Estratto del documento

Diritto penale - parte generale

Introduzione

Prof. Costanza Bernasconi
Mail:
Lezioni:

  • Lunedì 14:00 - 16:00
  • Martedì 9:00 - 11:00
  • Mercoledì 9:00 - 11:00

Manuale

  • Codice penale
  • F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2021, p.1-612;
  • In alternativa:
    • C.F. Grosso, M. Pellisero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di Diritto penale, Parte generale, Milano, 2020, pp. 1-172, 187-783, 801-815;
    • T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2019, 1-490; FARE DA p.1 A p.172
    • F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, XI* edizione, Padova, 2020, pp. XXIII-LVII; 3-23; 42-600; 682-937; 970-995; 1013-1026

Esame

Esame costituito da 3 domande: 1 a carattere generale, 1 un po' più specifica, 1 sulla sanzione - possibilità di preappello (14 dicembre)

Definizione di diritto penale

Cos'è il diritto penale?
Il diritto penale è una parte del diritto pubblico le cui norme concernono i reati e le pene (sanzioni penali): dal punto di vista tecnico-formale, il diritto penale è l'insieme delle norme che disciplina quei particolari fatti illeciti, i reati, che si distinguono da tutti gli altri illeciti dell'ordinamento proprio per il tipo di sanzione prevista per la loro commissione, la pena; dal punto di vista sostanziale, il diritto penale protegge e tutela beni ed interessi che ritiene particolarmente meritevoli di protezione nei confronti di gravi forme di aggressione, intervenendo come extrema ratio tutelando, ad esempio, la vita.

La pena è il tratto distintivo del diritto penale: esistono diverse sanzioni dovute al compimento dei diversi tipi di illeciti, ma di pena di parla SOLO nell'ambito del diritto penale. Il primo parametro per valutare se una sanzione sia di tipo penale prende in considerazione la qualificazione che l'ordinamento interno attribuisce alla violazione di una determinata norma; in secondo luogo, è penale una sanzione che realizzi finalità punitive, cioè di prevenzione generale e speciale, cui risultino estranee componenti ripristinatore o di neutralizzazione della pericolosità sociale; infine, la natura penale si deduce dalla sua capacità afflittiva, cioè dall'incidenza della medesima sui diritti fondamentali del destinatario.

Una volta constatato che sia stato commesso un reato, e che l'autore sia responsabile, è necessario stabilire se l'autore del reato sia colpevole o innocente; nel nostro ordinamento vige la presunzione di innocenza.

L'illecito penale è un reato.

Funzione del diritto penale

La funzione prioritaria del diritto civile, commerciale, amministrativo, ecc. è quella di prospettare modelli positivi di comportamento ai quali l'ordinamento ricollega effetti giuridici capaci di realizzare gli interessi sostanziali perseguiti dai soggetti agenti, attraverso i contratti, i testamenti, gli statuti delle società.

Al contrario, il diritto penale indica solo dei modelli negativi di comportamento, cioè dei fatti "indesiderati" dai quali l'ordinamento pretende astensione: esso è tutto ed esclusivamente incentrato sulla previsione dei reati.

Il fatto penalmente illecito si distingue dagli altri illeciti di natura non penale per la particolare specie di sanzione prevista: solo la previsione della pena distingue un illecito penale da un illecito di altra natura. Per la commissione di un illecito civile, la sanzione consiste spesso in un risarcimento, quindi con funzione risarcitoria; la sanzione dell'illecito penale ha, invece, funzione punitiva. Lo scopo per il quale un precetto civile o amministrativo viene munito di sanzione penale è quello di approntare o rafforzare una sanzione allorché non siano concretamente praticabili o non siano sufficienti le sanzioni civili o amministrative (principio di sussidiarietà).

Distinzione tra illeciti

Se un precetto munito di sanzione penale diviene penale, la determinazione dei destinatari, del contenuto, dei limiti di applicabilità si uniforma alle regole ed alle esigenze proprie del diritto penale; inoltre, la responsabilità penale NON può essere addossata a persone giuridiche o ad enti collettivi, per cui è sempre necessario procedere all'individuazione di una persona fisica.

A volte è difficile distinguere un illecito penale da un illecito amministrativo punitivo, per cui è stata emanata la legge 689 del 1981 che disciplina l'illecito amministrativo enunciando una serie di principi di garanzia per distinguere l'illecito penale da quello amministrativo: se ci si trova davanti ad una sanzione amministrativa pecuniaria significa che si tratta di un illecito amministrativo punitivo; può accadere che un illecito nato come penale sia stato successivamente depenalizzato dallo stato, che non lo riteneva più così grave da essere illecito penale, ma che dovesse comunque ricevere una sanzione.

La legislazione penale italiana

La proclamazione del Regno d'Italia del 1861 determinò l'estensione a tutti i territori annessi del codice penale sardo del 1859, tranne in Toscana dove venne mantenuto in vigore il codice penale granducale del 1853: il codice toscano, a differenza di quello del regno, aboliva la pena di morte ed era più moderno ed avanzato.

Con l'esigenza di avere un'unificazione in materia penale, nel 1890 vide la luce il Codice Zanardelli: esso si caratterizzava per una matrice liberale, aboliva la pena di morte, per le pene detentive di breve durata introdusse misure sostitutive quali la riprensione giudiziale, gli arresti domiciliari, la prestazione di opera di lavori di pubblica utilità, e per le pene detentive di media e lunga durata introdusse la liberazione condizionale.

Con l'avvento del regime fascista, venne promossa la formazione di un nuovo codice penale del 1930, con cui venne reintrodotta la pena di morte, vennero inasprite fuori misura le sanzioni, venne potenziato il regime della recidiva e venne introdotto il sistema delle misure di sicurezza; dopo la caduta del fascismo, una legislazione novellistica si limitò ad eliminare le disposizioni normative che andavano contro l'ordinamento, in modo che si potesse mantenere il codice del 1930; nonostante l'assenza di una riforma globale, il codice Rocco ha subito nel corso del tempo diverse modificazioni settoriali.

Il codice penale del 1930 si divide in 3 libri, ciascuno dei quali articolato a sua volta in titoli, capi, sezioni e paragrafi: il libro I "dei reati in generale" delinea la parte generale del diritto penale; il libro II "dei delitti in particolare" e il libro III "delle contravvenzioni in particolare" contengono invece la descrizione dei diversi fatti punibili. Dopo il testo del codice penale vi è una sezione di leggi speciali, le cosiddette leggi extra codicem, poste al di fuori del codice penale: l'art.16 c.p. sancisce che "le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da questa stabilito altrimenti".

I reati all'interno di esse, nel tempo, sono aumentati in maniera incontrollata causando notevoli problemi di conoscibilità sia per l'interprete sia il cittadino, per cui il legislatore ha cercato di reagire nei confronti di questo fenomeno introducendo, nel 2018, il principio della riserva di codice (art.3 c.p.): "Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia", per evitare che i reati vengano sparpagliati in giro in diversi testi normativi e allo scopo di valorizzare il codice.

In controtendenza rispetto al processo di decodificazione, si segnala l'introduzione del titolo VI-bis: si tratta di un corpus di disposizioni direttamente inserito nel tessuto codicistico basato sul bene "ambiente", cui si rivolgono le fattispecie incriminatrici in esso contenute.

L'attuazione del principio di riserva di codice nella materia penale dovrebbe garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni, quindi l'effettività della funzione rieducativa della pena, anche attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano ad oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale; inoltre, la riserva di codice dovrebbe operare come criterio topografico tendenzialmente vincolante all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, vietando l'espansione della materia penale al di fuori del codice penale o di leggi complementari che regolano in modo organico una materia.

I diritti penali speciali sono quei settori del sistema penale tradizionalmente estranei all'area codicistica comune: essi presentano un grado maggiore o minore di autonomia rispetto alle disposizioni del c.p. e le cui fattispecie incriminatrici si riferiscono alla tutela di interessi afferenti a rapporti particolari.

Diritto penale internazionale

Il diritto penale internazionale è costituito dalle norme di diritto INTERNO concernenti i rapporti con gli ordinamenti stranieri in materia di repressione penale e di collaborazione alla lotta contro il crimine; il diritto internazionale speciale, invece, costituisce una branca del DIRITTO INTERNAZIONALE, ed include le norme che sanciscono la responsabilità degli individui per crimini di carattere internazionale. Dopo la seconda guerra mondiale è stato approvato lo statuto di una Corte Criminale Internazionale, la cui giurisdizione si riferisce al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e al crimine di aggressione ed è concepita come complementare rispetto alle giurisdizioni statali (interviene solo quando il crimine NON venga giudicato in ambito nazionale o quando il relativo giudizio appaia insufficiente).

Fonti del diritto penale

Le FONTI del diritto penale sono Costituzione, leggi ordinarie, leggi costituzionali, decreti legge e decreti legislativi.

Legge è l'atto normativo approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica nelle forme previste dalla costituzione, ma possono rientrare nel concetto di legge anche anche i decreti-legge e i decreti legislativi, che sono atti normativi del governo dotati di forza di legge, in quanto corrisponda agli intendimenti espressi dal parlamento; le leggi regionali, invece, NON rientrano (art.117 Cost.: "lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e penale"; art.120 Cost.: "la regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni").

L'Unione Europea NON ha competenza penale e NON può introdurre norme penali nel nostro ordinamento in quanto si manifesterebbe un deficit di democraticità perché la scelta avverrebbe altrove. Il diritto dell'Unione Europea svolge comunque un importante ruolo anche in materia penale attraverso diversi meccanismi di incidenza, che agiscono in bonam partem:

  • L'incidenza interpretativa deriva dal primato del diritto europeo su quello nazionale, che si esprime vincolando il giudice all'interpretazione delle norme penali in modo da assicurarne la conformità alle fonti europee, pur nei limiti tracciati dal necessario rispetto del principio di legalità;
  • L'incidenza integratrice si realizza quando la norma europea integra elementi normativi della fattispecie incriminatrice o quando norme penali nazionali si limitano a sanzionare precetti contenuti in una fonte europea;
  • La disapplicazione in bonam partem da parte del giudice nazionale di norme incompatibili con norme europee;
  • L'influenza indiretta si ha quando la norma europea deve costituire oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale: le direttive europee non esigono che la sanzione da comminare sia necessariamente penale ma spesso le indicazioni rivolte al legislatore nazionale finiscono col ridurre i margini della discrezionalità orientando la scelta verso la pena criminale. Questo risulta necessario per un'esigenza di piena armonizzazione delle legislazioni dei singoli stati membri dell'UE, soprattutto in relazione a determinati settori (come i mercati finanziari). Sul piano del diritto penale sostanziale, è prevista la possibilità che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale; sul piano della procedura penale e dell'esecuzione, la cooperazione giudiziaria è basata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni normative degli Stati Membri.

La consuetudine incriminatrice NON può essere fonte del diritto penale perché è una fonte che non ha margini di precisione e certezza richiesti dalla norma penale ed è collocata nell'ultimo gradino della gerarchia delle fonti, per cui non è ovviamente compatibile con il principio di riserva di legge e, in ogni caso, risulterebbe contra legem; lo stesso deve affermarsi per la consuetudine abrogatrice o desuetudine, perché vi si oppone il principio generale della gerarchia delle fonti sotto la forma della resistenza della legge, per cui una legge non può essere abrogata se non da una legge successiva. La consuetudine può, invece, assumere una funzione integrativa secundum legem ogniqualvolta essa sia espressamente richiamata dalla fattispecie per definirne un elemento costitutivo, in quanto è la legge stessa che governa l'ambito di rilevanza della fonte consuetudinaria richiamata.

Le fonti subordinate del governo NON possono MAI essere fonti della norma penale per il principio della riserva di legge.

Quali sono le pene?

Le pene sono diverse e tutte nominate nel codice penale (titolo II, libro 1, art.17 c.p.).

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

  • La morte - essendo il codice del 1930, compare ASTRATTAMENTE anche la morte, che ad oggi non è più prevista
  • L'ergastolo - privazione perpetua della libertà personale
  • La reclusione - privazione temporanea della libertà personale
  • La multa - pagamento di una somma di denaro

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  • L'arresto - privazione temporanea della libertà personale
  • L'ammenda - pagamento di una somma di denaro

Delitto e contravvenzione sono due diversi tipi di reato e l'unico criterio di distinzione è il tipo di sanzione che consegue dalla loro commissione (art.39 c.p.). Le pene detentive o di restrizione della libertà personale sono ergastolo, reclusione e arresto; le pene pecuniarie sono la multa e l'ammenda.

Comminando sanzioni attualmente o potenzialmente consistenti nella privazione della libertà personale, il legislatore NON è libero di qualificarle come meglio crede opportuno: esse sono necessariamente penali, nel senso che per la loro previsione normativa e per la loro applicazione in concreto devono essere rispettate le regole che la costituzione detta a proposito della pena e della responsabilità penale e quelle che specificamente concernono la tutela della libertà personale, ovvero il principio di legalità della previsione, di personalità della responsabilità, di umanità del trattamento e del finalismo rieducativo.

Perché esiste il diritto penale e qual è la sua funzione?

Il diritto penale è il diritto dei limiti e delle garanzie, perché contiene una serie di regole e principi che servono per delimitare e contenere l'esercizio da parte dello stato del diritto punitivo: ogni forma di detenzione o di restrizione della libertà personale deve essere limitata ai soli casi e modi previsti dalla legge e disposta esclusivamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

La sua funzione è quella di proteggere interessi e beni giuridici della comunità da condotte che sono ritenute lesive di questi interessi attraverso la sanzione penale: il bene giuridico è proprio l'interesse protetto e ritenuto meritevole di tutela anche in sede penale.

La sanzione penale è la più invasiva perché va a toccare, a sua volta, interessi personali, come restringere la libertà personale, a ciò avviene perché esistono altri beni che secondo l'ordinamento sono particolarmente rilevanti e vanno tutelati: sono necessarie garanzie in quanto si vanno a contrapporre due interessi molto forti quali la difesa sociale e la libertà individuale. La natura della pena è tale da importare un problematico rapporto di tensione tra il potere punitivo e la persona umana del colpevole: occorre quindi realizzare un bilanciamento tra queste due istanze attraverso limitazioni e garanzie che vengono espresse da una serie di principi garantistici che operano in funzione di limite all'esercizio del potere punitivo dello stato, regolando e contenendo il potere dello stato ai casi strettamente necessari, allo scopo di rendere tollerabile il sacrificio di quei beni primari.

L'elaborazione di questi principi è avvenuta nell'illuminismo e un'ulteriore affinamento si è verificato nella scuola classica; si ha una battuta d'arresto nel periodo del regime fascista, periodo nel quale vede la luce il nostro codice penale (1930), che chiaramente in tante sue affermazioni non può che riflettere il clima storico e politico del periodo nel quale ha visto la luce: in parte ciò ancora si nota, in parte è intervenuto il legislatore con la corte costituzionale per smussare un po' gli aspetti che sono diventati, con l'entrata in vigore della costituzione (1948), incostituzionali.

I principi di garanzia hanno spesso natura bidimensionale, nel senso che si rivolgono sia al giudice che al legislatore: al legislatore nel momento in cui egli formula la norma penale, al giudice che sul piano applicativo deve comunque effettuare un'opera di interpretazione della norma e di applicazione del trattamento sanzionatorio.

I principi di garanzia riguardano:

  • La legittimità dell'intervento penale - si tratta di principi che operano come criteri direttivi delle sanzioni
Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 116
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale - parte generale, Prof. Bernasconi Costanza, libro consigliato Diritto penale, Padovani Pag. 91
1 su 116
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelaachiari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale - parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernasconi Costanza.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community