrativo ma con carattere punitivo allora valgono garanzie CEDU che valgono per diritto penale (es. doppio processo: se sanzionato per illecito formalmente amministrativo e poi punito per stesso illecito ma qualificato come reato: a livello interno no ma a livello sovranazionale sì come illeciti tributari possono dare luogo a entrambe sanzioni).
  • Indici di Strasburgo per cui conta sostanza della reazione afflittiva e se autenticamente punitiva si applicano garanzie del diritto penale come divieto del doppio processo.

Evoluzione storica del diritto penale

Diritto penale moderno nasce con illuminismo giuridico

Punto di partenza importante e frutto del pensiero che investe anche domande fondamentali che alla base del diritto penale ovvero perché punire, come punire e cosa punire (rilevanza costituzionale).

  • Ragioni per cui si afferma che con questo nasce diritto penale moderno:
    • Si fanno strada principi importanti come legalità (legge individuare fonti di reato), divieto di applicazione analogica della legge penale (giudice è bocca della legge quindi deve solo applicarla e non estendere contenuto), principio della separazione dei poteri (illuministi si ponevano problema della certezza del diritto per evitare libero arbitrio del sovrano), si fa leva su idea di un diritto penale che sanzioni fatti e non meri modi di essere o mero atteggiamento interiore (fatti dannosi per società), secolarizzazione del reato (separazione tra fatto immorale, fatto contrario a credo religioso, fatto che crea danno per società).
  • Pena intesa da illuministi (Cesare Beccaria) contro pena di morte (perché cittadino non disposto a cedere vita pur di fare in modo che Stato garantisca la sua sicurezza) e tortura per acquisizione della prova quindi pena deve essere certa (per avere efficacia intimidatoria deve essere certa la sua applicazione) pronta (rapida applicazione perché svolga efficacia intimidatoria ma smentita da fatti perché spesso pena applicata dopo un lungo tempo causa dei tempi lunghi della giustizia perché disfunzioni organizzative e tanti reati) e necessaria (pena deve essere extrema ratio, ultima risorsa dell’ordinamento).
  • Illuminismo porta a scostamento da giudizio etico e morale cioè equivalenza reato=peccato.
  • Nell’illuminismo trovato riconoscimento di alcuni principi espressi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1879) e nel CP (1791 con riferimento a Francia) e in alcune codificazioni ottocentesche.
  • Pensiero illuministico ha un’impostazione rigorosamente utilitaristica (su illuminismo).

Legislazioni liberali ('800)

  • Importanti studi nella scuola classica del diritto penale che ha come principale esponente Francesco Carrara.
  • Liberalismo: non si intende liberismo economico ma dottrina politica attenta alle garanzie dell’individuo.
  • Idea della scuola classica è studiare diritto penale dal punto di vista giuridico come sistema astratto che rispondere a valori assoluti quindi a criteri di razionalità scientifica di carattere generale (diritto penale è costruzione teorica che risponde a valori assoluti).
  • Capisaldi scuola classica: valorizzazione delle garanzie della legalità, irretroattività, tassatività, certezza diritti, attenzione del diritto penale rivolta al fatto (ciò che soggetto fa e non cosa il soggetto pensa).
  • Pena ha valenza retributiva (punizione) e di tipo preventivo (per dissuadere consociati dal porre in essere comportamenti socialmente dannosi, prevenzione generale ma c’è anche quella speciale per rieducare individuo) così che pena produca effetto utile.
  • Diritto criminale di Carrara: elabora parte generale del diritto penale perché fino a quel momento sviluppato attraverso norme della parte speciale (fattispecie criminose).
  • Elaborazione teorica che porta a prima codificazione con CP del 1899 (Codice Zanardelli) che affonda le sue radici nella scuola classica ed è espressione garanzie che create con illuminismo e scuola classica, attento al rispetto di legalità e di pena mite (no pena di morte).
  • Pena è proporzionata al fatto di reato quindi anche durata predeterminata.
  • Più garantista della scuola positiva.

Scuola positiva (fine '800 – inizio '900)

  • Principale esponente: Cesare Lombroso (padre della criminologia) che è un medico che posto il problema di capire quali sono le cause del crimine quindi perché soggetto delinque (si sposta dal fatto al soggetto), pensava di individuare difetti dell’essere umano così da poter riconoscere uomo delinquente da fisionomia (classificazione in base a tipologie d’autore: es. delinquente nato, pazzo, abituale).
  • Cambia approccio perché si guarda al soggetto che delinque e non al fatto (diverso da scuola classica).
  • Conta pericolosità delinquente e non libertà di arbitrio (scuola classica) di chi commette reato.
  • Pena:
    • Misure di sicurezza: per difesa del soggetto da quello potenzialmente pericoloso, neutralizzare pericolosità sociale.
    • Finalità curativa: durata anche potenzialmente indefinita se soggetto continua a essere considerato pericoloso (diverso da scuola classica).
  • Portato a elaborazione di un CP nel 1921 che recepisce idee della scuola positiva e che si basano anche su un orientamento sociologico: crimini legati a fattori genetici/mero difetto delinquenti ma anche a cause sociali e infatti Enrico Ferri appartiene al socialismo giuridico ed è uno degli autori della riforma del 1921 che recepisce i sostitutivi penali (strumenti alternativi a pena che rispondono all’attenzione del delinquente più che al fatto).

Principi generali di politica criminale

Politica criminale

Insieme degli strumenti per contrastare la criminalità e la ricerca di quelli che si presentano più efficaci cosiddette razionalità di scopo.

Politica penale

Costituisce solo un settore della politica criminale anche se è più problematico per le garanzie individuali.

Non coincide con la politica penale che affronta il problema della criminalità attraverso il ricorso a strumenti strettamente penali, la politica criminale quindi include quella penale ma ha un ambito di intervento più ampio. Diritto penale:

  • Costituito dalle regole che disciplinano il presupposto della responsabilità penale e le conseguenze sanzionatorie in effetti il diritto penale ricorrendo alle sanzioni più afflittive di cui il sistema disponga.
  • Assicura l’autore del reato garanzie: non sarà punito se non nel rispetto delle regole (tutela dagli abusi del potere punitivo) e spetta allo stato la tutela delle arbitrarie forme di vendetta privata (tutela dagli abusi dell’auto difesa).
  • Per lungo tempo lo studioso doveva limitarsi a fare opera di ricognizione della disciplina normativa e sviluppare un lavoro di sistemazione della materia (dogmatica penale) senza interrogarsi sull'efficacia della disciplina rispetto agli scopi perseguiti.

Garanzie sostanziali, la scelta di incriminazione nel quadro delle norme costituzionali

  • Politica criminale si occupa anche di definire che cosa possa debba essere punito, non interviene solo sulla predisposizione di mezzi ma anche sulla definizione dell’oggetto dell’intervento penale.
  • Ma il legislatore è libero di qualificare qualsiasi fatto come reato? In alcune riflessioni era in nuce l’esigenza di limitare i poteri legislativo sul piano dei contenuti delle leggi perché ci si rese conto che la limitazione solo formale non garantiva da arbitri del potere punitivo.
  • Non bastava assicurare la garanzia formale della legalità se a questa non si affiancavano garanzie sostanziali su cosa punire; era necessario quindi limitare il legislatore nell’esercizio del potere di criminalizzazione.

Oggi il potere di criminalizzazione si arricchisce della prospettiva costituzionale

  • Il quadro dei principi costituzionali espressamente dedicati alla materia penale sostanziale non è ampio Artt. 25-27-13-10-26-90-117 Cost.
  • Ora a parte questi articoli è comunque il complesso delle norme costituzionali che prevedendo principi fondamentali e ad incidere sulla materia penale.
  • Più in generale è l’impronta personalistica della costituzione a questi a condizionare interpretazioni costituzionalmente orientate delle fattispecie presenti.

I limiti di ordine costituzionale delle scelte di politiche criminali distinti in:

  • Divieti di incriminazione:
    • Al legislatore è fatto divieto di incriminare condotte che costituiscono esercizio di diritti libertà costituzionali questi divieti si rivolgono al legislatore sia l’interprete.
    • Talvolta è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma penale il cui ambito di applicazioni ha ridefinito in modo da salvaguardare le libertà individuale; altre volte invece il raffronto tra norma penale e norma costituzionale non lascia spazio ad una interpretazione adeguatrice e l’unico esito possibile ha costituito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
    • Un divieto di incriminazione di carattere generale deriva poi della necessità di rispettare il principio di uguaglianza Art 3 Cost.
  • Limiti di incriminazione:
    • Sulla costituzione è possibile fondare anche diversi limiti che il legislatore incontra nell’esercizio della sua potestà di incriminazione.
    • I principi costituzionali che limitano le scelte di politica criminale possono essere:
      • Dimostrativi: consentono alla CC di dichiarare l’illegittimità della norma che sia in contrasto con gli stessi.
      • Argomentativi: contenuto più flessibile, consistono gli indirizzi di politica criminale che si rivolgono legislatore e che non consentono una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che non li rispettino.
  • Obblighi di criminalizzazione.

Principio di determinatezza

La riserva di legge costituisce una garanzia solo formale del principio di legalità necessario che la legge descrive in modo sufficientemente preciso le norme penali principio di determinatezza o precisione.

Si tratta della stessa garanzia dell’Art 7 CEDU: le norme devono essere accessibili e devono essere prevedibili sia il loro contenuto che le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla loro trasgressione.

Costituisce un limite generale di politica alla politica criminale in quanto tra i vari sotto principi del principio di legalità e quello che si rivolge legislatore; esprime però un limite debole perché costituisce sono un limite strutturale che legislatore dovrebbe rispettare nella formulazione delle norme.

Principio di materialità

Impone legislatore di incriminale solo comportamenti umani esteriormente percepibili: il diritto penale non può accedere al foro interno del soggetto (cogitationis poenam nemo patitur).

Tale principio trova fondamento nell’Art 25.2 Cost.

È invece incompatibile con il principio di materialità il c.d. diritto della penale della volontà della scuola tedesca di Kiel secondo la quale le sanzioni penali non deve intervenire per reprimere fatti dannosi ma per colpire volontà cattive.

Altresì sono incompatibili con il principio di materialità il diritto penale dell’atteggiamento interiore che pone al centro l’atteggiamento spirituale dei soggetti rispetto ai beni giuridici e il diritto penale della pericolosità noi quale si punisce non l’odore di un fatto ma l’autore pericoloso.

Principio di offensività

Il rispetto del principio di materialità non basta giustificare l’intervento penale perché anche necessario che la pena si rivolta nei confronti di fatti offensivi di beni giuridici.

È ampiamente accolto dalla giurisprudenza della CC che ne ha evidenziato la duplice dimensione: sia sul terreno della previsione normativa, sia su quello dell’applicazione giudiziale.

Possiamo quindi si distingue tra offensività in astratto (che in primis si rivolge al legislatore) e offensività in concreto (che si rivolge al giudice).

Questa distinzione consente di precisare da subito che aspetta al principio di offensività in astratto la funzione dei limiti delle scelte di incriminazione del legislatore.

La necessità che il reato consiste in un fatto non sospensivo di un bene giuridico ed arriva dalle riflessioni degli illuministi che ora evidenziato l’esigenza di limitare la portata penale sui fatti dannosi per la società ossia che arrecano offesa qualcuno.

Il tentativo più articolato di vincolare in termini giuridici la teoria del bene giuridico fu quello di Francesco Bricola:

  • Partendo dal presupposto che la sanzione penale direttamente sulla libertà un...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valevic23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Amati Enrico.
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