Il diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che coinvolgono privati e che, in ogni settore dell’ordinamento, non sono totalmente interni all’ordinamento medesimo. Queste situazioni e rapporti presentano carattere di estraneità rispetto all’ordinamento statale in questione, ovvero presentano qualche connotato di internazionalità. Si producono norme idonee a guidare il giudice nella individuazione del diritto da applicare.
Mancini e la conferenza dell’Aja di d.i.pr.
Mancini (1817-1888) mise in luce il carattere di entità artificiali degli Stati, creati dalla politica, sostenendo che, in luogo degli Stati, i veri soggetti dell’ordinamento internazionale sarebbero le Nazioni, entità reali e permanenti, create invece dalla storia. Di qui l’idea di fondo della sottoposizione dell’individuo alla propria legge nazionale per un gran numero di fattispecie che lo riguardano.
Secondo Mancini, nel campo del diritto privato necessario, ossia per quanto riguarda i diritti personali, diritto di famiglia e delle successioni, la scelta del legislatore, al tempo, non avrebbe potuto cadere che sulla legge nazionale, né agli individui si sarebbe dovuto consentire di derogare a tale scelta. A queste norme contrapponeva quelle di diritto privato volontario, ossia il campo delle obbligazioni, nel quale le norme della legge nazionale non si impongono come espressione di valori assoluti e rispetto al quale i legislatori avrebbero potuto limitarsi a riconoscere l’autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile.
Inoltre, egli ebbe chiara la percezione dell’utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati sotto forma di uno o più trattati internazionali, alcune regole generali del diritto internazionale privato, per assicurare la decisione uniforme tra le differenti legislazioni civili e criminali. Quindi riteneva che solo attraverso l’incorporazione di quelle soluzioni in norme convenzionali largamente accolte si sarebbe potuto raggiungere l’uniformità o armonia internazionale delle soluzioni. Tuttavia, tale visione non fu condivisa nei lavori successivi alla sua morte; la strada intrapresa fu infatti non quella di una codificazione totale della materia come egli aveva suggerito, bensì di convenzioni settoriali, che riguardano temi particolari.
Fu la Comunità Economica Europea a favorire l’avvio, dopo più di mezzo secolo, di un percorso importante e concreto nella direzione indicata da Mancini. Il Trattato istitutivo infatti, firmato a Roma il 25 marzo 1957, conteneva nell’ultimo trattino dell’art. 220, l’invito rivolto agli Stati membri di avviare “negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”. I sei Stati membri fondatori di quella che è oggi l’Unione Europea, il 27 settembre del 1968 sottoscrissero la Convenzione di Vienna del 1968 proprio in quella direzione sollecitata. I suoi caratteri fondamentali sono oggi rimasti fermi nel reg. n. 44/2001 (Bruxelles I) e in quello n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) che hanno sostituito la Convenzione.
Si punta dunque all’unificazione delle norme di conflitto per far coincidere la legge in fatto applicata dal giudice straniero nella sua sentenza con quella ipoteticamente applicabile nel foro. In quest’ottica poi appare essenziale il compito assegnato ad una Corte comune, la Corte di Giustizia, di assicurare, con le proprie sentenze a titolo pregiudiziale, l’interpretazione uniforme della normativa comunitaria, dove uniforme significa vincolante per i giudici di tutti gli Stati membri.
La riforma del 1995 del sistema italiano
La legge 31 maggio 1995 n. 218 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha carattere omnicomprensivo in quanto determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, (art. 1). Essa sostituisce, abrogandole esplicitamente (art. 73), norme racchiuse nelle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nel codice civile e nel codice di procedura civile. Tuttavia è da tenere presente che la legge n. 218 ha subito diverse evizioni ad opera del diritto dell’Unione Europea, infatti l’ambito di applicazione della nostra legge ha carattere residuale rispetto al diritto internazionale privato di origine comunitaria.
Per chiarire quale sia la funzione delle norme di diritto processuale civile internazionale, si deve tenere a mente che per quanto riguarda la delimitazione dell’ambito della giurisdizione si tratta di determinare quali contatti tra la controversia e il nostro ordinamento siano sufficienti per giustificare che i nostri giudici decidano nel merito, e per altro verso, di limitare il rischio che la sentenza italiana sia destinata a rimanere lettera morta in quanto non riconoscibile negli ordinamenti stranieri.
Per quanto riguarda invece la funzione delle norme di diritto internazionale privato in senso stretto, ossia quelle finalizzate all’individuazione della legge applicabile, le norme di conflitto, da un lato vi sono disposizioni mediante le quali viene approntata una apposita disciplina materiale per fattispecie non totalmente interne (es. artt. 115 e 116 c.c.), dall’altro vi sono disposizioni di natura materiale che trovano applicazione nelle fattispecie totalmente interne come in quelle transazionali.
Coordinamento tra ordinamenti legislativi: i vari metodi
I legislatori aprono i propri ordinamenti agli altrui valori, applicano cioè leggi e riconoscono sentenze di altri Stati. Il metodo di coordinamento con gli ordinamenti stranieri più caratteristico è quello della localizzazione spaziale della fattispecie, cioè della sua allocazione in un dato ordinamento statale in base a connessioni di tipo spaziale; talvolta tale localizzazione non viene operata direttamente dal legislatore ma è da questi demandata al giudice o alle parti.
Altri metodi di coordinamento accanto a quest’ultimo sono quello delle considerazioni materiali, che valuta gli interessi in causa in vista di considerazioni e finalità di indole concreta, materiale; quello dell’applicazione della legge materiale del foro, ossia coincidenza tra ius, diritto applicabile, e forum, competenza giurisdizionale; quello dell’ordinamento competente, considerato in blocco, ossia non solo nelle sue norme astratte e di carattere generale, ma anche negli atti e provvedimenti che riguardano la singola fattispecie; quello del riconoscimento che allude alla attribuzione di effetti a situazioni giuridiche costituite all’estero, metodo utilizzato già per il riconoscimento delle sentenze di altri Stati.
Tali metodi vengono congiuntamente utilizzati sia dalla legge di riforma del 1995 sia dal legislatore comunitario, ma senza dubbio è il primo metodo quello che continua a prevalere. All’art. 1 della legge di riforma infatti si legge che l’individuazione del diritto applicabile avviene per mezzo di “norme che, con riguardo a date categorie di situazioni giuridiche, di diritti soggettivi, di rapporti, di fatti o di atti, si servono di un criterio di collegamento per designare la legge applicabile”; si servono cioè di una circostanza inerente alla fattispecie che al legislatore pare idonea a dimostrare una connessione con l’ordinamento giuridico di un dato Stato, verso il quale il giudice italiano viene indirizzato, perché ne desuma la norma adatta a regolare il caso sottopostogli (es. artt. 5 e 36).
Anche il legislatore comunitario preferisce il primo metodo, attuato in base a criteri di collegamento territoriali, principalmente la residenza abituale, anche se viene lasciato spazio al criterio del collegamento più stretto. Ruolo significativo assume anche la volontà dei soggetti privati interessati, che riguarda tanto la giurisdizione, ossia l’identificazione dello Stato la cui autorità giudiziaria potrà o dovrà essere investita di una fattispecie transnazionale, quanto al diritto applicabile, ossia l’identificazione della legge che il giudice dovrà utilizzare per pronunciarsi. Per il primo profilo si parla di accordi o clausole attributivi della giurisdizione, o di proroga della giurisdizione (electio fori), e per il secondo profilo si parla di accordi o clausole sulla legge applicabile (professio iuris).
“Diritto”, “legge” applicabile
Cosa è il diritto applicabile? Si intende cioè il diritto competente a fornire la disciplina della singola fattispecie, e non è un singolo atto normativo, una singola legge, ma si intende l’intera normativa in vigore nello Stato verso il quale la norma di diritto internazionale privato indirizza il giudice. La norma di conflitto richiama un intero complesso di norme, mentre l’identificazione della legge in concreto applicabile, ossia utilizzabile per regolare la fattispecie controversa, non è direttamente operata dalla norma di conflitto, infatti tale identificazione ha invece luogo in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa dello Stato designato, come conferma l’art. 15.
D.i.pr. comune e d.i.pr. uniforme: convenzioni internazionali
La consapevolezza dell’opportunità che situazioni non totalmente interne ai singoli Stati vengano disciplinate in maniera uniforme, ha indotto gli stessi Stati a dotarsi di regole uniformi, attraverso la stipulazione di trattati internazionali. Tali regole uniformi, data la loro fonte, prevalgono su quelle comuni, autonomamente poste dal singolo legislatore nazionale, e tutte perseguono lo scopo di favorire l’armonia delle soluzioni e ridurre i margini del forum shopping.
Alcuni di questi trattati pongono norme di diritto materiale (ossia norma che detta una disciplina idonea a regolare concretamente la situazione o il rapporto giuridico, non come quelle di d.i.pr. che hanno carattere strumentale e rispettivamente indicano se il giudice abbia titolo per giudicare, norme di diritto processuale civile internazionale, e in base alle norme di diritto materiale di quale Stato dovrà farlo, norme di conflitto), rivolte a sostituire in toto quelle delle quali ciascuno Stato contraente si era unilateralmente dotato. Altri invece pongono norme rivolte ad affiancare al diritto materiale degli Stati contraenti, norme materiali uniformi da applicare alle sole fattispecie che presentano elementi di internazionalità.
In quest’ultimo caso rientra ad esempio la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci, la quale si applica ai contratti di vendita tra parti le cui sedi d’affari si trovino in Stati diversi, a condizione che si tratti di Stati contraenti o che le regole di diritto internazionale privato conducano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Quindi se il contratto rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione, questa prevale sulle norme di conflitto altrimenti applicabili in materia. Se invece il contratto è concluso tra parti di cui una abbia sede in uno Stato non contraente, o se la vendita ha per oggetto beni esclusi dall’ambito della Convenzione, il giudice applicherà le norme di diritto internazionale privato in materia contrattuale e quindi il reg. Roma I.
Altri trattati pongono norme uniformi di diritto internazionale privato sia processuale che in senso più ristretto, quindi vi sono trattati che stabiliscono quale fra gli Stati contraenti abbia il compito di regolare determinati rapporti, trattati che pongono norme di conflitto uniformi e infine trattati che regolano le procedure da seguire e determinano le condizioni in presenza delle quali le sentenze rese in uno Stato membro sono suscettibili di essere riconosciute e di produrre effetti negli altri Stati contraenti.
Adattamento del diritto italiano alle convenzioni internazionali
Sotto la rubrica convenzioni internazionali nell’art. 2 della legge del 1995, si rinvengono due disposizioni di carattere generale. Anzitutto per legge non si può regolare il valore di norme di origine convenzionale, infatti l’articolo stabilisce che “le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”. Quindi la funzione di tale norma è quella di ricordare al giudice che per prima cosa deve accertare se esistano disposizioni convenzionali applicabili nel caso di specie.
Per quanto riguarda il procedimento di stipulazione e di adattamento alle convenzioni internazionali, se il diritto internazionale non impone che nella stipulazione si segua un iter particolare, sul piano interno va pur sempre soddisfatta l’esigenza, posta dall’art. 80 Cost., che sia autorizzata dalle Camere con legge. Quanto all’adattamento, per le norme convenzionali il procedimento normalmente seguito è quello speciale, ossia l’ordine di esecuzione, che si realizza mediante un ordine relativo a ogni singolo trattato, mediante atto amministrativo o legge. Di solito, nella stessa legge con la quale viene autorizzata la ratifica di un trattato trova spazio una disposizione per mezzo della quale al trattato stesso viene data “piena intera esecuzione”. Questa procedura di adattamento è però realizzabile solo quando le norme del trattato sono formulate in maniera tale da poter essere direttamente applicabili dagli operatori giuridici interni, o quando, pur essendo bisognose di integrazione e completamento, all’interno del nostro ordinamento già esistono norme idonee a svolgere una simile funzione (tali norme sono dette self-executing).
Altrimenti occorrono atti specifici del legislatore che deve intervenire mediante il procedimento normativo ordinario, ossia attraverso la statuizione di norme che non si distinguono da quelle che normalmente pone, se non per la occasio legis, ossia il motivo, che è appunto quello di produrre nell’ordinamento giuridico italiano norme corrispondenti a determinate norme convenzionali. Dunque il giudice di volta in volta non solo dovrà verificare che la ratifica sia stata autorizzata, ma anche che l’atto di ratifica sia stato firmato dal Presidente della Repubblica e che ne abbia avuto luogo lo scambio, per quelle bilaterali, o il deposito, per quelle multilaterali, e sempre per quest’ultime che anche l’altro Stato specificamente interessato abbia depositato il proprio strumento di ratifica e, prima ancora, che sia stato raggiunto il numero minimo di ratifiche richieste per la c.d. entrata in vigore internazionale del trattato. Sempre in relazione ai trattati multilaterali dovrà accertare poi se vi siano state eventualmente apposte riserve da parte dell’Italia o dell’altro Stato interessato. E infine dovrà accertare che si sia compito il periodo di vacatio e che non si siano verificate cause di estinzione.
Regolamenti dell’Unione Europea
Lo strumento con il quale vengono adottate le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali è il regolamento che, oltre ad essere direttamente applicabile all’interno degli ordinamenti nazionali, consente di uniformare completamente le normative nazionali, la direttiva infatti necessiterebbe di integrazioni che potrebbero essere diverse da Stato a Stato. Negli ultimi anni l’Unione Europea ha assunto provvedimenti volti ad uniformare anche il diritto internazionale privato nel senso più ristretto e tradizionale, iniziando dal settore delle obbligazioni, con i regolamenti di Roma I e II.
Il trasferimento di competenze operato dagli Stati membri a favore dell’Unione ha anche ridimensionato il potere degli Stati membri di procedere ciascuno per proprio conto alla stipulazione di convenzioni di d.i.pr. con Stati terzi. I legislatori dei singoli Stati membri svolgono ormai una funzione residuale rispetto all’Unione Europea, nel senso che il loro intervento è venuto riducendosi ai settori lasciati scoperti dall’Unione. Quindi i regolamenti sono direttamente applicabili nell’ordinamento statale in forza dell’art. 288 TFUE e le norme di d.int.priv. in essi racchiuse prevalgono, in forza del principio di preminenza del diritto comunitario, sia su quelle poste mediante convenzioni internazionali sia su quelle della legge del 1995. Per le direttive invece, sempre in forza dell’art. 288 TFUE, è necessaria l’emanazione di provvedimenti statali di attuazione. I regolamenti distinguono poi tra entrata in vigore e applicabilità. L’entrata in vigore è normalmente fissata al giorno successivo alla pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Per l’applicazione viene invece nel regolamento stesso stabilita una data più lontana, in questo modo si consente che si diffonda la conoscenza delle nuove norme e si permetta agli Stati membri di modificare il proprio diritto nazionale se necessario.
Prevalenza delle convenzioni internazionali e del diritto dell’UE sul diritto nazionale
Per quanto riguarda il rango delle norme di adattamento ad un trattato nella gerarchia delle fonti italiane, il procedimento dell’ordine di esecuzione attribuisce carattere speciale alle norme del trattato, escludendo che possano essere modificate da successive norme di legge (salvo che si tratti di norme rivolte a revocare l’efficacia dell’ordine di esecuzione) e giustificandone la prevalenza rispetto al diritto nazionale comune (legge di riforma del 1995). Tuttavia sull’altro versante va ricordata la funzione di limite svolta dai precetti costituzionali. Nell’art. 11 Cost. si rinviene da una parte la giustificazione dell’impiego di legge ordinarie per autorizzare ratifiche di trattati internazionali, dall’altra la possibilità di limitare la sovranità nazionale in favore di ordinamenti sovranazionali, a condizione che sia garantita la pace e la giustizia tra le Nazioni.
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